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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5152/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, , , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Concetta Pt_24 Parte_25
RO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San PA Bel Sito (Na), via Papa
AN PA II n.26; ricorrenti
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_26 di procura in atti, dagli avv.ti Rosa Maria Siciliano e Filomena Bilancio, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: A) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto natura subordinata sin dall'inizio dello stesso e fino ad oggi ancora in corso;
B) Accertare e dichiarare che ai ricorrenti non sono state corrisposte le differenze retributive come stabilite dal suddetto contratto collettivo nazionale e per l 'effetto, condannare la resistente in Parte_26 persona del Direttore Generale p.t., a versare ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per il c.d. tempo tuta la complessiva somma di euro 6.255,75 per la Dott.ssa , euro 9.566,32 per Parte_1 il dottor Il Dott. , euro 9965,48 per il Dott. euro 5997,32 per il Parte_2 Parte_3
Dott. , euro 8.923,81 per il Dott. , euro 9934,41 per il Dott. Parte_4 Parte_5 Pt_6
euro 9.316,30 per il Dott. , euro 9967,91 .per il Dott.
[...] Parte_7 Parte_8 euro 9423,32 .per il Dott. euro 7.656,13 per la Dott.ssa Parte_9 Pt_10
, euro 8.966,51 per la Dott.ssa , euro 9810,50 per la Dott.ssa
[...] Parte_11 Pt_12
, euro 5.960,01 per la Dott.ssa , euro 9529,16 per la Dott.ssa
[...] Parte_13 Per_1
, euro 9411,43 per il Dott. , euro 9186,86 per La Dott.ssa ,
[...] Parte_15 Parte_16 euro 9687,41 per Il Dott. , euro 9824,17 per il Dott. , euro 10884,46 Parte_17 Parte_18 per il Dott. , euro 9.076,88 per il Dott. , euro 10.444,52 per la Parte_19 Parte_20
Dott.ssa , euro 9831,37 per il Dott. , euro 10.224,12 per il Dott. Parte_21 Parte_22
, euro 6718,26 per il Dott. , per il Dott. euro 9.139,90 Parte_23 Parte_24 Parte_25 ovvero quella diversa somma anche maggiore che dovesse emergere, e per la determinazione della quale si chiede fin da ora la nomina di un Consulente Tecnico d'ufficio a supporto del Giudice, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
C) Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatici. D) Con riserva di far valere altri diritti ed azioni discendenti dal rapporto lavorativo subordinato.
PER L'A.S.L.: -dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine della domanda per i motivi di cui al capo 1 della comparsa;
-dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi di cui al capo 2 della presente comparsa;
- Parte_27
Dichiarare la prescrizione del credito;
-Dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 414 n. 3 e
n.4 c.p.c.; -Rigettare integralmente la domanda nel merito perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa con vittoria di spese diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2020, i ricorrenti in epigrafe esponevano: - di prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell' Controparte_1
con qualifica di Dirigente Medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Nola (Ospedale
[...]
Santa Maria la Pietà);
- di aver osservato turni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 20:00; dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, per un totale di 38 ore settimanali previste dal
CCNL Area dirigenza medica;
- che per lo svolgimento dell'attività di dirigenti medici e chirurghi dovevano indossare determinati indumenti rilasciati dall'azienda stessa che, per ragioni igienico sanitarie, non avrebbero potuto “essere indossati prima dell'arrivo sul posto di lavoro”;
- che il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e di svestizione – da svolgersi in appositi spogliatoi – erano quantificabili in complessivi 20 minuti;
- che la timbratura del badge in ingresso e in uscita avveniva, rispettivamente, dopo le operazioni di vestizione e prima delle operazioni di svestizione;
- di aver diffidato l' al pagamento della retribuzione per il plus orario impiegato Controparte_1 per indossare e dismettere la divisa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' per la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle Parte_26 differenze retributive per il c.d. tempo tuta meglio quantificate in atti.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta Controparte_1 contestando l'ammissibilità nonché l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. Come esposto nella premessa in fatto, parte attrice agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' convenuta al pagamento delle somme correlate al maggior tempo utilizzato dal Pt_26 dipendente per indossare e dismettere la divisa (fornita dall' prima dell'inizio e dopo la fine Pt_26 del turno di lavoro.
2.1. Così definito il thema decidendum, vanno innanzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate pretestuosamente dall' dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice Pt_26
Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, nonché la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta, posto che i crediti fatti valere nell'odierno giudizio sono maturati nel quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso.
Palesemente infondata è altresì l'eccezione di nullità del ricorso posto che le parti ricorrenti hanno ben individuato il petitum e la causa petendi della spiegata domanda giudiziale.
3. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
Al netto delle carenze in punto di allegazione – non avendo le parti dedotto nulla in ordine alle modalità di realizzazione delle operazioni di vestizione e svestizione, da cosa fosse effettivamente composta la divisa da loro indossata (solo camice, o anche casacca, pantaloni e scarpe), in quale reparto svolgevano la loro prestazione con le relative peculiarità organizzative, né è stata dedotta l'ubicazione dei cartellini marcatempo o di equipollente sistema di rilevazione dell'orario di inizio e di fine del turno di lavoro;
né ancora è stata fatta menzione dell'ubicazione degli spogliatoi – deve darsi atto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso Part dall'erroneo criterio di calcolo adottato dall per determinare il debito orario minimo assolto;
in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici” (ex multis Cass. civ., sez. lav., 25/07/2024, n. 20796, Cass. civ., sez. lav., 31/07/2024, n. 21530, Cass. civ., sez. lav.,
29/10/2024, n. 27877, da ultimo Cass. civ., sez. lav., 27/03/2025, n. 8082).
Invero, “La retribuzione della dirigenza medica non è computata ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all'esecuzione della prestazione in senso stretto. Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente.
L'interpretazione della contrattazione collettiva offre una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali, che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all'esecuzione della prestazione in senso stretto” (Cass. civ., sez. lav., 29/11/2024, n. 30745)
Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto il pagamento di differenze retributive concernenti il tempo impiegato per le operazioni di vestizioni e svestizione giornaliere, eccedente rispetto al limite orario di 38 ore settimanali, circostanza che – alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche - non legittima la pretesa creditoria delle odierne parti istanti.
Sicchè la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigetta con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto della natura documentale della causa e che la domanda è stata rigettata per ragioni Parte diverse da quelle prospettate dall'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_26 che si liquidano in complessivi € 7.200,00, da dividersi tra i soccombenti in parti uguali, oltre IVA e
CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5152/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, , , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Concetta Pt_24 Parte_25
RO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San PA Bel Sito (Na), via Papa
AN PA II n.26; ricorrenti
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_26 di procura in atti, dagli avv.ti Rosa Maria Siciliano e Filomena Bilancio, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: A) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti ha avuto natura subordinata sin dall'inizio dello stesso e fino ad oggi ancora in corso;
B) Accertare e dichiarare che ai ricorrenti non sono state corrisposte le differenze retributive come stabilite dal suddetto contratto collettivo nazionale e per l 'effetto, condannare la resistente in Parte_26 persona del Direttore Generale p.t., a versare ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per il c.d. tempo tuta la complessiva somma di euro 6.255,75 per la Dott.ssa , euro 9.566,32 per Parte_1 il dottor Il Dott. , euro 9965,48 per il Dott. euro 5997,32 per il Parte_2 Parte_3
Dott. , euro 8.923,81 per il Dott. , euro 9934,41 per il Dott. Parte_4 Parte_5 Pt_6
euro 9.316,30 per il Dott. , euro 9967,91 .per il Dott.
[...] Parte_7 Parte_8 euro 9423,32 .per il Dott. euro 7.656,13 per la Dott.ssa Parte_9 Pt_10
, euro 8.966,51 per la Dott.ssa , euro 9810,50 per la Dott.ssa
[...] Parte_11 Pt_12
, euro 5.960,01 per la Dott.ssa , euro 9529,16 per la Dott.ssa
[...] Parte_13 Per_1
, euro 9411,43 per il Dott. , euro 9186,86 per La Dott.ssa ,
[...] Parte_15 Parte_16 euro 9687,41 per Il Dott. , euro 9824,17 per il Dott. , euro 10884,46 Parte_17 Parte_18 per il Dott. , euro 9.076,88 per il Dott. , euro 10.444,52 per la Parte_19 Parte_20
Dott.ssa , euro 9831,37 per il Dott. , euro 10.224,12 per il Dott. Parte_21 Parte_22
, euro 6718,26 per il Dott. , per il Dott. euro 9.139,90 Parte_23 Parte_24 Parte_25 ovvero quella diversa somma anche maggiore che dovesse emergere, e per la determinazione della quale si chiede fin da ora la nomina di un Consulente Tecnico d'ufficio a supporto del Giudice, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo.
C) Con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatici. D) Con riserva di far valere altri diritti ed azioni discendenti dal rapporto lavorativo subordinato.
PER L'A.S.L.: -dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine della domanda per i motivi di cui al capo 1 della comparsa;
-dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi di cui al capo 2 della presente comparsa;
- Parte_27
Dichiarare la prescrizione del credito;
-Dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 414 n. 3 e
n.4 c.p.c.; -Rigettare integralmente la domanda nel merito perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa con vittoria di spese diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2020, i ricorrenti in epigrafe esponevano: - di prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell' Controparte_1
con qualifica di Dirigente Medico in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Nola (Ospedale
[...]
Santa Maria la Pietà);
- di aver osservato turni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 20:00; dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, per un totale di 38 ore settimanali previste dal
CCNL Area dirigenza medica;
- che per lo svolgimento dell'attività di dirigenti medici e chirurghi dovevano indossare determinati indumenti rilasciati dall'azienda stessa che, per ragioni igienico sanitarie, non avrebbero potuto “essere indossati prima dell'arrivo sul posto di lavoro”;
- che il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e di svestizione – da svolgersi in appositi spogliatoi – erano quantificabili in complessivi 20 minuti;
- che la timbratura del badge in ingresso e in uscita avveniva, rispettivamente, dopo le operazioni di vestizione e prima delle operazioni di svestizione;
- di aver diffidato l' al pagamento della retribuzione per il plus orario impiegato Controparte_1 per indossare e dismettere la divisa.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, l' per la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle Parte_26 differenze retributive per il c.d. tempo tuta meglio quantificate in atti.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta Controparte_1 contestando l'ammissibilità nonché l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
2. Come esposto nella premessa in fatto, parte attrice agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' convenuta al pagamento delle somme correlate al maggior tempo utilizzato dal Pt_26 dipendente per indossare e dismettere la divisa (fornita dall' prima dell'inizio e dopo la fine Pt_26 del turno di lavoro.
2.1. Così definito il thema decidendum, vanno innanzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate pretestuosamente dall' dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice Pt_26
Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, nonché la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta, posto che i crediti fatti valere nell'odierno giudizio sono maturati nel quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso.
Palesemente infondata è altresì l'eccezione di nullità del ricorso posto che le parti ricorrenti hanno ben individuato il petitum e la causa petendi della spiegata domanda giudiziale.
3. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
Al netto delle carenze in punto di allegazione – non avendo le parti dedotto nulla in ordine alle modalità di realizzazione delle operazioni di vestizione e svestizione, da cosa fosse effettivamente composta la divisa da loro indossata (solo camice, o anche casacca, pantaloni e scarpe), in quale reparto svolgevano la loro prestazione con le relative peculiarità organizzative, né è stata dedotta l'ubicazione dei cartellini marcatempo o di equipollente sistema di rilevazione dell'orario di inizio e di fine del turno di lavoro;
né ancora è stata fatta menzione dell'ubicazione degli spogliatoi – deve darsi atto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso Part dall'erroneo criterio di calcolo adottato dall per determinare il debito orario minimo assolto;
in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici” (ex multis Cass. civ., sez. lav., 25/07/2024, n. 20796, Cass. civ., sez. lav., 31/07/2024, n. 21530, Cass. civ., sez. lav.,
29/10/2024, n. 27877, da ultimo Cass. civ., sez. lav., 27/03/2025, n. 8082).
Invero, “La retribuzione della dirigenza medica non è computata ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all'esecuzione della prestazione in senso stretto. Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente.
L'interpretazione della contrattazione collettiva offre una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l'attività dei dirigenti medici, anche non apicali, che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all'esecuzione della prestazione in senso stretto” (Cass. civ., sez. lav., 29/11/2024, n. 30745)
Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto il pagamento di differenze retributive concernenti il tempo impiegato per le operazioni di vestizioni e svestizione giornaliere, eccedente rispetto al limite orario di 38 ore settimanali, circostanza che – alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche - non legittima la pretesa creditoria delle odierne parti istanti.
Sicchè la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigetta con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto della natura documentale della causa e che la domanda è stata rigettata per ragioni Parte diverse da quelle prospettate dall'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_26 che si liquidano in complessivi € 7.200,00, da dividersi tra i soccombenti in parti uguali, oltre IVA e
CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno