Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 348/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
- in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Guglielmo Corsalini, Emanuela Andreozzi e Paola D'Ilio
Appellante principale-appellato incidentale
E
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dagli Avv.ti Controparte_1
Giampiero Del Bigio e Gabriele Eusebi
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, Controparte_1
agiva per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965 della malattia professionale Ipoacusia neurosensoriale da rumore, denunciata all' e degli esiti invalidanti della frattura di tre Pt_1
costole conseguente ad un infortunio sul lavoro occorsogli il 16/4/2016, da unificare al deficit articolare alla caviglia sinistra già riconosciuto dall' per un altro infortunio sul lavoro del Pt_1
2012, nella percentuale di postumi ex d.lgs n. 38/2000 pari al 38% o in quella ritenuta di giustizia.
chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'8 novembre 2022 il Tribunale adito, riconoscendo, sulla scorta della espletata CTU, l'esistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e le caratteristiche dell'ambiente lavorativo, accoglieva in parte la domanda e affermava il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative ex art. 13 d.lgs.n. 38/2000 nella percentuale di postumi pari al 10% in ragione della malattia professionale, nonché per il danno biologico complessivo in misura pari al
14%, con la decorrenza di legge, condannando l' alla relativa erogazione, nonché al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 6 dicembre 2022 l' ha proposto Pt_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel fondare la decisione sulle errate conclusioni del ctu nominato in corso di causa, il quale in maniera incongrua aveva riconosciuto l'origine professionale dell'ipoacusia, in difetto di adeguata prova circa il rischio acustico lavorativo, quindi aveva fissato una decorrenza errata dell'indennizzo per danno biologico complessivo pari al 14%, in quanto alla data della denuncia dell'ipoacusia (
21.5.2015) l'assicurato aveva soltanto una preesistenza del 3%, e solo successivamente aveva conseguito il riconoscimento di altri 3 punti invalidanti. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, respingersi la domanda attorea, con vittoria di spese.
ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto;
in via Controparte_1
incidentale, ha chiesto riformarsi la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto una percentuale di inabilità inferiore a quella spettante.
Disposta ed espletata nuova CTU medico-legale, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato, mentre l'appello incidentale va accolto nei termini di seguito precisati.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e con gli esiti istruttori, nonché redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ed infatti, il ctu nominato in questa sede evidenzia come il dato storico professionale rilevante a carico del periziando sia stato il suo costante utilizzo, durante i molti anni di espletamento delle plurime mansioni inerenti all'attività di coltivatore e allevatore, di varie tipologie di mezzi agricoli, quali trattori (“superlandini”) e imballatrici, la cui guida avveniva quasi tutti i giorni per un numero di ore giornaliere variabile in base alle esigenze stagionali;
conclude che l'ipoacusia che affligge il periziato possa essere ascritta, dal punto di vista della genesi, sia ad una esposizione a rumori derivati da mezzi agricoli, sia dall'attività venatoria cui il medesimo era dedito, secondo quanto riportato nella documentazione dell' . Al riguardo Pt_1 il CTU sottolinea che anche un eventuale ruolo concausale dell'attività venatoria sarebbe da inquadrare nell'ambito della “concausa di lesione”, con mantenimento dell'obbligo indennitario globale, non risultando mutati i legami consequenziali tra la patologia dell'udito e la mansione svolta dall'originario ricorrente. Il danno biologico che ne consegue, tenendo conto del ruolo concausale dell'attività venatoria, è computabile in misura orientativamente pari alla riduzione di 30 punti percentuali, in linea con quanto riportato nelle Tabelle INAIL. In relazione al già riconosciuto danno biologico del 5% (come risulta dal prospetto di liquidazione indennità del
18.01.2020 2% + 4% + 1%), deriva un gradiente invalidante finale pari al 34%.
Si può concordare con il ctu nominato in questa sede, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa svolta dal periziato, che non risultano seriamente contestati, e l'insorgenza a suo carico della patologia denunciata, nonostante l'altrettanto dimostrata efficienza concausale dell'attività ludica (venatoria), alla luce del condivisibile ed ormai consolidato principio affermato dai giudici di legittimità, secondo cui, in presenza di più fattori aventi efficacia causativa del danno, deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo di essi solo quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. sul punto per tutte Cass.n.8778/2024).
Nel caso di specie, alla stregua delle chiare considerazioni del CTU circa il ruolo rilevante nel sorgere dell'ipoacusia dell'esposizione costante del periziato al rumore generato, oltre la soglia di tollerabilità, dalle macchine agricole utilizzate nello svolgimento di attività lavorativa, può essere esclusa l'incidenza causale esclusiva dell'attività venatoria pure esercitata dall'originario ricorrente.
Infine, in risposta alle osservazioni del ctp nominato dall' il CTU evidenzia che in esse Pt_1 non tiene conto del fatto che il periziato ha svolto l'attività lavorativa in agricoltura per più di 50 anni, laddove il documentato acquisto e uso di mezzi immatricolati negli anni 2000 non esclude il pacifico utilizzo, negli anni antecedenti, di mezzi meccanici molto rumorosi (trattore
LANDINI 40 CV a cingoli immatricolato nel 1959, trattore FIAT 55 a cingoli acquistato nel
1976). Alla stregua delle suesposte considerazioni, ed entro i limiti dell'odierno accertamento peritale, può accogliersi l'originaria domanda attorea, in relazione alle censure sollevate in via incidentale.
In ordine al regime delle spese di lite, alla luce degli accertamenti peritali, sembra sostanzialmente conforme al principio di soccombenza porre le stesse, incluse quelle relative al presente grado e liquidate in dispositivo, interamente a carico dell' convenuto, dal Pt_1 momento che, a fronte del diniego di prestazione in via amministrativa, l'originario ricorrente si
è visto riconoscere in sede giudiziale, a decorrere dalla data dell'istanza amministrativa, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa più che sufficiente a beneficiare dell'indennità di legge, in conformità a quanto domandato.
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara che a causa della denunciata malattia professionale a carico di residua Controparte_1 un danno biologico nella misura complessiva del 34% a far data dalla domanda amministrativa;
condanna l' ad erogare la relativa prestazione, oltre accessori di legge;
2) condanna l' Pt_1 Pt_1
al pagamento delle spese del presente grado che liquida in favore di in euro Controparte_1
3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) liquida le spese di ctu come da separato decreto
Ancona, 6 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente