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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39209 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE di SASSARI avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Sassari in data 25/5/2024 nei confronti di ES UE n. a Napoli il 6/1/2001 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, DJ. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria e le conclusioni scritte dell'Avv. Domenico Di Vito nell'interesse di OD MA 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39209 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Sassari rigettava la richiesta formulata dal P.m. di convalida dell'arresto di OD MA e di conseguente applicazione della misura cautelare autodetentiva per concorso nel delitto di truffa aggravata, materialmente commesso da IL SI ai danni di Branca Margherita, indotta alla consegna di plurimi oggetti d'oro asseritamente necessari per far fronte alla cauzione per il rilascio del figlio, fermato per aver cagionato un sinistro stradale con esiti gravi. Il Gip di Sassari convalidava l'arresto del Fioriti°, escludendo la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura precautelare con riguardo alla OD, rinvenuta all'interno dell'autovettura condotta dal IL ed utilizzata per allontanarsi dall'abitazione della p.o. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Sassari, deducendo: 2.1 l'abnormità del provvedimento impugnato per avere il Gip censurato l'operato del P.m. con riguardo alla mancata immediata liberazione dell'arrestata ex art. 389 cod.proc.pen. e alla tempistica della richiesta di convalida che ha comportato l'associazione e la permanenza in carcere della OD per tre giorni, formulando valutazioni che esulano dalle competenze riconosciutegli, limitate alla verifica circa la legittimità della misura precautelare e l'osservanza da parte dell'ufficio requirente dei termini di cui all'art. 390 cod.proc.pen. Aggiunge il ricorrente che il giudice ha erroneamente reputato illegittimo l'arresto dell'indagata, emergendo dalle acquisizioni investigative il ruolo di concorrente morale della stessa nell'illecito ascritto al IL, avendo svolto il ruolo di "palo", restando in macchina mentre il complice si recava nell'abitazione della p.o. per prelevare l'oro e i gioielli richiesti, fornendo determinante supporto all'azione delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Deve innanzitutto rilevarsi che ai fini dell'ammissibilità, in via eccezionale, dell'immediato ricorso per Cassazione contro un provvedimento del quale viene dedotta la abnormità, è necessaria la condizione, negativa ed essenziale, della non esperibilità di alcun diverso, tempestivo rimedio (Sez. 1, n. 1634 del 23/05/1985, Rv. 169864 - 01). Questa Corte ha in proposito chiarito che non può ritenersi abnorme l'ordinanza di convalida dell'arresto, anche se in ipotesi affetta da plurime violazioni di legge, essendo espressamente previsto contro la stessa il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 391 comma quarto cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4336 del 09/11/1994, dep. 1995, Rv. 200656 - 01). Deve, in ogni caso, nella specie escludersi la sussistenza degli estremi dell'atto abnorme che il ricorrente fa discendere dalle valutazioni effettuate dal giudice circa la !abilità del quadro 2 indiziario a carico della OD che ne avrebbe consigliato l'immediata liberazione a norma dell'art. 389 cod.proc.pen., trattandosi di apprezzamenti che, quantunque percepiti come inopportuni, non appaiono riconducibili al concetto di abnormità "strutturale" (come vorrebbe l'impugnante) in quanto estrinsecazione del doveroso sindacato sulla legittimità dell'arresto. Il Gip, infatti, ha dato atto del rispetto dei termini per la richiesta di convalida ed ha, tuttavia, ritenuto di segnalare che la specifica posizione processuale della OD avrebbe meritato una più accurata ponderazione della gravità indiziaria in punto di concorso nell'illecito, tenuto, altresì, conto dell'incensuratezza dell'indagata, valutazione coerente con il dettato dell'art. 381, comma 4, cod.pen. 2. Appaiono, inoltre, insussistenti le denunziate violazioni di legge con riguardo ai presupposti legittimanti la misura precautelare. Il giudice, dopo aver dettagliatamente ricostruito il fatto di reato e richiamato gli elementi costitutivi del concorso c.d. morale, ha argomentato le ragioni che non hanno consentito di ritenere adeguatamente supportata la tesi della partecipazione criminosa dell'indagata all'illecito. In particolare ha rimarcato, alla stregua delle sit acquisite nell'immediatezza, l'assenza di elementi atti a sostanziare la funzione di "palo" dell'arrestata mentre il IL si recava nell'abitazione della vittima, evidenziando che la sua sola presenza quale passeggera sull'auto del coindagato e la circostanza successivamente acclarata che avesse coabitato con lo stesso nei giorni precedenti il fatto non costituiscono elementi inidonei ad integrare la quasi flagranza del reato e la gravità indiziaria necessaria ai fini dell'applicazione della misura richiesta. 2.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata non è suscettibile di censura in questa sede. Invero, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità il concorso di persone può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale del reato ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento. Pertanto la mera presenza fisica allo svolgimento dei fatti qualora si mantenga in termini di passività o connivenza non assume univoca rilevanza, trasmodando in una concreta forma di cooperazione delittuosa solo allorché si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore e di agevolazione della sua opera. E' risalente ma incontrastato il principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato la mera consapevolezza, la connivenza, la presenza passiva (quando ovviamente non vi sia l'obbligo giuridico di impedire il reato) non importano partecipazione al reato stesso, a norma dell'art 110 cod pèn. (Sez. 2, n. 9741 del 20/06/1973, Rv. 125848 - 01; Sez. 1, n. 1509 del 23/10/1978, dep. 1979, Rv. 141100 - 01; Sez. 2, n. 9477 del 18/03/1980, Rv. 145971 - 01; nel senso della necessità ai fini della configurabilità del concorso morale di un contributo incidente nel determinismo psicologico dell'autore del reato,Sez. 1, n. 960 del 17/10/1985, dep. 1986, Rv. 171668 - 3 01;tra le più recenti,Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 - 01; n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454 - 01;Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Rv. 278064 - 01). 2.2 Non è revocabile in dubbio che la possibilità di configurare o meno al momento dell'adozione della misura precautelare gli estremi del concorso nel reato, materialmente commesso da altri, incida sulla ravvisabilità della quasi-flagranza, che non può che abbracciare la consumazione del reato nella sua dimensione plurisoggettiva, risiedendo la legittimità della misura nella immediata ed autonoma percezione da parte della P.g. operante delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep.2019,Rv. 274909- 01; n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria e le conclusioni scritte dell'Avv. Domenico Di Vito nell'interesse di OD MA 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39209 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Sassari rigettava la richiesta formulata dal P.m. di convalida dell'arresto di OD MA e di conseguente applicazione della misura cautelare autodetentiva per concorso nel delitto di truffa aggravata, materialmente commesso da IL SI ai danni di Branca Margherita, indotta alla consegna di plurimi oggetti d'oro asseritamente necessari per far fronte alla cauzione per il rilascio del figlio, fermato per aver cagionato un sinistro stradale con esiti gravi. Il Gip di Sassari convalidava l'arresto del Fioriti°, escludendo la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura precautelare con riguardo alla OD, rinvenuta all'interno dell'autovettura condotta dal IL ed utilizzata per allontanarsi dall'abitazione della p.o. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Sassari, deducendo: 2.1 l'abnormità del provvedimento impugnato per avere il Gip censurato l'operato del P.m. con riguardo alla mancata immediata liberazione dell'arrestata ex art. 389 cod.proc.pen. e alla tempistica della richiesta di convalida che ha comportato l'associazione e la permanenza in carcere della OD per tre giorni, formulando valutazioni che esulano dalle competenze riconosciutegli, limitate alla verifica circa la legittimità della misura precautelare e l'osservanza da parte dell'ufficio requirente dei termini di cui all'art. 390 cod.proc.pen. Aggiunge il ricorrente che il giudice ha erroneamente reputato illegittimo l'arresto dell'indagata, emergendo dalle acquisizioni investigative il ruolo di concorrente morale della stessa nell'illecito ascritto al IL, avendo svolto il ruolo di "palo", restando in macchina mentre il complice si recava nell'abitazione della p.o. per prelevare l'oro e i gioielli richiesti, fornendo determinante supporto all'azione delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Deve innanzitutto rilevarsi che ai fini dell'ammissibilità, in via eccezionale, dell'immediato ricorso per Cassazione contro un provvedimento del quale viene dedotta la abnormità, è necessaria la condizione, negativa ed essenziale, della non esperibilità di alcun diverso, tempestivo rimedio (Sez. 1, n. 1634 del 23/05/1985, Rv. 169864 - 01). Questa Corte ha in proposito chiarito che non può ritenersi abnorme l'ordinanza di convalida dell'arresto, anche se in ipotesi affetta da plurime violazioni di legge, essendo espressamente previsto contro la stessa il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 391 comma quarto cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4336 del 09/11/1994, dep. 1995, Rv. 200656 - 01). Deve, in ogni caso, nella specie escludersi la sussistenza degli estremi dell'atto abnorme che il ricorrente fa discendere dalle valutazioni effettuate dal giudice circa la !abilità del quadro 2 indiziario a carico della OD che ne avrebbe consigliato l'immediata liberazione a norma dell'art. 389 cod.proc.pen., trattandosi di apprezzamenti che, quantunque percepiti come inopportuni, non appaiono riconducibili al concetto di abnormità "strutturale" (come vorrebbe l'impugnante) in quanto estrinsecazione del doveroso sindacato sulla legittimità dell'arresto. Il Gip, infatti, ha dato atto del rispetto dei termini per la richiesta di convalida ed ha, tuttavia, ritenuto di segnalare che la specifica posizione processuale della OD avrebbe meritato una più accurata ponderazione della gravità indiziaria in punto di concorso nell'illecito, tenuto, altresì, conto dell'incensuratezza dell'indagata, valutazione coerente con il dettato dell'art. 381, comma 4, cod.pen. 2. Appaiono, inoltre, insussistenti le denunziate violazioni di legge con riguardo ai presupposti legittimanti la misura precautelare. Il giudice, dopo aver dettagliatamente ricostruito il fatto di reato e richiamato gli elementi costitutivi del concorso c.d. morale, ha argomentato le ragioni che non hanno consentito di ritenere adeguatamente supportata la tesi della partecipazione criminosa dell'indagata all'illecito. In particolare ha rimarcato, alla stregua delle sit acquisite nell'immediatezza, l'assenza di elementi atti a sostanziare la funzione di "palo" dell'arrestata mentre il IL si recava nell'abitazione della vittima, evidenziando che la sua sola presenza quale passeggera sull'auto del coindagato e la circostanza successivamente acclarata che avesse coabitato con lo stesso nei giorni precedenti il fatto non costituiscono elementi inidonei ad integrare la quasi flagranza del reato e la gravità indiziaria necessaria ai fini dell'applicazione della misura richiesta. 2.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata non è suscettibile di censura in questa sede. Invero, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità il concorso di persone può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale del reato ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento. Pertanto la mera presenza fisica allo svolgimento dei fatti qualora si mantenga in termini di passività o connivenza non assume univoca rilevanza, trasmodando in una concreta forma di cooperazione delittuosa solo allorché si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore e di agevolazione della sua opera. E' risalente ma incontrastato il principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato la mera consapevolezza, la connivenza, la presenza passiva (quando ovviamente non vi sia l'obbligo giuridico di impedire il reato) non importano partecipazione al reato stesso, a norma dell'art 110 cod pèn. (Sez. 2, n. 9741 del 20/06/1973, Rv. 125848 - 01; Sez. 1, n. 1509 del 23/10/1978, dep. 1979, Rv. 141100 - 01; Sez. 2, n. 9477 del 18/03/1980, Rv. 145971 - 01; nel senso della necessità ai fini della configurabilità del concorso morale di un contributo incidente nel determinismo psicologico dell'autore del reato,Sez. 1, n. 960 del 17/10/1985, dep. 1986, Rv. 171668 - 3 01;tra le più recenti,Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 - 01; n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454 - 01;Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Rv. 278064 - 01). 2.2 Non è revocabile in dubbio che la possibilità di configurare o meno al momento dell'adozione della misura precautelare gli estremi del concorso nel reato, materialmente commesso da altri, incida sulla ravvisabilità della quasi-flagranza, che non può che abbracciare la consumazione del reato nella sua dimensione plurisoggettiva, risiedendo la legittimità della misura nella immediata ed autonoma percezione da parte della P.g. operante delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep.2019,Rv. 274909- 01; n. 23162 del 13/04/2017, Rv. 270104 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente