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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA PAOLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. B. SCALABRINI 35/E PIACENZA, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNASILICO Controparte_1 P.IVA_1
CO NI IA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 25 MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Controparte_2 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in via Simone D'Orsenigo MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANOVA Controparte_3 C.F._2
VESSELINA, elettivamente domiciliato in VIA ETTORE XIMENES, 3 ROMA, presso il difensore parti convenute pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
pagina 2 di 18 Per parte attrice:
in via principale, ritenuta fondata in fatto e in diritto la domanda azionata e accertato il diritto
all'indennizzo assicurativo in favore dell'assicurato sig. per tempore, al pagamento Controparte_3
in favore del predetto sig. dell'indennizzo previsto in polizza e determinabile nell'importo di CP_3
€145.200,00 (euro centoquarantacinquemiladuecento/00) ovvero nella maggiore o minore somma che
risulterà congrua, dedotte eventuali franchigie e/o scoperti, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284,
comma 4, c.c. e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata e salvo gravame, solo nel non ritenuto caso in cui sia accertata come priva
di fondamento, perché ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo di polizza, la domanda svolta in via
principale nei confronti di ritenuta fondata in fatto e in diritto la domanda di Controparte_1
risarcimento danni per perdita del diritto all'indennizzo assicurativo, per l'effetto condannare, in via
solidale tra loro l'Agenzia assicurativa in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore e del sig. della somma di €161.539,15 (euro Controparte_3
centosessantunmilacinquecentotrentanove/15) a titolo risarcitorio ovvero di quella diversa maggiore o
minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali al saggio ex art. 1284,
comma 4, c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo;
nel caso di accoglimento della domanda principale o della domanda in via subordinata,
ritenute fondate e provate le spese sanitarie anticipate dall'attore in favore del convenuto sig. CP_3
condannare e dire tenuto lo stesso alla restituzione in favore dell'attore
[...] Parte_1
dell'importo di €16.339,15 (euro sedicimilatrecentotrentanove/15);
pagina 3 di 18 con condanna della convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'attore di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi
dell'art. 12 bis, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010;
con condanna dei convenuti in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e dell'agenzia assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per
legge.
Per parte convenuta Controparte_1
- in via preliminare dichiarare la improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine
perentorio per l'iscrizione della causa a ruolo risultando per tabulas che le notifiche a tutte le parti
sono avvenute in data 21 dicembre 2024 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 7 gennaio 2025
(Cassazione 18 gennaio 2018 n. 1058);
- nel caso di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare di improcedibilità,
pronunciare ordinanza di rigetto della domanda ex art. 183 quater c.p.c. essendo la stessa
manifestamente infondata per i motivi tutti sopra esposti;
- in ogni caso, respingere le domande attoree siccome inammissibili, improcedibili e infondate in fatto
e in diritto e nel denegato caso di accoglimento in punto di an della domanda di condanna al
pagamento dell'indennizzo al Sig. quantificare il dovuto, applicando la disciplina del CP_3
contratto assicurativo e comunque nei limiti della domanda avanzata ex adverso e del danno
conseguenza effettivamente provato;
pagina 4 di 18 - In via istruttoria: ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o in forza del contratto
assicurativo, della documentazione indicata nel presente atto e, in particolare, i) del contratto di
lavoro, ii) dei “libri di amministrazione del Contraente e ad altri registri per le assicurazioni sociali”,
iii) del libretto di circolazione del veicolo IV oggetto del sinistro, iv) degli esiti dell'alcol-test
effettuato sul Sig. (con traduzione giurata); nonché, se ritenuto, disporre una CTU finalizzata CP_3
ad accertare il grado di invalidità permanente e temporanea dell'assicurato in applicazione della
disciplina del contratto assicurativo, nonché, senza inversione dell'onere probatorio, ordinare
l'esibizione della documentazione attestante i pagamenti effettuati al Sig. dall'ente CP_3
previdenziale Bulgaro o altro Ente sia esso pubblico o privato;
- Con vittoria di spese e competenze di causa
Per parte convenuta Controparte_2
IN VIA PREGIUDIZALE
1) Dichiarare l'estraneità della in relazione all'oggetto del giudizio, per tutti i Controparte_2
motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, 2) Estromettere la Controparte_2
dall'odierno giudizio con effetto immediato.
IN VIA PRLIMINARE
3) Accertare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 bis
c.p.c.
4) Accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento
della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010, con conseguente revoca della
contumacia, rinvio della prima udienza e riassegnazione dei termini ex art. 171 bis c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO
pagina 5 di 18 5) Accertare l'inammissibilità dell'azione nei confronti della per difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in capo alla stessa, per i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
6) Rigettare le domande avversarie come formulate nei confronti della sia dal sig. Controparte_2
sia dal sig. poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 Persona_1
di cui in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, da porre a carico di
parte soccombente.
Per parte convenuta Controparte_3
Accogliere la domanda principale dell'attore accertando il diritto all'indennizzo assicurativo in favore
del sig. e, per l'effetto, condannando in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennizzo previsto in CP_3
polizza di €145.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà congrua, dedotte
eventuali franchigie e/o scoperti, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. e
rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
pagina 6 di 18 Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non accogliere, anche solo parzialmente, la
domanda principale del sig. , perché ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo di polizza, Pt_1
accogliere la domanda attorea formulata in via subordinata di risarcimento danni per perdita del
diritto all'indennizzo assicurativo e di condanna, in via solidale tra loro, delle società Controparte_4
(in atti anche agenzia assicurativa Milano Amendola), in persona del liquidatore legale
[...]
rappresentante pro tempore, l'Agenzia assicurativa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, nonché in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento della somma di €161.539,15 a titolo risarcitorio, come richiesta nell'atto di
citazione, ovvero di quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Condannare nonché l'agenzia assicurativa Controparte_1 Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_2
di lite in favore del difensore antistatario e anche al pagamento di una somma da Controparte_1
determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010.
