Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1273/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1273/2025 V.G. posta in decisione il 20.05.2025 e promossa dai coniugi
, nato in [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._1
Sant'Agata sul Santerno (RA), via Martiri Santagatesi n.1 (avv. Jessica Bandini)
e nata in [...] il [...], C.F. , residente a [...]C.F._2
Sant'Agata sul Santerno (RA), via Giuseppe Mazzini n. 3 (avv. Cristina Federici)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
24.03.2025; preso atto che l'udienza del 13.05.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Lugo (RA) i figli in data 11.10.2007, Persona_1
in data 15.03.2011, e , in data 04.11.2008; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato in [...] il [...], Parte_1
C.F. , e nata in [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_1
, celebrato il 25.10.2000 in Pakistan;
CodiceFiscale_4
- conferma la delega ai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto reciprocamente di voler rinunciare a qualsivoglia contributo economico titolo di contributo per il loro mantenimento;
b) i tre figli minori nata a [...] il [...], nato a [...] il Persona_1 Persona_2
15 marzo 2011, e nata a [...] il [...], restano affidati in via condivisa Persona_3
a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di quest'ultima di provvedere autonomamente a sottoscrivere eventuali richieste inerenti l'interesse dei minori
(segnatamente per quanto concerne la scuola e/o la salute dei figli), mentre il padre continuerà a vedere i minori secondo il programma fissato dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare;
c) il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli minori versando alla moglie entro il giorno 10
di ogni mese la somma di 500,00 (€. 166,67 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (con decorrenza della prima rivalutazione a marzo 2026 avendo come base di riferimento l'anno 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia dal
Tribunale di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere;
d) Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato;
e) Il genitore anticipatario delle spese informerà tempestivamente l'altro genitore (via e.mail, sms o whattsapp o con raccomandata) inviando all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni.
f) Le parti concordano e danno atto che le detrazioni per figli fiscalmente a carico, ove possibile in relazione alla normativa vigente, nonché le detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, ed altri oneri,
siano usufruite dalla Signora Controparte_1
g) Le parti concordano che sia la Signora a percepire per intero l'assegno unico Controparte_1
universale erogato dall'INPS per i figli minori;
h) I coniugi si autorizzano sin d'ora al rilascio e/o al rinnovo della carta di identità e del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio per sé e per i figli esclusivamente per motivi turistici e/o brevi periodi di permanenza all'estero;
i) I coniugi dichiarano di avere così definitivamente regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale, di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altra, salvo che per i pagamenti delle somme arretrate dovute dal Signor a titolo di spese straordinarie anticipate dalla Parte_1
madre per i figli, richieste con racc. a.r. del 30.06.2023 per cui è in corso il pagamento rateale che terminerà a luglio 2025, mese a far data dal quale verrà corrisposto il mantenimento mensile per i figli pari a €. 500,00;
j) tutte le spese, relative al presente procedimento (salvo il contributo unificato pagato dal Signor
, verranno interamente compensate tra le parti.” Parte_1
Manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Ravenna, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè