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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
NA GA, TO
VITA GA CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9034I00413 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9034I00413 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9034I00413 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Reclamo/Ricorso depositato il 29/02/2024 innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante della società “Ricorrente_1 S.r.l.” , rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. TY9034I00413/2023 per l'anno 2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani, notificatogli in data 13/09/2023 con il quale la predetta società era stata sottoposta ad un controllo della propria posizione fiscale, poiché aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES –
IRAP - IVA, determinando induttivamente sulla base dei dati in possesso e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, il reddito d'impresa per un importo pari ad € 45.070,00, con conseguenti maggiori imposte IRES in € 10.817,00, IVA per €.11.368,00, e IRAP per € 1.719,00 oltre sanzioni amministrative per
€ 9.080,41.
A fondamento delle proprie ragioni la società ricorrente assumeva la nullità dell'avviso impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 41-bis del D.P.R. 600/73.
Eccepiva, altresì, la nullità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo di presunzioni, l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate e, comunque, l'infondatezza del medesimo avviso nel merito.
Costituitasi in data 05/03/2024 l'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Trapani ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
L'Ufficio ha dedotto che l'avviso di accertamento è stato emesso nel pieno rispetto degli art. 39, comma 2;
41 del DPR 600/73; e 55 del DPR 633/72, e contiene una motivazione ampia ed esauriente con riferimento puntuale alle fonti (P.V.C. Guardia di Finanza - Compagnia di Marsala del 08/04/2022) da cui trae la qualificazione e quantificazione del reddito soggetto a tassazione. Assume, che Parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione volta al riconoscimento di ulteriori costi nello svolgimento dell'attività a seguito dell'invito al contraddittorio n. TY 9I14I00266/2023 proposto, al fine di garantire la partecipazione della parte nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione previsto dall'art. 5 ter del D. Lgs.
218/97. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna di Parte ricorrente alle spese di giudizio maggiorate del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
All'udienza del 16/09/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato (Ord. n. 697/2024).
Con successiva nota depositata il 27/02/2025 l'Agenzia delle Entrate evidenziava e produceva sentenze emesse da questa Corte, rispettivamente, per le annualità d'imposta 2018 e 2019, (Sent. 189/01/2025 e
191/01/2025) a fronte delle violazioni emerse per il periodo 2017/2022, in relazione al p.v.c. dell'8 aprile
2022, elevato dal Comando Compagnia della G. di F. di Marsala, dal quale origina l'avviso di accertamento in oggetto impugnato.
Alla pubblica udienza del 19/01/2025, assente il difensore, l'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi alle controdeduzioni in atti e dichiarando che le sentenze prodotte sono già definitive. Produce, altresì, sentenza 497/2025 depositata il 16/05/2025, di questa Corte, in relazione all'annualità 2021 anch'essa a sé favorevole. La Corte, preso atto, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
L'avviso impugnato trae origine da un Processo Verbale di Constatazione redatto in data 08/04/2022 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Marsala, a carico della società “Ricorrente_1 S.r.l.”, esercente l'attività di “Installazione di impianti elettrici”, che viene integralmente richiamato costituendone parte integrante.
Nel P.V.C. si specifica che la società avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, anno 2020 e che non è stata prodotta alcuna documentazione contabile
(consapevolmente riconosciuta dalla difesa con E –mail del 05/09/2023), fatta eccezione per delle fatture emesse con il sistema dell'inversione contabile e per la CU per un dipendente.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione degli art. 41 e 41- bis D.P.R. 600/73, ritenendo che, nel caso di specie, la mancanza dei libri contabili avrebbe dovuto indirizzare l'Ufficio ad applicare l'art. 39 dello stesso DPR.
Osserva la Corte, preliminarmente, che l'attività dell'A.F. non è soltanto di tipo autoritativo, sussistendo nell'ordinamento alcuni istituti di tipo “collaborativo” come l'interpello, la conciliazione e l'accertamento con adesione, ma inizia sempre di ufficio, dovendo considerarsi la dichiarazione tributaria non come un atto di avvio del procedimento ma come assolvimento di un obbligo imposto dalla legge. Ritiene, ancora, la Corte, se il contribuente interviene nel procedimento prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, sorge un obbligo di motivazione (“rafforzato”) che tenga conto anche delle allegazioni difensive del contribuente.
Nel caso di specie, risulta pacifico che si verta in un caso di omessa dichiarazione tributaria, ai fini IRPEF –
IVA – IRAP per l'anno 2020 (In atti sentenze decise su PVC) ; che il contribuente non ha dato riscontro alle richieste dell'Ufficio (questionario, invito a comparire, produzione documentale: contabile, fiscale, dettaglio rimanenze) con evidente possibilità dell'Ufficio di determinare il reddito, anche induttivamente, sulla scorta dei dati in suo possesso, sia in relazione al soggetto di riferimento che al settore di attività in cui opera.
Al riguardo, la Corte ritiene sufficiente dare seguito al principio di diritto (richiamato dalla S.C. con Ord. n.
10820/2023) secondo il quale «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dall'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo;
a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio» (Cass., n. 14930 del 15/06/2017).
Di conforme parere è stato espresso dalla S.C. in relazione all'art. 55 del DPR 633/1972 in tema di IVA. Tale disposizione, al comma 1, dispone che “se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33” (che nel caso di specie non sussistono).
Infine, osserva il Collegio, anche nel merito il ricorrente non ha prodotto a proprio discarico elementi di valutazione e giudizio atti a sovrastare i molteplici indizi gravi precisi e concordanti forniti dall'Ufficio impositore.
Pertanto, la Corte ritiene doversi condividere l'assunto dell'Ufficio secondo il quale gli elementi acquisiti in corso di verifica dalla Guardia di Finanza assurgono al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti che legittimano la ricostruzione del reddito, sulla base delle conclusioni del processo verbale di constatazione
(pvc), fatte proprie e, riportando gli elementi in suo possesso già noti o conoscibili al contribuente.
Assorbita ogni altra doglianza in relazione alle sanzioni irrogate, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna Parte ricorrente Rappresentante_1 alle spese di lite in complessive € 3.500,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il TO Il Presidente
TA CI GI MO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
NA GA, TO
VITA GA CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9034I00413 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9034I00413 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9034I00413 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Reclamo/Ricorso depositato il 29/02/2024 innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante della società “Ricorrente_1 S.r.l.” , rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. TY9034I00413/2023 per l'anno 2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani, notificatogli in data 13/09/2023 con il quale la predetta società era stata sottoposta ad un controllo della propria posizione fiscale, poiché aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES –
IRAP - IVA, determinando induttivamente sulla base dei dati in possesso e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, il reddito d'impresa per un importo pari ad € 45.070,00, con conseguenti maggiori imposte IRES in € 10.817,00, IVA per €.11.368,00, e IRAP per € 1.719,00 oltre sanzioni amministrative per
€ 9.080,41.
A fondamento delle proprie ragioni la società ricorrente assumeva la nullità dell'avviso impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 41-bis del D.P.R. 600/73.
Eccepiva, altresì, la nullità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo di presunzioni, l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate e, comunque, l'infondatezza del medesimo avviso nel merito.
Costituitasi in data 05/03/2024 l'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Trapani ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
L'Ufficio ha dedotto che l'avviso di accertamento è stato emesso nel pieno rispetto degli art. 39, comma 2;
41 del DPR 600/73; e 55 del DPR 633/72, e contiene una motivazione ampia ed esauriente con riferimento puntuale alle fonti (P.V.C. Guardia di Finanza - Compagnia di Marsala del 08/04/2022) da cui trae la qualificazione e quantificazione del reddito soggetto a tassazione. Assume, che Parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione volta al riconoscimento di ulteriori costi nello svolgimento dell'attività a seguito dell'invito al contraddittorio n. TY 9I14I00266/2023 proposto, al fine di garantire la partecipazione della parte nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione previsto dall'art. 5 ter del D. Lgs.
218/97. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna di Parte ricorrente alle spese di giudizio maggiorate del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.
All'udienza del 16/09/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato (Ord. n. 697/2024).
Con successiva nota depositata il 27/02/2025 l'Agenzia delle Entrate evidenziava e produceva sentenze emesse da questa Corte, rispettivamente, per le annualità d'imposta 2018 e 2019, (Sent. 189/01/2025 e
191/01/2025) a fronte delle violazioni emerse per il periodo 2017/2022, in relazione al p.v.c. dell'8 aprile
2022, elevato dal Comando Compagnia della G. di F. di Marsala, dal quale origina l'avviso di accertamento in oggetto impugnato.
Alla pubblica udienza del 19/01/2025, assente il difensore, l'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi alle controdeduzioni in atti e dichiarando che le sentenze prodotte sono già definitive. Produce, altresì, sentenza 497/2025 depositata il 16/05/2025, di questa Corte, in relazione all'annualità 2021 anch'essa a sé favorevole. La Corte, preso atto, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
L'avviso impugnato trae origine da un Processo Verbale di Constatazione redatto in data 08/04/2022 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Marsala, a carico della società “Ricorrente_1 S.r.l.”, esercente l'attività di “Installazione di impianti elettrici”, che viene integralmente richiamato costituendone parte integrante.
Nel P.V.C. si specifica che la società avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, anno 2020 e che non è stata prodotta alcuna documentazione contabile
(consapevolmente riconosciuta dalla difesa con E –mail del 05/09/2023), fatta eccezione per delle fatture emesse con il sistema dell'inversione contabile e per la CU per un dipendente.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione degli art. 41 e 41- bis D.P.R. 600/73, ritenendo che, nel caso di specie, la mancanza dei libri contabili avrebbe dovuto indirizzare l'Ufficio ad applicare l'art. 39 dello stesso DPR.
Osserva la Corte, preliminarmente, che l'attività dell'A.F. non è soltanto di tipo autoritativo, sussistendo nell'ordinamento alcuni istituti di tipo “collaborativo” come l'interpello, la conciliazione e l'accertamento con adesione, ma inizia sempre di ufficio, dovendo considerarsi la dichiarazione tributaria non come un atto di avvio del procedimento ma come assolvimento di un obbligo imposto dalla legge. Ritiene, ancora, la Corte, se il contribuente interviene nel procedimento prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, sorge un obbligo di motivazione (“rafforzato”) che tenga conto anche delle allegazioni difensive del contribuente.
Nel caso di specie, risulta pacifico che si verta in un caso di omessa dichiarazione tributaria, ai fini IRPEF –
IVA – IRAP per l'anno 2020 (In atti sentenze decise su PVC) ; che il contribuente non ha dato riscontro alle richieste dell'Ufficio (questionario, invito a comparire, produzione documentale: contabile, fiscale, dettaglio rimanenze) con evidente possibilità dell'Ufficio di determinare il reddito, anche induttivamente, sulla scorta dei dati in suo possesso, sia in relazione al soggetto di riferimento che al settore di attività in cui opera.
Al riguardo, la Corte ritiene sufficiente dare seguito al principio di diritto (richiamato dalla S.C. con Ord. n.
10820/2023) secondo il quale «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dall'art. 39, bensì dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo;
a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio» (Cass., n. 14930 del 15/06/2017).
Di conforme parere è stato espresso dalla S.C. in relazione all'art. 55 del DPR 633/1972 in tema di IVA. Tale disposizione, al comma 1, dispone che “se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33” (che nel caso di specie non sussistono).
Infine, osserva il Collegio, anche nel merito il ricorrente non ha prodotto a proprio discarico elementi di valutazione e giudizio atti a sovrastare i molteplici indizi gravi precisi e concordanti forniti dall'Ufficio impositore.
Pertanto, la Corte ritiene doversi condividere l'assunto dell'Ufficio secondo il quale gli elementi acquisiti in corso di verifica dalla Guardia di Finanza assurgono al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti che legittimano la ricostruzione del reddito, sulla base delle conclusioni del processo verbale di constatazione
(pvc), fatte proprie e, riportando gli elementi in suo possesso già noti o conoscibili al contribuente.
Assorbita ogni altra doglianza in relazione alle sanzioni irrogate, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna Parte ricorrente Rappresentante_1 alle spese di lite in complessive € 3.500,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il TO Il Presidente
TA CI GI MO