Accogliere le domande istruttorie formulate da parte attrice.
Con espressa riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione
sia di merito che istruttoria, anche in relazione al comportamento processuale delle parti convenute
nel giudizio, ed alle prove da questi eventualmente offerte, e con riserva di precisa articolazione in
capi di prova nel termine di cui all'art. 171ter c.p.c.
Si chiede l'ammissione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 18 (nei cui confronti rinunciava Controparte_2 Controparte_5
successivamente alla domanda) e il sig. , chiedendo: Controparte_3
- in via preliminare e pregiudiziale, il pagamento in favore dell'assicurato Controparte_3
dell'indennizzo previsto in polizza e determinabile nell'importo di € 145.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma congrua, dedotte eventuali franchigie e/o scoperti, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- in via subordinata, la condanna, in via solidale tra loro, della società di (in Controparte_4
seguito per brevità , dell'Agenzia assicurativa Controparte_6 Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore e del sig. della Controparte_1 Controparte_3
somma di € 161.539,15 a titolo risarcitorio ovvero di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c.
dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- nel caso di accoglimento della domanda principale o della domanda in via subordinata, ritenute fondate e provate le spese sanitarie anticipate dall'attore in favore del convenuto CP_3
la condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di
[...]
€16.339,15;
- la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore di una Controparte_1
somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del d. lgs. n.
28/2010, dal momento che il procedimento di mediazione instaurato dall'attore si concludeva per mancata partecipazione di Controparte_1
- la condanna dei convenuti e dell'agenzia assicurativa Controparte_1 Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre Controparte_2
pagina 8 di 18 IVA e CPA come per legge.
L'attore in particolare esponeva:
- di aver stipulato la polizza per infortuni stradali del personale dipendente n. 390396616 con valevole dal 31.12.2019 al 31.12.2020, con tacito rinnovo annuale;
Controparte_1
- che tale polizza veniva in particolare stipulata per il tramite dell'
[...]
ora in liquidazione, la quale, successivamente, nell'anno Controparte_7
2022, andava a fondersi con altre agenzie di costituendo l' Controparte_1 [...]
; Controparte_8
- che tale polizza individuava come infortunio “ogni evento a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la
morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea”, prevedendo un massimale di €
250.000,00 e garantendo anche un'indennità da ricovero per infortunio (diaria di €100 die),
nonché un rimborso delle spese sanitarie fino al limite di € 10.000,00;
- che il 15.1.2020, il dipendente veniva coinvolto in un sinistro stradale con un Controparte_3
altro veicolo, in conseguenza del quale lo stesso riportava gravissime lesioni al cranio, alla mandibola e all'apparato dentale, alla colonna vertebrale, nonché all'arto inferiore sinistro, per le quali era costretto a ricoveri ospedalieri durati complessivamente 44 giorni e ricoveri riabilitativi per complessivi 16 giorni, riportando altresì un'inabilità lavorativa temporanea protrattasi fino al 27.9.2022, data della fine della riabilitazione;
- che il si rivolgeva, dapprima, all'Agenzia Amendola e successivamente all' Pt_1 [...]
per ricevere l'indennizzo, dal momento che in base alla polizza in questione l'evento CP_8
rientrava negli infortuni indennizzabili, in quanto il veicolo era ricompreso nell'elenco dei pagina 9 di 18 mezzi assicurati;
- che la riscontrava in data 21.01.2020 la richiesta del contraente di apertura Controparte_6
dell'infortunio, informando quest'ultimo del numero identificativo del sinistro (n.
T5F/2020/100003) nonché invitandolo a fornire tutta la documentazione medica e le fatture delle spese sostenute per procedere all'incarico peritale “al termine dell'infortunio”;
- che, in data 28.01.2020, il sig. , dipendente del che si occupava all'epoca Persona_2 Pt_1
dei fatti della gestione dei sinistri nell'azienda, inviava una nuova comunicazione via posta elettronica, allegando le fatture delle spese mediche anticipate dalla ditta in favore del sig.
(per complessivi € 16.339,15), prospettando all'agenzia assicurativa che l'infortunato CP_3
probabilmente sarebbe stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico “tra sei mesi”, nonché
richiedendo il rimborso delle fatture non superanti il massimale, come previsto dalla clausola n.
5.3 delle condizioni di polizza;
- che a tale comunicazione non seguiva alcun riscontro, motivo per il quale pochi mesi dopo, in data 03.8.2020, la ditta , sempre per mezzo dell'addetto ai sinistri , Pt_1 Persona_2
inviava una richiesta di aggiornamento delle varie posizioni aperte via posta elettronica al broker, il quale, lo stesso giorno, la inoltrava all'Agenzia Amendola;
- che in data 27.8.2020 l' Amendola rispondeva, con le seguenti testuali parole “se il Sig. CP_6
è guarito dall'infortunio ci serve una comunicazione di guarigione con Controparte_3
postumi e la richiesta di invito a visita medico legale”
- che, a seguito di scambi di comunicazioni, il sig. , in data 13.10.21, informava l'Agenzia Per_2
assicurativa che l'autista doveva sottoporsi a nuovi interventi conseguenti all'incidente e chiedeva, se necessario, una visita medico legale prima del termine della malattia;
pagina 10 di 18 - che a tale comunicazione l'agenzia assicurativa rispondeva rassicurando che solo con la guarigione si sarebbe proceduto alla visita medico legale e che anticiparla sarebbe stata “privo di senso”;
- che, informato il contraente dell'avvenuta guarigione del sig. nel mese di gennaio del CP_3
2023, veniva inviata una richiesta di invito a visita medico legale all'agenzia di Controparte_1
e, in particolare, il 9.1.23 veniva inviata a mezzo pec richiesta di corrispondere indennizzo e spese, trasmettendo la relativa documentazione, che veniva regolarmente scaricata dall'agenzia assicurativa in data 10.01.2023;
- che in data 26.4.2023, dopo sollecito, veniva comunicato dalla liquidatrice dell'agenzia assicurativa che la documentazione sanitaria prodotta non era “sufficiente neppure per la visita
di accertamento postumi” e che erano necessari ulteriori documenti, certificati, referti e cartelle cliniche tradotte “in italiano da perito asseverato”;
- che in data 15.6.2023 la contraente inviava la documentazione tradotta, come espressamente richiesto, alla liquidatrice;
- che in data 22.6.2023, il nuovo liquidatore dell'agenzia assicurativa confermava la ricezione del tutto e allegava l'invito a visita medico legale, che il metteva a conoscenza dell' Pt_1 CP_3
- che, infine, la visita medico-legale veniva effettuata in data 13.7.2023 e all'esito il medico dell'assicurazione valutava una invalidità permanente del 27%, con una temporanea, tra assoluta e parziale al 50%, di 180 giorni, nonché 28 giorni di diaria per ricovero;
- che tale valutazione non teneva tuttavia in considerazione l'intervento chirurgico alla colonna vertebrale per rimozione/espianto di stabilizzatori metallici del 11.5.2022, l'intervento maxillo facciale del 29.7.2022, nonché gli interventi di odontoiatria in data 11.5.2021 e 06.01.2022;
pagina 11 di 18 - che, tuttavia, comunicava, in data 15.01.2024, che non avrebbe dato Controparte_1
seguito all'indennizzo per la ritenuta prescrizione del relativo diritto, in quanto decorsi più di due anni, previsti dall'art. 2952 comma 2 c.c., tra la data del sinistro e la diffida del 09.01.2023;
- che, infine, oltre alla valutazione del perito dell'assicurazione, il sig. riceveva dalla CP_3
commissione medica ospedaliera bulgara un decreto, del 29.02.2024, di rinnovo dell'invalidità,
valutata complessivamente al 54% e ritenuta al 50% da ricondurre all'infortunio;
- che, in base a tale ultima valutazione, al sig. sarebbe spettato quantomeno un CP_3
indennizzo pari al 50% del massimale di polizza (€250.000,00), nonché la diaria per i ricoveri
(€100,00 die), l'indennità giornaliera da ingessatura (€100,00 die) e il rimborso delle spese sanitarie e di cura, per un totale indennizzabile di € 145.200,00 (125.000,00 (I.P. 50,00%) +
6.000,00 (ricoveri gg 60x100,00) + 4.200,00 (ingessature gg 42x100,00) + 10.000,00
(massimale per spese di cura);
- che, pertanto, avrebbe violato gli obblighi di copertura assicurativa, nella misura Controparte_1
in cui, dapprima, non provvedeva all'anticipo delle spese sanitarie urgenti come richiesto dal e come previsto dal punto 5.2 delle condizioni generali di polizza e, successivamente, Pt_1
negava l'indennizzo ritenendo erroneamente prescritto il relativo diritto, atteso che:
o il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'infortunio, bensì dal momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, nella specie l'ultimo degli interventi chirurgici risalente al 27.9.2022;
o l'attore poteva chiedere l'indennizzo soltanto da luglio 2023, successivamente all'espletamento della perizia da parte dell'agenzia assicurativa, differita dalla stessa al termine dell'infortunio;
pagina 12 di 18 o l'agenzia di assicurazioni aveva, a più riprese, assunto condotte incompatibili con il disconoscimento del diritto all'indennizzo, riconducibili a dichiarazioni interruttive della prescrizione ex art. 2944 c.c.;
o la prescrizione veniva altresì sospesa – prima del decorso dei due anni – con l'instaurazione della mediazione a maggio 2024 e gli inviti a partecipare alla stessa inviati a;
Controparte_1
- che avrebbe altresì violato i principi di buona fede contrattuale e di reciproca Controparte_1
lealtà nella condotta dell'assicuratore e dell'agenzia assicurativa, mediante le condotte sopra descritte ed in particolare mediante il ripetuto invito ad attendere la chiusura della malattia prima di procedere alla valutazione dei postumi e alla richiesta di indennizzo, tale da ingenerare nell'assicurato e nel contraente il comprensibile e ragionevole affidamento che quel modus
procedendi fosse quello corretto;
Si costituiva ritualmente in giudizio , associandosi alle richieste attoree. Controparte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed in Controparte_1
particolare eccependo:
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, essendo il “contraente” un soggetto terzo Pt_1
rispetto all'esecuzione del contratto in caso di sinistro, pertanto impossibilitato a far valere i diritti dell'assicurato in difetto del consenso di quest'ultimo;
- la prescrizione del diritto all'indennizzo, atteso che le comunicazioni fatte dall'attore alla compagnia non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, essendo state fatte con la precisazione “salvi ed impregiudicati i reciproci diritti”;
- l'inoperatività della copertura assicurativa, dal momento che:
pagina 13 di 18 o non era, al momento del sinistro, dipendente del bensì della ditta bulgara CP_3 Pt_1
TE e che il veicolo IV guidato da e coinvolto nell'incidente era stato da CP_3
tempo formalmente noleggiato con contratto dalla ditta alla ditta TE, senza, Pt_1
peraltro, che il ne informasse Pt_1 CP_1
o il sinistro non era avvenuto per caso fortuito, bensì a causa di un sorpasso azzardato effettuato dal Sig. che viaggiava comunque oltre il limite di velocità CP_3
consentito;
- in ogni caso, riteneva la congruità della percentuale di invalidità permanente del 27% attestata dall'assicurazione.
Si costituiva tardivamente contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo Controparte_2
in particolare:
- l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010, invero instaurata convocando soltanto Controparte_1
[...]
- il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la polizza infortuni n. 390396616
sottoscritta dal sig. non era compresa fra quelle che aveva trasmesso alla Pt_1 Controparte_1
dopo la messa in liquidazione e successiva cessazione della agenzia Milano Controparte_2
Amendola e che, peraltro, se anche la polizza oggetto di causa fosse stata compresa nel
“pacchetto” consegnato alla , il “portafoglio assicurativo” non corrispondeva Controparte_2
ad un ramo d'azienda.
Non essendosi costituita la , l'attore rinunciava alla domanda nei di Controparte_5
lei confronti.
pagina 14 di 18 Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice rinviava all'udienza del 17.7.2025 per la rimessione della causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e come tali non meritano accoglimento.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è fondata. Controparte_2
Premesso che la fusione tra l' (entrata in liquidazione il 22.3.24) e altre agenzie, tra Controparte_6
le quali la non è in contestazione, si rileva tuttavia che non risulta documentalmente in Controparte_2
che termini e con quali obblighi da tale fusione sia derivata l'acquisizione da parte della del CP_2
“portafoglio” di polizze facenti capo all'Amendola.
Risulta infatti esclusivamente che dopo tale fusione, a partire dal febbraio 2023, iniziavano le comunicazioni tra la contraente e l' per la gestione del sinistro in oggetto. Controparte_8
Cionondimeno non appare provato che l fosse giuridicamente vincolata alla Controparte_8
gestione del sinistro in base ad accordi tra le parti. Né, come opportunamente rilevato da parte convenuta, siffatto obbligo può farsi discendere dalla disciplina di cui all'art. 2560 co. 2 c.c. atteso che,
sulla base dei chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate richiamati dalla stessa convenuta, il “portafoglio assicurativo” non corrisponde ad un ramo d'azienda oggetto di autonoma cessione.
Peraltro sul punto nessuna delle altre parti ha speso argomenti che superino tale assunto.
Appare pertanto fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
vizio peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado indipendentemente dalle decadenze in cui è
incorsa parte convenuta costituendosi tardivamente.
pagina 15 di 18 La domanda va pertanto esaminata esclusivamente con riferimento alle pretese avanzate nei confronti di e . Controparte_9 Controparte_3
Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata da . Controparte_1
Il contratto di assicurazione in questione, stipulato dal ed avente per beneficiari i propri Pt_1
dipendenti, rientra nello schema dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta di cui all'art. 1891
c.c. Il comma 2 di tale norma stabilisce che “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Nella specie tale consenso risulta essere stato validamente prestato dall' con dichiarazione del 1.12.24 (doc. sub 95), precedente all'instaurazione del giudizio. CP_3
Tale dichiarazione appare sufficiente a legittimare le richieste giudiziali di nell'interesse di Pt_1
atteso che la norma suddetta non richiede uno specifico mandato mediante conferimento di CP_3
procura, ma si limita a postulare il consenso dell'assicurato.
In ogni caso la questione appare superata dalla costituzione in giudizio di il quale ha fatto CP_3
proprie le richieste attoree.
Nel merito le domande attoree devono essere tuttavia rigettate per inoperatività della polizza in questione in relazione al sinistro denunciato.
Sul punto risultano infatti corretti i rilievi di . Controparte_1
La polizza in questione – denominata “assicurazione infortuni cumulativa aziendale” - era infatti esclusivamente “destinata all'assicurazione degli infortuni a favore dei dipendenti e collaboratori di
Aziende o di associati ed Enti di varia natura”. Significativa in tal senso la previsione di cui al punto
2.4 delle condizioni di polizza per cui “per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto
pagina 16 di 18 di lavoro intercorrente con il Contraente, l'assicurazione si intende operante fino al permanere del
rapporto di lavoro con il Contraente stesso”. Tale previsione con evidenza presuppone che l'ambito di operatività della polizza sia circoscritto ai soli dipendenti del Contraente.
Come affermato dallo stesso attore in sede di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., era CP_3
dipendente della ditta bulgara TE LTD, alla quale la aveva noleggiato il trattore stradale Pt_1
targato FL975NE coinvolto nel sinistro. La circostanza che il trattore in questione rientrasse nell'elenco dei mezzi oggetto di copertura assicurativa non è sufficiente ai fini dell'operatività della polizza, posto che, per quanto detto, il presupposto di tale operatività è che il guidatore coinvolto nel sinistro sia un dipendente del contraente.
Peraltro, trattandosi di una polizza “aziendale”, risulta altresì rilevante ai fini dell'inoperatività della stessa che il veicolo in questione, seppur formalmente di proprietà del , fosse all'epoca del sinistro Pt_1
in noleggio alla TE LTD, e pertanto fuoriuscito dal complesso aziendale dell'azienda di trasporti
. Pt_1
Tali considerazioni, pertanto, dimostrano come il sinistro occorso all' non rientrasse nel CP_3
perimetro di copertura della polizza aziendale azionata con il presente giudizio, rendendo con ciò
infondata la pretesa azionata dall'attore e fatta propria e condivisa dal convenuto CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale dell'attore e di (in Controparte_3
quanto associatosi alle richieste attoree), si liquidano in favore di e di Controparte_1 [...]
in complessivi euro 10.350,0, oltre i.v.a. e c.p.a. (quanto a e oltre Controparte_2 Controparte_1
c.p.a. (quanto a , di cui euro 1.350,00 per spese generali. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
pagina 17 di 18 ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande formulate da e fatte proprie dal convenuto Parte_1 Controparte_3
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
- condanna l'attore e il convenuto a rifondere in via tra di loro solidale a Controparte_3
e le spese di lite, liquidate in complessivi euro Controparte_9 Controparte_2
10.350,0, oltre i.v.a. e c.p.a. (quanto a e oltre c.p.a. (quanto a Controparte_1 [...]
, di cui euro 1.350,00 per spese generali. Controparte_2
Così deciso in Milano il 18 luglio 2025
Il giudice
CO ER
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CO Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANA PAOLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. B. SCALABRINI 35/E PIACENZA, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNASILICO Controparte_1 P.IVA_1
CO NI IA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 25 MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Controparte_2 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in via Simone D'Orsenigo MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANOVA Controparte_3 C.F._2
VESSELINA, elettivamente domiciliato in VIA ETTORE XIMENES, 3 ROMA, presso il difensore parti convenute pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
pagina 2 di 18 Per parte attrice:
in via principale, ritenuta fondata in fatto e in diritto la domanda azionata e accertato il diritto
all'indennizzo assicurativo in favore dell'assicurato sig. per tempore, al pagamento Controparte_3
in favore del predetto sig. dell'indennizzo previsto in polizza e determinabile nell'importo di CP_3
€145.200,00 (euro centoquarantacinquemiladuecento/00) ovvero nella maggiore o minore somma che
risulterà congrua, dedotte eventuali franchigie e/o scoperti, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284,
comma 4, c.c. e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata e salvo gravame, solo nel non ritenuto caso in cui sia accertata come priva
di fondamento, perché ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo di polizza, la domanda svolta in via
principale nei confronti di ritenuta fondata in fatto e in diritto la domanda di Controparte_1
risarcimento danni per perdita del diritto all'indennizzo assicurativo, per l'effetto condannare, in via
solidale tra loro l'Agenzia assicurativa in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore e del sig. della somma di €161.539,15 (euro Controparte_3
centosessantunmilacinquecentotrentanove/15) a titolo risarcitorio ovvero di quella diversa maggiore o
minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali al saggio ex art. 1284,
comma 4, c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo;
nel caso di accoglimento della domanda principale o della domanda in via subordinata,
ritenute fondate e provate le spese sanitarie anticipate dall'attore in favore del convenuto sig. CP_3
condannare e dire tenuto lo stesso alla restituzione in favore dell'attore
[...] Parte_1
dell'importo di €16.339,15 (euro sedicimilatrecentotrentanove/15);
pagina 3 di 18 con condanna della convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'attore di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi
dell'art. 12 bis, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010;
con condanna dei convenuti in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e dell'agenzia assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per
legge.
Per parte convenuta Controparte_1
- in via preliminare dichiarare la improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine
perentorio per l'iscrizione della causa a ruolo risultando per tabulas che le notifiche a tutte le parti
sono avvenute in data 21 dicembre 2024 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 7 gennaio 2025
(Cassazione 18 gennaio 2018 n. 1058);
- nel caso di mancato accoglimento della superiore eccezione preliminare di improcedibilità,
pronunciare ordinanza di rigetto della domanda ex art. 183 quater c.p.c. essendo la stessa
manifestamente infondata per i motivi tutti sopra esposti;
- in ogni caso, respingere le domande attoree siccome inammissibili, improcedibili e infondate in fatto
e in diritto e nel denegato caso di accoglimento in punto di an della domanda di condanna al
pagamento dell'indennizzo al Sig. quantificare il dovuto, applicando la disciplina del CP_3
contratto assicurativo e comunque nei limiti della domanda avanzata ex adverso e del danno
conseguenza effettivamente provato;
pagina 4 di 18 - In via istruttoria: ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o in forza del contratto
assicurativo, della documentazione indicata nel presente atto e, in particolare, i) del contratto di
lavoro, ii) dei “libri di amministrazione del Contraente e ad altri registri per le assicurazioni sociali”,
iii) del libretto di circolazione del veicolo IV oggetto del sinistro, iv) degli esiti dell'alcol-test
effettuato sul Sig. (con traduzione giurata); nonché, se ritenuto, disporre una CTU finalizzata CP_3
ad accertare il grado di invalidità permanente e temporanea dell'assicurato in applicazione della
disciplina del contratto assicurativo, nonché, senza inversione dell'onere probatorio, ordinare
l'esibizione della documentazione attestante i pagamenti effettuati al Sig. dall'ente CP_3
previdenziale Bulgaro o altro Ente sia esso pubblico o privato;
- Con vittoria di spese e competenze di causa
Per parte convenuta Controparte_2
IN VIA PREGIUDIZALE
1) Dichiarare l'estraneità della in relazione all'oggetto del giudizio, per tutti i Controparte_2
motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, 2) Estromettere la Controparte_2
dall'odierno giudizio con effetto immediato.
IN VIA PRLIMINARE
3) Accertare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 bis
c.p.c.
4) Accertare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento
della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010, con conseguente revoca della
contumacia, rinvio della prima udienza e riassegnazione dei termini ex art. 171 bis c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO
pagina 5 di 18 5) Accertare l'inammissibilità dell'azione nei confronti della per difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in capo alla stessa, per i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
6) Rigettare le domande avversarie come formulate nei confronti della sia dal sig. Controparte_2
sia dal sig. poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 Persona_1
di cui in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, da porre a carico di
parte soccombente.
Per parte convenuta Controparte_3
Accogliere la domanda principale dell'attore accertando il diritto all'indennizzo assicurativo in favore
del sig. e, per l'effetto, condannando in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennizzo previsto in CP_3
polizza di €145.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà congrua, dedotte
eventuali franchigie e/o scoperti, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. e
rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
pagina 6 di 18 Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non accogliere, anche solo parzialmente, la
domanda principale del sig. , perché ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo di polizza, Pt_1
accogliere la domanda attorea formulata in via subordinata di risarcimento danni per perdita del
diritto all'indennizzo assicurativo e di condanna, in via solidale tra loro, delle società Controparte_4
(in atti anche agenzia assicurativa Milano Amendola), in persona del liquidatore legale
[...]
rappresentante pro tempore, l'Agenzia assicurativa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, nonché in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento della somma di €161.539,15 a titolo risarcitorio, come richiesta nell'atto di
citazione, ovvero di quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Condannare nonché l'agenzia assicurativa Controparte_1 Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_2
di lite in favore del difensore antistatario e anche al pagamento di una somma da Controparte_1
determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010.
Accogliere le domande istruttorie formulate da parte attrice.
Con espressa riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione
sia di merito che istruttoria, anche in relazione al comportamento processuale delle parti convenute
nel giudizio, ed alle prove da questi eventualmente offerte, e con riserva di precisa articolazione in
capi di prova nel termine di cui all'art. 171ter c.p.c.
Si chiede l'ammissione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 18 (nei cui confronti rinunciava Controparte_2 Controparte_5
successivamente alla domanda) e il sig. , chiedendo: Controparte_3
- in via preliminare e pregiudiziale, il pagamento in favore dell'assicurato Controparte_3
dell'indennizzo previsto in polizza e determinabile nell'importo di € 145.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma congrua, dedotte eventuali franchigie e/o scoperti, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- in via subordinata, la condanna, in via solidale tra loro, della società di (in Controparte_4
seguito per brevità , dell'Agenzia assicurativa Controparte_6 Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore e del sig. della Controparte_1 Controparte_3
somma di € 161.539,15 a titolo risarcitorio ovvero di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c.
dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- nel caso di accoglimento della domanda principale o della domanda in via subordinata, ritenute fondate e provate le spese sanitarie anticipate dall'attore in favore del convenuto CP_3
la condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di
[...]
€16.339,15;
- la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore di una Controparte_1
somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del d. lgs. n.
28/2010, dal momento che il procedimento di mediazione instaurato dall'attore si concludeva per mancata partecipazione di Controparte_1
- la condanna dei convenuti e dell'agenzia assicurativa Controparte_1 Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre Controparte_2
pagina 8 di 18 IVA e CPA come per legge.
L'attore in particolare esponeva:
- di aver stipulato la polizza per infortuni stradali del personale dipendente n. 390396616 con valevole dal 31.12.2019 al 31.12.2020, con tacito rinnovo annuale;
Controparte_1
- che tale polizza veniva in particolare stipulata per il tramite dell'
[...]
ora in liquidazione, la quale, successivamente, nell'anno Controparte_7
2022, andava a fondersi con altre agenzie di costituendo l' Controparte_1 [...]
; Controparte_8
- che tale polizza individuava come infortunio “ogni evento a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la
morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea”, prevedendo un massimale di €
250.000,00 e garantendo anche un'indennità da ricovero per infortunio (diaria di €100 die),
nonché un rimborso delle spese sanitarie fino al limite di € 10.000,00;
- che il 15.1.2020, il dipendente veniva coinvolto in un sinistro stradale con un Controparte_3
altro veicolo, in conseguenza del quale lo stesso riportava gravissime lesioni al cranio, alla mandibola e all'apparato dentale, alla colonna vertebrale, nonché all'arto inferiore sinistro, per le quali era costretto a ricoveri ospedalieri durati complessivamente 44 giorni e ricoveri riabilitativi per complessivi 16 giorni, riportando altresì un'inabilità lavorativa temporanea protrattasi fino al 27.9.2022, data della fine della riabilitazione;
- che il si rivolgeva, dapprima, all'Agenzia Amendola e successivamente all' Pt_1 [...]
per ricevere l'indennizzo, dal momento che in base alla polizza in questione l'evento CP_8
rientrava negli infortuni indennizzabili, in quanto il veicolo era ricompreso nell'elenco dei pagina 9 di 18 mezzi assicurati;
- che la riscontrava in data 21.01.2020 la richiesta del contraente di apertura Controparte_6
dell'infortunio, informando quest'ultimo del numero identificativo del sinistro (n.
T5F/2020/100003) nonché invitandolo a fornire tutta la documentazione medica e le fatture delle spese sostenute per procedere all'incarico peritale “al termine dell'infortunio”;
- che, in data 28.01.2020, il sig. , dipendente del che si occupava all'epoca Persona_2 Pt_1
dei fatti della gestione dei sinistri nell'azienda, inviava una nuova comunicazione via posta elettronica, allegando le fatture delle spese mediche anticipate dalla ditta in favore del sig.
(per complessivi € 16.339,15), prospettando all'agenzia assicurativa che l'infortunato CP_3
probabilmente sarebbe stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico “tra sei mesi”, nonché
richiedendo il rimborso delle fatture non superanti il massimale, come previsto dalla clausola n.
