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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1839/2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MA Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1839/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in GATTEO in data 14/02/2019 tra i coniugi:
1. , nato a SE AN NI (MI) in [...]_1
08/10/1965, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. PAGLIARANI EMANUELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/09/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30/12/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in GATTEO in data 14/02/2019 tra i coniugi:
1. , nato a SE AN NI (MI) in [...]_1
08/10/1965, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GATTEO al n. 1 Parte I
Anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/09/2024, che integralmente si riportano:
1. “La signora continuerà ad abitare insieme alla figlia presso Pt_1 Per_1
l'abitazione coniugale. Il signor sposterà la propria residenza altrove e fino a CP_1
quando non troverà una idonea collocazione potrà restare nella casa coniugale in un'area indipendente a lui riservata, non oltre, in ogni caso, alla pronuncia della sentenza di Divorzio.
2. La figlia minorenne sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, come per Legge, e sarà collocata presso la madre rimanendo, quindi,
2 presso l'abitazione coniugale. In considerazione dell'età della figlia , il padre Per_1
potrà accordarsi direttamente con lei per il diritto di visita, e comunque per due fine settimana alternati al mese dal venerdì quando la preleverà da scuola fino al lunedì quando la riaccompagnerà a scuola;
per le festività natalizie una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno, mentre a Pasqua tre giorni che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua
e quello del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, informando costantemente la Per_1
madre del luogo in cui si trovano;
tale diritto del padre dovrà essere esercitato sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minorenne. Entrambi i genitori provvederanno ad informarsi reciprocamente di ogni spostamento in altre località rispetto a quella di residenza, effettuato in compagnia della figlia minorenne.
3. Il signor corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. CP_1 Pt_1
250,00, rivalutabili anno per anno secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, non autosufficiente, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
l'importo complessivo suddetto dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente che sarà comunicato dalla signora Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative e scolastiche, purché opportunamente concordate e documentate, sostenute per le necessità della figlia, fino a quando questa non sarà economicamente autosufficienti;
all'uopo si rimanda al protocollo vigente presso l'intestato Tribunale in ordine alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie.
4. Le parti dichiarano di avere concordemente risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GATTEO per quanto di competenza.
Forlì, 16/10/2025 Il Presidente
MA Di TR
4
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MA Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1839/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in GATTEO in data 14/02/2019 tra i coniugi:
1. , nato a SE AN NI (MI) in [...]_1
08/10/1965, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. PAGLIARANI EMANUELA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/09/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30/12/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in GATTEO in data 14/02/2019 tra i coniugi:
1. , nato a SE AN NI (MI) in [...]_1
08/10/1965, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GATTEO al n. 1 Parte I
Anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/09/2024, che integralmente si riportano:
1. “La signora continuerà ad abitare insieme alla figlia presso Pt_1 Per_1
l'abitazione coniugale. Il signor sposterà la propria residenza altrove e fino a CP_1
quando non troverà una idonea collocazione potrà restare nella casa coniugale in un'area indipendente a lui riservata, non oltre, in ogni caso, alla pronuncia della sentenza di Divorzio.
2. La figlia minorenne sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, come per Legge, e sarà collocata presso la madre rimanendo, quindi,
2 presso l'abitazione coniugale. In considerazione dell'età della figlia , il padre Per_1
potrà accordarsi direttamente con lei per il diritto di visita, e comunque per due fine settimana alternati al mese dal venerdì quando la preleverà da scuola fino al lunedì quando la riaccompagnerà a scuola;
per le festività natalizie una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno, mentre a Pasqua tre giorni che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua
e quello del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, informando costantemente la Per_1
madre del luogo in cui si trovano;
tale diritto del padre dovrà essere esercitato sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minorenne. Entrambi i genitori provvederanno ad informarsi reciprocamente di ogni spostamento in altre località rispetto a quella di residenza, effettuato in compagnia della figlia minorenne.
3. Il signor corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. CP_1 Pt_1
250,00, rivalutabili anno per anno secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, non autosufficiente, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
l'importo complessivo suddetto dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente che sarà comunicato dalla signora Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative e scolastiche, purché opportunamente concordate e documentate, sostenute per le necessità della figlia, fino a quando questa non sarà economicamente autosufficienti;
all'uopo si rimanda al protocollo vigente presso l'intestato Tribunale in ordine alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie.
4. Le parti dichiarano di avere concordemente risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
3 Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GATTEO per quanto di competenza.
Forlì, 16/10/2025 Il Presidente
MA Di TR
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