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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 36 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
12/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena BAU'
e
RA LA, C.F. , nata ad [...] il C.F._2
20/04/1975, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia TONELLA e Elena
DONATO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo
entrambi di redditi propri e/o di capacità lavorative e reddituali bastevoli per le
proprie esigenze, rinunciando pertanto ad ogni reciproca forma di
mantenimento.
2. Le figlie delle parti sono maggiorenni, quindi nulla andrà stabilito sul loro
affidamento;
3. La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. resta assegnata CP_1
alla sig.ra DI per ulteriori anni 4 (quattro), a far data dall'emissione del
provvedimento nel presente procedimento, trascorsi i quali il beneficio decadrà
automaticamente e la stessa la lascerà immediatamente libera da persone e
vuota da mobilio, ad eccezione della parete attrezzata della cucina compresa
di forno, fuochi e lavastoviglie (mentre il frigo verrà prelevato) e del mobile
bagno che rimarranno all'interno dell'immobile alla fuoriuscita della signora
DI;
4. Il sig. ontribuirà al mantenimento delle figlie per ulteriori anni Controparte_1
quattro con la somma di Euro 400,00 mensili, in modo di dar loro il tempo
sufficiente per terminare gli studi universitari. Trascorso tale periodo cesserà
automaticamente ogni obbligo di mantenimento del padre in favore delle figlie,
anche in ragione della loro età e della parziale autonomia dalle stesse già oggi
raggiunta. A tal proposito la signora DI dichiara di null'altro aver a
2 pretendere dal signor a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie CP_1
(ivi comprese spese straordinarie, anche passate) in forza di quanto stabilito
nella sentenza di separazione e parimenti ad ogni e qualsivoglia titolo.
5. Le spese straordinarie verranno equamente divise tra le parti secondo il
Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale, previa
autorizzazione e con richiesta di rimborsi entro e non oltre 30 giorni dalla
relativa spesa. Dalle spese straordinarie vengono concordemente escluse le
spese di alloggio presso la sede universitaria delle figlie, che rimangono a
carico delle stesse (in quanto eliminabili con il trasporto pubblico dalla casa
familiare in Bassano Del Grappa alla sede universitaria di Padova);
6. Con la corretta e puntuale esecuzione degli impegni summenzionati, le parti
dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito,
e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale,
dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo,
ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o dipendenti e/o
connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia
altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 9/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
20/12/1997.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/11/2007
e la data di deposito del ricorso;
4 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a RA LA, per ulteriori quattro anni e a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 400,00,
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Bassano del Grappa (VI), Via Piave n. 49/A, per ulteriori anni 4 (quattro)
a far data dall'emissione del presente provvedimento, in favore di RA
LA, quale genitore convivente con le figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e Per_1 Per_2
5 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
RA LA in Bassano del Grappa (VI) il 20/12/1997 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 30, parte 1, anno 1997;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 36 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
12/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena BAU'
e
RA LA, C.F. , nata ad [...] il C.F._2
20/04/1975, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia TONELLA e Elena
DONATO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo
entrambi di redditi propri e/o di capacità lavorative e reddituali bastevoli per le
proprie esigenze, rinunciando pertanto ad ogni reciproca forma di
mantenimento.
2. Le figlie delle parti sono maggiorenni, quindi nulla andrà stabilito sul loro
affidamento;
3. La casa familiare di proprietà esclusiva del sig. resta assegnata CP_1
alla sig.ra DI per ulteriori anni 4 (quattro), a far data dall'emissione del
provvedimento nel presente procedimento, trascorsi i quali il beneficio decadrà
automaticamente e la stessa la lascerà immediatamente libera da persone e
vuota da mobilio, ad eccezione della parete attrezzata della cucina compresa
di forno, fuochi e lavastoviglie (mentre il frigo verrà prelevato) e del mobile
bagno che rimarranno all'interno dell'immobile alla fuoriuscita della signora
DI;
4. Il sig. ontribuirà al mantenimento delle figlie per ulteriori anni Controparte_1
quattro con la somma di Euro 400,00 mensili, in modo di dar loro il tempo
sufficiente per terminare gli studi universitari. Trascorso tale periodo cesserà
automaticamente ogni obbligo di mantenimento del padre in favore delle figlie,
anche in ragione della loro età e della parziale autonomia dalle stesse già oggi
raggiunta. A tal proposito la signora DI dichiara di null'altro aver a
2 pretendere dal signor a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie CP_1
(ivi comprese spese straordinarie, anche passate) in forza di quanto stabilito
nella sentenza di separazione e parimenti ad ogni e qualsivoglia titolo.
5. Le spese straordinarie verranno equamente divise tra le parti secondo il
Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale, previa
autorizzazione e con richiesta di rimborsi entro e non oltre 30 giorni dalla
relativa spesa. Dalle spese straordinarie vengono concordemente escluse le
spese di alloggio presso la sede universitaria delle figlie, che rimangono a
carico delle stesse (in quanto eliminabili con il trasporto pubblico dalla casa
familiare in Bassano Del Grappa alla sede universitaria di Padova);
6. Con la corretta e puntuale esecuzione degli impegni summenzionati, le parti
dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito,
e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale,
dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo,
ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o dipendenti e/o
connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia
altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 9/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data
20/12/1997.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/11/2007
e la data di deposito del ricorso;
4 - i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a RA LA, per ulteriori quattro anni e a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 400,00,
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Bassano del Grappa (VI), Via Piave n. 49/A, per ulteriori anni 4 (quattro)
a far data dall'emissione del presente provvedimento, in favore di RA
LA, quale genitore convivente con le figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e Per_1 Per_2
5 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Controparte_1
RA LA in Bassano del Grappa (VI) il 20/12/1997 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 30, parte 1, anno 1997;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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