Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 561
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata notifica in lingua conosciuta

    Non sussiste alcuna dimostrazione che il condannato non conosca la lingua italiana, né che fosse stato ritenuto tale nel processo di cognizione. La prospettazione è generica.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per omesso avviso al difensore di fiducia

    Non risulta dimostrata l'avvenuta nomina del medesimo difensore per la fase esecutiva, la cui nomina per il giudizio di merito non vale anche per la fase esecutiva.

  • Altro
    Impossibilità di adempiere l'obbligo per detenzione per altro titolo

    La questione è assorbita dall'esito del secondo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. per mancata fissazione del termine per l'esecuzione della prestazione

    Il giudice dell'esecuzione non ha verificato se il termine per l'esecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità fosse stato fissato nella sentenza di cognizione o in sede esecutiva, né se tale termine fosse scaduto. L'ordinanza è annullata con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 561
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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