5.3 delle condizioni di polizza;
- che a tale comunicazione non seguiva alcun riscontro, motivo per il quale pochi mesi dopo, in data 03.8.2020, la ditta , sempre per mezzo dell'addetto ai sinistri , Pt_1 Persona_2
inviava una richiesta di aggiornamento delle varie posizioni aperte via posta elettronica al broker, il quale, lo stesso giorno, la inoltrava all'Agenzia Amendola;
- che in data 27.8.2020 l' Amendola rispondeva, con le seguenti testuali parole “se il Sig. CP_6
è guarito dall'infortunio ci serve una comunicazione di guarigione con Controparte_3
postumi e la richiesta di invito a visita medico legale”
- che, a seguito di scambi di comunicazioni, il sig. , in data 13.10.21, informava l'Agenzia Per_2
assicurativa che l'autista doveva sottoporsi a nuovi interventi conseguenti all'incidente e chiedeva, se necessario, una visita medico legale prima del termine della malattia;
pagina 10 di 18 - che a tale comunicazione l'agenzia assicurativa rispondeva rassicurando che solo con la guarigione si sarebbe proceduto alla visita medico legale e che anticiparla sarebbe stata “privo di senso”;
- che, informato il contraente dell'avvenuta guarigione del sig. nel mese di gennaio del CP_3
2023, veniva inviata una richiesta di invito a visita medico legale all'agenzia di Controparte_1
e, in particolare, il 9.1.23 veniva inviata a mezzo pec richiesta di corrispondere indennizzo e spese, trasmettendo la relativa documentazione, che veniva regolarmente scaricata dall'agenzia assicurativa in data 10.01.2023;
- che in data 26.4.2023, dopo sollecito, veniva comunicato dalla liquidatrice dell'agenzia assicurativa che la documentazione sanitaria prodotta non era “sufficiente neppure per la visita
di accertamento postumi” e che erano necessari ulteriori documenti, certificati, referti e cartelle cliniche tradotte “in italiano da perito asseverato”;
- che in data 15.6.2023 la contraente inviava la documentazione tradotta, come espressamente richiesto, alla liquidatrice;
- che in data 22.6.2023, il nuovo liquidatore dell'agenzia assicurativa confermava la ricezione del tutto e allegava l'invito a visita medico legale, che il metteva a conoscenza dell' Pt_1 CP_3
- che, infine, la visita medico-legale veniva effettuata in data 13.7.2023 e all'esito il medico dell'assicurazione valutava una invalidità permanente del 27%, con una temporanea, tra assoluta e parziale al 50%, di 180 giorni, nonché 28 giorni di diaria per ricovero;
- che tale valutazione non teneva tuttavia in considerazione l'intervento chirurgico alla colonna vertebrale per rimozione/espianto di stabilizzatori metallici del 11.5.2022, l'intervento maxillo facciale del 29.7.2022, nonché gli interventi di odontoiatria in data 11.5.2021 e 06.01.2022;
pagina 11 di 18 - che, tuttavia, comunicava, in data 15.01.2024, che non avrebbe dato Controparte_1
seguito all'indennizzo per la ritenuta prescrizione del relativo diritto, in quanto decorsi più di due anni, previsti dall'art. 2952 comma 2 c.c., tra la data del sinistro e la diffida del 09.01.2023;
- che, infine, oltre alla valutazione del perito dell'assicurazione, il sig. riceveva dalla CP_3
commissione medica ospedaliera bulgara un decreto, del 29.02.2024, di rinnovo dell'invalidità,
valutata complessivamente al 54% e ritenuta al 50% da ricondurre all'infortunio;
- che, in base a tale ultima valutazione, al sig. sarebbe spettato quantomeno un CP_3
indennizzo pari al 50% del massimale di polizza (€250.000,00), nonché la diaria per i ricoveri
(€100,00 die), l'indennità giornaliera da ingessatura (€100,00 die) e il rimborso delle spese sanitarie e di cura, per un totale indennizzabile di € 145.200,00 (125.000,00 (I.P. 50,00%) +
6.000,00 (ricoveri gg 60x100,00) + 4.200,00 (ingessature gg 42x100,00) + 10.000,00
(massimale per spese di cura);
- che, pertanto, avrebbe violato gli obblighi di copertura assicurativa, nella misura Controparte_1
in cui, dapprima, non provvedeva all'anticipo delle spese sanitarie urgenti come richiesto dal e come previsto dal punto 5.2 delle condizioni generali di polizza e, successivamente, Pt_1
negava l'indennizzo ritenendo erroneamente prescritto il relativo diritto, atteso che:
o il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'infortunio, bensì dal momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, nella specie l'ultimo degli interventi chirurgici risalente al 27.9.2022;
o l'attore poteva chiedere l'indennizzo soltanto da luglio 2023, successivamente all'espletamento della perizia da parte dell'agenzia assicurativa, differita dalla stessa al termine dell'infortunio;
pagina 12 di 18 o l'agenzia di assicurazioni aveva, a più riprese, assunto condotte incompatibili con il disconoscimento del diritto all'indennizzo, riconducibili a dichiarazioni interruttive della prescrizione ex art. 2944 c.c.;
o la prescrizione veniva altresì sospesa – prima del decorso dei due anni – con l'instaurazione della mediazione a maggio 2024 e gli inviti a partecipare alla stessa inviati a;
Controparte_1
- che avrebbe altresì violato i principi di buona fede contrattuale e di reciproca Controparte_1
lealtà nella condotta dell'assicuratore e dell'agenzia assicurativa, mediante le condotte sopra descritte ed in particolare mediante il ripetuto invito ad attendere la chiusura della malattia prima di procedere alla valutazione dei postumi e alla richiesta di indennizzo, tale da ingenerare nell'assicurato e nel contraente il comprensibile e ragionevole affidamento che quel modus
procedendi fosse quello corretto;
Si costituiva ritualmente in giudizio , associandosi alle richieste attoree. Controparte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed in Controparte_1
particolare eccependo:
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, essendo il “contraente” un soggetto terzo Pt_1
rispetto all'esecuzione del contratto in caso di sinistro, pertanto impossibilitato a far valere i diritti dell'assicurato in difetto del consenso di quest'ultimo;
- la prescrizione del diritto all'indennizzo, atteso che le comunicazioni fatte dall'attore alla compagnia non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, essendo state fatte con la precisazione “salvi ed impregiudicati i reciproci diritti”;
- l'inoperatività della copertura assicurativa, dal momento che:
pagina 13 di 18 o non era, al momento del sinistro, dipendente del bensì della ditta bulgara CP_3 Pt_1
TE e che il veicolo IV guidato da e coinvolto nell'incidente era stato da CP_3
tempo formalmente noleggiato con contratto dalla ditta alla ditta TE, senza, Pt_1
peraltro, che il ne informasse Pt_1 CP_1
o il sinistro non era avvenuto per caso fortuito, bensì a causa di un sorpasso azzardato effettuato dal Sig. che viaggiava comunque oltre il limite di velocità CP_3
consentito;
- in ogni caso, riteneva la congruità della percentuale di invalidità permanente del 27% attestata dall'assicurazione.
Si costituiva tardivamente contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo Controparte_2
in particolare:
- l'improcedibilità della domanda per l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010, invero instaurata convocando soltanto Controparte_1
[...]
