TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2655/2025, introdotta da
TRA
(RM), 24/03/1985), con il patrocinio dell'avv. PERRI Parte_1 Pt_2
NATALE;
E (ROMA (RM), 05/06/1983), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PERRI NATALE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Fiumicino (RM), il 17.03.2019 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiumicino Atto
n. 14 P.2 S. C Vol. 2 anno 2019), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Roma (RM) - Via Generale Roberto Bencivenga n. 32, di proprietà al 50% dei coniugi, resterà affidata alla moglie, che continuerà a risiedervi insieme ai figli minori, con onere del Sig. di allontanarsene entro 30 giorni dal CP_1 provvedimento del giudice;
c) le successive rate di mutuo, sottoscritto da entrambe le parti per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale con l'istituto bancario Che Banca! CP_2 verranno onorate al del 50% tra le parti;
d) I figli minori, e , verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 congiunta seppur collocati presso il domicilio della madre;
e) Il padre avrà la facoltà di vederli e tenerli con sé un giorno a settimana, orientativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21,00 quando provvederà a riportarli presso il domicilio della madre, due fine settimana alternati con pernottamento, per quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori anno per anno entro la fine di maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la madre potrà tenere con sé i figli il giorno della Vigilia di Natale mentre il padre trascorrerà con i medesimi il giorno di Natale, nonché i giorni successivi fino al 30/12 o viceversa ad anni alterni. Lo stesso discorso per il 31 dicembre e per il primo dell'anno nonché per i giorni successivi fino al 06/01 e per le festività Pasquali ad anni alterni;
f) il padre si impegnerà a contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (€. 250,00 a figlio) a far data dalla pronuncia dell'omologa della separazione, tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
g) il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, nonché cederà alla madre la propria quota spettante di assegno unico per i minori, beneficiando dunque la Sig.ra della Pt_1 riscossione del 100% della prestazione economica pari a circa €.450,00; h) i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco permesso per l'espatrio dei figli;
i) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
j) Per tutte le altre statuizioni in merito all'organizzazione della gestione dei minori, si fa espresso riferimento alle condizioni così come riportate nel piano genitoriale allegato al presente atto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
24/03/1985) e (ROMA (RM), 05/06/1983), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Fiumicino (RM), il 17.03.2019 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiumicino Atto n. 14 P.2 S. C Vol. 2 anno 2019), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2655/2025, introdotta da
TRA
(RM), 24/03/1985), con il patrocinio dell'avv. PERRI Parte_1 Pt_2
NATALE;
E (ROMA (RM), 05/06/1983), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PERRI NATALE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Fiumicino (RM), il 17.03.2019 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiumicino Atto
n. 14 P.2 S. C Vol. 2 anno 2019), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Roma (RM) - Via Generale Roberto Bencivenga n. 32, di proprietà al 50% dei coniugi, resterà affidata alla moglie, che continuerà a risiedervi insieme ai figli minori, con onere del Sig. di allontanarsene entro 30 giorni dal CP_1 provvedimento del giudice;
c) le successive rate di mutuo, sottoscritto da entrambe le parti per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale con l'istituto bancario Che Banca! CP_2 verranno onorate al del 50% tra le parti;
d) I figli minori, e , verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 congiunta seppur collocati presso il domicilio della madre;
e) Il padre avrà la facoltà di vederli e tenerli con sé un giorno a settimana, orientativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21,00 quando provvederà a riportarli presso il domicilio della madre, due fine settimana alternati con pernottamento, per quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori anno per anno entro la fine di maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la madre potrà tenere con sé i figli il giorno della Vigilia di Natale mentre il padre trascorrerà con i medesimi il giorno di Natale, nonché i giorni successivi fino al 30/12 o viceversa ad anni alterni. Lo stesso discorso per il 31 dicembre e per il primo dell'anno nonché per i giorni successivi fino al 06/01 e per le festività Pasquali ad anni alterni;
f) il padre si impegnerà a contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (€. 250,00 a figlio) a far data dalla pronuncia dell'omologa della separazione, tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
g) il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, nonché cederà alla madre la propria quota spettante di assegno unico per i minori, beneficiando dunque la Sig.ra della Pt_1 riscossione del 100% della prestazione economica pari a circa €.450,00; h) i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco permesso per l'espatrio dei figli;
i) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
j) Per tutte le altre statuizioni in merito all'organizzazione della gestione dei minori, si fa espresso riferimento alle condizioni così come riportate nel piano genitoriale allegato al presente atto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
24/03/1985) e (ROMA (RM), 05/06/1983), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Fiumicino (RM), il 17.03.2019 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiumicino Atto n. 14 P.2 S. C Vol. 2 anno 2019), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi