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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice ME LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3985/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA POLVERIERA 22/A Parte_1 P.IVA_1
CARITÀ presso l'Avvocato CAIAZZO ANTONIO ROSARIO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA POLVERIERA 22/A Controparte_1 P.IVA_2
CARITÀ presso l'Avvocato CAIAZZO ANTONIO ROSARIO, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
VIA CENGIO 15 36100 VICENZA presso l'Avvocato SEBASTIANO FABIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivo.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
15723/2024 reso da questo Tribunale in data 19.11.24 con il quale è stato ingiunto alle due società, rispettivamente in veste di debitrice principale e di garante, il pagamento della somma di €
pagina 1 di 4 1.547.374,93 ad istanza di Banca Cf+ Credito Fondiario s.p.a. in relazione al contratto di finanziamento stipulato con quest'ultima in data 16.6.23.
Le opponenti hanno dedotto l'inefficacia ex art. 1341 comma 2 c.c. della clausola di rinuncia al termine previsto dall'art. 1957 c.c. della fideiussione specifica prestata in pari data nonché eccepito la nullità del contratto di finanziamento sul rilievo di pattuizioni caratterizzate da usurarietà – sia originaria che sopravvenuta – ed anatocismo.
Si è costituita l'opposta Banca Cf+ Credito Fondiario contestando tutti i motivi di censura riportati concludendo per la conferma del decreto sul rilievo della tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. In via subordinata, ove revocato il titolo, ha chiesto la condanna delle debitrici in solido al pagamento della somma recata dal decreto ingiuntivo oltreché delle spese di lite.
Ritenuta pregiudiziale la questione relativa alla tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.9.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 – sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note conclusive.
All'esito della discussione la decisione è stata riservata ai sensi del terzo comma dell'art. 281 – sexies
c.p.c.; la riserva viene sciolta nei termini che si riportano di seguito.
Preliminarmente deve essere delibata l'eccezione relativa all'improcedibilità dell'opposizione in quanto iscritta a ruolo oltre i termini di legge attesa la sua valenza assorbente.
Tenuto conto della notifica effettuata dalle opponenti in data 4.1.25, la costituzione delle stesse risulta tardiva poiché l'opposizione è stata iscritta a ruolo solamente in data 3.2.25 ossia quando il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. era ampiamente decorso.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto.” (cfr. sentenza n. 16117/2006).
Consegue, pertanto, l'improseguibilità dell'opposizione.
A nulla rileva la circostanza allegata da parte opponente circa il tentato deposito di una prima busta telematica in data 4.1.25 mediante la quale è stata richiesta per la prima volta l'iscrizione a ruolo dell'opposizione: tale busta è stata rifiutata dalla cancelleria il successivo 8.1.25 mediante la motivazione dell'essere sprovvista della ricevuta del pagamento del contributo unificato, da ritenersi obbligatorio ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo.
pagina 2 di 4 Secondo le opponenti l'ipotesi summenzionata rientrerebbe tra i casi di impossibilità di iscrizione a ruolo non imputabile alla parte.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti ai sensi del comma 3.1 dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 30 dicembre
2023, n. 213, il deposito telematico degli atti deve comprendere l'attestazione del pagamento del contributo dovuto per la causa – da corrispondere nell'importo minimo di € 43 – ai fini dell'iscrizione a ruolo. A tale mancata attestazione consegue l'impossibilità di iscrivere la causa, come risulta chiaramente dal testo della norma che prevede che “fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Pertanto la condotta serbata dalla Cancelleria – che non ha provveduto all'iscrizione a ruolo dell'opposizione in quanto sprovvista della ricevuta di pagamento del contributo unificato – è coerente con il dettato normativo sopra riportato.
Quanto alle istanze prodotte da parte opponente con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, si rileva quanto segue.
L'istanza in data 29.1.25 mediante la quale è stato richiesto alla cancelleria di accettare comunque il deposito della busta telematica accordandosi alla parte un termine per procedere alla regolarizzazione ovvero, in subordine, di sospendere l'iscrizione a ruolo previa assegnazione del termine deve considerarsi irricevibile in quanto tale attività non rientra tra quelle della cancelleria. In ogni caso l'istanza risulta tardiva in quanto trasmessa ben oltre i 10 giorni decorrenti dalla notifica.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto all'istanza rivolta al C.I.S.I.A. del medesimo tenore e trasmessa in pari data.
Tali richieste avrebbero dovuto essere trasmesse al Presidente del Tribunale unitamente all'istanza di rimessione in termini.
Pertanto, la responsabilità della tardiva iscrizione a ruolo è imputabile esclusivamente alla parte.
Consegue l'inammissibilità dell'opposizione in ossequio a quanto precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13252/2006 secondo cui “allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione.
Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la
pagina 3 di 4 definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.”
Per quanto rilevato, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da Banca Cf+ Credito
Fondiario s.p.a. l'opposizione va dichiarata improcedibile ex art. 647 c.p.c. ed il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
La presente pronuncia esime dall'esame del merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione dei parametri medi dello scaglione relativo al valore indeterminabile eccezion fatta per la fase istruttoria e decisionale da liquidarsi nel minimo tenuto conto della natura documentale della causa e della decisione quale sentenza di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice ME
LI definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15723/2024 reso da questo Tribunale in data 19.9.24 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna le opponenti e in solido al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1 dell'opposta Banca Cf+ Credito Fondiario s.p.a. delle spese di lite che liquida in € 5.261 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 17/09/2025
Il giudice
ME LI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice ME LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3985/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA POLVERIERA 22/A Parte_1 P.IVA_1
CARITÀ presso l'Avvocato CAIAZZO ANTONIO ROSARIO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA POLVERIERA 22/A Controparte_1 P.IVA_2
CARITÀ presso l'Avvocato CAIAZZO ANTONIO ROSARIO, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
VIA CENGIO 15 36100 VICENZA presso l'Avvocato SEBASTIANO FABIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivo.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
15723/2024 reso da questo Tribunale in data 19.11.24 con il quale è stato ingiunto alle due società, rispettivamente in veste di debitrice principale e di garante, il pagamento della somma di €
pagina 1 di 4 1.547.374,93 ad istanza di Banca Cf+ Credito Fondiario s.p.a. in relazione al contratto di finanziamento stipulato con quest'ultima in data 16.6.23.
Le opponenti hanno dedotto l'inefficacia ex art. 1341 comma 2 c.c. della clausola di rinuncia al termine previsto dall'art. 1957 c.c. della fideiussione specifica prestata in pari data nonché eccepito la nullità del contratto di finanziamento sul rilievo di pattuizioni caratterizzate da usurarietà – sia originaria che sopravvenuta – ed anatocismo.
Si è costituita l'opposta Banca Cf+ Credito Fondiario contestando tutti i motivi di censura riportati concludendo per la conferma del decreto sul rilievo della tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. In via subordinata, ove revocato il titolo, ha chiesto la condanna delle debitrici in solido al pagamento della somma recata dal decreto ingiuntivo oltreché delle spese di lite.
Ritenuta pregiudiziale la questione relativa alla tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.9.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 – sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note conclusive.
All'esito della discussione la decisione è stata riservata ai sensi del terzo comma dell'art. 281 – sexies
c.p.c.; la riserva viene sciolta nei termini che si riportano di seguito.
Preliminarmente deve essere delibata l'eccezione relativa all'improcedibilità dell'opposizione in quanto iscritta a ruolo oltre i termini di legge attesa la sua valenza assorbente.
Tenuto conto della notifica effettuata dalle opponenti in data 4.1.25, la costituzione delle stesse risulta tardiva poiché l'opposizione è stata iscritta a ruolo solamente in data 3.2.25 ossia quando il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. era ampiamente decorso.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto.” (cfr. sentenza n. 16117/2006).
Consegue, pertanto, l'improseguibilità dell'opposizione.
A nulla rileva la circostanza allegata da parte opponente circa il tentato deposito di una prima busta telematica in data 4.1.25 mediante la quale è stata richiesta per la prima volta l'iscrizione a ruolo dell'opposizione: tale busta è stata rifiutata dalla cancelleria il successivo 8.1.25 mediante la motivazione dell'essere sprovvista della ricevuta del pagamento del contributo unificato, da ritenersi obbligatorio ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo.
pagina 2 di 4 Secondo le opponenti l'ipotesi summenzionata rientrerebbe tra i casi di impossibilità di iscrizione a ruolo non imputabile alla parte.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti ai sensi del comma 3.1 dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 30 dicembre
2023, n. 213, il deposito telematico degli atti deve comprendere l'attestazione del pagamento del contributo dovuto per la causa – da corrispondere nell'importo minimo di € 43 – ai fini dell'iscrizione a ruolo. A tale mancata attestazione consegue l'impossibilità di iscrivere la causa, come risulta chiaramente dal testo della norma che prevede che “fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Pertanto la condotta serbata dalla Cancelleria – che non ha provveduto all'iscrizione a ruolo dell'opposizione in quanto sprovvista della ricevuta di pagamento del contributo unificato – è coerente con il dettato normativo sopra riportato.
Quanto alle istanze prodotte da parte opponente con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, si rileva quanto segue.
L'istanza in data 29.1.25 mediante la quale è stato richiesto alla cancelleria di accettare comunque il deposito della busta telematica accordandosi alla parte un termine per procedere alla regolarizzazione ovvero, in subordine, di sospendere l'iscrizione a ruolo previa assegnazione del termine deve considerarsi irricevibile in quanto tale attività non rientra tra quelle della cancelleria. In ogni caso l'istanza risulta tardiva in quanto trasmessa ben oltre i 10 giorni decorrenti dalla notifica.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto all'istanza rivolta al C.I.S.I.A. del medesimo tenore e trasmessa in pari data.
Tali richieste avrebbero dovuto essere trasmesse al Presidente del Tribunale unitamente all'istanza di rimessione in termini.
Pertanto, la responsabilità della tardiva iscrizione a ruolo è imputabile esclusivamente alla parte.
Consegue l'inammissibilità dell'opposizione in ossequio a quanto precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13252/2006 secondo cui “allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione.
Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la
pagina 3 di 4 definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.”
Per quanto rilevato, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da Banca Cf+ Credito
Fondiario s.p.a. l'opposizione va dichiarata improcedibile ex art. 647 c.p.c. ed il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
La presente pronuncia esime dall'esame del merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione dei parametri medi dello scaglione relativo al valore indeterminabile eccezion fatta per la fase istruttoria e decisionale da liquidarsi nel minimo tenuto conto della natura documentale della causa e della decisione quale sentenza di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice ME
LI definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15723/2024 reso da questo Tribunale in data 19.9.24 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna le opponenti e in solido al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1 dell'opposta Banca Cf+ Credito Fondiario s.p.a. delle spese di lite che liquida in € 5.261 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 17/09/2025
Il giudice
ME LI
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