Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 03/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6057 del 2025, proposto da
NA CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
NI AN, EO IV, AR SA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari:
-del Decreto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Vetrone” di Benevento prot. 0005789/U dell’11/8/2025, con il quale si dispone l’esclusione in autotutela della ricorrente dalla graduatoria di istituto relativamente alle classi di concorso A026 e A027 e si dispone il recupero dei ratei stipendiali dal 13/6/25 al 31/8/2025;
-del Decreto n. 437/2024 del 30/10/2024 del Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento di proposta di esclusione dalle GPS relativamente alle classi di concorso A026 e A027, mai comunicato alla dott.ssa CE;
-del Decreto MIM - USR per la provincia di Benevento prot. 0009861 del 6.12.2024 con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla GPS per le classi di concorso A026 II° Fascia e A027 II° Fascia, per carenza dei requisiti di accesso, mai comunicato alla ricorrente;
-di ogni altro atto preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per l’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, premettendo di essere inserita nelle Graduatorie d'Istituto GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) degli aspiranti a supplenza per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Benevento, in relazione alle Classi di ConcorsoA016-A020-A026-A027-A032-A037-A047-A060, deduce di aver richiesto, per il tramite dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Alberti” di Benevento, la rettifica del punteggio ad essa attribuito per gli a.a. ss. 2022/2023 e 2023/2024 sulla base dell’O.M. n. 112/2022, riguardante le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L’Ufficio Scolastico Regionale Campania- Ambito territoriale della provincia di Benevento, con provvedimento prot. n. 122 del 10/01/2023, approvava la rettifica dei punteggi assegnati alla ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, assegnandole per la Classe di concorso A016, A020, A032, A037, A047 il Punteggio totale di 65,00 punti e, per la Classe di concorso A026, A060, il Punteggio totale 71,00.
Successivamente la ricorrente presentava domanda per l’inserimento nelle GPS per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 anche per la Classe di concorso A027. Senonché, con nota datata 30 ottobre 2024 prot. n. 437/2024, la Dirigente Scolastica del Scientifico “L. Rummo” proponeva l’esclusione della ricorrente dalla seconda fascia delle GPS per la classe di concorso A026 e A027; in accoglimento della suddetta proposta, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –Ambito territoriale per la provincia di Benevento disponeva l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per le classi di concorso A026 – II Fascia e A027 – II Fascia; con Decreto prot. n. 9861 del 06/12/2024, anche l’Istituto “Galilei-Vetrone” di Benevento, con Decreto n. 0005789/U dell’11/8/2025, escludeva la ricorrente dalle relative graduatorie d’Istituto per le classi di concorso A026 e A027, disponendo contestualmente il recupero delle rate stipendiali a decorrere dal 13 giugno 2025 al 31 agosto 2025.
In ragione di ciò, la ricorrente ha impugnato i suindicati provvedimenti ritenendoli privi di motivazione, illegittimi per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e per difetto di istruttoria ed ha ribadito di essere in possesso del Diploma di laurea magistrale in Ingegneria, quale titolo valido ed idoneo a tutti gli effetti per l’inserimento nella graduatoria GPS.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in resistenza.
Pervenuta alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso, ex art. 73 co 3 c.p.a, dell’eventuale profilo di difetto di giurisdizione per essere la presente controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente, per il tramite del procuratore costituito, ha insistito per la decisione del ricorso, chiedendo disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come rappresentato in punto di fatto dall’Istituto “G. Rummo” di Benevento, con relazione depositata in data 21.11.2025, la ricorrente è stata convocata dal Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento per la stipula del contratto a tempo determinato per la classe di concorso A027, con decorrenza dal 14/09/2024 al 31/10/2024, per 18 ore settimanali. Si procedeva, quindi, ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n. 88/2024 del 16 maggio 2024, al controllo dei titoli e dei servizi posseduti dalla docente alla data di presentazione della domanda di inclusione in GPS e si riscontrava il mancato possesso dei requisiti di accesso per le classi di concorso A026 e A027.
La docente veniva, pertanto, contattata e informata telefonicamente dalla Dirigente Scolastica dell’assenza nel proprio piano di studi degli esami previsti come requisiti di accesso, sia per la classe di concorso A026 che per la classe di concorso A027, e invitata a presentare eventuale certificazione di conseguimento degli esami integrativi. La ricorrente dichiarava telefonicamente di non aver sostenuto esami integrativi. Conseguentemente, si procedeva alla esclusione della ricorrente dalla seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A026 e A027 per assenza dei requisiti previsti dalla Tabella A pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/02/2024.
Per la classe di concorso A026, infatti, il D.P.R.14 febbraio 2016 n.19, alla Tabella A), stabilisce che “ La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso…. due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico ”; per la classe di concorso A027, invece, il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, alla Tabella A), prevede che “ A partire dall’anno 2000/2001, la laurea in ingegneria è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico ”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la presente controversia esuli dalla cognizione di questo Giudice amministrativo e sia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario; il giudizio può, quindi, essere definito in esito all'udienza cautelare con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.c. di declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Si osserva, a tal proposito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 8098/2020 e 17123/2019), “che le controversie inerenti il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se, come nel caso di specie, il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia” (cfr Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230). La formazione e la gestione delle graduatorie non dà luogo, infatti, ad una procedura concorsuale ma al mero accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dall’Ordinanza ministeriale, e gli atti adottati in tal senso sono vincolati e non costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa.
Allorquando le doglianze dedotte in giudizio riguardino, quindi, esclusivamente i meccanismi di attribuzione dei punteggi predeterminati, senza che residuino spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2022, n. 1543).
Non si ravvisano, infatti, nell’attività di mera gestione della graduatorie, elementi valutativi tali da configurarla come attività discrezionale cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, risolvendosi la stessa in una mera verifica dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati; le relative controversie, quindi, devono ritenersi devolute, alla stregua del petitum sostanziale, alla cognizione del Giudice ordinario, non vertendosi in tema di interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri generali di attribuzione di punteggi.
Ciò premesso, ed applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, si osserva che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie che sono stati adottati dall'Amministrazione a seguito delle verifiche svolte sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa speciale, per l'accesso alle relative classi di concorso; la ricorrente ha, dunque, contestato l’accertamento che, nella specie, è stato compiuto dall’Ufficio al fine di verificare la conformità dei titoli da essa posseduti alla lex specialis e dopo che era già stato stipulato un contratto di supplenza.
Spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della presente controversia, venendo in essa all’esame atti che si ineriscono sul piano paritetico del rapporto di impiego e che, limitandosi all'accertamento di fatti specifici, sono espressione di attività vincolata attinente alla gestione nella graduatoria. Sussistono, oltremodo, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | OL RI |
IL SEGRETARIO