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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 13.5.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/22 r.g.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Pettineo Parte_1
APPELLANTE
E
persona del procuratore speciale p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Rizzo
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 29.7.22 l'appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 1635/22, pubblicata il 13.6.22, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro aveva giudicato il ricorso con il quale allegava che tra febbraio 2007 ed aprile 2008 aveva svolto l'incarico di responsabile della unità organizzativa “procedure presso terzi” della resistente;
incarico in ragione del quale rivendicava l'ascrivibilità di tali mansioni CP_1 alla categoria “Quadri” livello Q2, o in subordine Q1, a fronte del livello ufficialmente riconosciuto
(area terza, livello quarto) e conseguenti differenze retributive;
richiamata la carriera precedentemente svolta allegava le mansioni concretamente svolte in quel periodo di assegnazione
(utilizzo esclusivo dell'applicativo “gesche”, coordinamento di nove dipendenti, ricezione di procura notarile per la sottoscrizione degli atti pertinenti a tale incarico, partecipazione ad un corso di formazione e svolgimento di tutoraggio) e il corrispondente inquadramento invece attribuito sia al precedente che al successivo titolare del medesimo incarico.
Il Tribunale dopo aver premesso che “La descrizione delle parti in causa confligge nella misura in cui il ricorrente deduce la completa autonomia della U.O. e del Responsabile, mentre la datrice di lavoro evidenzia la differenza tra Unità Organizzativa e Struttura e la dipendenza funzionale della prima rispetto alla seconda.” passava ad effettuare il prescritto procedimento trifasico, richiamando la declaratoria del livello ufficialmente attribuito e quella del Quadro, rilevando la previsione di
“elevate” responsabilità e professionalità per il secondo, non senza però non considerare la vicinanza con la posizione inferiore, immediatamente precedente e ufficialmente riconosciuta al ricorrente. Poi rilevava la “descrizione” contenuta nella documentazione organizzativa aziendale delle attività della unità operativa del caso e in base ad uno specifico profilo di tale organizzazione trovava conferma della tesi difensiva datoriale per la quale la responsabilità della unità organizzativa trova il perimetro della dipendenza dal responsabile della, superiore, “struttura”. Dipendenza che riteneva emergere anche dalla prova per testi. Concludeva per la assenza -nelle mansioni emerse in giudizio - dei tratti di “elevazione” di compiti e responsabilità che incarnano la figura del Quadro nonché l'assenza di particolari, pregnanti, esperienze formative e/o titoli di studio/ formazione in capo al ricorrente e la irrilevanza della procura notarile;
rigettava, dunque, il ricorso. giudicando meramente indiziaria la circostanza del detenere l'attribuzione di in capo a colleghi con medesime funzioni, Pt_2 circostanza peraltro smentita dai testi circa la collega Tes_1
L'appellante censura il rilievo del Tribunale sulla assenza in capo al ricorrente dei tratti distintivi del quadro, che sarebbero alternativi e non richiesti cumulativamente. Censura il giudizio di irrilevanza della procura notarile in assenza del potere “negoziale” del quadro perché sarebbe circostanza
“eventuale” / “ultronea”. Censura il rilievo operato dal Tribunale circa la assenza di una “particolare specializzazione” in ragione della assenza di titoli di studio che la previsione pattizia non considererebbe. L'organigramma aziendale citato dal Tribunale sarebbe generico ed egli lo aveva
“impugnato”. Ritiene impreciso il ricordo delle epoche nelle dichiarazioni del teste Il Tes_2
Tribunale avrebbe omesso il riferimento dovuto al numero di addetti alla unità del ricorrente. Intende sottolineare la mancata contestazione dei compiti da lui svolti.
Parte appellata si è costituita anche nel presente grado di giudizio per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.5.25 a seguito di camera di consiglio la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va, pertanto rigettato. L'appellante non risulta avere effettuato censure idonee a scalfire la completezza e la coerenza dell'analisi e del giudizio che il Tribunale ha fatto circa le sue pretese.
In ordine all'esame dovuto delle previsioni pattizie inerenti il profilo invocato e quello ufficialmente attribuito va evidenziato il pertinente riferimento al profilo c- del livello quarto area terza assegnato ove si prevede: “c) lavoratore/lavoratrice che nell'ambito della Concessione venga stabilmente incaricato dal Concessionario di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3o o 4o livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”. ”). Poi, il primo Giudice ha concludentemente rilevato il legame di dipendenza stabilito aziendalmente tra la superiore “struttura” e la “unità” di riferimento del ricorrente (“…….Assicurare la tempestiva informativa alla Struttura Analisi e Procedure circa le procedure di propria competenza completate”.”) e quindi, condivisibilmente, concludeva nel senso per cui “….La lettura dell'organigramma, allora, con la distinzione tra strutture ed Unità organizzative e con
l'individuazione delle rispettive mission e responsabilità, già consente di ritenere che l'Unità organizzativa di cui era Responsabile era dipendente dalla Struttura analisi e Pt_1
Procedure……”.
L'esito negativo per il ricorrente è certamente corroborato da quello della prova per testi circa la suddetta dipendenza tra le due realtà aziendali. Quindi va, anche qui, richiamato l'esito della testimonianza sulla organizzazione aziendale e sulla rilevanza della assunzione della Tes_2 responsabilità in capo ad essa quale titolare di “Struttura” e le analoghe dichiarazioni dei testi Tes_3
e Tes_4
E', poi, una lettura “libera” quella dell'appellante circa l'asserita previsione pattizia in via l'alternativa dei requisiti per l'inquadramento rivendicato;
non altrimenti giustificata dalla norma pattizia;
ma, comunque, va rilevata la mancata critica al giudizio del Tribunale secondo cui tutti gli elementi distintivi sarebbero risultati assenti nel caso di specie.
Anche la censura sulla irrilevanza della procura notarile è da respingere in quanto, a differenza di quanto affermato dall'appellante, la relazione tra procura e autonomia negoziale risulta essere un tratto distintivo/caratterizzante in sede di declaratoria (-“Tali funzioni e compiti possono prevedere
l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.”). Comunque, nei fatti, il ricorrente non disconosce la funzione meramente strumentale della procura all'epoca ricevuta e, dunque la sua insignificanza dimostrativa del superiore inquadramento conclamata dalla stessa previsione da ultimo trascritta.
Quanto al bagaglio professionale del ricorrente la valorizzazione di quelle circostanze (che già in corpo di ricorso introduttivo , ad esempio, pag. 4 , vengono riferite a “competenze e professionalità acquisita”) risulta corrispondere ad una mera e fisiologica progressione di carriera nell'ambito della quale il ricorrente non fa altro che descrivere il patrimonio che ogni dipendente addetto a mansioni concettuali acquisisce in progressione e risultando, poi in concreto, valorizzare poco altro che la titolarità dell'uso di applicati-gestionali aziendali della cui eventuale complessità d'uso o rilevanza nulla di concreto si allega in primo grado -essendo dunque rimasta esclusa dal tema di prova e solo in questa sede, tardivamente, fatta oggetto di un tentativo di argomentazione a supporto a pag. 9.
La “impugnazione” dell'organigramma aziendale citato dal Tribunale non è meglio chiarita, la fisiologica assenza di dettagli in un documento organizzativo risulta efficacemente integrata dalla esperienza concreta riferita dal teste Va, infatti, sottolineata la piena corrispondenza delle Tes_2 condizioni e criteri organizzativi descritti in fatto dalla teste con le previsioni contrattuali tali Tes_2 da corroborare l'esito di giudizio con la puntuale illustrazione fatta, e non smentita da altre emergenze processuali, circa i rapporti e i “ruoli” attribuiti dalle previsioni di riferimento ed esplicitati nella concreta esperienza lavorativa;
le dichiarazioni pregnanti di tale teste, già riportate nella sentenza impugnata, risultano del tutto esaustive, e di massima rilevanza in ragione del ruolo concretamente ricoperto dalla dichiarante all'epoca e nel preciso contesto per cui è causa. La censura di una imprecisione di tale teste nel riferire date è del tutto inutile in assenza di concrete censure sulla sua attendibilità.
La denunciata omissione del numero di addetti alla unità del ricorrente non corrisponde, poi, al vero: anzi, il Tribunale richiama precisamente il profilo c- per sottolineare in onestà intellettuale la
“vicinanza” tra livello ufficiale e quello rivendicato.
La voluta sottolineatura della mancata contestazione dei compiti svolti risulta per il ricorrente un assunto ininfluente trattandosi di dato pacifico;
la questione di causa è, ed era, quella inerente il “ valore” da attribuire a tali compiti;
dunque non assume valore determinante la sottolineatura fatta nell'atto di appello dei plurimi riferimenti nelle testimonianze ad una “autonomia” dello Pt_1 ricadente , in definitiva, sotto la dirimente supervisione del responsabile di “struttura”.
Quanto all'esito della prova per testi va aggiunto al rilievo del Tribunale -limitato solo alla dipendente
(“la circostanza non è sorretta da alcuna prova documentale ed, al contrario, i testi hanno Tes_1 confermato che è diventata Quadro Direttivo solo in epoca successiva.”)- il Parte_3 riferimento alle dichiarazioni fatte dalla teste anche in ordine a tale (“ era già Tes_2 Per_1 Per_1 quadro direttivo quando è stato responsabile dell'ufficio. è stata promossa dopo Parte_3 aver svolto il ruolo di responsabile.”) emergendo, quindi, come tale fosse già destinatario del Per_1 ruolo di prima dell'incarico di responsabile di unità organizzativa, la per averlo Pt_2 Tes_1 ottenuto dopo analogo incarico per il quale succedeva al ricorrente.
Anche il teste , di cui parte appellante pur intende sottolineare la escussione, dichiara in Tes_5 ordine alla concreta organizzazione d'ufficio della unità organizzativa retta dal ricorrente e conferma gli assunti di fatto sul punto del ricorrente circa suddivisione fisica del lavoro ed operativa della unità, ma quantomeno per la sconfessa l'assunto del ricorrente circa una sorta di “diverso Tes_1 trattamento” ricevuto in punto di inquadramento ufficiale (“anche che ha sostituito Parte_3
come responsabile ora è quadro direttivo ma quando ha svolto il ruolo di responsabile Pt_1 dell'ufficio non lo era.”). Tale teste offre, in definitiva, il riscontro in fatto della realtà operativa nell'ufficio e nel periodo oggetto di causa ma non può, limitando il riscontro alle incontestate attribuzioni del ricorrente nel perimetro della unità organizzativa di assegnazione, rappresentare un idoneo e sufficiente presupposto favorevole alle tesi dell'appellante nella immanenza delle attribuzioni superiori del responsabile della “Struttura”.
Va, infine, ri-sottolineata l'assenza di un riscontro documentale, già evidenziata dal Tribunale, al seppur suggestivo, appunto del ricorrente circa il suddetto “diverso trattamento” rispetto a colleghi destinatari della responsabilità della medesima unità operativa.
In virtù di tutto quanto innanzi evidenziato e precisato, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al terzo scaglione di valore stante la somma pretesa per cui il valore della causa è “determinabile”.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado che liquida in euro
1900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli il 13.5.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 13.5.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/22 r.g.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Pettineo Parte_1
APPELLANTE
E
persona del procuratore speciale p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Rizzo
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 29.7.22 l'appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 1635/22, pubblicata il 13.6.22, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro aveva giudicato il ricorso con il quale allegava che tra febbraio 2007 ed aprile 2008 aveva svolto l'incarico di responsabile della unità organizzativa “procedure presso terzi” della resistente;
incarico in ragione del quale rivendicava l'ascrivibilità di tali mansioni CP_1 alla categoria “Quadri” livello Q2, o in subordine Q1, a fronte del livello ufficialmente riconosciuto
(area terza, livello quarto) e conseguenti differenze retributive;
richiamata la carriera precedentemente svolta allegava le mansioni concretamente svolte in quel periodo di assegnazione
(utilizzo esclusivo dell'applicativo “gesche”, coordinamento di nove dipendenti, ricezione di procura notarile per la sottoscrizione degli atti pertinenti a tale incarico, partecipazione ad un corso di formazione e svolgimento di tutoraggio) e il corrispondente inquadramento invece attribuito sia al precedente che al successivo titolare del medesimo incarico.
Il Tribunale dopo aver premesso che “La descrizione delle parti in causa confligge nella misura in cui il ricorrente deduce la completa autonomia della U.O. e del Responsabile, mentre la datrice di lavoro evidenzia la differenza tra Unità Organizzativa e Struttura e la dipendenza funzionale della prima rispetto alla seconda.” passava ad effettuare il prescritto procedimento trifasico, richiamando la declaratoria del livello ufficialmente attribuito e quella del Quadro, rilevando la previsione di
“elevate” responsabilità e professionalità per il secondo, non senza però non considerare la vicinanza con la posizione inferiore, immediatamente precedente e ufficialmente riconosciuta al ricorrente. Poi rilevava la “descrizione” contenuta nella documentazione organizzativa aziendale delle attività della unità operativa del caso e in base ad uno specifico profilo di tale organizzazione trovava conferma della tesi difensiva datoriale per la quale la responsabilità della unità organizzativa trova il perimetro della dipendenza dal responsabile della, superiore, “struttura”. Dipendenza che riteneva emergere anche dalla prova per testi. Concludeva per la assenza -nelle mansioni emerse in giudizio - dei tratti di “elevazione” di compiti e responsabilità che incarnano la figura del Quadro nonché l'assenza di particolari, pregnanti, esperienze formative e/o titoli di studio/ formazione in capo al ricorrente e la irrilevanza della procura notarile;
rigettava, dunque, il ricorso. giudicando meramente indiziaria la circostanza del detenere l'attribuzione di in capo a colleghi con medesime funzioni, Pt_2 circostanza peraltro smentita dai testi circa la collega Tes_1
L'appellante censura il rilievo del Tribunale sulla assenza in capo al ricorrente dei tratti distintivi del quadro, che sarebbero alternativi e non richiesti cumulativamente. Censura il giudizio di irrilevanza della procura notarile in assenza del potere “negoziale” del quadro perché sarebbe circostanza
“eventuale” / “ultronea”. Censura il rilievo operato dal Tribunale circa la assenza di una “particolare specializzazione” in ragione della assenza di titoli di studio che la previsione pattizia non considererebbe. L'organigramma aziendale citato dal Tribunale sarebbe generico ed egli lo aveva
“impugnato”. Ritiene impreciso il ricordo delle epoche nelle dichiarazioni del teste Il Tes_2
Tribunale avrebbe omesso il riferimento dovuto al numero di addetti alla unità del ricorrente. Intende sottolineare la mancata contestazione dei compiti da lui svolti.
Parte appellata si è costituita anche nel presente grado di giudizio per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.5.25 a seguito di camera di consiglio la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va, pertanto rigettato. L'appellante non risulta avere effettuato censure idonee a scalfire la completezza e la coerenza dell'analisi e del giudizio che il Tribunale ha fatto circa le sue pretese.
In ordine all'esame dovuto delle previsioni pattizie inerenti il profilo invocato e quello ufficialmente attribuito va evidenziato il pertinente riferimento al profilo c- del livello quarto area terza assegnato ove si prevede: “c) lavoratore/lavoratrice che nell'ambito della Concessione venga stabilmente incaricato dal Concessionario di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3o o 4o livello retributivo o dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati”. ”). Poi, il primo Giudice ha concludentemente rilevato il legame di dipendenza stabilito aziendalmente tra la superiore “struttura” e la “unità” di riferimento del ricorrente (“…….Assicurare la tempestiva informativa alla Struttura Analisi e Procedure circa le procedure di propria competenza completate”.”) e quindi, condivisibilmente, concludeva nel senso per cui “….La lettura dell'organigramma, allora, con la distinzione tra strutture ed Unità organizzative e con
l'individuazione delle rispettive mission e responsabilità, già consente di ritenere che l'Unità organizzativa di cui era Responsabile era dipendente dalla Struttura analisi e Pt_1
Procedure……”.
L'esito negativo per il ricorrente è certamente corroborato da quello della prova per testi circa la suddetta dipendenza tra le due realtà aziendali. Quindi va, anche qui, richiamato l'esito della testimonianza sulla organizzazione aziendale e sulla rilevanza della assunzione della Tes_2 responsabilità in capo ad essa quale titolare di “Struttura” e le analoghe dichiarazioni dei testi Tes_3
e Tes_4
E', poi, una lettura “libera” quella dell'appellante circa l'asserita previsione pattizia in via l'alternativa dei requisiti per l'inquadramento rivendicato;
non altrimenti giustificata dalla norma pattizia;
ma, comunque, va rilevata la mancata critica al giudizio del Tribunale secondo cui tutti gli elementi distintivi sarebbero risultati assenti nel caso di specie.
Anche la censura sulla irrilevanza della procura notarile è da respingere in quanto, a differenza di quanto affermato dall'appellante, la relazione tra procura e autonomia negoziale risulta essere un tratto distintivo/caratterizzante in sede di declaratoria (-“Tali funzioni e compiti possono prevedere
l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.”). Comunque, nei fatti, il ricorrente non disconosce la funzione meramente strumentale della procura all'epoca ricevuta e, dunque la sua insignificanza dimostrativa del superiore inquadramento conclamata dalla stessa previsione da ultimo trascritta.
Quanto al bagaglio professionale del ricorrente la valorizzazione di quelle circostanze (che già in corpo di ricorso introduttivo , ad esempio, pag. 4 , vengono riferite a “competenze e professionalità acquisita”) risulta corrispondere ad una mera e fisiologica progressione di carriera nell'ambito della quale il ricorrente non fa altro che descrivere il patrimonio che ogni dipendente addetto a mansioni concettuali acquisisce in progressione e risultando, poi in concreto, valorizzare poco altro che la titolarità dell'uso di applicati-gestionali aziendali della cui eventuale complessità d'uso o rilevanza nulla di concreto si allega in primo grado -essendo dunque rimasta esclusa dal tema di prova e solo in questa sede, tardivamente, fatta oggetto di un tentativo di argomentazione a supporto a pag. 9.
