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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Parte_1 P.IVA_1
TA e LO ST per procura in atti
Attrice
E
Controparte_1
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2 distrettuale dello Stato di Messina
Convenuta
E
(società capogruppo incorporante di , rappresentata e CP_2 CP_3 difesa dagli avv.ti Alberto Vita Samory, Rossella Federica Di Muro e Giuseppe Freni
Convenuta
OGGETTO: revoca finanziamento pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi questo Tribunale, il e la Controparte_1 CP_2 impugnando il decreto del per gli Controparte_1 incentivi alle imprese n.250 del 6.6.2017, comunicato a mezzo pec del 16.5.1999, con cui sono state revocate le agevolazioni di cui al d.d. di concessione provvisoria del 7.12.1999, adottato in favore della ed è stato disposto il recupero dell'importo di euro Parte_1
2.360.765,89, corrispondente alla somma resa disponibile presso la Banca concessionaria e interamente erogata alla società, che dovrà essere restituita attraverso la banca concessionaria, rivalutata in base all'indice Istat.
In via preliminare eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine decennale, in quanto la ha incassato le due rate del contributo in data 18 maggio Parte_1
2001 e in data 30 dicembre 2003 e da quest'ultima data decorre il termine di prescrizione.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'atto di revoca per difetto di motivazione, in quanto non si è verificata alcuna delle ipotesi contemplate di revoca.
In particolare, deduceva che non vi era alcuna irregolarità nella stipula del contratto chiavi in mano e non sono stati indicati elementi a sostegno dell'inidoneità della società affidataria.
Aggiungeva che l'ipotesi accusatoria a carico della società non ha avuto riscontro in dibattimento e la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile.
Contestava la mancata produzione della documentazione sulla regolarità urbanistica.
Contestava, infine, l'illegittimità dell'atto per difetto assoluto di motivazione e per eccesso di potere.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare irripetibili gli importi corrisposti a titolo di anticipazioni delle agevolazioni.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
pagina 2 di 7 In particolare deduceva che non è maturata la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, in quanto solo dall'adozione del decreto di revoca delle agevolazioni decorre il termine di prescrizione.
Evidenziava che la fornitura chiavi in mano non trova giustificazione nell'oggetto del programma, che non è particolarmente complesso;
in ogni caso dubitava della scelta del fornitore nell'ON RL, che aveva un oggetto sociale molto ampio e come attività principale la fabbricazione di imballaggi in legno e come attività secondaria quella edile.
In ordine alla mancata presentazione della documentazione sulla regolarità urbanistica, deduceva che la società attrice non aveva presentato sufficiente documentazione attestante il possesso degli elementi richiesti dalla normativa di riferimento.
Contestava il difetto di motivazione del provvedimento, che può essere motivato anche per relationem.
Evidenziava, in ogni caso, che la revoca del finanziamento era stata adottata sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Si costituiva la , che contestava quanto chiesto e dedotto da parte attrice e CP_2 ne chiedeva il rigetto.
.All'udienza del 5.3.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 3.12.2020 il Giudice rigettava le prove orali e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La veniva costituita il 12 aprile 1999 e in data 15 giugno 1999 chiedeva Parte_1
l'erogazione dei benefici di cui alla legge 488/92 per realizzare un complesso turistico alberghiero del valore di euro 7.518.579,54.
L'attrice veniva, pertanto, ammessa alla concessione provvisoria di un contributo in conto capitale per l'importo di euro 3.541.148,70, ottenendo le prime due tranche di contributi.
pagina 3 di 7 A seguito dell'istruttoria svolta dalla banca, Il , con decreto del 6 giugno 2017 – CP_1 comunicato il 16.5.2019 – revocava il finanziamento alla società attrice.
In questa sede la società attrice chiede di dichiarare la illegittimità della revoca del finanziamento.
La domanda di parte attrice non è fondata e va, pertanto, rigettata.
L'eccezione di prescrizione della restituzione del pagamento indebito è destituita di fondamento.
Come correttamente individuato dal convenuto e recentemente ribadito anche CP_1 dalla Suprema Corte (Cass. Sez.III, n.21450 del 2025), il termine decennale di prescrizione per la restituzione delle somme non decorre dalla data di erogazione, ma da quando l'amministrazione adotta il provvedimento di revoca del finanziamento.
E non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte, in quanto è solo con il provvedimento di revoca che l'erogazione pubblica diventa indebita e decorre il termine per la restituzione.
Parte attrice contesta la legittimità del decreto di revoca delle agevolazioni per difetto assoluto di motivazione e per insussistenza di uno dei casi di revoca espressamente previsti.
La legge 488/92 disciplina i contributi a fondo perduto per investimenti nel settore turistico e la revoca di tali contributi può avvenire per diverse ragioni che, ai sensi dell'art. 3 legge 241/90, devono essere specificamente indicate nel provvedimento di revoca.
Nel caso di specie il ha motivato il provvedimento di revoca del 6 giugno 2017 – CP_1 comunicato in data 16.5.2019 – condividendo e richiamando integralmente le osservazioni della Banca, che ha svolto l'istruttoria.
Pertanto, nessun difetto di motivazione appare ravvisabile nel provvedimento di revoca.
In particolare la revoca si basa su tre argomentazioni:
- la presentazione delle spese per un contratto di fornitura chiavi in mano stipulato con la società ON RL per l'acquisto di macchinari e realizzazione di opere murarie di trasformazione e adeguamento per lo svolgimento di attività turistica degli immobili acquistati nell'ambito del progetto. Nel caso in esame il provvedimento motiva che pagina 4 di 7 dalla documentazione in atti non risultano i presupposti per la fornitura chiavi in mano e cioè che si tratti di impianti di particolare complessità e che il fornitore ha specifica e comprovata esperienza progettuale e tecnica nel settore;
- l'impresa non ha presentato la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per attestare la regolarità urbanistica e la corretta destinazione d'uso degli immobili;
- le contestazioni per truffa aggravata contenute nel decreto che dispone il rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante della società attrice per la concessione delle agevolazioni confermano l'irregolarità del contratto chiavi in mano, in quanto affidato a una società priva di mezzi e di personale.
Ebbene, in base al criterio di riparto dell'onere probatorio, incombe sulla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. dimostrare il rispetto del programma di investimento e di quanto contrattualmente pattuito.
Nel caso di specie la società attrice non ha fornito la prova adeguata di avere rispettato quanto previsto.
E dagli atti del procedimento penale e dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Patti – elementi liberamente valutabili da questo Giudice – emergono, senza dubbio, forti elementi che comprovano la legittimità della revoca per l'inadeguatezza della società
ON a svolgere i lavori di appalto chiavi in mano.
In particolare gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno messo in evidenza che la
ON era stata costituita da poco, “non aveva storia” e non aveva realizzato prima alcun lavoro, “ a quel momento non aveva dipendenti e i suoi soci erano dipendenti di una delle società facenti capo a quel pool di imprese …riconducibili a vario titolo al gruppo ”, CP_4 dunque era “priva di quei requisiti di comprovata esperienza e professionalità dell'impresa appaltatrice” e la ON non aveva svolto altri lavori se non quelli relativi alla
, pertanto, era priva dei requisiti e dell'esperienza necessaria per l'appalto con Parte_1 formula chiavi in mano, presupposto per beneficiare dei contributi di cui alla legge 488.
pagina 5 di 7 Nelle memorie ex art. 183 cpc la ha depositato una relazione tecnica, Parte_1 evidenziando che al momento della presentazione della domanda non era ancora vigente la circolare che disciplina, nel settore del turismo, il contratto chiavi in mano, pertanto, non è applicabile al caso di specie.
La considerazione della non coglie nel segno. Parte_1
E ciò in quanto la circolare del 19 marzo 1999, richiamata dalla e applicabile al Parte_1 caso di specie, non menziona le spese per il contratto chiavi in mano tra quelle ammissibili.
