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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 537/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Raffaele Rosa;
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Raffaele Rosa;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 537/2025
pubblicato in data 24/07/2023, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nata (22/10/1992). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 05/02/2025). In particolare, hanno convenuto che:
1) la casa coniugale sita in Lecce alla via Pasteur n. 2, in comproprietà paritaria tra i coniugi divorziandi, resta assegnata in godimento -con ogni arredo e dotazione- a , che continuerà ad abitarla Controparte_1 unitamente all'unica figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1 affrancata economicamente, con divieto di cederla a terzi (salvo quel che si dirà oltre, al capo 6) e/o modificarne la destinazione;
2) Le utenze correnti per forniture al servizio della casa coniugale (luce, gas, telefono) resteranno a nome di (salvo Parte_1 sempre quanto si dirà oltre, al capo 6), che dunque continuerà a farsi carico dei relativi costi;
egli si accollerà, inoltre, i tributi locali sulla casa (Tari) e le spese di gestione (bollo, assicurazione) del veicolo intestato alla moglie ed utilizzato anche dalla figlia.
3) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, che sin dall'inizio del ménage ha rinunciato ad ogni opportunità lavorativa per potersi dedicare alla famiglia, corrisponderà a Parte_1
la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per Controparte_1 dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
egli provvederà anche a fornire a moglie e figlia (per quest'ultima, fino alla sua raggiunta indipendenza economica) quanto necessario per fronteggiare spese mediche e terapie.
4) Resteranno, inoltre, a carico del marito gli oneri condominiali connessi alla casa coniugale, sia quelli scaduti ed insoluti -per i quali egli continuerà ad attuare un piano di graduale rientro- sia quelli a scadere, salvo sempre quanto si dirà oltre, al capo 6.
2 R.G.V.G. 537/2025
5) I coniugi divorziandi si danno reciprocamente atto di aver già ripartito tra loro ogni bene mobile comune;
6) Quanto invece all'immobile già adibito a casa coniugale, in comproprietà paritaria tra loro, gli odierni istanti concordano e convengono di procedere -per la rispettiva quota di proprietà- alla cessione non onerosa a favore della figlia , quale Persona_1 pattuizione strettamente connessa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e nell'ottica di un assetto patrimoniale consono agli interessi della figlia. In esecuzione di tale intento, i ricorrenti, ognuno per la propria quota, si obbligano pertanto a cedere e trasferire a titolo non oneroso a , secondo lo schema del contratto a favore Persona_1 di terzo e nel termine di novanta giorni dall'emananda sentenza di scioglimento effetti civili del matrimonio, il seguente bene immobile:
“appartamento per civile abitazione sito in Lecce alla via Pasteur n. 2 primo piano, di vani cinque ed accessori con box auto pertinenziale, facente parte del Condominio denominato “Tintoretto”, iscritto nel
NCEU Comune di Lecce al foglio 227 particella 761 subalterni 6 e 111”, oggi assegnato in godimento a . Controparte_1
7) Ai sensi dell'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., si produce documentazione reddituale di per gli ultimi Parte_1 due anni di imposta (docc. 7 - 8), mentre l'altra ricorrente
[...]
dispone, da appena un anno, del solo esiguo reddito CP_1 apportato dalla figlia , seco convivente (doc. 9). Le parti non Per_1 posseggono altri beni immobili né beni mobili registrati (eccetto
l'autovettura che ciascuno di essi ha in uso) né detengono quote, azioni o partecipazioni di qualsivoglia natura.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 11/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, le parti, con il loro difensore, hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione
3 R.G.V.G. 537/2025
integrativa: in parziale modifica della condizione sub 2, le utenze della casa coniugale saranno volturate a nome di (nel momento in Persona_1 cui costei diventerà proprietaria dell'immobile), anche se, dal punto di vista economico, continuerà ad accollarsene il Parte_1 costo, tramite pagamento, in favore di , entro dieci giorni Controparte_1 dalla presentazione della bolletta, del relativo importo.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 537/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 19/07/1990 tra Parte_1
(Leverano (LE), 22/12/1954) e (Lecce (LE), Controparte_1
21/03/1961) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 266, parte II, serie A, anno 1990;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come parzialmente modificate in occasione dell'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
4 R.G.V.G. 537/2025
dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 537/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Raffaele Rosa;
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Raffaele Rosa;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 537/2025
pubblicato in data 24/07/2023, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nata (22/10/1992). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 05/02/2025). In particolare, hanno convenuto che:
1) la casa coniugale sita in Lecce alla via Pasteur n. 2, in comproprietà paritaria tra i coniugi divorziandi, resta assegnata in godimento -con ogni arredo e dotazione- a , che continuerà ad abitarla Controparte_1 unitamente all'unica figlia , maggiorenne ma non ancora Persona_1 affrancata economicamente, con divieto di cederla a terzi (salvo quel che si dirà oltre, al capo 6) e/o modificarne la destinazione;
2) Le utenze correnti per forniture al servizio della casa coniugale (luce, gas, telefono) resteranno a nome di (salvo Parte_1 sempre quanto si dirà oltre, al capo 6), che dunque continuerà a farsi carico dei relativi costi;
egli si accollerà, inoltre, i tributi locali sulla casa (Tari) e le spese di gestione (bollo, assicurazione) del veicolo intestato alla moglie ed utilizzato anche dalla figlia.
3) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, che sin dall'inizio del ménage ha rinunciato ad ogni opportunità lavorativa per potersi dedicare alla famiglia, corrisponderà a Parte_1
la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per Controparte_1 dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
egli provvederà anche a fornire a moglie e figlia (per quest'ultima, fino alla sua raggiunta indipendenza economica) quanto necessario per fronteggiare spese mediche e terapie.
4) Resteranno, inoltre, a carico del marito gli oneri condominiali connessi alla casa coniugale, sia quelli scaduti ed insoluti -per i quali egli continuerà ad attuare un piano di graduale rientro- sia quelli a scadere, salvo sempre quanto si dirà oltre, al capo 6.
2 R.G.V.G. 537/2025
5) I coniugi divorziandi si danno reciprocamente atto di aver già ripartito tra loro ogni bene mobile comune;
6) Quanto invece all'immobile già adibito a casa coniugale, in comproprietà paritaria tra loro, gli odierni istanti concordano e convengono di procedere -per la rispettiva quota di proprietà- alla cessione non onerosa a favore della figlia , quale Persona_1 pattuizione strettamente connessa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e nell'ottica di un assetto patrimoniale consono agli interessi della figlia. In esecuzione di tale intento, i ricorrenti, ognuno per la propria quota, si obbligano pertanto a cedere e trasferire a titolo non oneroso a , secondo lo schema del contratto a favore Persona_1 di terzo e nel termine di novanta giorni dall'emananda sentenza di scioglimento effetti civili del matrimonio, il seguente bene immobile:
“appartamento per civile abitazione sito in Lecce alla via Pasteur n. 2 primo piano, di vani cinque ed accessori con box auto pertinenziale, facente parte del Condominio denominato “Tintoretto”, iscritto nel
NCEU Comune di Lecce al foglio 227 particella 761 subalterni 6 e 111”, oggi assegnato in godimento a . Controparte_1
7) Ai sensi dell'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., si produce documentazione reddituale di per gli ultimi Parte_1 due anni di imposta (docc. 7 - 8), mentre l'altra ricorrente
[...]
dispone, da appena un anno, del solo esiguo reddito CP_1 apportato dalla figlia , seco convivente (doc. 9). Le parti non Per_1 posseggono altri beni immobili né beni mobili registrati (eccetto
l'autovettura che ciascuno di essi ha in uso) né detengono quote, azioni o partecipazioni di qualsivoglia natura.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 11/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, le parti, con il loro difensore, hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione
3 R.G.V.G. 537/2025
integrativa: in parziale modifica della condizione sub 2, le utenze della casa coniugale saranno volturate a nome di (nel momento in Persona_1 cui costei diventerà proprietaria dell'immobile), anche se, dal punto di vista economico, continuerà ad accollarsene il Parte_1 costo, tramite pagamento, in favore di , entro dieci giorni Controparte_1 dalla presentazione della bolletta, del relativo importo.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 537/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/02/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 19/07/1990 tra Parte_1
(Leverano (LE), 22/12/1954) e (Lecce (LE), Controparte_1
21/03/1961) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 266, parte II, serie A, anno 1990;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come parzialmente modificate in occasione dell'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
4 R.G.V.G. 537/2025
dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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