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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2755 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
(Avv. Alessandro Caravano e Avv. Florio Caravano)
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
Controparte_1
(Avv. Marina Fantozzi)
-PARTE CONVENUTA-
Controparte_2
(Avv. Giorgia Romoli)
-PARTE CONVENUTA-
CP_3
(Avv. Claudio Vecoli)
-PARTE CONVENUTA- Controparte_4
(Avv. Claudio Vecoli)
PARTE CONVENUTA-
CP_5
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
UALI EREDI DI Persona_1 Controparte_6 CP_7
(Avv. Claudia Calamai)
PARTE CONVENUTA-
avente ad oggetto “ Scioglimento comunione ereditaria con assegnazione beni"
sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti in atti da intendersi qui integralmente riportate.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto ha convenuto in giudizio Parte attrice Parte_1 Controparte_2Controparte_1
Persona_1 per lo scioglimento della
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
comunione ereditaria, sorta in virtù di testamento pubblico, dei beni immobili, del de cuius Per_2
[...] siti in Viareggio Via Aurelia Sud n. 520 identificati al NCEU del Comune di Viareggio foglio
38 particella 65 sub 1 e foglio 38 particella 1632 con conseguente accertamento della proprietà del primo bene, per la quota del 50% ciascuno, in capo ad Parte_1 ed Controparte_2
Persona_2 del secondo bene in capo
[...] quali figlie di Persona_3 erede del de cuius
ad Controparte_1
Parte attrice ha chiesto che nessun conguaglio deve essere liquidato alle altri parti in causa stante la stipulazione, negli anni precedenti, di atti di cessione/ acquisto di quote tra gli eredi del de cuius concernenti altri beni immobili compresi nella successione testamentaria.Persona_2
CP_3 quest'ultimo quale figlio di [...] Si sono costituiti in giudizio Controparte_4 ed
Controparte 8 erede del de cuius che hanno aderito alla richiesta di scioglimento Persona_2 della comunione ereditaria ed all' assegnazione dei beni come da progetto indicato nell'atto di citazione senza liquidazione di conguagli.
Le parti Controparte_4 ed CP_3 hanno formulato domanda riconvenzionale nei confronti delle sig.re Parte_1 ed ed Controparte_1 per il rimborso, in Controparte_2
solido, degli oneri fiscali sostenuti a titolo di intestatari catastali dei beni oggetto di causa, quali IMU-
TASI- contributi consortili, a titolo di inadempimento all'obbligo assunto, con precedenti accordi, di formalizzare, con atto notarile, la proprietà dei beni immobili e per il mancato godimento dei beni oggetto del procedimento, ai sensi dell'articolo 1102 c.c.., per un importo pari ad Euro 3.076, 57 a favore di Controparte_4 e pari ad Euro 3270,17 a favore di CP_3
Le parti Controparte_4 ed CP_3 hanno notificato ritualmente la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, via pec, ai difensori delle parti costituite, a mezzo posta, alle parti contumaci CP_5 e Persona_1
Si è costituita in giudizio Controparte_1 che ha chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.vo 28/2010, di inammissibilità sia per difetto di interesse ad agire per omessa allegazione del tipo di lesione all'interesse sostanziale dedotto in giudizio sia per difetto di legittimazione ad esperire una domanda di accertamento di proprietà di un diritto reale altrui.
Controparte_1 previa contestazione del disegno planimetrico redatto dal Geometra Per_4 per errore di metodo di misurazione e non corrispondenza allo stato dei luoghi circa la linea di confine tra le due corti antistanti i fabbricati oggetto della presente causa, ha chiesto il rigetto delle domande di accertamento della proprietà proposte da parte attrice.
Controparte_1 ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale, nei confronti di Controparte_4 con la quale ha chiesto l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata di Per compravendita del 18/02/1986 con la quale Controparte_4 ha ceduto ad ed Controparte_1 la quota di 1/6 sull'immobile sito in Viareggio Via Aurelia sud 520, identificato all'epoca con foglio
38 mappale 65, al fine di provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria, ex articolo 2652 n. 3
c.c., senza iscrizione di ipoteca legale in favore della parte venditrice stante l'intervenuto pagamento del prezzo già quietanzato. Con domanda riconvenzionale Controparte_1 ha chiesto, altresì, nei confronti di tutte le parti in causa, l'accertamento della proprietà a titolo di usucapione dell'immobile sito in Viareggio Via
Aurelia Sud 520 identificato, attualmente, al NCEU del Comune di Viareggio al foglio 38 particella 1632, compresa la porzione di corte antistante il fabbricato nelle consistenze dalla stessa indicate e che risulteranno all'esito dell'istruttoria, con conseguente riconoscimento a favore di _1
[...] nei confronti di tutte le parti convenute, della quota di 40/60 a titolo di proprietà nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni proposta nei confronti di Controparte_4 della quota di 50/60 nell'ipotesi di rigetto della citata domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Controparte_4
ha notificato ritualmente la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, Controparte_1
via pec, ai difensori delle parti costituite, a mezzo posta, alle parti contumaci CP_5 Per_1
[...]
Si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha aderito alla domanda di parte attrice dello scioglimento della comunione ereditaria e di accertamento della proprietà dei beni oggetto di causa come da piano di riparto proposto da parte attrice Parte_1 senza
liquidazione di conguagli.
Si sono costituiti in giudizio in data 20.11.2024, nelle more del giudizio successivamente al deposito delle memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c., con atto di intervento volontario, Controparte_6
Persona_1 i quali hanno e CP_7 quali eredi legittimi della parte convenuta contumace aderito allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni oggetto di causa ed al progetto di assegnazione come concordemente individuato dalle altri parti in causa nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 21.11.2024.
La parte convenuta CP_5 non si è costituita in giudizio, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Nelle more del procedimento è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.vo 28/2010.
Tutte le parti costituite, a seguito raggiungimento di accordo, hanno precisato, in modo congiunto, le conclusioni circa lo scioglimento della comunione ereditaria e circa il progetto di assegnazione dei beni, senza liquidazione di conguagli, con previsione dell'obbligo da parte di Parte 1 ed [...]
CP_2 e di Controparte_1 per la quota di loro spettanza, di rimborsare a favore di [...]
CP_3 e Controparte_4 tutte le imposte e/o oneri che matureranno in riferimento ai fabbricati sino all'effettiva intestazione degli stessi in capo ad Controparte_2 da una parteParte 1 ed ed Controparte 1 dall'altra.
*********** La domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da tutte le parti costituite può essere accolta.
Tale domanda ha ad oggetto due beni immobili siti in Viareggio Via Aurelia Sud n. 520, identificati a NCEU del Comune di Viareggio al foglio 38 particella 65 sub 1 e foglio 38 particella 1632, corredati ciascuno di resede, considerato che, come verrà illustrato, gli altri beni immobili, facenti parte della massa ereditaria del de cuius Persona_2 sono stati oggetto di cessioni/ acquisti di quote tra gli eredi.
Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, in merito alle vicende traslative dei beni immobili della successione del de cuius Persona_2 quanto segue.
In particolare, in data 17.04.1959 è deceduto Persona_2 nato a [...] il [...], che, in
Persona_5 rep. N. 109, virtù di testamento pubblico del 10.04.1959 a rogito del Notaio Per pubblicato dal medesimo notaio in data 11.08.1959 rep. 87024, ha lasciato alle proprie figlie CP CP_1 Per 6 (nominativo indicato in testamento che coincide con l'attuale parte CP_9
Controparte 4 quali eredi, la proprietà della "casa in via della Guidicciona, convenuta CP_5 e la casa sulla via Aurelia, località Manone, e le due stanze di casa facenti parte del fabbricato situato sul "Cotone"". (cfr. testamento pubblico prod. 1 atto di citazione).
In data 30.12.1985 Persona_7 con stipulazione di una scrittura privata di compromesso, ha ceduto a Controparte_8 che ha accettato la sua quota di 1/6 sui beni immobili siti in
Viareggio località Bozzana foglio 38 part. 46 sub 2, in Via Aurelia Sud 350 foglio 38 particella 65 composto da fabbricato a tettoia ed orto circostante, in Torre del Lago foglio 45 particella 197 sub
2-537-195, quest'ultimo quale terreno, composto da un fabbricato a due piani, con pagamento a forfait, a mezzo assegno circolare quietanzato, contestualmente alla sottoscrizione della citata scrittura privata, della somma pari a Lire 15.000.000, con previsione dell' obbligo di stipulazione del contratto definitivo di cessione presso il notaio entro il 31/12/1987. (cfr. scrittura privata del
30.12.1985 prod. 2 atto di citazione). In data 18.02.1986 Controparte_4 con scrittura privata di compromesso, ha ceduto a CP_8
[...] che ha accettato la sua quota di 1/6 sui beni immobili siti in Viareggio località Bozzana foglio
38 part. 46 sub 2, in Via Aurelia Sud 350 foglio 38 particella 65 composto da fabbricato a tettoia con terreno circostante, in Torre del Lago foglio 45 particella 197 sub 2-537-195, quest'ultimo quale terreno, composto da fabbricato a due piani, con pagamento a forfait, in buona valuta, contestualmente alla sottoscrizione della citata scrittura, della somma pari a Lire 20.000.000, con previsione dell'obbligo di stipulazione del contratto definitivo innanzi al notaio entro il 31/12/1986. Controparte_8 ha rivestito la qualità Nella suindicata scrittura privata è stato specificato che di parte contrattuale anche per conto di Controparte_1 e che il suo nominativo deve essere sostituito quindi, le effettive parti acquirenti della quota di 1/6, in parti uguali e pro indiviso con Persona_3
tra loro, sono state CP_1 ed Persona_3 (cfr. scrittura privata prod. 3 atto di citazione).
Per_ _1 Per_7In data 16.06.1986, con atto notarile a rogito Notaio Per 8 rep. 28858,
ciascuna per i propri diritti di 1/6, quindi complessivamente CP_8 Controparte_4[...]
per i diritti di 5/6, hanno ceduto a CP_5 che ha accettato le rispettive quote di proprietà dell'immobile sito in Viareggio Via Bozzana, identificato al NCEU del Comune di Viareggio al foglio
38 mappale 46 sub 2, di cui la cessionaria era già proprietaria di 1/6, diventando così proprietaria unica per la somma pari a Lire 12.500.000 che parte venditrice ha dichiarato di aver già ricevuto e quietanzato prima del citato atto di cessione. (cfr. scrittura privata prod.5 atto di citazione).
Per CP_1 Per_7In data 12.12.1988, con atto notarile a rogito Notaio Per 8 rep. 45057, ciascuna per i propri diritti di 1/6, quindi complessivamente per i Controparte_4[...] CP_5
Controparte_8 che ha accettato le rispettive quota di proprietà diritti di 5/6, hanno ceduto a dell'immobile sito in Torre del Lago, identificato al NCEU del Comune di Viareggio con foglio 45 mappali 197 sub 2 e 537 e corte di cui foglio 45 mappale 195, di cui la cessionaria era già proprietaria di 1/6, diventando così proprietaria unica per la somma pari a Lire 15.0000 che parte venditrice ha dichiarato di aver già ricevuto.
Alla luce dei suindicati atti notarili di cessione ed acquisto di quote di eredità unico bene immobile che è rimasto in comproprietà, tra le figlie del de cuius Persona_2 è il fabbricato sito in Viareggio,
Via Aurelia Sud 350, foglio 38 particella 65.
Come risulta in modo pacifico dagli atti il suindicato fabbricato sito in Viareggio Via Aurelia Sud Per_ 350 è rimasto nella disponibilità esclusiva delle sorelle ed Controparte_1 le quali, in virtù di accordo, hanno posto in essere lavori edilizi per ottenere due immobili completamente indipendenti ed accatasti al Comune di Viareggio come ivi identificati ed assegnati:
-fabbricato, uso civile abitazione, piano T identificato al NCEU del Comune di Viareggio al foglio
38 particella 1632 corredato da resede assegnato di fatto ad Controparte_1
- fabbricato, uso civile abitazione, piano T -I identificato al NCEU del Comune di Viareggio al foglio
38 particella 65 subl corredato da resede assegnato di fatto ad Persona_3
Premessa la suindicata ricostruzione delle vicende traslative concernenti i beni immobili facenti parte della massa ereditaria del de cuius Persona_2 prima di procedere alla declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili residui, è necessario esaminare la regolare costituzione del contraddittorio considerato che, dagli atti, risulta che alcuni originari eredi del de cuius Per_2
[...] sono deceduti.
Trattandosi dello scioglimento di una comunione ereditaria sussiste, ai sensi dell'articolo 784 c.p.c., il litisconsorzio necessario fra tutti gli eredi del de cuius Persona_2 come istituiti, in riferimento ai beni oggetto di causa, con testamento pubblico del 10.04.1959 a rogito del Notaio Persona_5
rep. N. 109, pubblicato dal medesimo notaio in data 11.08.1959 rep. 87024.
Dall'esame del citato testamento pubblico risulta che gli originari eredi del de cuius Persona_2
CP_5, Controparte_4Per sono le figlie Persona_7 و CP_8 _1
_10 risulta che l'erede Dalla relazione tecnica del Geometra Persona_3 è deceduta in data
13.07.2000, lasciando quali eredi, in virtù di successione legittima, la parte attrice Parte_1
[...] e la parte convenuta costituita Controparte_2
è deceduta in data 28.02.2006 lasciando come erede, in virtù di L'erede Persona_7
Persona_1 successivamente deceduto in data 19.01.24, a cui sono successione legittima, il figlio
CP_7 attuali parti Controparte_6 ed il figlio subentrati come eredi legittimi la moglie costituite. L'erede Controparte_8 è deceduta in data 09.05.2016 lasciando come erede, in virtù di successione legittima, la parte convenuta CP_3 ed Controparte_2 Persona_1In merito alla prova della qualità di Parte_1
Controparte_6 e CP_7 quali eredi legittimi degli originari eredi del de cuius CP_3
si rimarca che non risultano depositati nel procedimento gli atti di stato civile Persona_2
necessari per la prova di tale qualità come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, non risultando contestazioni in merito alla qualità di eredi legittimi, nei termini sopra indicati, delle suindicate parti costituite si può ritenere provata la loro legittimazione nella presente causa in quanto rivestendo la qualità di eredi subentrano negli stessi diritti ed obblighi del rispettivo de cuius tra cui è incluso il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si richiama, a tal proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile nella sentenza emessa in data 11/05/2025 n. 12503 "in materia successoria, l'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia accettato il contraddittorio senza sollevare eccezioni al riguardo." Per quanto esposto il contraddittorio è stato correttamente instaurato tra tutte le parti in causa, pertanto, può essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni in oggetto.
CP_5Tuttavia la contumacia della parte convenuta non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, quindi, deve essere emessa sentenza come previsto dall'articolo 785 c.p.c.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, "la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione sentenza, eventualmente anche non definitiva". (cfr. Cass civ, 14623/2009;
Cass. civ., 4161/2014).
Per quanto concerne le modalità di divisione si richiama integralmente il progetto di assegnazione predisposto dal Geometra Controparte_11 con relazione tecnica datata 30.10.2023 (cfr. produzione memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. di tutte le parti costituite all'epoca), concordemente accettato da tutte le parti costituite, che può essere accolto.
In particolare in base al suindicato progetto di assegnazione è previsto quanto segue:
primo lotto
Porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via
Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale 99 mq, totale escluse aree scoperte
89,00 mq, rendita catastale Euro 502,00, piano T-1.
Tale porzione di fabbricato è adibita a civile abitazione, composta da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, disimpegno, w.c. e due camere al piano terra, due vani ad uso soffitta al piano primo al quale si accede mediante scala interna retrattile, il tutto corredato da resede esclusivo.
E' prevista l'assegnazione di tale lotto in comproprietà alle parti ed Controparte_2
Persona 3 figlia del de Parte_1 in misura del 50% ciascuna quali figlie eredi di cuius Persona_2
Il Geometra _10 ha attestato la conformità urbanistica di tale immobile.
secondo lotto Porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via
Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 1632, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 68 mq, totale escluse aree scoperte
60,00 mq, rendita catastale Euro 334,66, piano T-1.
Tale porzione di fabbricato è adibito a civile abitazione, elevato al solo piano terra composto da ingresso-disimpegno, soggiorno - pranzo con angolo cottura, camera e bagno corredato da resede esclusivo su tre lati dove insistono tre manufatti ad uso ripostiglio a cui si accede esternamente.
E' prevista l'assegnazione di tale lotto ad Controparte_1
Il Geometra _10 ha attestato la conformità urbanistica di tale immobile.
Per quanto concerne il confine di divisione fra le due resedi di proprietà esclusiva delle due suindicate unità immobiliari il Geometra _10 conferma la rettifica dell'attuale confine presente in loco consistente nello spostamento dello stesso nella misura pari a cm 21,5 in direzione Torre del Lago. Il Geometra _10 dà atto che per attuare la suindicata linea di confine tra le due resedi occorre presentare adeguata pratica catastale consistente nell'eventuale frazionamento dell'attuale particella catastale o altra pratica catastale da concordare con l'Agenzia del Territorio di Lucca.
In merito al suindicato progetto di divisione si evidenzia, innanzitutto, che esso configura una divisione di beni in natura con la formazione di due porzioni, come previsto dagli articoli 718 e 726-
Controparte_2 in comunione 727 c.c., di cui una assegnata alle sorelle Parte_1 e
l'altra assegnata trattandosi di una stirpe condividente dell'originario erede deceduto Persona_3 all'erede originario Controparte_1
Si tratta di una divisione di beni in natura in quanto, in virtù dei sopra esposti atti di cessione/acquisto quote tra gli originari eredi, sono rimasti due beni nella massa ereditaria del de cuius Persona_2
da dividere a favore dei due eredi come sopra identificati.
Controparte_11 sonoTali fabbricati, come attestato nella relazione tecnica del Geometra
comodamente divisibili in quanto costituiscono due porzioni autonome dal punto di vista strutturale e funzionale, indipendenti, accatastate separatamente, ogni fabbricato che costituisce ogni lotto da assegnare è suscettibile di libero ed autonomo godimento da parte dell' assegnatario.
Come risulta dalla citata relazione tecnica i fabbricati che compongono i due separati lotti sono omogenei, come richiesto dall'articolo 727 c.c., in quanto si trovano nella stessa zona, le superficie catastali differiscono di poco, hanno le medesime caratteristiche costruttive. A conferma che si tratta di una divisione di beni in natura si richiama quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota" (cfr. Cass. civ. 40426/2021; Cass. civ.
1686/2025).
Ed, inoltre, a conferma che il piano di divisione proposto è conforme ai requisiti previsti per la divisione in natura si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile nell'ordinanza del 21.06.2024 n. 17176: "nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente,
in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli".
Considerata la conformità come sopra esposta del suindicato progetto di divisione ai requisiti richiesti dalla divisione dei beni in natura, si può procedere alla sua approvazione anche per il fatto che consente di attuare il principio prioritario previsto dall'articolo 718 c.c., in materia di divisione ereditaria, che ogni coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni immobili dell'eredità, inoltre,
i beni oggetti di divisione sono stati dichiarati dal Geometra _10 privi di abusi edilizi.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, infatti, la disciplina generale in tema di divisione, impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative, dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta". (cfr. Cass. civ. 40426/2021).
Per quanto concerne la posizione della parte contumace CP_5 dall'esame degli atti, risulta un comportamento inequivoco e concludente di accettazione del progetto di assegnazione proposto agli atti, peraltro, già menzionato nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione di CP_1
[...] con domanda riconvenzionale che sono stati ritualmente notificati alla parte contumace.
In particolare, con scrittura privata sottoscritta con le altre originarie eredi nel giugno del 1986,
CP_5 ha dichiarato, a seguito dell'acquisizione, con atto notarile di cessione di diritti del
16.06.1986 rep 28858 a rogito notaio Per_8 della proprietà esclusiva dell'immobile della successione ereditaria del de cuius Persona_2 sito in Viareggio località della Bozzana, quanto segue: " si ritiene completamente soddisfatta dei diritti alla medesima spettanti, dichiarando di niente più avere e pretendere damme altre sorelle......si impegna, dietro semplice richiesta ad intervenire all'atto o agli atti da stipulare, affinché le sorelle ed Per_9 abbiano in piena proprietà il Per_
fabbricato di Via Aurelia 520". (cfr. scrittura privata prodotta con comparsa di costituzione _1
[...]
Persona_2 ed avendo adTale scrittura privata essendo sottoscritta tra tutte le eredi del de cuius oggetto l'accordo di assegnare il fabbricato oggetto di causa sito in Viareggio Via Aurelia Sud 350 ad Persona 3 (madre delle attuali assegnatarie del lotto uno GE ed LE RI
NI) e ad Parte_2 (attuale assegnataria del lotto due) può essere qualificato, come previsto, dalla giurisprudenza di legittimità, contratto di divisione ereditaria.
Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 13335/2000, infatti, per l'esistenza di un contratto di divisione di un bene immobile è necessario che tutti i comproprietari di esso partecipino, anche aderendo in tempi diversi, alla sua stipulazione per iscritto, e a tal fine è sufficiente la produzione del relativo atto in giudizio per farlo valere."
Per quanto esposto sussistendo la prova che il progetto di divisione proposto dal Geometra _10
come sopra illustrato, è accettato da tutte le parti costituite e dalla parte contumace CP_5 la presente causa può essere decisa in via definitiva con sentenza senza necessità di deposito in cancelleria del progetto di divisione con notifica al contumace come previsto dall'articolo 789 c.p.c.
A seguito dell'approvazione del progetto di divisione proposto dal Geometra _10 si può procedere all'assegnazione dei beni oggetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria nei seguenti termini:
-lotto 1 composto dalla porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione
Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, corredato di resede, assegnato alle parti Controparte_2 ed
Parte_1 in misura del 50% ciascuna;
- lotto 2 Porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione Torre del Lago,
Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 1632,
corredato di resede, assegnato ad Controparte_1
Come concordato dalle parti interessate, ossia _1 ed Controparte_2 e Controparte_1 per il confine di divisione fra le due resedi di proprietà esclusiva delle due suindicate unità immobiliari, come indicato dal Geometra _10 nella relazione tecnica del 30.10.2023, dovrà
essere effettuata la rettifica dell'attuale confine presente in loco consistente nello spostamento dello stesso nella misura pari a cm 21,5 in direzione Torre del Lago con modalità come indicate dalla
Conservatoria competente.
Trattandosi di divisione di beni in natura ex articoli 718-726-727 c.c. la norma di riferimento per la liquidazione di eventuali conguagli, a cui, peraltro, le parti hanno espressamente rinunciato, è
l'articolo 728 c.c.
Si rileva, a tal proposito, che nonostante la volontà espressa dalle parti costituite che nulla è dovuto e la suindicata precedente scrittura privata del giugno 1986 ove la parte contumace CP_5
dichiara che nulla ha a pretendere "la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo
728 c.c., prescinde dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote" (cfr. Cass. civ.7833/2008).
Ed, altresì, l'adempimento dell'obbligo di pagamento del conguaglio ex articolo 728 c.c. "non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni".( cfr. Cass. civ. 40426/2021; Cass. civ. 1656/2017; Cass. civ.
22833/2006)
Per quanto sopra esposto, nell'esercizio dei propri poteri di ufficio, come sopra specificati, questo
Giudice ritiene che non sia dovuto alcun conguaglio dalle parti assegnatarie del lotto uno, ossia
Parte_1 ed e dalla parte assegnataria del lotto due, ossiaControparte_2
Controparte_1 nei confronti delle altre parti in causa non assegnatarie in quanto, come sopra esposto, nel corso degli anni gli eredi hanno posto in essere atti notarili di cessione quote di altri beni immobili della massa ereditaria del de cuius con conseguente assegnazione della Persona_2
(madre di CP_3 ) e [...]proprietà esclusiva a favore degli eredi Controparte_8
CP_5 degli altri due fabbricati che costituivano l'eredità, con pagamento da parte di quest'ultime del relativo valore.
Ed, altresì, le eredi Perso (madre di Persona_1 a cui sono subentrati come eredi CP_6 na_7
Controparte_4 con scritture private hanno ceduto le loro rispettive quote
[...] e CP_7 e su tutti i beni della massa ereditaria con ricezione del relativo prezzo quietanzato.
Le richieste delle parti costituite che nulla è dovuto a titolo di conguaglio, pertanto, possono essere accolte considerato, peraltro, che si può ravvisare in tali volontà uno scopo transattivo per definire lo scioglimento della comunione ereditaria del bene residuo e manlevare gli altri comproprietari intestatari formali a livello catastale dai relativi oneri ed imposte collegati alla proprietà.
CP_3Per quanto concerne la domanda di e Controparte_4 del rimborso a loro favore di tutte le imposte ed oneri che matureranno relativamente ai beni immobili oggetto di scioglimento della comunione ereditaria sino all'effettiva intestazione alle assegnatarie può essere accolta in quanto le debitrici, quali esercenti il godimento esclusivo dei beni nel corso degli anni, Parte 1 ed hanno riconosciuto il debito assumendo l'obbligo delControparte_2 e Controparte_12
pagamento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto dalle parti, considerato che le parti processuali hanno aderito alla domanda di divisione e, già dal deposito delle memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c, al progetto di divisione redatto dal geometra incaricato dalle stesse parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
-dispone lo scioglimento della comunione ereditaria, del de cuius Persona_2 nato a [...] il
28.03.1898 deceduto in data 17.04.1959, intercorrente tra Parte_1 ed Controparte_2
CP_5 Controparte_6 e[...] Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_7 come identificati nei rispettivi atti di costituzione relativamente ai beni immobili siti in
Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificati al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, foglio 38 particella 1632 corredati ciascuno di resede;
- vista la comoda divisibilità dei suindicati beni immobili e le istanze di assegnazione proposte da approva il progetto di divisione Controparte_2 e da Controparte_1 Parte_1 ed con relazione tecnica datata 30.10.2023 e redatto dal Geometra Controparte_11
conseguentemente assegna i suindicati beni come segue: ad Parte_1 nata a [...] il [...], ed Controparte_2 nata a [...] il [...], nella misura del 50% ciascuna,
lotto 1 composto dalla porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione
Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, corredato da resede esclusiva, attualmente meglio descritta nel piano planimetrico redatto dal Geometra Per_4 del 02.08.2007 prot. Lu 0091902 come integrato e modificato con esclusivo riferimento al confine interno dei resedi nella porzione antistante gli immobili, lato Aurelia, Controparte_11 prodotto con memoria 183 nello schizzo planimetrico elaborato dal Geometra
VI comma n. 1 c.p.c. dalle parti in causa;
ad Controparte_1 nata a [...] il [...]
lotto 2 composto dalla porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione
Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 1632, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 68 mq, totale escluse aree scoperte 60,00 mq, rendita catastale Euro 334,66, piano T-1, corredato da resede esclusiva, attualmente meglio descritta nel piano planimetrico redatto dal Geometra Per_4 del 02.08.2007 prot.
Lu 0091902 come integrato e modificato con esclusivo riferimento al confine interno delle resedi nella porzione antistante gli immobili, lato Aurelia, nello schizzo planimetrico elaborato dal Geometra Controparte_11 prodotto con memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. dalle parti in causa.
Nessun conguaglio è dovuto da Parte_1 ed Controparte_2 ed Controparte_1
nei confronti degli altri coeredi non assegnatari ex articolo 728 c.c.
ed Controparte_1 per la quota di loro Si condanna Parte_1 ed Controparte_2 spettanza, a rimborsare, a semplice richiesta, a favore di CP_3 e Controparte_4 tutte le imposte e/o oneri che matureranno relativamente alle unità immobiliari sopra identificate sino all'effettiva intestazione delle medesime in capo alle assegnatarie come sopra indicato.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti
Si ordina alla Competente Conservatoria la trascrizione della presente sentenza con esenzione da ogni responsabilità.
Lucca, 16.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2755 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
(Avv. Alessandro Caravano e Avv. Florio Caravano)
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
Controparte_1
(Avv. Marina Fantozzi)
-PARTE CONVENUTA-
Controparte_2
(Avv. Giorgia Romoli)
-PARTE CONVENUTA-
CP_3
(Avv. Claudio Vecoli)
-PARTE CONVENUTA- Controparte_4
(Avv. Claudio Vecoli)
PARTE CONVENUTA-
CP_5
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
UALI EREDI DI Persona_1 Controparte_6 CP_7
(Avv. Claudia Calamai)
PARTE CONVENUTA-
avente ad oggetto “ Scioglimento comunione ereditaria con assegnazione beni"
sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti in atti da intendersi qui integralmente riportate.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto ha convenuto in giudizio Parte attrice Parte_1 Controparte_2Controparte_1
Persona_1 per lo scioglimento della
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
comunione ereditaria, sorta in virtù di testamento pubblico, dei beni immobili, del de cuius Per_2
[...] siti in Viareggio Via Aurelia Sud n. 520 identificati al NCEU del Comune di Viareggio foglio
38 particella 65 sub 1 e foglio 38 particella 1632 con conseguente accertamento della proprietà del primo bene, per la quota del 50% ciascuno, in capo ad Parte_1 ed Controparte_2
Persona_2 del secondo bene in capo
[...] quali figlie di Persona_3 erede del de cuius
ad Controparte_1
Parte attrice ha chiesto che nessun conguaglio deve essere liquidato alle altri parti in causa stante la stipulazione, negli anni precedenti, di atti di cessione/ acquisto di quote tra gli eredi del de cuius concernenti altri beni immobili compresi nella successione testamentaria.Persona_2
CP_3 quest'ultimo quale figlio di [...] Si sono costituiti in giudizio Controparte_4 ed
Controparte 8 erede del de cuius che hanno aderito alla richiesta di scioglimento Persona_2 della comunione ereditaria ed all' assegnazione dei beni come da progetto indicato nell'atto di citazione senza liquidazione di conguagli.
Le parti Controparte_4 ed CP_3 hanno formulato domanda riconvenzionale nei confronti delle sig.re Parte_1 ed ed Controparte_1 per il rimborso, in Controparte_2
solido, degli oneri fiscali sostenuti a titolo di intestatari catastali dei beni oggetto di causa, quali IMU-
TASI- contributi consortili, a titolo di inadempimento all'obbligo assunto, con precedenti accordi, di formalizzare, con atto notarile, la proprietà dei beni immobili e per il mancato godimento dei beni oggetto del procedimento, ai sensi dell'articolo 1102 c.c.., per un importo pari ad Euro 3.076, 57 a favore di Controparte_4 e pari ad Euro 3270,17 a favore di CP_3
Le parti Controparte_4 ed CP_3 hanno notificato ritualmente la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, via pec, ai difensori delle parti costituite, a mezzo posta, alle parti contumaci CP_5 e Persona_1
Si è costituita in giudizio Controparte_1 che ha chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.vo 28/2010, di inammissibilità sia per difetto di interesse ad agire per omessa allegazione del tipo di lesione all'interesse sostanziale dedotto in giudizio sia per difetto di legittimazione ad esperire una domanda di accertamento di proprietà di un diritto reale altrui.
Controparte_1 previa contestazione del disegno planimetrico redatto dal Geometra Per_4 per errore di metodo di misurazione e non corrispondenza allo stato dei luoghi circa la linea di confine tra le due corti antistanti i fabbricati oggetto della presente causa, ha chiesto il rigetto delle domande di accertamento della proprietà proposte da parte attrice.
Controparte_1 ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale, nei confronti di Controparte_4 con la quale ha chiesto l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte sulla scrittura privata di Per compravendita del 18/02/1986 con la quale Controparte_4 ha ceduto ad ed Controparte_1 la quota di 1/6 sull'immobile sito in Viareggio Via Aurelia sud 520, identificato all'epoca con foglio
38 mappale 65, al fine di provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria, ex articolo 2652 n. 3
c.c., senza iscrizione di ipoteca legale in favore della parte venditrice stante l'intervenuto pagamento del prezzo già quietanzato. Con domanda riconvenzionale Controparte_1 ha chiesto, altresì, nei confronti di tutte le parti in causa, l'accertamento della proprietà a titolo di usucapione dell'immobile sito in Viareggio Via
Aurelia Sud 520 identificato, attualmente, al NCEU del Comune di Viareggio al foglio 38 particella 1632, compresa la porzione di corte antistante il fabbricato nelle consistenze dalla stessa indicate e che risulteranno all'esito dell'istruttoria, con conseguente riconoscimento a favore di _1
[...] nei confronti di tutte le parti convenute, della quota di 40/60 a titolo di proprietà nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni proposta nei confronti di Controparte_4 della quota di 50/60 nell'ipotesi di rigetto della citata domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Controparte_4
ha notificato ritualmente la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, Controparte_1
via pec, ai difensori delle parti costituite, a mezzo posta, alle parti contumaci CP_5 Per_1
[...]
Si è costituita in giudizio Controparte_2 la quale ha aderito alla domanda di parte attrice dello scioglimento della comunione ereditaria e di accertamento della proprietà dei beni oggetto di causa come da piano di riparto proposto da parte attrice Parte_1 senza
liquidazione di conguagli.
Si sono costituiti in giudizio in data 20.11.2024, nelle more del giudizio successivamente al deposito delle memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c., con atto di intervento volontario, Controparte_6
Persona_1 i quali hanno e CP_7 quali eredi legittimi della parte convenuta contumace aderito allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni oggetto di causa ed al progetto di assegnazione come concordemente individuato dalle altri parti in causa nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 21.11.2024.
La parte convenuta CP_5 non si è costituita in giudizio, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Nelle more del procedimento è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.vo 28/2010.
Tutte le parti costituite, a seguito raggiungimento di accordo, hanno precisato, in modo congiunto, le conclusioni circa lo scioglimento della comunione ereditaria e circa il progetto di assegnazione dei beni, senza liquidazione di conguagli, con previsione dell'obbligo da parte di Parte 1 ed [...]
CP_2 e di Controparte_1 per la quota di loro spettanza, di rimborsare a favore di [...]
CP_3 e Controparte_4 tutte le imposte e/o oneri che matureranno in riferimento ai fabbricati sino all'effettiva intestazione degli stessi in capo ad Controparte_2 da una parteParte 1 ed ed Controparte 1 dall'altra.
*********** La domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da tutte le parti costituite può essere accolta.
Tale domanda ha ad oggetto due beni immobili siti in Viareggio Via Aurelia Sud n. 520, identificati a NCEU del Comune di Viareggio al foglio 38 particella 65 sub 1 e foglio 38 particella 1632, corredati ciascuno di resede, considerato che, come verrà illustrato, gli altri beni immobili, facenti parte della massa ereditaria del de cuius Persona_2 sono stati oggetto di cessioni/ acquisti di quote tra gli eredi.
Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, in merito alle vicende traslative dei beni immobili della successione del de cuius Persona_2 quanto segue.
