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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e C.F._2 Parte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. ILIO MOCCHETTI ed elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRARI MARINELLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: NEL MERITO: Revocare l'impugnato decreto e/o dichiararlo pagina 1 di 7 nullo o annullabile perchè inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste. Dichiarare non dovuta la somma di euro 40.346.04 oltre ad interessi come da domanda oltre le spese di procedura IN VIA
SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, voglia il
Giudice ridurre la pretesa economica di in quella somma che risulterà dovuta e la Controparte_1
cui debenza sia effettivamente documentata e provata. Con riserva in caso di contestazione di richiedere mezzi istruttori che verranno capitolati nei termini di rito. Con espressa riserva di formulare ulteriori eccezioni, deduzioni, produzioni ed eventuali richieste istruttorie, anche all'esito di quelle che controparte vorrà svolgere. Con vittoria di spese e compensi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nell'interesse di parte opposta:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare/ pregiudiziale: - accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione promossa da in quanto notificata oltre i termini e Parte_3
conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo nei confronti di detta società; -concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti gli opponenti in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedersi i termini per l'espletamento della procedura di mediazione, qualora il Giudicante ritenesse essere materia soggetta per legge;
in via preliminare subordinata: -concedersi ex art. 648, primo comma, cpc l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate e quindi ad € 25.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 26.11.2018 fino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, ovvero pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 25.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 26.11.2018 fino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284,comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, oltre spese e competenze della pagina 2 di 7 procedura ai sensi dell'art. 641, ultimo comma, c.c. essendo stato riconosciuto dagli stessi debitori il credito nel predetto ammontare;
Nel merito in via principale: - respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni in atto esposte e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero, in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi gli opponenti al pagamento della somma di € 40.346,04 oltre gli interessi legali dal 26.11.2018 fino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284,comma
4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo ovvero a quella diversa somma che dovese risultare dovuta;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi anche ex art. 96 comma 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La presente causa – instaurata da (d'ora in avanti, Parte_3
per brevità, “ ) e dai fideiussori e Parte_3 Parte_1 Parte_2
con atto di citazione ritualmente notificato a – ha ad oggetto l'opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024, con cui è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento in solido, in favore di della somma Controparte_1
di € 40.346,04, oltre interessi e spese di procedura, corrispondente al saldo debitore del contratto di mutuo stipulato dalla società debitrice con Banco BPM in data 2.3.2016, garantito per l'80% a prima richiesta da , che si è surrogata nei diritti del creditore a seguito dell'escussione della CP_1
garanzia.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dato atto di avere presentato a , prima del CP_1
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, una proposta di pagamento rateale a saldo e stralcio, che rappresentava per loro l'unico modo di estinguere il debito, tenuto conto della loro situazione economica, ma che la ricorrente non lo aveva accettato;
hanno, inoltre, contestato i conteggi così come effettuati dalla ricorrente, ritenendo dovuto il minore importo di € 25.000,00. Per tali ragioni, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha eccepito in via pregiudiziale la tardività dell'opposizione proposta dalla società opponente, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto, con condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1. L'opposizione proposta da è tardiva e pertanto inammissibile. Dagli atti risulta, Parte_3
infatti, che ha notificato via pec alla società il ricorso per decreto ingiuntivo in data CP_1
30.1.2024; l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla creditrice solo in data 11.4.2024, oltre il termine decadenziale di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c., con la conseguenza che l'opposizione della società debitrice è tardiva, senza che rilevi che l'indirizzo pec della stessa non venisse in realtà utilizzato, risultando in atti la ricevuta di consegna.
Come è noto, in caso di tardiva opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (per tutte, Cass. n. 1650/2014; Cass. 3453/2012; Cass. Sez. Un. n. 4510/2006).
Anche nel caso in esame, poiché l'opposizione della società risulta tardiva, la Parte_3
stessa va dichiarata inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
2. Passando ora ad esaminare nel merito l'opposizione dei fideiussori, la stessa è palesemente infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto è sufficiente ricordare che il credito oggetto di causa trova titolo in un contratto di mutuo.
Come è noto, nel caso in cui il titolo della pretesa si identifichi in un contratto di mutuo, è sufficiente al creditore la dimostrazione del titolo della pretesa e di avere erogato le somme di cui domanda la restituzione, mentre spetta al debitore provare l'intervenuto pagamento, secondo il riparto di cui all'art. 2697 c.c.. pagina 4 di 7 Ebbene, nel caso in esame, già con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna opposta aveva documentato l'avvenuta concessione del finanziamento di € 60.000,00, della durata di 59 mesi, da parte di Banco Popolare soc. coop., poi Banco BPM, in favore della società (docc. 1 e 2, Parte_3
fascicolo monitorio), nonché il rilascio, da parte di e di Parte_1 Parte_2
una fideiussione specifica in relazione a tale finanziamento (doc. 5), provando altresì l'intervenuta escussione, da parte dell'istituto di credito, della garanzia prestata per la quota garantita con riguardo all'esposizione debitoria della società finanziata (doc. 7) e l'intervenuto pagamento dell'importo di €
40.346,04 in favore della banca (doc. 8).
Nel successivo giudizio di opposizione, gli opponenti, oltre ad avere allegato l'impossibilità di adempiere, si sono limitati a contestare in maniera estremamente generica i conteggi effettuati dalla controparte, riservandosi di produrre documentazione a supporto, che, tuttavia, non è stata depositata nel prosieguo.
Deve, quindi, ritenersi pacifica nel presente giudizio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, vale a dire la conclusione di un contratto di mutuo e la prestazione della garanzia, nonché l'erogazione delle somme.
Quanto, poi, alle deduzioni degli opponenti, si osserva innanzitutto, con riguardo all'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligazione di pagamento, per il peggioramento delle loro condizioni economiche, che, per costante giurisprudenza, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; circostanza che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (ex multis, Cass. n. 3844/1980; Cass. n. 2691/1987; Cass. n. 6594/2012). La difficoltà finanziaria del debitore, dunque, non può assurgere a causa di giustificazione o estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. n. 25777/2013; Cass. n. 9645/2004).
Applicando detti principi al caso di specie, la mera impossidenza economica degli opponenti non esclude la responsabilità da inadempimento della prestazione pecuniaria. pagina 5 di 7 Con riferimento, poi, alle allegazioni in merito ad una pretesa erroneità dei conteggi, poste dagli opponenti a fondamento dell'opposizione, quale fatto modificativo della pretesa dell'opposta, le stesse non solo non si reputano tali da superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ma non hanno nemmeno trovato un qualsivoglia sostegno probatorio e fattuale.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione di e Parte_1 Parte_2
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30% dei compensi per le fasi introduttiva e di studio, attesa l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta, e con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., atteso l'interesse comune alla causa, si pronuncia condanna solidale degli opponenti al pagamento.
La deduzione di motivi di opposizione oltremodo generici e palesemente infondati tradisce la natura meramente dilatoria dell'opposizione e dà luogo a responsabilità aggravata per lite temeraria.
Gli opponenti devono, pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essere condannati al pagamento,
a favore dell'opposta, della sanzione equitativamente determinata nella misura di € 697,00, pari ad un quinto della somma liquidata per compenso a titolo di spese legali, nonché, secondo quanto disposto dall'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1430/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione di avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024; pagina 6 di 7 - per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024 nei confronti di tutti gli opponenti;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, c.p.c., alla rifusione a favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.487,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 697,00;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di € 500,00.
Busto Arsizio, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e C.F._2 Parte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. ILIO MOCCHETTI ed elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRARI MARINELLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: NEL MERITO: Revocare l'impugnato decreto e/o dichiararlo pagina 1 di 7 nullo o annullabile perchè inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste. Dichiarare non dovuta la somma di euro 40.346.04 oltre ad interessi come da domanda oltre le spese di procedura IN VIA
SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, voglia il
Giudice ridurre la pretesa economica di in quella somma che risulterà dovuta e la Controparte_1
cui debenza sia effettivamente documentata e provata. Con riserva in caso di contestazione di richiedere mezzi istruttori che verranno capitolati nei termini di rito. Con espressa riserva di formulare ulteriori eccezioni, deduzioni, produzioni ed eventuali richieste istruttorie, anche all'esito di quelle che controparte vorrà svolgere. Con vittoria di spese e compensi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nell'interesse di parte opposta:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare/ pregiudiziale: - accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione promossa da in quanto notificata oltre i termini e Parte_3
conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo nei confronti di detta società; -concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti gli opponenti in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedersi i termini per l'espletamento della procedura di mediazione, qualora il Giudicante ritenesse essere materia soggetta per legge;
in via preliminare subordinata: -concedersi ex art. 648, primo comma, cpc l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate e quindi ad € 25.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 26.11.2018 fino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, ovvero pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 25.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 26.11.2018 fino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284,comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, oltre spese e competenze della pagina 2 di 7 procedura ai sensi dell'art. 641, ultimo comma, c.c. essendo stato riconosciuto dagli stessi debitori il credito nel predetto ammontare;
Nel merito in via principale: - respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, per tutte le motivazioni in atto esposte e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
ovvero, in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi gli opponenti al pagamento della somma di € 40.346,04 oltre gli interessi legali dal 26.11.2018 fino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284,comma
4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo ovvero a quella diversa somma che dovese risultare dovuta;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi anche ex art. 96 comma 3 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La presente causa – instaurata da (d'ora in avanti, Parte_3
per brevità, “ ) e dai fideiussori e Parte_3 Parte_1 Parte_2
con atto di citazione ritualmente notificato a – ha ad oggetto l'opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024, con cui è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento in solido, in favore di della somma Controparte_1
di € 40.346,04, oltre interessi e spese di procedura, corrispondente al saldo debitore del contratto di mutuo stipulato dalla società debitrice con Banco BPM in data 2.3.2016, garantito per l'80% a prima richiesta da , che si è surrogata nei diritti del creditore a seguito dell'escussione della CP_1
garanzia.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dato atto di avere presentato a , prima del CP_1
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, una proposta di pagamento rateale a saldo e stralcio, che rappresentava per loro l'unico modo di estinguere il debito, tenuto conto della loro situazione economica, ma che la ricorrente non lo aveva accettato;
hanno, inoltre, contestato i conteggi così come effettuati dalla ricorrente, ritenendo dovuto il minore importo di € 25.000,00. Per tali ragioni, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha eccepito in via pregiudiziale la tardività dell'opposizione proposta dalla società opponente, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto, con condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1. L'opposizione proposta da è tardiva e pertanto inammissibile. Dagli atti risulta, Parte_3
infatti, che ha notificato via pec alla società il ricorso per decreto ingiuntivo in data CP_1
30.1.2024; l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla creditrice solo in data 11.4.2024, oltre il termine decadenziale di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c., con la conseguenza che l'opposizione della società debitrice è tardiva, senza che rilevi che l'indirizzo pec della stessa non venisse in realtà utilizzato, risultando in atti la ricevuta di consegna.
Come è noto, in caso di tardiva opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (per tutte, Cass. n. 1650/2014; Cass. 3453/2012; Cass. Sez. Un. n. 4510/2006).
Anche nel caso in esame, poiché l'opposizione della società risulta tardiva, la Parte_3
stessa va dichiarata inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..
2. Passando ora ad esaminare nel merito l'opposizione dei fideiussori, la stessa è palesemente infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto è sufficiente ricordare che il credito oggetto di causa trova titolo in un contratto di mutuo.
Come è noto, nel caso in cui il titolo della pretesa si identifichi in un contratto di mutuo, è sufficiente al creditore la dimostrazione del titolo della pretesa e di avere erogato le somme di cui domanda la restituzione, mentre spetta al debitore provare l'intervenuto pagamento, secondo il riparto di cui all'art. 2697 c.c.. pagina 4 di 7 Ebbene, nel caso in esame, già con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna opposta aveva documentato l'avvenuta concessione del finanziamento di € 60.000,00, della durata di 59 mesi, da parte di Banco Popolare soc. coop., poi Banco BPM, in favore della società (docc. 1 e 2, Parte_3
fascicolo monitorio), nonché il rilascio, da parte di e di Parte_1 Parte_2
una fideiussione specifica in relazione a tale finanziamento (doc. 5), provando altresì l'intervenuta escussione, da parte dell'istituto di credito, della garanzia prestata per la quota garantita con riguardo all'esposizione debitoria della società finanziata (doc. 7) e l'intervenuto pagamento dell'importo di €
40.346,04 in favore della banca (doc. 8).
Nel successivo giudizio di opposizione, gli opponenti, oltre ad avere allegato l'impossibilità di adempiere, si sono limitati a contestare in maniera estremamente generica i conteggi effettuati dalla controparte, riservandosi di produrre documentazione a supporto, che, tuttavia, non è stata depositata nel prosieguo.
Deve, quindi, ritenersi pacifica nel presente giudizio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, vale a dire la conclusione di un contratto di mutuo e la prestazione della garanzia, nonché l'erogazione delle somme.
Quanto, poi, alle deduzioni degli opponenti, si osserva innanzitutto, con riguardo all'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligazione di pagamento, per il peggioramento delle loro condizioni economiche, che, per costante giurisprudenza, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; circostanza che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (ex multis, Cass. n. 3844/1980; Cass. n. 2691/1987; Cass. n. 6594/2012). La difficoltà finanziaria del debitore, dunque, non può assurgere a causa di giustificazione o estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. n. 25777/2013; Cass. n. 9645/2004).
Applicando detti principi al caso di specie, la mera impossidenza economica degli opponenti non esclude la responsabilità da inadempimento della prestazione pecuniaria. pagina 5 di 7 Con riferimento, poi, alle allegazioni in merito ad una pretesa erroneità dei conteggi, poste dagli opponenti a fondamento dell'opposizione, quale fatto modificativo della pretesa dell'opposta, le stesse non solo non si reputano tali da superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ma non hanno nemmeno trovato un qualsivoglia sostegno probatorio e fattuale.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione di e Parte_1 Parte_2
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30% dei compensi per le fasi introduttiva e di studio, attesa l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta, e con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione.
Ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., atteso l'interesse comune alla causa, si pronuncia condanna solidale degli opponenti al pagamento.
La deduzione di motivi di opposizione oltremodo generici e palesemente infondati tradisce la natura meramente dilatoria dell'opposizione e dà luogo a responsabilità aggravata per lite temeraria.
Gli opponenti devono, pertanto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essere condannati al pagamento,
a favore dell'opposta, della sanzione equitativamente determinata nella misura di € 697,00, pari ad un quinto della somma liquidata per compenso a titolo di spese legali, nonché, secondo quanto disposto dall'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1430/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione di avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024; pagina 6 di 7 - per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 141/2024 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio il 29.1.2024 nei confronti di tutti gli opponenti;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, c.p.c., alla rifusione a favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.487,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'opposta, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 697,00;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di € 500,00.
Busto Arsizio, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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