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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16072 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 44665 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 7 maggio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
sito in Roma, Via Pietro Cavallini 12, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, Dott. elettivamente Parte_2
domiciliato in Roma, Via Carlo Poma 2, presso lo Studio dell'Avv.
GR IL, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Sen. , elettivamente domiciliato in Roma Via di Porta Parte_3
Pinciana 6, presso lo Studio degli Avv.ti Sara Fiorucci, Diego Scopinaro
e DR VI di TO, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTO Nonché
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante Sig. elettivamente domiciliato in Roma, CP_2
Via Aureliana 53, presso lo Studio dell' Avv. Pasquale Liberatore, che lo rappresenta e difende per procura in atti
INTERVENUTO
Nonché
Avv. Enrico LD, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina
Margherita 93, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
INTERVENUTO
OGGETTO: Ripristino stato dei luoghi
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze per come in quella sede formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sito in Roma, Via Parte_1
Pietro Cavallini 12, esponeva di essere composto da un fabbricato di sei piani fuori terra, oltre i locali terranei e i terrazzi di copertura, confinante, sul lato sinistro, con il Condominio Controparte_1
; rilevava che il Sen. , proprietario dell'attico
[...] Parte_3
facente parte del , aveva Controparte_1
murato la porta di accesso al proprio appartamento, precludendosi l'uso dell'ascensore condominiale, e aveva chiesto l'autorizzazione di utilizzare temporaneamente le scale e l'ascensore del Condominio di
Via Pietro Cavallini 12; a tal fine, esponeva il ricorrente, il Sen. Pt_3
aveva parzialmente demolito il muro di confine tra i due condomini e rimosso l'inferriata sullo stesso sovrapposta e gli era stato concesso il temporaneo passaggio e l'utilizzo dell'ascensore a fronte di un rimborso spese, corrispondente ad euro 2.146,66 annui.
Evidenziava poi il ricorrente che con delibera in data 23 maggio 2018, il resistente si era obbligato a ripristinare, privo di accesso varchi e/o cancelli, il preesistente muro di confine fra i due condomini e rilevava che, trascorso il termine pattuito, il Sen. non aveva cessato di Pt_3
utilizzare il passaggio accordatogli né ripristinato la divisione fra gli edifici condominiali.
Concludeva pertanto richiedendo accertarsi che controparte era tenuto a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, e per l'effetto a ripristinare il preesistente muro di confine, privo di accessi varchi e/o cancelli, con condanna, fino all'esecuzione di quanto dovuto, al pagamento delle spese condominiali ordinarie ed ex art. 614 bis c.p.c.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva il Sen. , Parte_3
che rilevava come, originariamente, il fabbricato ricorrente facesse parte di un supercondominio, Via Marianna Dionigi 16, da cui si erano distaccati dei singoli condomini, dando vita, fra l'altro, al
Condominio di Via Pietro Cavallini 12 e a quello di CP_1
; all'interno del supercondominio, la
[...] Controparte_3
proprietaria di numerose unità immobiliari, aveva condotto in locazione i terrazzi di copertura del fabbricato e due locali magazzini/lavatoi, stipulando un contratto di locazione riguardante porzioni immobiliari facenti parte dei due condomini.
Con scrittura privata in data 1 maggio 2016, Controparte_3
aveva concesso al Sen. SO in uso gratuito un terrazzo condominiale, identificato al subalterno 530, oltre che un locale lavatoio, identificato al subalterno 538, e la detta scrittura era da ritenersi collegata al contratto di locazione stipulato fra la società e il Condominio di Via Marianna Dionigi 16, oggi condominio ricorrente, non disdettato e quindi ancora in corso.
Rilevava pertanto il proprio diritto ad utilizzare il terrazzo condominiale, rilevando altresì come alcun muro di confine fra il
Condominio ricorrente e quello di fosse mai Controparte_1
esistito, facendo infatti gli stessi parte di un unico supercondominio senza alcuna divisione materiale;
evidenziava poi di essere comunque condomino del Condominio di Via Pietro Cavallini 12, in quanto proprietario di una particella composta da un terrazzo di pertinenza e da un vano abitativo, il cui accesso risultava consentito solo attraverso il terrazzo condominiale.
Rilevava poi che aveva ceduto all'Avv. Enrico Controparte_3
LD due subalterni facenti parte del Condominio ricorrente, ma che non aveva proceduto alla regolarizzazione catastale della parte del lastrico solare necessaria ai fini della cessione, in suo favore, dei relativi millesimi;
inoltre, evidenziava come l'Avv. LD dovesse considerarsi unicamente titolare dei millesimi condominiali riferiti alle particelle cedute, e non proprietario.
Concludeva richiedendo, previa chiamata in causa dell'Avv. LD, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, in caso di riconoscimento del proprio mancato diritto di utilizzo del lastrico solare condominiale, la condanna del Condominio alla restituzione delle somme percepite a titolo di oneri condominiali versati, nonché, in via riconvenzionale e subordinata, la condanna dell'Avv. LD al ripristino dello stato dei luoghi.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa, con atto depositato in data 15 luglio 2020, interveniva in giudizio il Controparte_1
, che aderiva alla domanda di ripristino del preesistente
[...]
muro di confine per come formulata dal ricorrente;
con atto depositato in data 19 novembre 2020, interveniva in giudizio l'Avv. Enrico
LD, che aderiva anch'egli alle domande svolte dal Condominio di
Via Pietro Cavallini 12.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con provvedimento in data 9 marzo 2022, veniva disposta ed espletata CTU volta alla descrizione dei luoghi oggetto di giudizio, alla loro riferibilità, o meno, al Condominio attore oltre che alle modifiche apportate nel corso del tempo, in relazione anche al muro di confine, al lastrico solare e ai lavatoi oggetto di causa.
Invitato il nominato CTU a redigere ulteriore elaborato in relazione alle deduzioni delle parti, oltre che ai fini di una possibile conciliazione della controversia, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 7 maggio 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio il attore ha innanzi tutto richiesto Parte_1
l'accertamento dell'obbligo, in capo al convenuto, di ripristino dello stato dei luoghi, con specifico riferimento al preesistente muro di confine, con sovrastante inferriata, fra il medesimo e Parte_1
quello di . Controparte_1
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, il convenuto Sen. SO ha evidenziato che la società proprietaria di Controparte_3
numerose unità immobiliari nell'originario supercondominio e conduttrice dei terrazzi condominiali e due locali lavatoio, gli aveva concesso in uso gratuito, con atto del 1 maggio 2016, il terrazzo condominiale sub 530 e il locale lavatoio sub 528, risultando l'accordo in oggetto collegato al contratto di locazione stipulato dalla medesima società con il Condominio, e quindi ancora in vigore;
peraltro, parte convenuta ha contestato in ogni caso la sussistenza di muri di confine evidenziando la propria qualità di condomino dell'attore in quanto proprietario di una particella indicata nel regolamento del Condominio di Via Pietro Cavallini 12 come facente parte dello stesso.
Ora, la disposta CTU, espletata al fine di descrivere i luoghi oggetto del presente giudizio, anche in riferimento alle modifiche apportate nel corso degli anni, oltre che il muro di confine fra i due e CP_4
il lastrico solare e i lavatoi, ha chiarito che la proprietà del convenuto, in base al titolo di proprietà, consiste in un appartamento con accesso principale da , distinto con l'interno 8 della Controparte_1
Scala A e interno 6 della Scala C, individuato al F. 407, part. 96, sub
20, cui si aggiungono tre magazzini;
inoltre, il medesimo ricorrente conduce in locazione il terrazzo condominiale sub 530 e il locale lavatoio sub 528.
Il CTU, al fine di rappresentare graficamente le porzioni del piano sesto dei fabbricati attualmente nella disponibilità del convenuto, in base al titolo di proprietà di quest'ultimo, ha utilizzato anche la planimetria contenuta nel regolamento di condominio approvato in data 24 giugno 2011, evidenziando che, in base al titolo di acquisto del Sen. , in data 28 maggio 2009, l'accesso alla sua proprietà Pt_3
avviene solo dalla Scala A e dalla Scala C del
[...]
e il regolamento di condominio ivi menzionato Controparte_1
risulta essere proprio quello del 2005 riguardante il Condominio da ultimo citato.
Rileva pertanto il CTU, anche facendo riferimento al contenuto del citato regolamento condominiale di , che Controparte_1
risulti incontestato l'accesso all'appartamento del convenuto sub 20 dalla richiamata , evidenziando pertanto come Controparte_1 anche la porzione sub 20, costituita dal terrazzo e vano di proprietà
, appartiene al citato Condominio, non potendosi quindi il Pt_3
convenuto ritenere condomino del fabbricato attore.
Peraltro, in sede di chiarimenti, ed a fronte del contenuto del regolamento condominiale attoreo del 2011, rileva il consulente come la menzione di parte dell'appartamento sub 20 al suo interno, e la relativa caratura, si riferisce solo alla quota della terrazza che concorre condivisibilmente alle sole spese di manutenzione del relativo orizzontamento di copertura per gli appartamenti sottostanti, parte del
Condominio di Via Cavallini 12, “fermo restando che l'appartamento non ha accesso da Via Cavallini”. Pt_3
Chiarito ciò, si deve rilevare che, in riferimento alle unità immobiliari oggetto dell'accordo in data 1 maggio 2016, identificate sub 528 e 530
l'accesso avviene, per come chiarito dal CTU, dal corpo scale di Via
Cavallini 12 e dal terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto sub
20; in particolare, rileva il consulente come l'accesso dall'unità immobiliare sub 20 risulta possibile a seguito della demolizione parziale del muro originario in due varchi larghi circa 120 cm., e dalla demolizione della soprastante inferriata, che separavano la detta particella da quella sub 530.
Evidenzia il CTU come la documentazione in atti consente di riconoscere la lamentata superfetazione, risultando dimostrata la situazione precedente, in forza della quale il torrino della CP_5
dava accesso alla terrazza sub 530 ove un muro alto circa m. 1,20 dal pavimento, e sormontato da una copertina lapidea, a sua volta sormontata da un'inferriata verniciata in coloro scuro alta fino a m.
1,80 con apposte cannucce, “divideva senza soluzione di continuità il sub 530 dal terrazzo sub 20, senza alcun varco di passaggio”; peraltro, prosegue il consulente, la condizione accertata in occasione dell'inizio delle operazioni peritali documenta la presenza di un muro alto circa
100 cm. dal pavimento, ove sono stati aperti due varchi di passaggio, con demolizione dell'originaria inferriata infissa nel muro oltre che delle cannucce.
A ciò deve aggiungersi, in riferimento alle deduzioni tempestivamente svolte dalle parti, che dalla documentazione in atti, si evince, per come evidenziato anche dal CTU, che con scrittura privata integrativa del 23 gennaio 2017, la richiamando l'atto di Controparte_3
compravendita stipulato con l'intervenuto Avv. LD in pari data, dava atto di aver “ceduto all'acquirente tutti i residui diritti alla stessa spettanti, in virtù delle riserve nel tempo operate, sull'intero lastrico solare posto al VI piano dello stabile di Via Pietro Cavallini 12 e sui locali ivi esistenti, compresi quelli identificati in Catasto al foglio 407,
p.lla 96, sub 528 e 530”.
Inoltre, per come anche rilevato dal CTU, con atto in data 10 maggio
2021, anche i restanti comunisti, unitamente alla Controparte_3
procedevano alla formalizzazione della cessione di ogni e qualsiasi diritto avente ad oggetto il lastrico solare di copertura dell'immobile e dei locali sullo stesso insistenti in favore dell'Avv. LD, specificandosi peraltro, nel contesto dell'atto da ultimo citato, che la cessione avveniva “senza corrispettivo alcuno”.
Sul punto, si deve peraltro evidenziare come alcuna specifica contestazione risulti tempestivamente avanzata dal convenuto in ordine al detto atto, a fronte del suo deposito a corredo della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 di parte intervenuta, rilevandosi poi come le ulteriori deduzioni svolte risultano formulate in riferimento al contenuto della relazione notarile in data 6 maggio 2025, depositata a corredo delle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025 e della quale parte attrice e parte intervenuta hanno tempestivamente e congiuntamente richiesto lo stralcio;
a ciò deve aggiungersi, in ogni caso, che nessuna deduzione è stata svolta da parte del convenuto circa l'impossibilità di ottenere la detta certificazione, facente comunque riferimento ad atti risalenti e non di recente formazione, in epoca antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni e, comunque, nei termini previsti ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nei termini che precedono, pertanto, in assenza di idonei elementi circa la sussistenza di cause impeditive del deposito della documentazione in oggetto nei termini previsti ex lege, facendo la stessa riferimento, si ripete, ad atti antecedenti l'introduzione del presente giudizio, l'avanzata istanza di stralcio deve essere accolta, risultando la produzione effettuata del tutto inutilizzabile nella presente sede.
Alla luce del complesso delle considerazione svolte, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, non devono quindi essere condivise le deduzioni del convenuto, per come tempestivamente formulate, relative al proprio diritto di utilizzo del terrazzo condominiale in quanto discendente dalla citata scrittura privata del 1 maggio 2016, e ciò tenuto anche conto del riferimento ivi contenuto al contratto di locazione della con il Controparte_3
Condominio Via Marianna Dionigi in data 10 settembre 2010 e della altresì ivi prevista restituzione dei locali alla scadenza del contratto di locazione, “venendo meno la titolarità della CP_3
relativamente agli immobili oggetto della presente scrittura privata”.
Sul punto, si deve evidenziare che risulta prodotta comunicazione della società da ultimo citata in data 27 luglio 2022, non oggetto di tempestiva e specifica contestazione, con cui la stessa rilevava di non aver più corrisposto alcun canone di locazione a chicchessia dalla data di scioglimento del Condominio di Via Marianna Dionigi 16.
Peraltro, l'assemblea del Condominio Via Cavallini 12 in data 3 maggio 2016 prendeva atto della relazione allegata a verbale, in relazione al punto dell'ordine del giorno riguardante la situazione catastale del sesto piano dello stabile, in base alla quale la
[...]
proprietaria dello stabile di Via Cavallini 12 aveva CP_3
ottenuto dal Supercondominio di condurre in locazione i terrazzi di copertura e i locali lavatoio, salvo poi, dopo lo scioglimento del supercondominio, riservarsene la proprietà e procedere ad un formale frazionamento degli stessi.
Deve quindi ritenersi, a fronte degli elementi tempestivamente introdotti in giudizio e delle deduzioni svolte, come la proprietà delle particelle sub 528 e 530 sia da considerarsi in capo all'intervenuto
LD e che, in ogni caso, alcun diritto, alla luce delle considerazioni che precedono, possa vantare il Sen. , in virtù della richiamata Pt_3
scrittura del 1 maggio 2016 o della sua prospettata qualità di condomino del Condominio ricorrente.
Peraltro, lo stesso convenuto, nell'assemblea condominiale del 25 novembre 2013, come da verbale, evidenziava di avere un “mero interesse di fatto a proseguire nel passaggio attraverso il nostro
Condominio in attesa della realizzazione dell'ascensore nel
”, ed a fronte di ciò Controparte_1
l'assemblea deliberava di “consentire il passaggio dell'On.le fino Pt_3
al 30 giugno 2014” previo pagamento di un'indennità commisurata al costo delle spese condominiali addebitate all'Avv. LD, in quanto condomino proprietario di un immobile avente caratteristiche analoghe a quelle del convenuto;
nell'assemblea del 6 novembre 2014, poi, a fronte della richiesta di proroga avanzata dal Sen. SO, il Condominio attore aderiva a quanto domandato concedendo proroga fino al 30 luglio 2015, laddove nella successiva riunione del 23 maggio 2018, il convenuto comunicava che avrebbe realizzato entro fine anno l'installazione dell'ascensore “nello stabile della propria abitazione sita nel Condominio ”, richiedendo Controparte_1
ancora il consenso all' “accesso tramite il nostro Condominio”, che acconsentiva fino al 31 dicembre 2018.
Nella medesima riunione, il convenuto si impegnava espressamente
“appena l'ascensore verrà realizzato a ripristinare, privo di accessi, varchi e/o cancelli, il preesistente muro di confine fra il nostro condominio e quello di ”. Controparte_1
Non devono quindi essere condivise le censure riguardanti l'insussistenza di alcun muro di confine fra i due Condomini, richiamandosi sul punto, oltre quanto dichiarato dal medesimo convenuto in sede assembleare, le illustrate conclusioni raggiunte dal
CTU.
Sul punto, ritiene il Giudice che le conclusioni del consulente, per come emergenti dalla redatta consulenza e dai depositati chiarimenti, debbano essere condivise, fondandosi le stesse su una completa ed esauriente disamina degli atti e dei luoghi di causa, oltre che su una compiuta valutazione delle osservazioni delle parti;
anche nel redatto supplemento, il CTU ha comunque evidenziato le censure avanzate dalle parti, replicando alle stesse e confermando, in ogni caso, le risultanze già indicate.
In quest'ottica, allora, non devono essere condivise le formulate censure di nullità per come svolte da parte convenuta, e ciò anche tenuto conto che, nei depositati chiarimenti, il consulente ha espressamente evidenziato di aver esaminato la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 della detta parte, oltre che i successivi scritti difensionali, confermando l'insussistenza di qualsiasi incongruenza nell'elaborato peritale e confermando altresì le conclusioni già raggiunte;
ne discende come non appaiano configurarsi i gravi motivi richiesti, ex art. 196 c.p.c., ai fini della sostituzione del consulente e della rinnovazione delle indagini.
Né, in ogni caso, deve essere accolta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, risultando le conclusioni raggiunte dal consulente fondate, per come evidenziato, sulla disamina della planimetria contenuta nel regolamento di condominio approvato dall'assemblea dell'attore in data 24 giugno 2011, prodotto dal medesimo convenuto quale doc. 9, sull'atto di compravendita dell'immobile in data 28 maggio 2009, oltre che sul regolamento di condominio di;
inoltre, ai fini del Controparte_1
riconoscimento di proprietà in capo all'Avv. LD, il consulente ha rilevato il contenuto della già richiamata scrittura integrativa del 23 gennaio 2017 e dell'atto in data 10 maggio 2021.
A ciò consegue come non debba procedersi alla sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che, in ogni caso, presupposto per la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è la mera pregiudizialità di carattere logico, ma solo la pregiudizialità che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati
(C.C. 24751/07), laddove l'art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale, uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (C.C. 2048/03).
Nel caso di specie, l'avvenuta impugnazione da parte del convenuto del regolamento di Condominio approvato da parte attrice in data 13 giugno 2022 non appare costituire un indispensabile antecedente logico – giuridico nel senso chiarito dalla giurisprudenza citata, risultando le conclusioni raggiunte dal CTU, come evidenziato, comunque indipendenti dai riferimenti operati al regolamento contestato.
Chiarito ciò, ed in riferimento alle domande tempestivamente avanzate, la richiesta attorea volta all'accertamento dell'obbligo, in capo al convenuto, del ripristino del preesistente muro di confine deve essere, in considerazione delle conclusioni raggiunte, accolta;
inoltre, anche avuto riguardo agli accordi intercorsi fra le parti, per come emergenti dalle citate delibere condominiali in data 25 novembre
2013, 6 novembre 2014 e 23maggio 2018, deve essere accolta la richiesta di condanna del Sen. al pagamento delle spese ordinarie Pt_3
sulla base delle pregresse intese, evidenziandosi, ulteriormente sul punto, che nella ultima citata delibera il convenuto richiedeva il consenso alla prosecuzione dell'accesso tramite il Condominio “nel rispetto degli accordi raggiunti, ovverossia continuando a corrispondere le spese condominiali nella misura convenuta”.
Quanto poi alla richiesta ex art. 614 bis c.p.c. formulata da parte attrice, la stessa, in considerazione delle conclusioni raggiunte, deve essere accolta e deve quindi porsi una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, somma che appare congruo individuare, tenuto conto delle considerazioni che precedono e del ritardo sinora verificatosi, in euro 35,00.
Non deve invece essere accolta la richiesta del convenuto, formulata in via riconvenzionale, di restituzione degli oneri condominiali aggiuntivi versati, e ciò tenuto proprio conto del richiamato contenuto degli accordi intervenuti fra le parti e richiamati dal medesimo Sen.
nel verbale di assemblea del 23 maggio 2018. Pt_3
Quanto infine alla domanda formulata dal convenuto, in via riconvenzionale e subordinata, nei confronti dell'Avv. LD, la richiesta di chiamata in causa formulata dal Sen. veniva rigettata Pt_3
dal Giudice con provvedimento in data 4 dicembre 2019; ne discende come alcuna pronuncia sulla stessa debba essere emessa nella presente sede, e ciò anche tenuto conto che l'Avv. LD risulta intervenuto nel presente giudizio, come da atto depositato in data 19 novembre
2020, in qualità di condomino del Condominio attore e di quello intervenuto di , avendo interesse al ripristino Controparte_1
del confine fra gli stessi e prestando integrale adesione alle richieste formulate.
Sul punto, in ogni caso, non deve essere accolta la domanda del detto intervenuto per come avanzata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., volta alla condanna in suo favore della somma di euro 300,00 mensili da parte del Sen. fino al ripristino dei luoghi Pt_3
e al rilascio delle unità immobiliari;
nulla in tal senso risulta infatti dedotto nell'atto di intervento del detto convenuto, laddove l'Avv.
LD, per come chiarito, si limitava a prestare integrale adesione alle domande attoree ed a quelle del Condominio intervenuto e rilevando espressamente in quella sede che “il thema decidendum è circoscritto alle domande svolte nel ricorso introduttivo”. Infine, in riferimento all'intervento del Controparte_1
, occorre rilevare che quest'ultimo rinunciava agli atti del
[...]
giudizio ex art. 306 c.p.c. in data 29 settembre 2020, attesa la transazione raggiunta con il convenuto, così non dovendosi provvedere, nella presente sede, in relazione alla posizione e alle richieste del detto intervenuto rinunciante.
In ultimo, non deve essere accolta l'avanzata domanda ex art. 96
c.p.c., in assenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione alla sussistenza del necessario elemento soggettivo.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso conto della complessità della presente fattispecie e del complesso dei motivi della decisione, vengono compensate per metà fra le parti, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice e parte intervenuta Avv. LD.
Le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta nella misura del
50% ed a carico solidale di parte attrice e parte intervenuta Avv.
LD per il restante 50%.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara che il convenuto è tenuto a provvedere a ripristinare, privo di accessi varchi e/o cancelli, il preesistente muro di confine, con sovrastante inferriata, fra il attore Parte_1
e quello di Via Vittoria Colonna11;
II. Dispone che il ripristino dei luoghi avvenga entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e fissa, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 35,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
III. Condanna il convenuto a corrispondere al Condominio attore le spese condominiali ordinarie, per come previste sulla base degli accordi intervenuti, fino al materiale ripristino dei luoghi;
IV. Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
V. Rigetta la domanda di condanna formulata dall'intervenuto
Avv. LD, per come modificata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.;
VI. Compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della rimanente metà in favore del attore e dell'intervenuto Avv. Parte_1
LD, metà liquidata, per ciascuna delle dette parti, in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro
1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge;
VII. Spese CTU già liquidate come da separati decreti e poste definitivamente a carico di parte convenuta per il 50% ed a carico solidale di parte attrice e parte intervenuta Avv.
LD per il rimanente 50%.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 44665 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 7 maggio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
sito in Roma, Via Pietro Cavallini 12, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, Dott. elettivamente Parte_2
domiciliato in Roma, Via Carlo Poma 2, presso lo Studio dell'Avv.
GR IL, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Sen. , elettivamente domiciliato in Roma Via di Porta Parte_3
Pinciana 6, presso lo Studio degli Avv.ti Sara Fiorucci, Diego Scopinaro
e DR VI di TO, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTO Nonché
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante Sig. elettivamente domiciliato in Roma, CP_2
Via Aureliana 53, presso lo Studio dell' Avv. Pasquale Liberatore, che lo rappresenta e difende per procura in atti
INTERVENUTO
Nonché
Avv. Enrico LD, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina
Margherita 93, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
INTERVENUTO
OGGETTO: Ripristino stato dei luoghi
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze per come in quella sede formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sito in Roma, Via Parte_1
Pietro Cavallini 12, esponeva di essere composto da un fabbricato di sei piani fuori terra, oltre i locali terranei e i terrazzi di copertura, confinante, sul lato sinistro, con il Condominio Controparte_1
; rilevava che il Sen. , proprietario dell'attico
[...] Parte_3
facente parte del , aveva Controparte_1
murato la porta di accesso al proprio appartamento, precludendosi l'uso dell'ascensore condominiale, e aveva chiesto l'autorizzazione di utilizzare temporaneamente le scale e l'ascensore del Condominio di
Via Pietro Cavallini 12; a tal fine, esponeva il ricorrente, il Sen. Pt_3
aveva parzialmente demolito il muro di confine tra i due condomini e rimosso l'inferriata sullo stesso sovrapposta e gli era stato concesso il temporaneo passaggio e l'utilizzo dell'ascensore a fronte di un rimborso spese, corrispondente ad euro 2.146,66 annui.
Evidenziava poi il ricorrente che con delibera in data 23 maggio 2018, il resistente si era obbligato a ripristinare, privo di accesso varchi e/o cancelli, il preesistente muro di confine fra i due condomini e rilevava che, trascorso il termine pattuito, il Sen. non aveva cessato di Pt_3
utilizzare il passaggio accordatogli né ripristinato la divisione fra gli edifici condominiali.
Concludeva pertanto richiedendo accertarsi che controparte era tenuto a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, e per l'effetto a ripristinare il preesistente muro di confine, privo di accessi varchi e/o cancelli, con condanna, fino all'esecuzione di quanto dovuto, al pagamento delle spese condominiali ordinarie ed ex art. 614 bis c.p.c.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva il Sen. , Parte_3
che rilevava come, originariamente, il fabbricato ricorrente facesse parte di un supercondominio, Via Marianna Dionigi 16, da cui si erano distaccati dei singoli condomini, dando vita, fra l'altro, al
Condominio di Via Pietro Cavallini 12 e a quello di CP_1
; all'interno del supercondominio, la
[...] Controparte_3
proprietaria di numerose unità immobiliari, aveva condotto in locazione i terrazzi di copertura del fabbricato e due locali magazzini/lavatoi, stipulando un contratto di locazione riguardante porzioni immobiliari facenti parte dei due condomini.
Con scrittura privata in data 1 maggio 2016, Controparte_3
aveva concesso al Sen. SO in uso gratuito un terrazzo condominiale, identificato al subalterno 530, oltre che un locale lavatoio, identificato al subalterno 538, e la detta scrittura era da ritenersi collegata al contratto di locazione stipulato fra la società e il Condominio di Via Marianna Dionigi 16, oggi condominio ricorrente, non disdettato e quindi ancora in corso.
Rilevava pertanto il proprio diritto ad utilizzare il terrazzo condominiale, rilevando altresì come alcun muro di confine fra il
Condominio ricorrente e quello di fosse mai Controparte_1
esistito, facendo infatti gli stessi parte di un unico supercondominio senza alcuna divisione materiale;
evidenziava poi di essere comunque condomino del Condominio di Via Pietro Cavallini 12, in quanto proprietario di una particella composta da un terrazzo di pertinenza e da un vano abitativo, il cui accesso risultava consentito solo attraverso il terrazzo condominiale.
Rilevava poi che aveva ceduto all'Avv. Enrico Controparte_3
LD due subalterni facenti parte del Condominio ricorrente, ma che non aveva proceduto alla regolarizzazione catastale della parte del lastrico solare necessaria ai fini della cessione, in suo favore, dei relativi millesimi;
inoltre, evidenziava come l'Avv. LD dovesse considerarsi unicamente titolare dei millesimi condominiali riferiti alle particelle cedute, e non proprietario.
Concludeva richiedendo, previa chiamata in causa dell'Avv. LD, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, in caso di riconoscimento del proprio mancato diritto di utilizzo del lastrico solare condominiale, la condanna del Condominio alla restituzione delle somme percepite a titolo di oneri condominiali versati, nonché, in via riconvenzionale e subordinata, la condanna dell'Avv. LD al ripristino dello stato dei luoghi.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa, con atto depositato in data 15 luglio 2020, interveniva in giudizio il Controparte_1
, che aderiva alla domanda di ripristino del preesistente
[...]
muro di confine per come formulata dal ricorrente;
con atto depositato in data 19 novembre 2020, interveniva in giudizio l'Avv. Enrico
LD, che aderiva anch'egli alle domande svolte dal Condominio di
Via Pietro Cavallini 12.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con provvedimento in data 9 marzo 2022, veniva disposta ed espletata CTU volta alla descrizione dei luoghi oggetto di giudizio, alla loro riferibilità, o meno, al Condominio attore oltre che alle modifiche apportate nel corso del tempo, in relazione anche al muro di confine, al lastrico solare e ai lavatoi oggetto di causa.
Invitato il nominato CTU a redigere ulteriore elaborato in relazione alle deduzioni delle parti, oltre che ai fini di una possibile conciliazione della controversia, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 7 maggio 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio il attore ha innanzi tutto richiesto Parte_1
l'accertamento dell'obbligo, in capo al convenuto, di ripristino dello stato dei luoghi, con specifico riferimento al preesistente muro di confine, con sovrastante inferriata, fra il medesimo e Parte_1
quello di . Controparte_1
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio, il convenuto Sen. SO ha evidenziato che la società proprietaria di Controparte_3
numerose unità immobiliari nell'originario supercondominio e conduttrice dei terrazzi condominiali e due locali lavatoio, gli aveva concesso in uso gratuito, con atto del 1 maggio 2016, il terrazzo condominiale sub 530 e il locale lavatoio sub 528, risultando l'accordo in oggetto collegato al contratto di locazione stipulato dalla medesima società con il Condominio, e quindi ancora in vigore;
peraltro, parte convenuta ha contestato in ogni caso la sussistenza di muri di confine evidenziando la propria qualità di condomino dell'attore in quanto proprietario di una particella indicata nel regolamento del Condominio di Via Pietro Cavallini 12 come facente parte dello stesso.
Ora, la disposta CTU, espletata al fine di descrivere i luoghi oggetto del presente giudizio, anche in riferimento alle modifiche apportate nel corso degli anni, oltre che il muro di confine fra i due e CP_4
il lastrico solare e i lavatoi, ha chiarito che la proprietà del convenuto, in base al titolo di proprietà, consiste in un appartamento con accesso principale da , distinto con l'interno 8 della Controparte_1
Scala A e interno 6 della Scala C, individuato al F. 407, part. 96, sub
20, cui si aggiungono tre magazzini;
inoltre, il medesimo ricorrente conduce in locazione il terrazzo condominiale sub 530 e il locale lavatoio sub 528.
Il CTU, al fine di rappresentare graficamente le porzioni del piano sesto dei fabbricati attualmente nella disponibilità del convenuto, in base al titolo di proprietà di quest'ultimo, ha utilizzato anche la planimetria contenuta nel regolamento di condominio approvato in data 24 giugno 2011, evidenziando che, in base al titolo di acquisto del Sen. , in data 28 maggio 2009, l'accesso alla sua proprietà Pt_3
avviene solo dalla Scala A e dalla Scala C del
[...]
e il regolamento di condominio ivi menzionato Controparte_1
risulta essere proprio quello del 2005 riguardante il Condominio da ultimo citato.
Rileva pertanto il CTU, anche facendo riferimento al contenuto del citato regolamento condominiale di , che Controparte_1
risulti incontestato l'accesso all'appartamento del convenuto sub 20 dalla richiamata , evidenziando pertanto come Controparte_1 anche la porzione sub 20, costituita dal terrazzo e vano di proprietà
, appartiene al citato Condominio, non potendosi quindi il Pt_3
convenuto ritenere condomino del fabbricato attore.
Peraltro, in sede di chiarimenti, ed a fronte del contenuto del regolamento condominiale attoreo del 2011, rileva il consulente come la menzione di parte dell'appartamento sub 20 al suo interno, e la relativa caratura, si riferisce solo alla quota della terrazza che concorre condivisibilmente alle sole spese di manutenzione del relativo orizzontamento di copertura per gli appartamenti sottostanti, parte del
Condominio di Via Cavallini 12, “fermo restando che l'appartamento non ha accesso da Via Cavallini”. Pt_3
Chiarito ciò, si deve rilevare che, in riferimento alle unità immobiliari oggetto dell'accordo in data 1 maggio 2016, identificate sub 528 e 530
l'accesso avviene, per come chiarito dal CTU, dal corpo scale di Via
Cavallini 12 e dal terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto sub
20; in particolare, rileva il consulente come l'accesso dall'unità immobiliare sub 20 risulta possibile a seguito della demolizione parziale del muro originario in due varchi larghi circa 120 cm., e dalla demolizione della soprastante inferriata, che separavano la detta particella da quella sub 530.
Evidenzia il CTU come la documentazione in atti consente di riconoscere la lamentata superfetazione, risultando dimostrata la situazione precedente, in forza della quale il torrino della CP_5
dava accesso alla terrazza sub 530 ove un muro alto circa m. 1,20 dal pavimento, e sormontato da una copertina lapidea, a sua volta sormontata da un'inferriata verniciata in coloro scuro alta fino a m.
1,80 con apposte cannucce, “divideva senza soluzione di continuità il sub 530 dal terrazzo sub 20, senza alcun varco di passaggio”; peraltro, prosegue il consulente, la condizione accertata in occasione dell'inizio delle operazioni peritali documenta la presenza di un muro alto circa
100 cm. dal pavimento, ove sono stati aperti due varchi di passaggio, con demolizione dell'originaria inferriata infissa nel muro oltre che delle cannucce.
A ciò deve aggiungersi, in riferimento alle deduzioni tempestivamente svolte dalle parti, che dalla documentazione in atti, si evince, per come evidenziato anche dal CTU, che con scrittura privata integrativa del 23 gennaio 2017, la richiamando l'atto di Controparte_3
compravendita stipulato con l'intervenuto Avv. LD in pari data, dava atto di aver “ceduto all'acquirente tutti i residui diritti alla stessa spettanti, in virtù delle riserve nel tempo operate, sull'intero lastrico solare posto al VI piano dello stabile di Via Pietro Cavallini 12 e sui locali ivi esistenti, compresi quelli identificati in Catasto al foglio 407,
p.lla 96, sub 528 e 530”.
Inoltre, per come anche rilevato dal CTU, con atto in data 10 maggio
2021, anche i restanti comunisti, unitamente alla Controparte_3
procedevano alla formalizzazione della cessione di ogni e qualsiasi diritto avente ad oggetto il lastrico solare di copertura dell'immobile e dei locali sullo stesso insistenti in favore dell'Avv. LD, specificandosi peraltro, nel contesto dell'atto da ultimo citato, che la cessione avveniva “senza corrispettivo alcuno”.
Sul punto, si deve peraltro evidenziare come alcuna specifica contestazione risulti tempestivamente avanzata dal convenuto in ordine al detto atto, a fronte del suo deposito a corredo della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 di parte intervenuta, rilevandosi poi come le ulteriori deduzioni svolte risultano formulate in riferimento al contenuto della relazione notarile in data 6 maggio 2025, depositata a corredo delle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025 e della quale parte attrice e parte intervenuta hanno tempestivamente e congiuntamente richiesto lo stralcio;
a ciò deve aggiungersi, in ogni caso, che nessuna deduzione è stata svolta da parte del convenuto circa l'impossibilità di ottenere la detta certificazione, facente comunque riferimento ad atti risalenti e non di recente formazione, in epoca antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni e, comunque, nei termini previsti ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nei termini che precedono, pertanto, in assenza di idonei elementi circa la sussistenza di cause impeditive del deposito della documentazione in oggetto nei termini previsti ex lege, facendo la stessa riferimento, si ripete, ad atti antecedenti l'introduzione del presente giudizio, l'avanzata istanza di stralcio deve essere accolta, risultando la produzione effettuata del tutto inutilizzabile nella presente sede.
Alla luce del complesso delle considerazione svolte, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, non devono quindi essere condivise le deduzioni del convenuto, per come tempestivamente formulate, relative al proprio diritto di utilizzo del terrazzo condominiale in quanto discendente dalla citata scrittura privata del 1 maggio 2016, e ciò tenuto anche conto del riferimento ivi contenuto al contratto di locazione della con il Controparte_3
Condominio Via Marianna Dionigi in data 10 settembre 2010 e della altresì ivi prevista restituzione dei locali alla scadenza del contratto di locazione, “venendo meno la titolarità della CP_3
relativamente agli immobili oggetto della presente scrittura privata”.
Sul punto, si deve evidenziare che risulta prodotta comunicazione della società da ultimo citata in data 27 luglio 2022, non oggetto di tempestiva e specifica contestazione, con cui la stessa rilevava di non aver più corrisposto alcun canone di locazione a chicchessia dalla data di scioglimento del Condominio di Via Marianna Dionigi 16.
Peraltro, l'assemblea del Condominio Via Cavallini 12 in data 3 maggio 2016 prendeva atto della relazione allegata a verbale, in relazione al punto dell'ordine del giorno riguardante la situazione catastale del sesto piano dello stabile, in base alla quale la
[...]
proprietaria dello stabile di Via Cavallini 12 aveva CP_3
ottenuto dal Supercondominio di condurre in locazione i terrazzi di copertura e i locali lavatoio, salvo poi, dopo lo scioglimento del supercondominio, riservarsene la proprietà e procedere ad un formale frazionamento degli stessi.
Deve quindi ritenersi, a fronte degli elementi tempestivamente introdotti in giudizio e delle deduzioni svolte, come la proprietà delle particelle sub 528 e 530 sia da considerarsi in capo all'intervenuto
LD e che, in ogni caso, alcun diritto, alla luce delle considerazioni che precedono, possa vantare il Sen. , in virtù della richiamata Pt_3
scrittura del 1 maggio 2016 o della sua prospettata qualità di condomino del Condominio ricorrente.
Peraltro, lo stesso convenuto, nell'assemblea condominiale del 25 novembre 2013, come da verbale, evidenziava di avere un “mero interesse di fatto a proseguire nel passaggio attraverso il nostro
Condominio in attesa della realizzazione dell'ascensore nel
”, ed a fronte di ciò Controparte_1
l'assemblea deliberava di “consentire il passaggio dell'On.le fino Pt_3
al 30 giugno 2014” previo pagamento di un'indennità commisurata al costo delle spese condominiali addebitate all'Avv. LD, in quanto condomino proprietario di un immobile avente caratteristiche analoghe a quelle del convenuto;
nell'assemblea del 6 novembre 2014, poi, a fronte della richiesta di proroga avanzata dal Sen. SO, il Condominio attore aderiva a quanto domandato concedendo proroga fino al 30 luglio 2015, laddove nella successiva riunione del 23 maggio 2018, il convenuto comunicava che avrebbe realizzato entro fine anno l'installazione dell'ascensore “nello stabile della propria abitazione sita nel Condominio ”, richiedendo Controparte_1
ancora il consenso all' “accesso tramite il nostro Condominio”, che acconsentiva fino al 31 dicembre 2018.
Nella medesima riunione, il convenuto si impegnava espressamente
“appena l'ascensore verrà realizzato a ripristinare, privo di accessi, varchi e/o cancelli, il preesistente muro di confine fra il nostro condominio e quello di ”. Controparte_1
Non devono quindi essere condivise le censure riguardanti l'insussistenza di alcun muro di confine fra i due Condomini, richiamandosi sul punto, oltre quanto dichiarato dal medesimo convenuto in sede assembleare, le illustrate conclusioni raggiunte dal
CTU.
Sul punto, ritiene il Giudice che le conclusioni del consulente, per come emergenti dalla redatta consulenza e dai depositati chiarimenti, debbano essere condivise, fondandosi le stesse su una completa ed esauriente disamina degli atti e dei luoghi di causa, oltre che su una compiuta valutazione delle osservazioni delle parti;
anche nel redatto supplemento, il CTU ha comunque evidenziato le censure avanzate dalle parti, replicando alle stesse e confermando, in ogni caso, le risultanze già indicate.
In quest'ottica, allora, non devono essere condivise le formulate censure di nullità per come svolte da parte convenuta, e ciò anche tenuto conto che, nei depositati chiarimenti, il consulente ha espressamente evidenziato di aver esaminato la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 della detta parte, oltre che i successivi scritti difensionali, confermando l'insussistenza di qualsiasi incongruenza nell'elaborato peritale e confermando altresì le conclusioni già raggiunte;
ne discende come non appaiano configurarsi i gravi motivi richiesti, ex art. 196 c.p.c., ai fini della sostituzione del consulente e della rinnovazione delle indagini.
Né, in ogni caso, deve essere accolta la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, risultando le conclusioni raggiunte dal consulente fondate, per come evidenziato, sulla disamina della planimetria contenuta nel regolamento di condominio approvato dall'assemblea dell'attore in data 24 giugno 2011, prodotto dal medesimo convenuto quale doc. 9, sull'atto di compravendita dell'immobile in data 28 maggio 2009, oltre che sul regolamento di condominio di;
inoltre, ai fini del Controparte_1
riconoscimento di proprietà in capo all'Avv. LD, il consulente ha rilevato il contenuto della già richiamata scrittura integrativa del 23 gennaio 2017 e dell'atto in data 10 maggio 2021.
A ciò consegue come non debba procedersi alla sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che, in ogni caso, presupposto per la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è la mera pregiudizialità di carattere logico, ma solo la pregiudizialità che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati
(C.C. 24751/07), laddove l'art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale, uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (C.C. 2048/03).
Nel caso di specie, l'avvenuta impugnazione da parte del convenuto del regolamento di Condominio approvato da parte attrice in data 13 giugno 2022 non appare costituire un indispensabile antecedente logico – giuridico nel senso chiarito dalla giurisprudenza citata, risultando le conclusioni raggiunte dal CTU, come evidenziato, comunque indipendenti dai riferimenti operati al regolamento contestato.
Chiarito ciò, ed in riferimento alle domande tempestivamente avanzate, la richiesta attorea volta all'accertamento dell'obbligo, in capo al convenuto, del ripristino del preesistente muro di confine deve essere, in considerazione delle conclusioni raggiunte, accolta;
inoltre, anche avuto riguardo agli accordi intercorsi fra le parti, per come emergenti dalle citate delibere condominiali in data 25 novembre
2013, 6 novembre 2014 e 23maggio 2018, deve essere accolta la richiesta di condanna del Sen. al pagamento delle spese ordinarie Pt_3
sulla base delle pregresse intese, evidenziandosi, ulteriormente sul punto, che nella ultima citata delibera il convenuto richiedeva il consenso alla prosecuzione dell'accesso tramite il Condominio “nel rispetto degli accordi raggiunti, ovverossia continuando a corrispondere le spese condominiali nella misura convenuta”.
Quanto poi alla richiesta ex art. 614 bis c.p.c. formulata da parte attrice, la stessa, in considerazione delle conclusioni raggiunte, deve essere accolta e deve quindi porsi una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, somma che appare congruo individuare, tenuto conto delle considerazioni che precedono e del ritardo sinora verificatosi, in euro 35,00.
Non deve invece essere accolta la richiesta del convenuto, formulata in via riconvenzionale, di restituzione degli oneri condominiali aggiuntivi versati, e ciò tenuto proprio conto del richiamato contenuto degli accordi intervenuti fra le parti e richiamati dal medesimo Sen.
nel verbale di assemblea del 23 maggio 2018. Pt_3
Quanto infine alla domanda formulata dal convenuto, in via riconvenzionale e subordinata, nei confronti dell'Avv. LD, la richiesta di chiamata in causa formulata dal Sen. veniva rigettata Pt_3
dal Giudice con provvedimento in data 4 dicembre 2019; ne discende come alcuna pronuncia sulla stessa debba essere emessa nella presente sede, e ciò anche tenuto conto che l'Avv. LD risulta intervenuto nel presente giudizio, come da atto depositato in data 19 novembre
2020, in qualità di condomino del Condominio attore e di quello intervenuto di , avendo interesse al ripristino Controparte_1
del confine fra gli stessi e prestando integrale adesione alle richieste formulate.
Sul punto, in ogni caso, non deve essere accolta la domanda del detto intervenuto per come avanzata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., volta alla condanna in suo favore della somma di euro 300,00 mensili da parte del Sen. fino al ripristino dei luoghi Pt_3
e al rilascio delle unità immobiliari;
nulla in tal senso risulta infatti dedotto nell'atto di intervento del detto convenuto, laddove l'Avv.
LD, per come chiarito, si limitava a prestare integrale adesione alle domande attoree ed a quelle del Condominio intervenuto e rilevando espressamente in quella sede che “il thema decidendum è circoscritto alle domande svolte nel ricorso introduttivo”. Infine, in riferimento all'intervento del Controparte_1
, occorre rilevare che quest'ultimo rinunciava agli atti del
[...]
giudizio ex art. 306 c.p.c. in data 29 settembre 2020, attesa la transazione raggiunta con il convenuto, così non dovendosi provvedere, nella presente sede, in relazione alla posizione e alle richieste del detto intervenuto rinunciante.
In ultimo, non deve essere accolta l'avanzata domanda ex art. 96
c.p.c., in assenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione alla sussistenza del necessario elemento soggettivo.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso conto della complessità della presente fattispecie e del complesso dei motivi della decisione, vengono compensate per metà fra le parti, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice e parte intervenuta Avv. LD.
Le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta nella misura del
50% ed a carico solidale di parte attrice e parte intervenuta Avv.
LD per il restante 50%.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara che il convenuto è tenuto a provvedere a ripristinare, privo di accessi varchi e/o cancelli, il preesistente muro di confine, con sovrastante inferriata, fra il attore Parte_1
e quello di Via Vittoria Colonna11;
II. Dispone che il ripristino dei luoghi avvenga entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e fissa, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 35,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
III. Condanna il convenuto a corrispondere al Condominio attore le spese condominiali ordinarie, per come previste sulla base degli accordi intervenuti, fino al materiale ripristino dei luoghi;
IV. Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
V. Rigetta la domanda di condanna formulata dall'intervenuto
Avv. LD, per come modificata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.;
VI. Compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna parte convenuta al pagamento della rimanente metà in favore del attore e dell'intervenuto Avv. Parte_1
LD, metà liquidata, per ciascuna delle dette parti, in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro
1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge;
VII. Spese CTU già liquidate come da separati decreti e poste definitivamente a carico di parte convenuta per il 50% ed a carico solidale di parte attrice e parte intervenuta Avv.
LD per il rimanente 50%.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2025
IL GIUDICE