- il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la polizza infortuni n. 390396616
sottoscritta dal sig. non era compresa fra quelle che aveva trasmesso alla Pt_1 Controparte_1
dopo la messa in liquidazione e successiva cessazione della agenzia Milano Controparte_2
Amendola e che, peraltro, se anche la polizza oggetto di causa fosse stata compresa nel
“pacchetto” consegnato alla , il “portafoglio assicurativo” non corrispondeva Controparte_2
ad un ramo d'azienda.
Non essendosi costituita la , l'attore rinunciava alla domanda nei di Controparte_5
lei confronti.
pagina 14 di 18 Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice rinviava all'udienza del 17.7.2025 per la rimessione della causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e come tali non meritano accoglimento.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è fondata. Controparte_2
Premesso che la fusione tra l' (entrata in liquidazione il 22.3.24) e altre agenzie, tra Controparte_6
le quali la non è in contestazione, si rileva tuttavia che non risulta documentalmente in Controparte_2
che termini e con quali obblighi da tale fusione sia derivata l'acquisizione da parte della del CP_2
“portafoglio” di polizze facenti capo all'Amendola.
Risulta infatti esclusivamente che dopo tale fusione, a partire dal febbraio 2023, iniziavano le comunicazioni tra la contraente e l' per la gestione del sinistro in oggetto. Controparte_8
Cionondimeno non appare provato che l fosse giuridicamente vincolata alla Controparte_8
gestione del sinistro in base ad accordi tra le parti. Né, come opportunamente rilevato da parte convenuta, siffatto obbligo può farsi discendere dalla disciplina di cui all'art. 2560 co. 2 c.c. atteso che,
sulla base dei chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate richiamati dalla stessa convenuta, il “portafoglio assicurativo” non corrisponde ad un ramo d'azienda oggetto di autonoma cessione.
Peraltro sul punto nessuna delle altre parti ha speso argomenti che superino tale assunto.
Appare pertanto fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
vizio peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado indipendentemente dalle decadenze in cui è
incorsa parte convenuta costituendosi tardivamente.
pagina 15 di 18 La domanda va pertanto esaminata esclusivamente con riferimento alle pretese avanzate nei confronti di e . Controparte_9 Controparte_3
Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata da . Controparte_1
Il contratto di assicurazione in questione, stipulato dal ed avente per beneficiari i propri Pt_1
dipendenti, rientra nello schema dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta di cui all'art. 1891
c.c. Il comma 2 di tale norma stabilisce che “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Nella specie tale consenso risulta essere stato validamente prestato dall' con dichiarazione del 1.12.24 (doc. sub 95), precedente all'instaurazione del giudizio. CP_3
Tale dichiarazione appare sufficiente a legittimare le richieste giudiziali di nell'interesse di Pt_1
atteso che la norma suddetta non richiede uno specifico mandato mediante conferimento di CP_3
procura, ma si limita a postulare il consenso dell'assicurato.
In ogni caso la questione appare superata dalla costituzione in giudizio di il quale ha fatto CP_3
proprie le richieste attoree.
Nel merito le domande attoree devono essere tuttavia rigettate per inoperatività della polizza in questione in relazione al sinistro denunciato.
Sul punto risultano infatti corretti i rilievi di . Controparte_1
La polizza in questione – denominata “assicurazione infortuni cumulativa aziendale” - era infatti esclusivamente “destinata all'assicurazione degli infortuni a favore dei dipendenti e collaboratori di
Aziende o di associati ed Enti di varia natura”. Significativa in tal senso la previsione di cui al punto
2.4 delle condizioni di polizza per cui “per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto
pagina 16 di 18 di lavoro intercorrente con il Contraente, l'assicurazione si intende operante fino al permanere del
rapporto di lavoro con il Contraente stesso”. Tale previsione con evidenza presuppone che l'ambito di operatività della polizza sia circoscritto ai soli dipendenti del Contraente.
Come affermato dallo stesso attore in sede di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., era CP_3
dipendente della ditta bulgara TE LTD, alla quale la aveva noleggiato il trattore stradale Pt_1
targato FL975NE coinvolto nel sinistro. La circostanza che il trattore in questione rientrasse nell'elenco dei mezzi oggetto di copertura assicurativa non è sufficiente ai fini dell'operatività della polizza, posto che, per quanto detto, il presupposto di tale operatività è che il guidatore coinvolto nel sinistro sia un dipendente del contraente.
Peraltro, trattandosi di una polizza “aziendale”, risulta altresì rilevante ai fini dell'inoperatività della stessa che il veicolo in questione, seppur formalmente di proprietà del , fosse all'epoca del sinistro Pt_1
in noleggio alla TE LTD, e pertanto fuoriuscito dal complesso aziendale dell'azienda di trasporti
. Pt_1
Tali considerazioni, pertanto, dimostrano come il sinistro occorso all' non rientrasse nel CP_3
perimetro di copertura della polizza aziendale azionata con il presente giudizio, rendendo con ciò
infondata la pretesa azionata dall'attore e fatta propria e condivisa dal convenuto CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale dell'attore e di (in Controparte_3
quanto associatosi alle richieste attoree), si liquidano in favore di e di Controparte_1 [...]
in complessivi euro 10.350,0, oltre i.v.a. e c.p.a. (quanto a e oltre Controparte_2 Controparte_1
c.p.a. (quanto a , di cui euro 1.350,00 per spese generali. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
pagina 17 di 18 ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande formulate da e fatte proprie dal convenuto Parte_1 Controparte_3
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
- condanna l'attore e il convenuto a rifondere in via tra di loro solidale a Controparte_3
e le spese di lite, liquidate in complessivi euro Controparte_9 Controparte_2
10.350,0, oltre i.v.a. e c.p.a. (quanto a e oltre c.p.a. (quanto a Controparte_1 [...]
, di cui euro 1.350,00 per spese generali. Controparte_2
Così deciso in Milano il 18 luglio 2025
Il giudice
CO ER
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