CGARS, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1
CGARS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione obbligo comunicazione avvio del procedimento

    L'ordine di demolizione è un'attività vincolata per cui è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La comunicazione di avvio del procedimento non può ridursi a mero rituale formalistico e il privato deve indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Nel caso in esame, la censura non è accompagnata dall'indicazione di tali circostanze. Quanto al diniego di condono, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, non occorreva la comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insufficienza e genericità della motivazione

    Per costante giurisprudenza, l'ordine di demolizione, in ragione della sua natura vincolata, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti. Tale principio non è derogato neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione intervenga a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell'abuso. Il provvedimento impugnato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso sul condono

    La formazione del silenzio-assenso sul condono postula che la domanda sia corredata dalla documentazione prescritta, idonea a consentire la compiuta istruttoria, e che siano integralmente versati l'oblazione e gli oneri concessori. Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento dell'intera oblazione e degli oneri, né la presentazione della documentazione obbligatoria. La pratica è stata respinta per documentazione incompleta e mancata integrazione.

  • Rigettato
    Consenso del proprietario alla sanatoria

    Per ottenere la sanatoria, anche da parte di soggetti diversi dal proprietario, è necessario acquisire il consenso del legittimo proprietario. Nel caso di specie, tale consenso non è riscontrabile, né è desumibile dal verbale di mediazione. La qualità soggettiva dell'appellante non è sufficiente in assenza del consenso del proprietario.

  • Rigettato
    Omessa motivazione su punti decisivi della controversia

    Il motivo si limita a contestare la sentenza di primo grado per non aver esaminato le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, senza però riportarne il contenuto. Non è pertinente il richiamo all'art. 360 c.p.c. La motivazione della sentenza di primo grado consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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