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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 28 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 683/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to Teresa Caprio ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Beata Francesca n. 10, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Silvio Garofalo, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv.
RI LI ed elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n.
17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n. 3122024000175774100 notificato in data
17.01.2025 per la somma complessiva di €#3.222,09# (tremiladuecentoventidue,09) a titolo di contributi I.V.S. CP_ agricoli anno 2023. si è costituito.
2) Il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di addebito per vizi formali e violazioni degli artt. 24 d.l. 46/1999.
Tali eccezioni non proposte nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito, sono inammissibili in quanto tardive.
3) Nel merito, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, per non essersi iscritto alla gestione coltivatori diretti.
Va ribadito che il presente ricorso rientra nello schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente onere in capo all'opposto di provare i fatti costitutivi del preteso diritto: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale” (Cass. civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445); “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. civile, sez. lav.,
30/09/2019, n. 24372).
“In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in
Pag. 2 di 4 senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva” (Cass. civile, sez. VI 20 luglio 2018, n. 19469). CP_ 4) Nel caso di specie, l' non ha dimostrato e prima ancora non ha allegato le ragioni poste a fondamento della richiesta di contribuzione.
A parte la questione dell'effettivo svolgimento di attività di CP_ coltivatore diretto da parte del ricorrente, non ha allegato né provato il rapporto tra il e la sig.ra , Parte_1 CP_2 per la quale sono richiesti i contributi sull'assunto della posizione di questa.
5) Il ricorso va accolto e l'avviso di addebito impugnato va annullato. CP_
6) va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al
15%, IV e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
683/2025 R.G Lavoro, proposto da Parte_1 CP_ nei confronti di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida nella somma di
[...]
€#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, IV
Pag. 3 di 4 e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Avellino, 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 28 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 683/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv.to Teresa Caprio ed elett.te domiciliato in
Avellino, alla via Beata Francesca n. 10, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Silvio Garofalo, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv.
RI LI ed elett.te domiciliato in Avellino alla via Roma n.
17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n. 3122024000175774100 notificato in data
17.01.2025 per la somma complessiva di €#3.222,09# (tremiladuecentoventidue,09) a titolo di contributi I.V.S. CP_ agricoli anno 2023. si è costituito.
2) Il ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di addebito per vizi formali e violazioni degli artt. 24 d.l. 46/1999.
Tali eccezioni non proposte nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito, sono inammissibili in quanto tardive.
3) Nel merito, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, per non essersi iscritto alla gestione coltivatori diretti.
Va ribadito che il presente ricorso rientra nello schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente onere in capo all'opposto di provare i fatti costitutivi del preteso diritto: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale” (Cass. civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445); “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. civile, sez. lav.,
30/09/2019, n. 24372).
“In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in
Pag. 2 di 4 senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva” (Cass. civile, sez. VI 20 luglio 2018, n. 19469). CP_ 4) Nel caso di specie, l' non ha dimostrato e prima ancora non ha allegato le ragioni poste a fondamento della richiesta di contribuzione.
A parte la questione dell'effettivo svolgimento di attività di CP_ coltivatore diretto da parte del ricorrente, non ha allegato né provato il rapporto tra il e la sig.ra , Parte_1 CP_2 per la quale sono richiesti i contributi sull'assunto della posizione di questa.
5) Il ricorso va accolto e l'avviso di addebito impugnato va annullato. CP_
6) va condannato al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al
15%, IV e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
683/2025 R.G Lavoro, proposto da Parte_1 CP_ nei confronti di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida nella somma di
[...]
€#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, IV
Pag. 3 di 4 e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Avellino, 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4