La “impugnazione” dell'organigramma aziendale citato dal Tribunale non è meglio chiarita, la fisiologica assenza di dettagli in un documento organizzativo risulta efficacemente integrata dalla esperienza concreta riferita dal teste Va, infatti, sottolineata la piena corrispondenza delle Tes_2 condizioni e criteri organizzativi descritti in fatto dalla teste con le previsioni contrattuali tali Tes_2 da corroborare l'esito di giudizio con la puntuale illustrazione fatta, e non smentita da altre emergenze processuali, circa i rapporti e i “ruoli” attribuiti dalle previsioni di riferimento ed esplicitati nella concreta esperienza lavorativa;
le dichiarazioni pregnanti di tale teste, già riportate nella sentenza impugnata, risultano del tutto esaustive, e di massima rilevanza in ragione del ruolo concretamente ricoperto dalla dichiarante all'epoca e nel preciso contesto per cui è causa. La censura di una imprecisione di tale teste nel riferire date è del tutto inutile in assenza di concrete censure sulla sua attendibilità.
La denunciata omissione del numero di addetti alla unità del ricorrente non corrisponde, poi, al vero: anzi, il Tribunale richiama precisamente il profilo c- per sottolineare in onestà intellettuale la
“vicinanza” tra livello ufficiale e quello rivendicato.
La voluta sottolineatura della mancata contestazione dei compiti svolti risulta per il ricorrente un assunto ininfluente trattandosi di dato pacifico;
la questione di causa è, ed era, quella inerente il “ valore” da attribuire a tali compiti;
dunque non assume valore determinante la sottolineatura fatta nell'atto di appello dei plurimi riferimenti nelle testimonianze ad una “autonomia” dello Pt_1 ricadente , in definitiva, sotto la dirimente supervisione del responsabile di “struttura”.
Quanto all'esito della prova per testi va aggiunto al rilievo del Tribunale -limitato solo alla dipendente
(“la circostanza non è sorretta da alcuna prova documentale ed, al contrario, i testi hanno Tes_1 confermato che è diventata Quadro Direttivo solo in epoca successiva.”)- il Parte_3 riferimento alle dichiarazioni fatte dalla teste anche in ordine a tale (“ era già Tes_2 Per_1 Per_1 quadro direttivo quando è stato responsabile dell'ufficio. è stata promossa dopo Parte_3 aver svolto il ruolo di responsabile.”) emergendo, quindi, come tale fosse già destinatario del Per_1 ruolo di prima dell'incarico di responsabile di unità organizzativa, la per averlo Pt_2 Tes_1 ottenuto dopo analogo incarico per il quale succedeva al ricorrente.
Anche il teste , di cui parte appellante pur intende sottolineare la escussione, dichiara in Tes_5 ordine alla concreta organizzazione d'ufficio della unità organizzativa retta dal ricorrente e conferma gli assunti di fatto sul punto del ricorrente circa suddivisione fisica del lavoro ed operativa della unità, ma quantomeno per la sconfessa l'assunto del ricorrente circa una sorta di “diverso Tes_1 trattamento” ricevuto in punto di inquadramento ufficiale (“anche che ha sostituito Parte_3
come responsabile ora è quadro direttivo ma quando ha svolto il ruolo di responsabile Pt_1 dell'ufficio non lo era.”). Tale teste offre, in definitiva, il riscontro in fatto della realtà operativa nell'ufficio e nel periodo oggetto di causa ma non può, limitando il riscontro alle incontestate attribuzioni del ricorrente nel perimetro della unità organizzativa di assegnazione, rappresentare un idoneo e sufficiente presupposto favorevole alle tesi dell'appellante nella immanenza delle attribuzioni superiori del responsabile della “Struttura”.
Va, infine, ri-sottolineata l'assenza di un riscontro documentale, già evidenziata dal Tribunale, al seppur suggestivo, appunto del ricorrente circa il suddetto “diverso trattamento” rispetto a colleghi destinatari della responsabilità della medesima unità operativa.
In virtù di tutto quanto innanzi evidenziato e precisato, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al terzo scaglione di valore stante la somma pretesa per cui il valore della causa è “determinabile”.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado che liquida in euro
1900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli il 13.5.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone