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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1450/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO N. 29, Parte_1 C.F._1
FOGGIA, presso lo studio dell'avv. ANDREA RUOCCO (PEC:
, che lo rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
EUROPA N. 13, MILANO presso lo studio degli avv.ti FRANCESCO MOCCI e ANNA
ON (PEC: , che la Email_2 Email_3 rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Mutuo
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“a) Accogliere la domanda, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 4803/2024 pronunciata in data 7 maggio 2024 dal
Tribunale di Milano, nella persona del Dott. Guido Macripò nell'ambito del giudizio rubricato sub. R.G. n. 41256/2023, in relazione ai capi impugnati dall'appellante, così provvedendo:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di nullità avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
In via principale:
- rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio Parte_1 grado di giudizio.”
pagina 2 di 18 IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 chiedere, in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire Controparte_2 soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB.
1.1) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver stipulato con in data 29.03.2008, un contratto di finanziamento Controparte_2 per l'acquisto di un elettrodomestico e che con lo stesso contratto gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
- che il suddetto contratto di apertura di credito era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs.
374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco;
- che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
- che la clausola di determinazione degli interessi doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, in quanto si limitava a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare un criterio di determinazione del tasso applicabile all'interno di tale forbice, né l'individuazione della parte dotata del potere di quantificazione;
- di avere diritto ed in interesse ex art. 100 c.p.c. alla declaratoria di nullità totale o parziale del contratto di finanziamento di carta revolving, con ogni conseguenza di legge;
- di avere attivato la procedura di mediazione, nonostante i contratti di finanziamento con carta revolving non rientrassero tra i contratti per cui era obbligatoria tale procedura.
pagina 3 di 18 2) costituendosi in giudizio, contestava gli assunti di parte attrice e Controparte_2 chiedeva:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché l'oggetto della domanda di mediazione esperita era diverso dall'oggetto della domanda proposta;
- sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta in violazione del divieto di frazionamento, per il fatto che il sig. , dato che Pt_1 il rapporto era ancora in corso, in caso di accoglimento del ricorso verosimilmente avrebbe inteso “instaurare un successivo giudizio volto alla condanna di al pagamento di somme CP_2 ipoteticamente ripetibili”;
- ancora in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per la mancanza di interesse ad agire sia perché il ricorrente, avendo recentemente confermato le condizioni contrattuali applicabili al rapporto, non avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione del tasso legale anziché convenzionale, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso, sia perché non aveva svolto una domanda di ripetizione di indebito (che comunque non avrebbe potuto svolgere in futuro in ragione del divieto di frazionamento delle domande);
- di accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il
15.11.2013 (ossia 10 anni antecedenti la notifica dell'invito in mediazione);
- in via principale, di rigettare le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto perché:
i) la distribuzione di carte di pagamento, avvenuta nella specie, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non integrava l'esercizio di agenzia in attività finanziaria;
ii) la norma che controparte assumeva violata (l'art. 3 del D.lgs. 374/1999), era priva di carattere imperativo, in quanto volta ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e, in quanto tale, inidonea a determinare la nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
iii) la clausola di determinazione degli interessi doveva essere dichiarata valida in quanto, in sede di proposta, era stato indicato il valore del TAN (tra 13% e il 21%), con la possibilità di applicare, come era avvenuto, un tasso di interesse inferiore;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede poichè il ricorrente, con la propria iniziativa pagina 4 di 18 giudiziale, stava cercando di approfittare di una situazione di cui era a conoscenza per ottenere un indebito vantaggio e perché aveva utilizzato regolarmente la carta revolving per oltre 15 anni, senza mai sollevare alcuna contestazione.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4803/2024 pubblicata in data
7.05.2024, ha così disposto:
“-rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-compensa per intero tra le parti le spese di giudizio”.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, in particolare:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancanza della mediazione obbligatoria, atteso che il contratto oggetto della domanda di nullità non era stato stipulato con una banca;
- ha rigettato la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/1999 e delle norme sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari (secondo cui, per la promozione e conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria), e, ciò, sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, premesso che “non costituisce attività di agente in attività finanziaria quella svolta dal fornitore del condizionatore nella fattispecie in esame allorquando ha promosso, mediante la ricezione e trasmissione della proposta da parte dell'attore alla società
[...] la conclusione del contratto di finanziamento finalizzato;
si rientra, difatti, CP_2 nell'esclusione prevista dall'art. 2 lett. b) del Regolamento n. 485/01 il quale sancisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 comma 1 TUB unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
ii) ha peraltro chiarito che “in tale eccezione di cui alla lett. b) non può, tuttavia, sussumersi anche l'attività svolta dal fornitore del climatizzatore in relazione al diverso coevo contratto di finanziamento con carta revolving, atteso che in questo caso chiaramente il contratto non è promosso “unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi”, ma anzi è promosso per il futuro acquisto di beni e servizi indeterminati resi (anche) da fornitori differenti”;
iii) ha, quindi, chiarito che tale ultima attività poteva “ritenersi ricompresa nella eccezione di cui alla lett. a) in base alla quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la
pagina 5 di 18 distribuzione di carte di pagamento”, sì da potersi concludere nel senso che “non essendo attività di agenzia in attività finanziaria quella di promozione da parte di chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, riconducibili alla concessione al pubblico di finanziamenti in qualsiasi forma con distribuzione di carte di pagamento, il fornitore del bene o del servizio non deve, ai sensi dell'art. 2 lett. a)
D.M. n. 485/01, essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 D. L.vo n. 374/99”, sì da potersi giungere alla conclusione che “il contratto de quo non è nullo”; iv) ha, comunque, ritenuto che, anche a voler “ritenere solo per ipotesi che l'attività svolta dal fornitore in occasione del promovimento di un contratto finalizzato sia attività di agente in attività finanziaria non esclusa dalle predette deroghe”, tuttavia, dalla mancata iscrizione nell'elenco di cui alla citata legge non sarebbe potuta derivare la nullità del contratto in questione, posto che gli artt. 3 del D.lgs. 374/1999 e 2 del DM n. 485/2001 non sarebbero norme idonee a determinare la nullità virtuale negoziale, sia perché prive del carattere imperativo, sia perché, in quanto prive dei requisiti della sufficiente specificità e precisione, non si può affermare “che sussista con certezza una violazione delle stesse attraverso la stipulazione di un contratto di carta revolving tramite un intermediario del credito”;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento revolving in quanto “nelle condizioni particolari del contratto de quo
(…) sono state indicate in modo chiaro e inequivoco sia la misura del TAN pari allo 0,01% sia la misura del TAEG pari al 1,76%”;
- infine, ha compensato per intero tra le parti le spese di lite, “tenuto conto degli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito in relazione alle questioni nuove dirimenti della nullità del contratto per omessa iscrizione nell'elenco e della nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi prevista in una forbice tra massimo e minimo”.
4) Contro tale sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di tre motivi così Parte_1 rubricati:
i) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1421 cc in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 117 TUB e 1284 cc. Erronea valutazione delle evidenze istruttorie”.
pagina 6 di 18 ii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, d.lgs. n. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze (d.m. 13 dicembre 2001
n. 485) in relazione all'art. 1418 cc.”.
iii) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 91 e 92 cpc.”.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata: a) in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB;
quanto alle spese, di condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Si è costituita l'appellata contestando, preliminarmente, l'ammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la fondatezza di tutte le deduzioni ex adverso dedotte in fatto e in diritto.
Inoltre, l'appellata ha riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande avversarie per divieto di frazionamento e per carenza di interesse ad agire.
La parte appellata, richiamato che “il contratto è ancora in corso e che il signor ha Pt_1 riconfermato le condizioni contrattuali, completando la procedura in data 22 dicembre 2023”, ha, in particolare, dedotto:
- con riguardo al primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto “che i tassi fossero stati indicati indistintamente per le due operazioni e che in assenza di una contestazione avversaria circa una illegittima variazione dei tassi (ossia di una violazione dell'art. 118 TUB), mai dedotta da controparte, dovessero quindi ritenersi validi e riferiti anche al rapporto di carta di pagamento”;
- con riguardo al secondo motivo di appello, che “non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di concessione della carta sottoscritto tra e l'appellante, per il tramite del CP_2
Convenzionato, sia ricompreso nell'ambito di operatività della deroga di cui all'art. 2, comma
2, lett. a), del Regolamento attuativo e che conseguentemente, la domanda di nullità del
Contratto, per la parte relativa alla concessione della carta, dovrà essere rigettata”;
pagina 7 di 18 - con riguardo al terzo motivo di appello, che “il Giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese di lite, ma a voler ben guardare, avrebbe dovuto porle a carico del signor atteso il rigetto di tutte le domande da questi formulate” “ritenendo che invece la Pt_1 posizione della giurisprudenza sia univoca e, ovviamente, a favore dell'appellato”.
6) In sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, l'appellata
[...] ha, infine, sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 CP_2 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto da può ritenersi per buona parte fondato Parte_1 per le seguenti considerazioni.
7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata Controparte_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Va, quindi, richiamato che l'appellata ha reiterato, in via preliminare le Controparte_2 eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dal sig. , per divieto di frazionamento Pt_1
e per carenza di interesse ad agire, eccezioni già sollevate in primo grado e non affrontate dal
Giudice di prime cure.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che il sig. , non avendo proposto domanda di Pt_1 ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto asseritamente nullo, non avrebbe interesse alla mera declaratoria di nullità del contratto stesso. Ciò, tanto più se si considera pagina 8 di 18 che “al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, controparte aveva completato la procedura di conferma delle condizioni contrattuali” e, peraltro, in ragione della circostanza che la declaratoria di nullità “non avrebbe alcuna utilità pratica, né effetto giuridico per il futuro, atteso che le condizioni economiche applicate alla carta sono state riconfermate e sono quindi pienamente valide”.
La società appellata ha, inoltre, evidenziato che la domanda di ripetizione, poi, in ragione del divieto di frazionamento, non potrebbe essere proposta in un successivo giudizio,
“configurandosi diversamente un abuso dello strumento processuale”.
8.1) Tali eccezioni preliminari non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamato che secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è ancora in fase di esecuzione;
che, inoltre, dall'estratto conto della carta revolving prodotto dalla (doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'originario Controparte_2 resistente) risultano movimenti fino al 31.12.2023.
Ora, contrariamente a quando sostenuto dall'appellata, la parte di un contratto, nella vigenza dello stesso, ha sempre interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stesso, in quanto essa è idonea ad incidere sull'esecuzione delle prestazioni che la parte è tenuta ad eseguire e, in via generale, a riflettersi sulla disciplina del rapporto negoziale.
Va, poi, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025 , n. 10703).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, la circostanza che il sig. Pt_1 abbia confermato le condizioni contrattuali non influisce sulla valutazione dell'interesse ad agire, atteso che tale circostanza non vale a sanare il dedotto vizio genetico del contratto per essere stato collocato, in ipotesi, da un soggetto non abilitato.
pagina 9 di 18 Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di convalidare un contratto nullo fuori dai casi previsti dalla legge e in difetto dei generali presupposti previsti dall'art. 1423 c.c.
Ciò posto, neppure può ritenersi, in adesione alla prospettazione di parte appellata, che difetti l'interesse del Sig. alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, a motivo del fatto che detta domanda non sarebbe stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso ed inoltre per il fatto che tale domanda sarebbe inammissibile, ove svolta in un successivo giudizio, in ragione del
“divieto di frazionamento”.
Va, infatti, evidenziato che il frazionamento della pretesa postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi. Ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento di un'unica pretesa sostanziale, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
pagina 10 di 18 Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, la domanda abusivamente frazionata non va necessariamente incontro ad una pronuncia di inammissibilità, dovendo la stessa essere esaminata nel merito, salvo poi valorizzare l'abuso processuale in sede di regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7299/2025).
Va, pertanto riconosciuto in capo all'appellante sig. l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
9) Quanto al merito, va, anzitutto, esaminata la domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving proposta in via principale dalla parte appellante, ossia la domanda cui è stato dedicato il secondo motivo di appello.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art.3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_3 alla grande distribuzione.
Va, sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
pagina 11 di 18 Ciò posto, va richiamato che l'appellata a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 D. CP_2
Lgs. 374/1999, ha invocato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M.
485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale assunto non merita adesione alla luce di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione:
“la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, nella specie, il venditore non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
pagina 12 di 18 Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. 3 Parte_1 CP_2 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_3
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla restituzione delle Parte_1 somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_2 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
10) Va, quindi, detto che l'appellata in sede di memoria di replica alla comparsa CP_2 conclusionale avversaria, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del
Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996. Al riguardo, la parte appellata ha chiarito che quest'ultima
“autorizzava il Governo a estendere, attraverso uno o più decreti legislativi, le disposizioni in materia di riciclaggio a nuove attività finanziarie senza prevedere alcuna sub-delega a organi amministrativi (…)” e che “nel caso di specie, si verte in una ipotesi di eccesso di delega da parte dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in quanto la norma ha attribuito al
Ministero del Tesoro poteri regolamentari su aspetti sostanziali dell'attività degli agenti in attività finanziaria, in assenza di una previsione esplicita nella Legge Delega, configurando una sub-delega, non prevista né consentita”.
pagina 13 di 18 10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività
pagina 14 di 18 finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a pagina 15 di 18 delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la
“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
pagina 16 di 18 11) Tenuto conto dell'accoglimento della domanda svolta dall'appellante in via principale (alla quale, come detto, è stato dedicato il secondo motivo di appello, di carattere assorbente), non vi è ragione per esaminare il primo motivo di appello (con il quale il sig. ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento con carta revolving), motivo, peraltro, riferito alla domanda svolta in via subordinata.
12) Va, quindi, detto che con il proprio terzo motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla validità o meno di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving, in quanto concluso tramite venditore anziché tramite intermediario, per contrarietà all'art. 3 del
D.lgs. 374/1999.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, non ricorrerebbe, nel caso, un'ipotesi di
“mutamento della giurisprudenza” sulla questione controversa in presenza della quale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è consentito al Giudice di compensare le spese del giudizio.
12.1) Tale motivo di appello deve ritenersi, oltre che mal posto, del tutto infondato.
Da un lato, infatti, non pare che l'appellante, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, potesse dolersi della compensazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata, ove si consideri che, in detta sede, la compensazione era stata disposta pur a fronte del rigetto delle domande proposte dall'attore odierno appellante.
Da un altro lato, non pare nemmeno condivisibile l'assunto prospettato dall'appellante, dovendosi, piuttosto, ritenere che, al momento della proposizione della domanda, fosse pacifica l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione (n.12838/25), resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità di contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D.lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti.
13) Quanto alle spese, in ragione delle considerazioni testè esposte, deve ritenersi che, oltre che per il primo grado, ricorrano, anche per il presente grado di appello, le condizioni per pagina 17 di 18 disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “a giustificazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), la compensazione delle spese processuali, certamente rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901)” (Cassazione civile sez. trib. - 25/07/2025, n. 21421).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4803/2024 pubblicata in data 7.05.2024,
[...] ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme ricevute in prestito Parte_1 maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1450/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO N. 29, Parte_1 C.F._1
FOGGIA, presso lo studio dell'avv. ANDREA RUOCCO (PEC:
, che lo rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in CORSO Controparte_1 P.IVA_1
EUROPA N. 13, MILANO presso lo studio degli avv.ti FRANCESCO MOCCI e ANNA
ON (PEC: , che la Email_2 Email_3 rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Mutuo
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“a) Accogliere la domanda, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 4803/2024 pronunciata in data 7 maggio 2024 dal
Tribunale di Milano, nella persona del Dott. Guido Macripò nell'ambito del giudizio rubricato sub. R.G. n. 41256/2023, in relazione ai capi impugnati dall'appellante, così provvedendo:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di nullità avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
In via principale:
- rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio Parte_1 grado di giudizio.”
pagina 2 di 18 IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 chiedere, in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire Controparte_2 soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB.
1.1) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver stipulato con in data 29.03.2008, un contratto di finanziamento Controparte_2 per l'acquisto di un elettrodomestico e che con lo stesso contratto gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
- che il suddetto contratto di apertura di credito era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs.
374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco;
- che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
- che la clausola di determinazione degli interessi doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, in quanto si limitava a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare un criterio di determinazione del tasso applicabile all'interno di tale forbice, né l'individuazione della parte dotata del potere di quantificazione;
- di avere diritto ed in interesse ex art. 100 c.p.c. alla declaratoria di nullità totale o parziale del contratto di finanziamento di carta revolving, con ogni conseguenza di legge;
- di avere attivato la procedura di mediazione, nonostante i contratti di finanziamento con carta revolving non rientrassero tra i contratti per cui era obbligatoria tale procedura.
pagina 3 di 18 2) costituendosi in giudizio, contestava gli assunti di parte attrice e Controparte_2 chiedeva:
- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché l'oggetto della domanda di mediazione esperita era diverso dall'oggetto della domanda proposta;
- sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta in violazione del divieto di frazionamento, per il fatto che il sig. , dato che Pt_1 il rapporto era ancora in corso, in caso di accoglimento del ricorso verosimilmente avrebbe inteso “instaurare un successivo giudizio volto alla condanna di al pagamento di somme CP_2 ipoteticamente ripetibili”;
- ancora in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per la mancanza di interesse ad agire sia perché il ricorrente, avendo recentemente confermato le condizioni contrattuali applicabili al rapporto, non avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione del tasso legale anziché convenzionale, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso, sia perché non aveva svolto una domanda di ripetizione di indebito (che comunque non avrebbe potuto svolgere in futuro in ragione del divieto di frazionamento delle domande);
- di accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il
15.11.2013 (ossia 10 anni antecedenti la notifica dell'invito in mediazione);
- in via principale, di rigettare le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto perché:
i) la distribuzione di carte di pagamento, avvenuta nella specie, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non integrava l'esercizio di agenzia in attività finanziaria;
ii) la norma che controparte assumeva violata (l'art. 3 del D.lgs. 374/1999), era priva di carattere imperativo, in quanto volta ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e, in quanto tale, inidonea a determinare la nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
iii) la clausola di determinazione degli interessi doveva essere dichiarata valida in quanto, in sede di proposta, era stato indicato il valore del TAN (tra 13% e il 21%), con la possibilità di applicare, come era avvenuto, un tasso di interesse inferiore;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede poichè il ricorrente, con la propria iniziativa pagina 4 di 18 giudiziale, stava cercando di approfittare di una situazione di cui era a conoscenza per ottenere un indebito vantaggio e perché aveva utilizzato regolarmente la carta revolving per oltre 15 anni, senza mai sollevare alcuna contestazione.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4803/2024 pubblicata in data
7.05.2024, ha così disposto:
“-rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-compensa per intero tra le parti le spese di giudizio”.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, in particolare:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancanza della mediazione obbligatoria, atteso che il contratto oggetto della domanda di nullità non era stato stipulato con una banca;
- ha rigettato la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/1999 e delle norme sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari (secondo cui, per la promozione e conclusione di un contratto di finanziamento, gli intermediari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria), e, ciò, sulla base dei seguenti rilievi:
i) ha, anzitutto, premesso che “non costituisce attività di agente in attività finanziaria quella svolta dal fornitore del condizionatore nella fattispecie in esame allorquando ha promosso, mediante la ricezione e trasmissione della proposta da parte dell'attore alla società
[...] la conclusione del contratto di finanziamento finalizzato;
si rientra, difatti, CP_2 nell'esclusione prevista dall'art. 2 lett. b) del Regolamento n. 485/01 il quale sancisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 comma 1 TUB unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”;
ii) ha peraltro chiarito che “in tale eccezione di cui alla lett. b) non può, tuttavia, sussumersi anche l'attività svolta dal fornitore del climatizzatore in relazione al diverso coevo contratto di finanziamento con carta revolving, atteso che in questo caso chiaramente il contratto non è promosso “unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi”, ma anzi è promosso per il futuro acquisto di beni e servizi indeterminati resi (anche) da fornitori differenti”;
iii) ha, quindi, chiarito che tale ultima attività poteva “ritenersi ricompresa nella eccezione di cui alla lett. a) in base alla quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la
pagina 5 di 18 distribuzione di carte di pagamento”, sì da potersi concludere nel senso che “non essendo attività di agenzia in attività finanziaria quella di promozione da parte di chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, riconducibili alla concessione al pubblico di finanziamenti in qualsiasi forma con distribuzione di carte di pagamento, il fornitore del bene o del servizio non deve, ai sensi dell'art. 2 lett. a)
D.M. n. 485/01, essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 D. L.vo n. 374/99”, sì da potersi giungere alla conclusione che “il contratto de quo non è nullo”; iv) ha, comunque, ritenuto che, anche a voler “ritenere solo per ipotesi che l'attività svolta dal fornitore in occasione del promovimento di un contratto finalizzato sia attività di agente in attività finanziaria non esclusa dalle predette deroghe”, tuttavia, dalla mancata iscrizione nell'elenco di cui alla citata legge non sarebbe potuta derivare la nullità del contratto in questione, posto che gli artt. 3 del D.lgs. 374/1999 e 2 del DM n. 485/2001 non sarebbero norme idonee a determinare la nullità virtuale negoziale, sia perché prive del carattere imperativo, sia perché, in quanto prive dei requisiti della sufficiente specificità e precisione, non si può affermare “che sussista con certezza una violazione delle stesse attraverso la stipulazione di un contratto di carta revolving tramite un intermediario del credito”;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento revolving in quanto “nelle condizioni particolari del contratto de quo
(…) sono state indicate in modo chiaro e inequivoco sia la misura del TAN pari allo 0,01% sia la misura del TAEG pari al 1,76%”;
- infine, ha compensato per intero tra le parti le spese di lite, “tenuto conto degli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito in relazione alle questioni nuove dirimenti della nullità del contratto per omessa iscrizione nell'elenco e della nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi prevista in una forbice tra massimo e minimo”.
4) Contro tale sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di tre motivi così Parte_1 rubricati:
i) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1421 cc in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 117 TUB e 1284 cc. Erronea valutazione delle evidenze istruttorie”.
pagina 6 di 18 ii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, d.lgs. n. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze (d.m. 13 dicembre 2001
n. 485) in relazione all'art. 1418 cc.”.
iii) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 91 e 92 cpc.”.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata: a) in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB;
quanto alle spese, di condannare la società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Si è costituita l'appellata contestando, preliminarmente, l'ammissibilità Controparte_2 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la fondatezza di tutte le deduzioni ex adverso dedotte in fatto e in diritto.
Inoltre, l'appellata ha riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande avversarie per divieto di frazionamento e per carenza di interesse ad agire.
La parte appellata, richiamato che “il contratto è ancora in corso e che il signor ha Pt_1 riconfermato le condizioni contrattuali, completando la procedura in data 22 dicembre 2023”, ha, in particolare, dedotto:
- con riguardo al primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto “che i tassi fossero stati indicati indistintamente per le due operazioni e che in assenza di una contestazione avversaria circa una illegittima variazione dei tassi (ossia di una violazione dell'art. 118 TUB), mai dedotta da controparte, dovessero quindi ritenersi validi e riferiti anche al rapporto di carta di pagamento”;
- con riguardo al secondo motivo di appello, che “non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di concessione della carta sottoscritto tra e l'appellante, per il tramite del CP_2
Convenzionato, sia ricompreso nell'ambito di operatività della deroga di cui all'art. 2, comma
2, lett. a), del Regolamento attuativo e che conseguentemente, la domanda di nullità del
Contratto, per la parte relativa alla concessione della carta, dovrà essere rigettata”;
pagina 7 di 18 - con riguardo al terzo motivo di appello, che “il Giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese di lite, ma a voler ben guardare, avrebbe dovuto porle a carico del signor atteso il rigetto di tutte le domande da questi formulate” “ritenendo che invece la Pt_1 posizione della giurisprudenza sia univoca e, ovviamente, a favore dell'appellato”.
6) In sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, l'appellata
[...] ha, infine, sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 CP_2 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto da può ritenersi per buona parte fondato Parte_1 per le seguenti considerazioni.
7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata Controparte_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Va, quindi, richiamato che l'appellata ha reiterato, in via preliminare le Controparte_2 eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dal sig. , per divieto di frazionamento Pt_1
e per carenza di interesse ad agire, eccezioni già sollevate in primo grado e non affrontate dal
Giudice di prime cure.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che il sig. , non avendo proposto domanda di Pt_1 ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto asseritamente nullo, non avrebbe interesse alla mera declaratoria di nullità del contratto stesso. Ciò, tanto più se si considera pagina 8 di 18 che “al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, controparte aveva completato la procedura di conferma delle condizioni contrattuali” e, peraltro, in ragione della circostanza che la declaratoria di nullità “non avrebbe alcuna utilità pratica, né effetto giuridico per il futuro, atteso che le condizioni economiche applicate alla carta sono state riconfermate e sono quindi pienamente valide”.
La società appellata ha, inoltre, evidenziato che la domanda di ripetizione, poi, in ragione del divieto di frazionamento, non potrebbe essere proposta in un successivo giudizio,
“configurandosi diversamente un abuso dello strumento processuale”.
8.1) Tali eccezioni preliminari non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamato che secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è ancora in fase di esecuzione;
che, inoltre, dall'estratto conto della carta revolving prodotto dalla (doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'originario Controparte_2 resistente) risultano movimenti fino al 31.12.2023.
Ora, contrariamente a quando sostenuto dall'appellata, la parte di un contratto, nella vigenza dello stesso, ha sempre interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stesso, in quanto essa è idonea ad incidere sull'esecuzione delle prestazioni che la parte è tenuta ad eseguire e, in via generale, a riflettersi sulla disciplina del rapporto negoziale.
Va, poi, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025 , n. 10703).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, la circostanza che il sig. Pt_1 abbia confermato le condizioni contrattuali non influisce sulla valutazione dell'interesse ad agire, atteso che tale circostanza non vale a sanare il dedotto vizio genetico del contratto per essere stato collocato, in ipotesi, da un soggetto non abilitato.
pagina 9 di 18 Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di convalidare un contratto nullo fuori dai casi previsti dalla legge e in difetto dei generali presupposti previsti dall'art. 1423 c.c.
Ciò posto, neppure può ritenersi, in adesione alla prospettazione di parte appellata, che difetti l'interesse del Sig. alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, a motivo del fatto che detta domanda non sarebbe stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso ed inoltre per il fatto che tale domanda sarebbe inammissibile, ove svolta in un successivo giudizio, in ragione del
“divieto di frazionamento”.
Va, infatti, evidenziato che il frazionamento della pretesa postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi. Ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento di un'unica pretesa sostanziale, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
pagina 10 di 18 Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, la domanda abusivamente frazionata non va necessariamente incontro ad una pronuncia di inammissibilità, dovendo la stessa essere esaminata nel merito, salvo poi valorizzare l'abuso processuale in sede di regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7299/2025).
Va, pertanto riconosciuto in capo all'appellante sig. l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
9) Quanto al merito, va, anzitutto, esaminata la domanda di nullità del contratto di finanziamento revolving proposta in via principale dalla parte appellante, ossia la domanda cui è stato dedicato il secondo motivo di appello.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art.3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_3 alla grande distribuzione.
Va, sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
pagina 11 di 18 Ciò posto, va richiamato che l'appellata a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 D. CP_2
Lgs. 374/1999, ha invocato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M.
485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale assunto non merita adesione alla luce di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione:
“la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, nella specie, il venditore non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
pagina 12 di 18 Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. 3 Parte_1 CP_2 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_3
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla restituzione delle Parte_1 somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_2 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
10) Va, quindi, detto che l'appellata in sede di memoria di replica alla comparsa CP_2 conclusionale avversaria, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del
Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996. Al riguardo, la parte appellata ha chiarito che quest'ultima
“autorizzava il Governo a estendere, attraverso uno o più decreti legislativi, le disposizioni in materia di riciclaggio a nuove attività finanziarie senza prevedere alcuna sub-delega a organi amministrativi (…)” e che “nel caso di specie, si verte in una ipotesi di eccesso di delega da parte dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in quanto la norma ha attribuito al
Ministero del Tesoro poteri regolamentari su aspetti sostanziali dell'attività degli agenti in attività finanziaria, in assenza di una previsione esplicita nella Legge Delega, configurando una sub-delega, non prevista né consentita”.
pagina 13 di 18 10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività
pagina 14 di 18 finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a pagina 15 di 18 delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la
“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
pagina 16 di 18 11) Tenuto conto dell'accoglimento della domanda svolta dall'appellante in via principale (alla quale, come detto, è stato dedicato il secondo motivo di appello, di carattere assorbente), non vi è ragione per esaminare il primo motivo di appello (con il quale il sig. ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di finanziamento con carta revolving), motivo, peraltro, riferito alla domanda svolta in via subordinata.
12) Va, quindi, detto che con il proprio terzo motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla validità o meno di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving, in quanto concluso tramite venditore anziché tramite intermediario, per contrarietà all'art. 3 del
D.lgs. 374/1999.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, non ricorrerebbe, nel caso, un'ipotesi di
“mutamento della giurisprudenza” sulla questione controversa in presenza della quale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è consentito al Giudice di compensare le spese del giudizio.
12.1) Tale motivo di appello deve ritenersi, oltre che mal posto, del tutto infondato.
Da un lato, infatti, non pare che l'appellante, alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, potesse dolersi della compensazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata, ove si consideri che, in detta sede, la compensazione era stata disposta pur a fronte del rigetto delle domande proposte dall'attore odierno appellante.
Da un altro lato, non pare nemmeno condivisibile l'assunto prospettato dall'appellante, dovendosi, piuttosto, ritenere che, al momento della proposizione della domanda, fosse pacifica l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione (n.12838/25), resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità di contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D.lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti.
13) Quanto alle spese, in ragione delle considerazioni testè esposte, deve ritenersi che, oltre che per il primo grado, ricorrano, anche per il presente grado di appello, le condizioni per pagina 17 di 18 disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “a giustificazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), la compensazione delle spese processuali, certamente rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901)” (Cassazione civile sez. trib. - 25/07/2025, n. 21421).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4803/2024 pubblicata in data 7.05.2024,
[...] ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme ricevute in prestito Parte_1 maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
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