In particolare, in data 17.04.1959 è deceduto Persona_2 nato a [...] il [...], che, in
Persona_5 rep. N. 109, virtù di testamento pubblico del 10.04.1959 a rogito del Notaio Per pubblicato dal medesimo notaio in data 11.08.1959 rep. 87024, ha lasciato alle proprie figlie CP CP_1 Per 6 (nominativo indicato in testamento che coincide con l'attuale parte CP_9
Controparte 4 quali eredi, la proprietà della "casa in via della Guidicciona, convenuta CP_5 e la casa sulla via Aurelia, località Manone, e le due stanze di casa facenti parte del fabbricato situato sul "Cotone"". (cfr. testamento pubblico prod. 1 atto di citazione).
In data 30.12.1985 Persona_7 con stipulazione di una scrittura privata di compromesso, ha ceduto a Controparte_8 che ha accettato la sua quota di 1/6 sui beni immobili siti in
Viareggio località Bozzana foglio 38 part. 46 sub 2, in Via Aurelia Sud 350 foglio 38 particella 65 composto da fabbricato a tettoia ed orto circostante, in Torre del Lago foglio 45 particella 197 sub
2-537-195, quest'ultimo quale terreno, composto da un fabbricato a due piani, con pagamento a forfait, a mezzo assegno circolare quietanzato, contestualmente alla sottoscrizione della citata scrittura privata, della somma pari a Lire 15.000.000, con previsione dell' obbligo di stipulazione del contratto definitivo di cessione presso il notaio entro il 31/12/1987. (cfr. scrittura privata del
30.12.1985 prod. 2 atto di citazione). In data 18.02.1986 Controparte_4 con scrittura privata di compromesso, ha ceduto a CP_8
[...] che ha accettato la sua quota di 1/6 sui beni immobili siti in Viareggio località Bozzana foglio
38 part. 46 sub 2, in Via Aurelia Sud 350 foglio 38 particella 65 composto da fabbricato a tettoia con terreno circostante, in Torre del Lago foglio 45 particella 197 sub 2-537-195, quest'ultimo quale terreno, composto da fabbricato a due piani, con pagamento a forfait, in buona valuta, contestualmente alla sottoscrizione della citata scrittura, della somma pari a Lire 20.000.000, con previsione dell'obbligo di stipulazione del contratto definitivo innanzi al notaio entro il 31/12/1986. Controparte_8 ha rivestito la qualità Nella suindicata scrittura privata è stato specificato che di parte contrattuale anche per conto di Controparte_1 e che il suo nominativo deve essere sostituito quindi, le effettive parti acquirenti della quota di 1/6, in parti uguali e pro indiviso con Persona_3
tra loro, sono state CP_1 ed Persona_3 (cfr. scrittura privata prod. 3 atto di citazione).
Per_ _1 Per_7In data 16.06.1986, con atto notarile a rogito Notaio Per 8 rep. 28858,
ciascuna per i propri diritti di 1/6, quindi complessivamente CP_8 Controparte_4[...]
per i diritti di 5/6, hanno ceduto a CP_5 che ha accettato le rispettive quote di proprietà dell'immobile sito in Viareggio Via Bozzana, identificato al NCEU del Comune di Viareggio al foglio
38 mappale 46 sub 2, di cui la cessionaria era già proprietaria di 1/6, diventando così proprietaria unica per la somma pari a Lire 12.500.000 che parte venditrice ha dichiarato di aver già ricevuto e quietanzato prima del citato atto di cessione. (cfr. scrittura privata prod.5 atto di citazione).
Per CP_1 Per_7In data 12.12.1988, con atto notarile a rogito Notaio Per 8 rep. 45057, ciascuna per i propri diritti di 1/6, quindi complessivamente per i Controparte_4[...] CP_5
Controparte_8 che ha accettato le rispettive quota di proprietà diritti di 5/6, hanno ceduto a dell'immobile sito in Torre del Lago, identificato al NCEU del Comune di Viareggio con foglio 45 mappali 197 sub 2 e 537 e corte di cui foglio 45 mappale 195, di cui la cessionaria era già proprietaria di 1/6, diventando così proprietaria unica per la somma pari a Lire 15.0000 che parte venditrice ha dichiarato di aver già ricevuto.
Alla luce dei suindicati atti notarili di cessione ed acquisto di quote di eredità unico bene immobile che è rimasto in comproprietà, tra le figlie del de cuius Persona_2 è il fabbricato sito in Viareggio,
Via Aurelia Sud 350, foglio 38 particella 65.
Come risulta in modo pacifico dagli atti il suindicato fabbricato sito in Viareggio Via Aurelia Sud Per_ 350 è rimasto nella disponibilità esclusiva delle sorelle ed Controparte_1 le quali, in virtù di accordo, hanno posto in essere lavori edilizi per ottenere due immobili completamente indipendenti ed accatasti al Comune di Viareggio come ivi identificati ed assegnati:
-fabbricato, uso civile abitazione, piano T identificato al NCEU del Comune di Viareggio al foglio
38 particella 1632 corredato da resede assegnato di fatto ad Controparte_1
- fabbricato, uso civile abitazione, piano T -I identificato al NCEU del Comune di Viareggio al foglio
38 particella 65 subl corredato da resede assegnato di fatto ad Persona_3
Premessa la suindicata ricostruzione delle vicende traslative concernenti i beni immobili facenti parte della massa ereditaria del de cuius Persona_2 prima di procedere alla declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili residui, è necessario esaminare la regolare costituzione del contraddittorio considerato che, dagli atti, risulta che alcuni originari eredi del de cuius Per_2
[...] sono deceduti.
Trattandosi dello scioglimento di una comunione ereditaria sussiste, ai sensi dell'articolo 784 c.p.c., il litisconsorzio necessario fra tutti gli eredi del de cuius Persona_2 come istituiti, in riferimento ai beni oggetto di causa, con testamento pubblico del 10.04.1959 a rogito del Notaio Persona_5
rep. N. 109, pubblicato dal medesimo notaio in data 11.08.1959 rep. 87024.
Dall'esame del citato testamento pubblico risulta che gli originari eredi del de cuius Persona_2
CP_5, Controparte_4Per sono le figlie Persona_7 و CP_8 _1
_10 risulta che l'erede Dalla relazione tecnica del Geometra Persona_3 è deceduta in data
13.07.2000, lasciando quali eredi, in virtù di successione legittima, la parte attrice Parte_1
[...] e la parte convenuta costituita Controparte_2
è deceduta in data 28.02.2006 lasciando come erede, in virtù di L'erede Persona_7
Persona_1 successivamente deceduto in data 19.01.24, a cui sono successione legittima, il figlio
CP_7 attuali parti Controparte_6 ed il figlio subentrati come eredi legittimi la moglie costituite. L'erede Controparte_8 è deceduta in data 09.05.2016 lasciando come erede, in virtù di successione legittima, la parte convenuta CP_3 ed Controparte_2 Persona_1In merito alla prova della qualità di Parte_1
Controparte_6 e CP_7 quali eredi legittimi degli originari eredi del de cuius CP_3
si rimarca che non risultano depositati nel procedimento gli atti di stato civile Persona_2
necessari per la prova di tale qualità come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, non risultando contestazioni in merito alla qualità di eredi legittimi, nei termini sopra indicati, delle suindicate parti costituite si può ritenere provata la loro legittimazione nella presente causa in quanto rivestendo la qualità di eredi subentrano negli stessi diritti ed obblighi del rispettivo de cuius tra cui è incluso il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Si richiama, a tal proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile nella sentenza emessa in data 11/05/2025 n. 12503 "in materia successoria, l'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia accettato il contraddittorio senza sollevare eccezioni al riguardo." Per quanto esposto il contraddittorio è stato correttamente instaurato tra tutte le parti in causa, pertanto, può essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni in oggetto.
CP_5Tuttavia la contumacia della parte convenuta non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, quindi, deve essere emessa sentenza come previsto dall'articolo 785 c.p.c.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, "la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione sentenza, eventualmente anche non definitiva". (cfr. Cass civ, 14623/2009;
Cass. civ., 4161/2014).
Per quanto concerne le modalità di divisione si richiama integralmente il progetto di assegnazione predisposto dal Geometra Controparte_11 con relazione tecnica datata 30.10.2023 (cfr. produzione memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. di tutte le parti costituite all'epoca), concordemente accettato da tutte le parti costituite, che può essere accolto.
In particolare in base al suindicato progetto di assegnazione è previsto quanto segue:
primo lotto
Porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via
Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale 99 mq, totale escluse aree scoperte
89,00 mq, rendita catastale Euro 502,00, piano T-1.
Tale porzione di fabbricato è adibita a civile abitazione, composta da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, disimpegno, w.c. e due camere al piano terra, due vani ad uso soffitta al piano primo al quale si accede mediante scala interna retrattile, il tutto corredato da resede esclusivo.
E' prevista l'assegnazione di tale lotto in comproprietà alle parti ed Controparte_2
Persona 3 figlia del de Parte_1 in misura del 50% ciascuna quali figlie eredi di cuius Persona_2
Il Geometra _10 ha attestato la conformità urbanistica di tale immobile.
secondo lotto Porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via
Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 1632, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 68 mq, totale escluse aree scoperte
60,00 mq, rendita catastale Euro 334,66, piano T-1.
Tale porzione di fabbricato è adibito a civile abitazione, elevato al solo piano terra composto da ingresso-disimpegno, soggiorno - pranzo con angolo cottura, camera e bagno corredato da resede esclusivo su tre lati dove insistono tre manufatti ad uso ripostiglio a cui si accede esternamente.
E' prevista l'assegnazione di tale lotto ad Controparte_1
Il Geometra _10 ha attestato la conformità urbanistica di tale immobile.
Per quanto concerne il confine di divisione fra le due resedi di proprietà esclusiva delle due suindicate unità immobiliari il Geometra _10 conferma la rettifica dell'attuale confine presente in loco consistente nello spostamento dello stesso nella misura pari a cm 21,5 in direzione Torre del Lago. Il Geometra _10 dà atto che per attuare la suindicata linea di confine tra le due resedi occorre presentare adeguata pratica catastale consistente nell'eventuale frazionamento dell'attuale particella catastale o altra pratica catastale da concordare con l'Agenzia del Territorio di Lucca.
In merito al suindicato progetto di divisione si evidenzia, innanzitutto, che esso configura una divisione di beni in natura con la formazione di due porzioni, come previsto dagli articoli 718 e 726-
Controparte_2 in comunione 727 c.c., di cui una assegnata alle sorelle Parte_1 e
l'altra assegnata trattandosi di una stirpe condividente dell'originario erede deceduto Persona_3 all'erede originario Controparte_1
Si tratta di una divisione di beni in natura in quanto, in virtù dei sopra esposti atti di cessione/acquisto quote tra gli originari eredi, sono rimasti due beni nella massa ereditaria del de cuius Persona_2
da dividere a favore dei due eredi come sopra identificati.
Controparte_11 sonoTali fabbricati, come attestato nella relazione tecnica del Geometra
comodamente divisibili in quanto costituiscono due porzioni autonome dal punto di vista strutturale e funzionale, indipendenti, accatastate separatamente, ogni fabbricato che costituisce ogni lotto da assegnare è suscettibile di libero ed autonomo godimento da parte dell' assegnatario.
Come risulta dalla citata relazione tecnica i fabbricati che compongono i due separati lotti sono omogenei, come richiesto dall'articolo 727 c.c., in quanto si trovano nella stessa zona, le superficie catastali differiscono di poco, hanno le medesime caratteristiche costruttive. A conferma che si tratta di una divisione di beni in natura si richiama quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota" (cfr. Cass. civ. 40426/2021; Cass. civ.
1686/2025).
Ed, inoltre, a conferma che il piano di divisione proposto è conforme ai requisiti previsti per la divisione in natura si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile nell'ordinanza del 21.06.2024 n. 17176: "nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente,
in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli".
Considerata la conformità come sopra esposta del suindicato progetto di divisione ai requisiti richiesti dalla divisione dei beni in natura, si può procedere alla sua approvazione anche per il fatto che consente di attuare il principio prioritario previsto dall'articolo 718 c.c., in materia di divisione ereditaria, che ogni coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni immobili dell'eredità, inoltre,
i beni oggetti di divisione sono stati dichiarati dal Geometra _10 privi di abusi edilizi.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, infatti, la disciplina generale in tema di divisione, impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative, dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta". (cfr. Cass. civ. 40426/2021).
Per quanto concerne la posizione della parte contumace CP_5 dall'esame degli atti, risulta un comportamento inequivoco e concludente di accettazione del progetto di assegnazione proposto agli atti, peraltro, già menzionato nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione di CP_1
[...] con domanda riconvenzionale che sono stati ritualmente notificati alla parte contumace.
In particolare, con scrittura privata sottoscritta con le altre originarie eredi nel giugno del 1986,
CP_5 ha dichiarato, a seguito dell'acquisizione, con atto notarile di cessione di diritti del
16.06.1986 rep 28858 a rogito notaio Per_8 della proprietà esclusiva dell'immobile della successione ereditaria del de cuius Persona_2 sito in Viareggio località della Bozzana, quanto segue: " si ritiene completamente soddisfatta dei diritti alla medesima spettanti, dichiarando di niente più avere e pretendere damme altre sorelle......si impegna, dietro semplice richiesta ad intervenire all'atto o agli atti da stipulare, affinché le sorelle ed Per_9 abbiano in piena proprietà il Per_
fabbricato di Via Aurelia 520". (cfr. scrittura privata prodotta con comparsa di costituzione _1
[...]
Persona_2 ed avendo adTale scrittura privata essendo sottoscritta tra tutte le eredi del de cuius oggetto l'accordo di assegnare il fabbricato oggetto di causa sito in Viareggio Via Aurelia Sud 350 ad Persona 3 (madre delle attuali assegnatarie del lotto uno GE ed LE RI
NI) e ad Parte_2 (attuale assegnataria del lotto due) può essere qualificato, come previsto, dalla giurisprudenza di legittimità, contratto di divisione ereditaria.
Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 13335/2000, infatti, per l'esistenza di un contratto di divisione di un bene immobile è necessario che tutti i comproprietari di esso partecipino, anche aderendo in tempi diversi, alla sua stipulazione per iscritto, e a tal fine è sufficiente la produzione del relativo atto in giudizio per farlo valere."
Per quanto esposto sussistendo la prova che il progetto di divisione proposto dal Geometra _10
come sopra illustrato, è accettato da tutte le parti costituite e dalla parte contumace CP_5 la presente causa può essere decisa in via definitiva con sentenza senza necessità di deposito in cancelleria del progetto di divisione con notifica al contumace come previsto dall'articolo 789 c.p.c.
A seguito dell'approvazione del progetto di divisione proposto dal Geometra _10 si può procedere all'assegnazione dei beni oggetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria nei seguenti termini:
-lotto 1 composto dalla porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione
Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, corredato di resede, assegnato alle parti Controparte_2 ed
Parte_1 in misura del 50% ciascuna;
- lotto 2 Porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione Torre del Lago,
Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 1632,
corredato di resede, assegnato ad Controparte_1
Come concordato dalle parti interessate, ossia _1 ed Controparte_2 e Controparte_1 per il confine di divisione fra le due resedi di proprietà esclusiva delle due suindicate unità immobiliari, come indicato dal Geometra _10 nella relazione tecnica del 30.10.2023, dovrà
essere effettuata la rettifica dell'attuale confine presente in loco consistente nello spostamento dello stesso nella misura pari a cm 21,5 in direzione Torre del Lago con modalità come indicate dalla
Conservatoria competente.
Trattandosi di divisione di beni in natura ex articoli 718-726-727 c.c. la norma di riferimento per la liquidazione di eventuali conguagli, a cui, peraltro, le parti hanno espressamente rinunciato, è
l'articolo 728 c.c.
Si rileva, a tal proposito, che nonostante la volontà espressa dalle parti costituite che nulla è dovuto e la suindicata precedente scrittura privata del giugno 1986 ove la parte contumace CP_5
dichiara che nulla ha a pretendere "la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo
728 c.c., prescinde dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote" (cfr. Cass. civ.7833/2008).
Ed, altresì, l'adempimento dell'obbligo di pagamento del conguaglio ex articolo 728 c.c. "non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni".( cfr. Cass. civ. 40426/2021; Cass. civ. 1656/2017; Cass. civ.
22833/2006)
Per quanto sopra esposto, nell'esercizio dei propri poteri di ufficio, come sopra specificati, questo
Giudice ritiene che non sia dovuto alcun conguaglio dalle parti assegnatarie del lotto uno, ossia
Parte_1 ed e dalla parte assegnataria del lotto due, ossiaControparte_2
Controparte_1 nei confronti delle altre parti in causa non assegnatarie in quanto, come sopra esposto, nel corso degli anni gli eredi hanno posto in essere atti notarili di cessione quote di altri beni immobili della massa ereditaria del de cuius con conseguente assegnazione della Persona_2
(madre di CP_3 ) e [...]proprietà esclusiva a favore degli eredi Controparte_8
CP_5 degli altri due fabbricati che costituivano l'eredità, con pagamento da parte di quest'ultime del relativo valore.
Ed, altresì, le eredi Perso (madre di Persona_1 a cui sono subentrati come eredi CP_6 na_7
Controparte_4 con scritture private hanno ceduto le loro rispettive quote
[...] e CP_7 e su tutti i beni della massa ereditaria con ricezione del relativo prezzo quietanzato.
Le richieste delle parti costituite che nulla è dovuto a titolo di conguaglio, pertanto, possono essere accolte considerato, peraltro, che si può ravvisare in tali volontà uno scopo transattivo per definire lo scioglimento della comunione ereditaria del bene residuo e manlevare gli altri comproprietari intestatari formali a livello catastale dai relativi oneri ed imposte collegati alla proprietà.
CP_3Per quanto concerne la domanda di e Controparte_4 del rimborso a loro favore di tutte le imposte ed oneri che matureranno relativamente ai beni immobili oggetto di scioglimento della comunione ereditaria sino all'effettiva intestazione alle assegnatarie può essere accolta in quanto le debitrici, quali esercenti il godimento esclusivo dei beni nel corso degli anni, Parte 1 ed hanno riconosciuto il debito assumendo l'obbligo delControparte_2 e Controparte_12
pagamento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto dalle parti, considerato che le parti processuali hanno aderito alla domanda di divisione e, già dal deposito delle memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c, al progetto di divisione redatto dal geometra incaricato dalle stesse parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
-dispone lo scioglimento della comunione ereditaria, del de cuius Persona_2 nato a [...] il
28.03.1898 deceduto in data 17.04.1959, intercorrente tra Parte_1 ed Controparte_2
CP_5 Controparte_6 e[...] Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_7 come identificati nei rispettivi atti di costituzione relativamente ai beni immobili siti in
Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificati al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, foglio 38 particella 1632 corredati ciascuno di resede;
- vista la comoda divisibilità dei suindicati beni immobili e le istanze di assegnazione proposte da approva il progetto di divisione Controparte_2 e da Controparte_1 Parte_1 ed con relazione tecnica datata 30.10.2023 e redatto dal Geometra Controparte_11
conseguentemente assegna i suindicati beni come segue: ad Parte_1 nata a [...] il [...], ed Controparte_2 nata a [...] il [...], nella misura del 50% ciascuna,
lotto 1 composto dalla porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione
Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 65 sub 1, corredato da resede esclusiva, attualmente meglio descritta nel piano planimetrico redatto dal Geometra Per_4 del 02.08.2007 prot. Lu 0091902 come integrato e modificato con esclusivo riferimento al confine interno dei resedi nella porzione antistante gli immobili, lato Aurelia, Controparte_11 prodotto con memoria 183 nello schizzo planimetrico elaborato dal Geometra
VI comma n. 1 c.p.c. dalle parti in causa;
ad Controparte_1 nata a [...] il [...]
lotto 2 composto dalla porzione di più ampio fabbricato sito in Comune di Viareggio (LU), frazione
Torre del Lago, Via Aurelia Sud. n. 520, identificato al NCEU del Comune di Viareggio foglio 38 particella 1632, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 68 mq, totale escluse aree scoperte 60,00 mq, rendita catastale Euro 334,66, piano T-1, corredato da resede esclusiva, attualmente meglio descritta nel piano planimetrico redatto dal Geometra Per_4 del 02.08.2007 prot.
Lu 0091902 come integrato e modificato con esclusivo riferimento al confine interno delle resedi nella porzione antistante gli immobili, lato Aurelia, nello schizzo planimetrico elaborato dal Geometra Controparte_11 prodotto con memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. dalle parti in causa.
Nessun conguaglio è dovuto da Parte_1 ed Controparte_2 ed Controparte_1
nei confronti degli altri coeredi non assegnatari ex articolo 728 c.c.
ed Controparte_1 per la quota di loro Si condanna Parte_1 ed Controparte_2 spettanza, a rimborsare, a semplice richiesta, a favore di CP_3 e Controparte_4 tutte le imposte e/o oneri che matureranno relativamente alle unità immobiliari sopra identificate sino all'effettiva intestazione delle medesime in capo alle assegnatarie come sopra indicato.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti
Si ordina alla Competente Conservatoria la trascrizione della presente sentenza con esenzione da ogni responsabilità.
Lucca, 16.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Martelli