Tali spese, peraltro, non erano menzionate neanche nel programma che la ha Parte_1 presentato, pertanto, nel corso dell'esecuzione, la ha cambiato la destinazione Parte_1 delle somme, senza sottoporre preventivamente all'ente erogatore il mutamento di programma.
Come emerge, peraltro, anche dalla sentenza del Giudice contabile, le rate di finanziamento ottenute sono state utilizzate in massima parte per effettuare i pagamenti in favore della ON RL che, a sua volta, ha effettuato i bonifici alla dal cui Parte_3 conto è stata presa la provvista per effettuare gli aumenti di capitale prescritti alla Pt_4
[...
distraendo, così, buona parte dei fondi ed eludendo quanto prescritto per la destinazione dei fondi.
Dagli atti del procedimento penale è anche emerso che la società ON ha proseguito la realizzazione delle opere oltre il termine di emissione dell'ultima fattura, anche a mezzo di subappaltatori, ma tale profilo non è degno di approfondimento in questa sede, non essendo stato posto a fondamento del provvedimento di revoca del finanziamento.
Il provvedimento di revoca si fonda anche sull'assenza della regolarità urbanistica. Al riguardo la ha prodotto le istanze di agibilità successive alla data di ultimazione Parte_1 del programma, confermando, pertanto, che alla data di ultimazione del programma la non aveva ottenuto la regolarità urbanistica delle opere. Parte_1
In mancanza di prova in senso contrario da parte della società attrice, le domande della vanno rigettate. Parte_1
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e in favore Parte_1 del e della Controparte_1 CP_2
Tenuto conto del valore della causa, si ritiene opportuno applicare i valori di cause indeterminabili al minimo e si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in euro 3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 851,00 per fase studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-condanna la a pagare le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
e in favore della , che liquida, per ciascuna parte, in euro Controparte_1 CP_2
3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 28 ottobre 2025
Il Giudice
RI IT
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa RI IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Parte_1 P.IVA_1
TA e LO ST per procura in atti
Attrice
E
Controparte_1
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2 distrettuale dello Stato di Messina
Convenuta
E
(società capogruppo incorporante di , rappresentata e CP_2 CP_3 difesa dagli avv.ti Alberto Vita Samory, Rossella Federica Di Muro e Giuseppe Freni
Convenuta
OGGETTO: revoca finanziamento pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi questo Tribunale, il e la Controparte_1 CP_2 impugnando il decreto del per gli Controparte_1 incentivi alle imprese n.250 del 6.6.2017, comunicato a mezzo pec del 16.5.1999, con cui sono state revocate le agevolazioni di cui al d.d. di concessione provvisoria del 7.12.1999, adottato in favore della ed è stato disposto il recupero dell'importo di euro Parte_1
2.360.765,89, corrispondente alla somma resa disponibile presso la Banca concessionaria e interamente erogata alla società, che dovrà essere restituita attraverso la banca concessionaria, rivalutata in base all'indice Istat.
In via preliminare eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine decennale, in quanto la ha incassato le due rate del contributo in data 18 maggio Parte_1
2001 e in data 30 dicembre 2003 e da quest'ultima data decorre il termine di prescrizione.
Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'atto di revoca per difetto di motivazione, in quanto non si è verificata alcuna delle ipotesi contemplate di revoca.
In particolare, deduceva che non vi era alcuna irregolarità nella stipula del contratto chiavi in mano e non sono stati indicati elementi a sostegno dell'inidoneità della società affidataria.
Aggiungeva che l'ipotesi accusatoria a carico della società non ha avuto riscontro in dibattimento e la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile.
Contestava la mancata produzione della documentazione sulla regolarità urbanistica.
Contestava, infine, l'illegittimità dell'atto per difetto assoluto di motivazione e per eccesso di potere.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare irripetibili gli importi corrisposti a titolo di anticipazioni delle agevolazioni.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
pagina 2 di 7 In particolare deduceva che non è maturata la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, in quanto solo dall'adozione del decreto di revoca delle agevolazioni decorre il termine di prescrizione.
Evidenziava che la fornitura chiavi in mano non trova giustificazione nell'oggetto del programma, che non è particolarmente complesso;
in ogni caso dubitava della scelta del fornitore nell'ON RL, che aveva un oggetto sociale molto ampio e come attività principale la fabbricazione di imballaggi in legno e come attività secondaria quella edile.
In ordine alla mancata presentazione della documentazione sulla regolarità urbanistica, deduceva che la società attrice non aveva presentato sufficiente documentazione attestante il possesso degli elementi richiesti dalla normativa di riferimento.
Contestava il difetto di motivazione del provvedimento, che può essere motivato anche per relationem.
Evidenziava, in ogni caso, che la revoca del finanziamento era stata adottata sulla scorta degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Si costituiva la , che contestava quanto chiesto e dedotto da parte attrice e CP_2 ne chiedeva il rigetto.
.All'udienza del 5.3.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 3.12.2020 il Giudice rigettava le prove orali e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La veniva costituita il 12 aprile 1999 e in data 15 giugno 1999 chiedeva Parte_1
l'erogazione dei benefici di cui alla legge 488/92 per realizzare un complesso turistico alberghiero del valore di euro 7.518.579,54.
L'attrice veniva, pertanto, ammessa alla concessione provvisoria di un contributo in conto capitale per l'importo di euro 3.541.148,70, ottenendo le prime due tranche di contributi.
pagina 3 di 7 A seguito dell'istruttoria svolta dalla banca, Il , con decreto del 6 giugno 2017 – CP_1 comunicato il 16.5.2019 – revocava il finanziamento alla società attrice.
In questa sede la società attrice chiede di dichiarare la illegittimità della revoca del finanziamento.
La domanda di parte attrice non è fondata e va, pertanto, rigettata.
L'eccezione di prescrizione della restituzione del pagamento indebito è destituita di fondamento.
Come correttamente individuato dal convenuto e recentemente ribadito anche CP_1 dalla Suprema Corte (Cass. Sez.III, n.21450 del 2025), il termine decennale di prescrizione per la restituzione delle somme non decorre dalla data di erogazione, ma da quando l'amministrazione adotta il provvedimento di revoca del finanziamento.
E non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte, in quanto è solo con il provvedimento di revoca che l'erogazione pubblica diventa indebita e decorre il termine per la restituzione.
Parte attrice contesta la legittimità del decreto di revoca delle agevolazioni per difetto assoluto di motivazione e per insussistenza di uno dei casi di revoca espressamente previsti.
La legge 488/92 disciplina i contributi a fondo perduto per investimenti nel settore turistico e la revoca di tali contributi può avvenire per diverse ragioni che, ai sensi dell'art. 3 legge 241/90, devono essere specificamente indicate nel provvedimento di revoca.
Nel caso di specie il ha motivato il provvedimento di revoca del 6 giugno 2017 – CP_1 comunicato in data 16.5.2019 – condividendo e richiamando integralmente le osservazioni della Banca, che ha svolto l'istruttoria.
Pertanto, nessun difetto di motivazione appare ravvisabile nel provvedimento di revoca.
In particolare la revoca si basa su tre argomentazioni:
- la presentazione delle spese per un contratto di fornitura chiavi in mano stipulato con la società ON RL per l'acquisto di macchinari e realizzazione di opere murarie di trasformazione e adeguamento per lo svolgimento di attività turistica degli immobili acquistati nell'ambito del progetto. Nel caso in esame il provvedimento motiva che pagina 4 di 7 dalla documentazione in atti non risultano i presupposti per la fornitura chiavi in mano e cioè che si tratti di impianti di particolare complessità e che il fornitore ha specifica e comprovata esperienza progettuale e tecnica nel settore;
- l'impresa non ha presentato la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per attestare la regolarità urbanistica e la corretta destinazione d'uso degli immobili;
- le contestazioni per truffa aggravata contenute nel decreto che dispone il rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante della società attrice per la concessione delle agevolazioni confermano l'irregolarità del contratto chiavi in mano, in quanto affidato a una società priva di mezzi e di personale.
Ebbene, in base al criterio di riparto dell'onere probatorio, incombe sulla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. dimostrare il rispetto del programma di investimento e di quanto contrattualmente pattuito.
Nel caso di specie la società attrice non ha fornito la prova adeguata di avere rispettato quanto previsto.
E dagli atti del procedimento penale e dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Patti – elementi liberamente valutabili da questo Giudice – emergono, senza dubbio, forti elementi che comprovano la legittimità della revoca per l'inadeguatezza della società
ON a svolgere i lavori di appalto chiavi in mano.
In particolare gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno messo in evidenza che la
ON era stata costituita da poco, “non aveva storia” e non aveva realizzato prima alcun lavoro, “ a quel momento non aveva dipendenti e i suoi soci erano dipendenti di una delle società facenti capo a quel pool di imprese …riconducibili a vario titolo al gruppo ”, CP_4 dunque era “priva di quei requisiti di comprovata esperienza e professionalità dell'impresa appaltatrice” e la ON non aveva svolto altri lavori se non quelli relativi alla
, pertanto, era priva dei requisiti e dell'esperienza necessaria per l'appalto con Parte_1 formula chiavi in mano, presupposto per beneficiare dei contributi di cui alla legge 488.
pagina 5 di 7 Nelle memorie ex art. 183 cpc la ha depositato una relazione tecnica, Parte_1 evidenziando che al momento della presentazione della domanda non era ancora vigente la circolare che disciplina, nel settore del turismo, il contratto chiavi in mano, pertanto, non è applicabile al caso di specie.
La considerazione della non coglie nel segno. Parte_1
E ciò in quanto la circolare del 19 marzo 1999, richiamata dalla e applicabile al Parte_1 caso di specie, non menziona le spese per il contratto chiavi in mano tra quelle ammissibili.
Tali spese, peraltro, non erano menzionate neanche nel programma che la ha Parte_1 presentato, pertanto, nel corso dell'esecuzione, la ha cambiato la destinazione Parte_1 delle somme, senza sottoporre preventivamente all'ente erogatore il mutamento di programma.
Come emerge, peraltro, anche dalla sentenza del Giudice contabile, le rate di finanziamento ottenute sono state utilizzate in massima parte per effettuare i pagamenti in favore della ON RL che, a sua volta, ha effettuato i bonifici alla dal cui Parte_3 conto è stata presa la provvista per effettuare gli aumenti di capitale prescritti alla Pt_4
[...
distraendo, così, buona parte dei fondi ed eludendo quanto prescritto per la destinazione dei fondi.
Dagli atti del procedimento penale è anche emerso che la società ON ha proseguito la realizzazione delle opere oltre il termine di emissione dell'ultima fattura, anche a mezzo di subappaltatori, ma tale profilo non è degno di approfondimento in questa sede, non essendo stato posto a fondamento del provvedimento di revoca del finanziamento.
Il provvedimento di revoca si fonda anche sull'assenza della regolarità urbanistica. Al riguardo la ha prodotto le istanze di agibilità successive alla data di ultimazione Parte_1 del programma, confermando, pertanto, che alla data di ultimazione del programma la non aveva ottenuto la regolarità urbanistica delle opere. Parte_1
In mancanza di prova in senso contrario da parte della società attrice, le domande della vanno rigettate. Parte_1
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e in favore Parte_1 del e della Controparte_1 CP_2
Tenuto conto del valore della causa, si ritiene opportuno applicare i valori di cause indeterminabili al minimo e si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in euro 3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro 851,00 per fase studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
-condanna la a pagare le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
e in favore della , che liquida, per ciascuna parte, in euro Controparte_1 CP_2
3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 28 ottobre 2025
Il Giudice
RI IT
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