Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 3184/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. BONGO TIZIANA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. D'ANNA ANTONELLA
i quali hanno contratto matrimonio, con rito civile, in IO RG, in data 08/08/2013
(anno 2013, atto n. 12, parte I);
con i seguenti figli MINORI:
- nata a [...] il [...] Per_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Colverde (CO), in via Provinciale n. 24 e dalla quale il marito si è già allontanato,
è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con la GL.
3) La GL minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della GL, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della GL in merito.
4) Considerata l'età della GL , il padre potrà tenere con sé la GL durante i giorni feriali ogni Per_1 qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con la GL, ma sempre previo avviso alla madre, nonché
a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della GL, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della GL saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, il signor , entro il giorno di ogni Parte_2 mese, corrisponderà alla IG € 200,00 (euro duecento,zerozero), a titolo di concorso Parte_1 con la madre nel mantenimento ordinario della GL, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della IG
, la quale gli rilascerà una quietanza. Parte_1
6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
7) Quanto alle spese straordinarie per la GL (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie per i figli nei casi di separazione e divorzio” sottoscritto anche dal Tribunale di Como, la cui applicabilità si richiama per tutti i casi in cui vi fosse contestazione fra coniugi.
8) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la GL devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla GL.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 08/08/2013, in IO RG
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO RG - anno 2013, atto n.
12, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO RG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao