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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2156 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Francesco Calderaro per procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
ALL p. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Stanga Controparte_2
per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Piraino per mandato Controparte_3
allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e/o omessa motivazione e/o motivazione apparente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata con il 3° motivo dell'atto di Controparte_4
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
per l'effetto, riformare sul punto la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata con il 3° motivo dell'atto Controparte_4
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente riproposta in codesta fase di appello, riconoscere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e/o omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine all'eccezione di prescrizione del credito posto a base del decreto ingiuntivo n. 512/2017
emesso dal Tribunale di Agrigento, formulata con il 5° motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2 per l'effetto, riformare sul punto la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto formulata con il 5°
motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente riproposta in codesta fase di appello, riconoscere e dichiarare l'estinzione del credito ingiunto per intervenuta prescrizione;
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e/o omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla censura di illegittimità degli interessi calcolati sulla sorte capitale ed ingiunti in pagamento con il decreto ingiuntivo n. 512/2017 emesso dal Tribunale di Agrigento, formulata con il
6° motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
per l'effetto, riformare sul punto la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda formulata con il 6° motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
espressamente riproposta in codesta fase di appello, riconoscere e dichiarare l'illegittimità
degli interessi calcolati sulla sorte capitale;
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità la sentenza impugnata per difetto di motivazione, erronea ricostruzione del fatto, erronea valutazione delle prove e della distribuzione del relativo onere, nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che il non avrebbe dato prova delle domande formulate con l'atto di citazione Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
conseguentemente riformare la decisione appellata;
3 per l'effetto, revocare e/o annullare, dichiarare inefficace e/o comunque ridurre il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'appellata alla refusione di spese e onorari di entrambi i Controparte_4
gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellato:
nel merito, in via principale, rigettare l'appello spiegato da Parte_2
avverso la sentenza n. 124/2019, pronunziata in data 16 settembre 2019 dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, depositata in data 27 settembre 2019, notificata a mezzo PEC in data 9 ottobre 2019, in quanto completamente inammissibile ed infondato in fatto come in diritto, confermando per l'effetto la statuizione di rigetto di tale decisione anche previa correzione ovvero integrazione delle motivazioni al suo interno riversate;
- ancora nel merito, ma in subordine alla richiesta che precede, a valere per l'evenienza in cui l'appello del venga accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 512/2017, emesso in data 02 maggio 2017 dal Tribunale Ordinario di Agrigento,
depositato e reso pubblico in data 05 maggio 2017, accertare e dichiarare che
[...]
è nondimeno tenuto al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_3
nel cui nome e conto agisce dell'importo di complessivi euro 8.736,37 Controparte_4
(euro ottomilasettecentotrentasei/37), ovvero della differente somma, maggiore o minore,
che il Giudice dell'appello liquiderà in ossequio allo sviluppo della controversia, ovvero
4 anche per insindacabili motivi equitativi, ma sempre ed in ogni caso con cumulo di interessi legali ex articolo 1284 c.c. dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio di gravame, oltre al rimborso spese generali ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 ed IVA come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 cpc.
Conclusioni dell'interveniente:
nel merito, in via principale, rigettare l'appello spiegato da Parte_2
avverso la sentenza n. 124/2019, pronunziata in data 16 settembre 2019 dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, depositata e resa pubblica in data 27 settembre 2019, notificata a mezzo PEC in data 09 ottobre 2019, in quanto completamente inammissibile ed infondato in fatto come in diritto, confermando per l'effetto la statuizione di rigetto di tale decisione anche previa correzione ovvero integrazione delle motivazioni al suo interno riversate, in ragione di quanto esposto negli scritti difensivi di parte appellata;
ancora nel merito, ma in subordine alla richiesta che precede, a valere per l'evenienza in cui l'appello del venga accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 512/2017, emesso in data 02 maggio 2017 dal Tribunale Ordinario di Agrigento,
depositato e reso pubblico in data 5 maggio 2017, accertare e dichiarare che
[...]
è nondimeno tenuto al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_3
nel cui nome e conto agisce la dell'importo di complessivi euro Controparte_4
5 8.736,37 (euro ottomilasettecentotrentasei/37), ovvero della differente somma, maggiore o
(in non temuto caso) minore, che il Giudice dell'appello liquiderà in ossequio allo sviluppo della controversia, ovvero anche per insindacabili motivi equitativi, ma sempre ed in ogni caso con cumulo di interessi legali ex articolo 1284 c.c. dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio di gravame, oltre al rimborso spese generali ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 ed IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_2
n. 1214 del 27.9.2019 che ne ha rigettato l'opposizione al decreto monitoro con il quale, su istanza di gli era stato ingiunto il pagamento di € 8.736,37, oltre Controparte_4
interessi moratori, anche anatocistici dalla data della domanda ai sensi dell'art. 1284
comma 4 c.c., in relazione al contratto di finanziamento dell'importo originario di £
5.000.000 stipulato il 31.5.21999 con OL SA RB s.p.a..
Lamenta l'appellante l'omessa motivazione o la motivazione solo apparente sulle numerose eccezioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che,
parzialmente, ripropone. Insiste, in particolare:
Con
- I) nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sotto il Controparte_4
duplice profilo della mancata dimostrazione dei numerosi negozi di cessione in forza dei
6 quali il credito, originariamente vantato da OL SA RB s.p.a., sarebbe infine stato trasferito a e dell'omessa spendita del nome di Controparte_3 Controparte_3
da parte di che pure aveva dichiarato di essere procuratrice ad
[...] Controparte_4
negotia come ad litem della titolare del diritto;
- II) nell'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine -che assume-
quinquennale (ma anche del maggior termine decennale), non constando dimostrazione del compimento di efficaci atti interruttivi della prescrizione nel tempo corrente tra la stipula del contratto, risalente al 31.5.1999, e la notifica del decreto ingiuntivo, intervenuta il
18.5.2018;
- III) nell'eccezione di infondatezza della pretesa alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale in difetto di esplicazione dei criteri seguiti per il relativo calcolo;
Denunzia inoltre:
- IV) l'erronea ricostruzione da parte del Tribunale del criterio di riparto dell'onere probatorio e la sottovalutazione delle prove documentali offerte a suffragio delle proprie eccezioni;
- V) l'erronea regolamentazione delle spese processuali.
Per resistere all'impugnazione si è costituita in giudizio alla quale in Controparte_4
corso di causa è subentrata, quale nuova mandataria di Controparte_3 CP_5
Con nota del 18.12.2014 ha comunicato di aver rimesso “a far
[...] Controparte_5
data dal 2/10/2024 … il mandato per il recupero dei crediti e la rappresentanza
7 processuale nei confronti di , la quale ultima si è dunque Controparte_3
costituita in proprio con comparsa del 22.1.2025.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Se, invero, non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione, fondato è invece il secondo, il cui accoglimento implica l'assorbimento dei motivi III e IV e impone, in accoglimento del V, la rivisitazione del capo relativo alle spese di lite.
Procedendo gradatamente vale invero osservare:
- I motivo di impugnazione: se è vero che nel richiedere il decreto ingiuntivo
[...]
ha agito senza spendere in modo espresso il nome della mandante Controparte_4 [...]
è pur vero, tuttavia, che ha indicato chiaramente di ripetere il potere di Controparte_3
agire dalla procura da questa conferitale, che ha allegato al ricorso monitorio, e, ancora,
che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta (pag. 21) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo introdotto da ha esplicitato di agire Parte_2
in nome e per conto di . La precisazione è ribadita nella comparsa di Controparte_3
risposta in appello. Consta dunque la spendita negli atti processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del nome della mandante, discendendone la regolarizzazione, anche dal punto di vista formale, del potere di rappresentanza inizialmente conferito alla mandataria (come detto, è poi intervenuta rimessione del mandato tanto che nel giudizio si è costituita direttamente e Controparte_3
documentato sin dal ricorso per decreto ingiuntivo. A corredo della comparsa di risposta
8 nel primo grado di giudizio, poi, ha integrato la produzione documentale Controparte_4
posta a corredo del decreto ingiuntivo, depositando tutti i contratti di cessione così che è
possibile seguire i successivi trasferimenti della posizione creditoria discendente dal non adempiuto contratto di finanziamento da OL SA RB a Locam s.p.a., da questa ad
, da questa, ancora, a NPL infine, da tale società di diritto CP_6 Controparte_7
lussemburghese a Controparte_3
- II motivo di impugnazione: fondata è piuttosto l'eccezione di prescrizione del credito. Va in primo luogo ammentato, a superamento del rilevo di inammissibilità
sollevato dall'appellata che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, simile eccezione
è efficacemente e compiutamente sollevata se è affermata l'inerzia del titolare del diritto e manifestata la volontà di profittare dell'effetto estintivo correlato al trascorrere tempo
(Cass. 18/04/2023, n. 10294, Cass. 1/9/2022, n.25826), senza che sia richiesto alla parte l'esatta identificazione della durata così come del dies a quo del termine di prescrizione:
“l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il
fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare,
senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento
iniziale. Neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla
legge non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni,
diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla
9 domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la
prescrizione sia maturata.” (Cass. civ.10/3/2020, n.6760).
Nel concreto, vertendosi di credito di fonte contrattuale, la prescrizione ha durata ordinaria decennale e decorre non dalla stipula del contratto o dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata, posto che, come del pari in più occasioni chiarito dalla
Suprema Corte “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di
mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del
mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza
delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. 10/2/2023 n.
4232).
Dalla delibazione del contratto di finanziamento si ricava che questo, stipulato il 31 maggio
1999, prevedeva un ammortamento ripartito in 36 rate. Dalla scadenza dell'ultima rata
(9.6.2002), iniziava dunque a decorrere il termine, ordinario decennale, di prescrizione per non uso del diritto. Tale termine, interrotto con l'invio il 6.4.2007 di una nota di costituzione in mora (valevole anche come comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito da OL SA RB s.p.a. a Locam s.p.a.) presso l'indirizzo dichiarato dal contraente e ricevuta da persona dichiaratasi familiare del destinatario (il fratello) veniva dunque a scadere ad aprile 2017.
Non è dato invece riconnettere effetto interruttivo del corso della prescrizione alla successiva nota datata 24.7.2018 della quale non consta neppure la spedizione all'intimato.
10 Risulta dunque evidente che alla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo,
perfezionatasi il 18 maggio 2018, il credito era ormai prescritto (ed è il caso di soggiungere che alla medesima conclusione si perverrebbe anche assegnando valore di riconoscimento di debito, rilevante a termini dell'art. 2944 c.c., alla proposta di chiusura a saldo e stralcio del debito avanzata da il 30.05.2017). Parte_1
Il rilievo, assorbente rispetto alla questioni agitate con il III e IV motivo di censura, impone,
in uno alla revoca del decreto ingiuntivo, anche una diversa regolamentazione delle spese di lite che, in ossequio al canone della soccombenza, e liquidate in favore di
[...]
in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per Parte_2
le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 in € 4.145,50 -di cui € 145,50
per esborsi ed € 4.000,00 per onorari- per il giudizio di primo grado e in € 4.282,50 -di cui
€ 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellata, maggiorate di c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1214 del 27.9.2019 appellata da con atto di citazione notificato ad quale Parte_2 Controparte_4
mandataria di il 7.11.2019, accoglie l'opposizione ex art. 645 c.p.c Controparte_3
11 proposta da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Parte_2
grado e revoca il decreto ingiuntivo n. 512/17 emesso dal Tribunale di Agrigento il 4
maggio 2017;
condanna l'appellata alla refusione, in favore di , delle spese di lite Parte_2
liquidate in € 4.145,50 per il giudizio di primo grado e in € 4.282,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2156 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Francesco Calderaro per procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
ALL p. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Stanga Controparte_2
per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Piraino per mandato Controparte_3
allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e/o omessa motivazione e/o motivazione apparente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata con il 3° motivo dell'atto di Controparte_4
citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
per l'effetto, riformare sul punto la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata con il 3° motivo dell'atto Controparte_4
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente riproposta in codesta fase di appello, riconoscere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e/o omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine all'eccezione di prescrizione del credito posto a base del decreto ingiuntivo n. 512/2017
emesso dal Tribunale di Agrigento, formulata con il 5° motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2 per l'effetto, riformare sul punto la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto formulata con il 5°
motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente riproposta in codesta fase di appello, riconoscere e dichiarare l'estinzione del credito ingiunto per intervenuta prescrizione;
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità la sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia e/o omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla censura di illegittimità degli interessi calcolati sulla sorte capitale ed ingiunti in pagamento con il decreto ingiuntivo n. 512/2017 emesso dal Tribunale di Agrigento, formulata con il
6° motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
per l'effetto, riformare sul punto la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda formulata con il 6° motivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
espressamente riproposta in codesta fase di appello, riconoscere e dichiarare l'illegittimità
degli interessi calcolati sulla sorte capitale;
riconoscere e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità la sentenza impugnata per difetto di motivazione, erronea ricostruzione del fatto, erronea valutazione delle prove e della distribuzione del relativo onere, nella parte in cui il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che il non avrebbe dato prova delle domande formulate con l'atto di citazione Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
conseguentemente riformare la decisione appellata;
3 per l'effetto, revocare e/o annullare, dichiarare inefficace e/o comunque ridurre il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'appellata alla refusione di spese e onorari di entrambi i Controparte_4
gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellato:
nel merito, in via principale, rigettare l'appello spiegato da Parte_2
avverso la sentenza n. 124/2019, pronunziata in data 16 settembre 2019 dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, depositata in data 27 settembre 2019, notificata a mezzo PEC in data 9 ottobre 2019, in quanto completamente inammissibile ed infondato in fatto come in diritto, confermando per l'effetto la statuizione di rigetto di tale decisione anche previa correzione ovvero integrazione delle motivazioni al suo interno riversate;
- ancora nel merito, ma in subordine alla richiesta che precede, a valere per l'evenienza in cui l'appello del venga accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 512/2017, emesso in data 02 maggio 2017 dal Tribunale Ordinario di Agrigento,
depositato e reso pubblico in data 05 maggio 2017, accertare e dichiarare che
[...]
è nondimeno tenuto al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_3
nel cui nome e conto agisce dell'importo di complessivi euro 8.736,37 Controparte_4
(euro ottomilasettecentotrentasei/37), ovvero della differente somma, maggiore o minore,
che il Giudice dell'appello liquiderà in ossequio allo sviluppo della controversia, ovvero
4 anche per insindacabili motivi equitativi, ma sempre ed in ogni caso con cumulo di interessi legali ex articolo 1284 c.c. dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio di gravame, oltre al rimborso spese generali ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 ed IVA come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 cpc.
Conclusioni dell'interveniente:
nel merito, in via principale, rigettare l'appello spiegato da Parte_2
avverso la sentenza n. 124/2019, pronunziata in data 16 settembre 2019 dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, depositata e resa pubblica in data 27 settembre 2019, notificata a mezzo PEC in data 09 ottobre 2019, in quanto completamente inammissibile ed infondato in fatto come in diritto, confermando per l'effetto la statuizione di rigetto di tale decisione anche previa correzione ovvero integrazione delle motivazioni al suo interno riversate, in ragione di quanto esposto negli scritti difensivi di parte appellata;
ancora nel merito, ma in subordine alla richiesta che precede, a valere per l'evenienza in cui l'appello del venga accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 512/2017, emesso in data 02 maggio 2017 dal Tribunale Ordinario di Agrigento,
depositato e reso pubblico in data 5 maggio 2017, accertare e dichiarare che
[...]
è nondimeno tenuto al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_3
nel cui nome e conto agisce la dell'importo di complessivi euro Controparte_4
5 8.736,37 (euro ottomilasettecentotrentasei/37), ovvero della differente somma, maggiore o
(in non temuto caso) minore, che il Giudice dell'appello liquiderà in ossequio allo sviluppo della controversia, ovvero anche per insindacabili motivi equitativi, ma sempre ed in ogni caso con cumulo di interessi legali ex articolo 1284 c.c. dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio di gravame, oltre al rimborso spese generali ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 ed IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_2
n. 1214 del 27.9.2019 che ne ha rigettato l'opposizione al decreto monitoro con il quale, su istanza di gli era stato ingiunto il pagamento di € 8.736,37, oltre Controparte_4
interessi moratori, anche anatocistici dalla data della domanda ai sensi dell'art. 1284
comma 4 c.c., in relazione al contratto di finanziamento dell'importo originario di £
5.000.000 stipulato il 31.5.21999 con OL SA RB s.p.a..
Lamenta l'appellante l'omessa motivazione o la motivazione solo apparente sulle numerose eccezioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che,
parzialmente, ripropone. Insiste, in particolare:
Con
- I) nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sotto il Controparte_4
duplice profilo della mancata dimostrazione dei numerosi negozi di cessione in forza dei
6 quali il credito, originariamente vantato da OL SA RB s.p.a., sarebbe infine stato trasferito a e dell'omessa spendita del nome di Controparte_3 Controparte_3
da parte di che pure aveva dichiarato di essere procuratrice ad
[...] Controparte_4
negotia come ad litem della titolare del diritto;
- II) nell'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine -che assume-
quinquennale (ma anche del maggior termine decennale), non constando dimostrazione del compimento di efficaci atti interruttivi della prescrizione nel tempo corrente tra la stipula del contratto, risalente al 31.5.1999, e la notifica del decreto ingiuntivo, intervenuta il
18.5.2018;
- III) nell'eccezione di infondatezza della pretesa alla corresponsione degli interessi sulla sorte capitale in difetto di esplicazione dei criteri seguiti per il relativo calcolo;
Denunzia inoltre:
- IV) l'erronea ricostruzione da parte del Tribunale del criterio di riparto dell'onere probatorio e la sottovalutazione delle prove documentali offerte a suffragio delle proprie eccezioni;
- V) l'erronea regolamentazione delle spese processuali.
Per resistere all'impugnazione si è costituita in giudizio alla quale in Controparte_4
corso di causa è subentrata, quale nuova mandataria di Controparte_3 CP_5
Con nota del 18.12.2014 ha comunicato di aver rimesso “a far
[...] Controparte_5
data dal 2/10/2024 … il mandato per il recupero dei crediti e la rappresentanza
7 processuale nei confronti di , la quale ultima si è dunque Controparte_3
costituita in proprio con comparsa del 22.1.2025.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Se, invero, non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione, fondato è invece il secondo, il cui accoglimento implica l'assorbimento dei motivi III e IV e impone, in accoglimento del V, la rivisitazione del capo relativo alle spese di lite.
Procedendo gradatamente vale invero osservare:
- I motivo di impugnazione: se è vero che nel richiedere il decreto ingiuntivo
[...]
ha agito senza spendere in modo espresso il nome della mandante Controparte_4 [...]
è pur vero, tuttavia, che ha indicato chiaramente di ripetere il potere di Controparte_3
agire dalla procura da questa conferitale, che ha allegato al ricorso monitorio, e, ancora,
che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta (pag. 21) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo introdotto da ha esplicitato di agire Parte_2
in nome e per conto di . La precisazione è ribadita nella comparsa di Controparte_3
risposta in appello. Consta dunque la spendita negli atti processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del nome della mandante, discendendone la regolarizzazione, anche dal punto di vista formale, del potere di rappresentanza inizialmente conferito alla mandataria (come detto, è poi intervenuta rimessione del mandato tanto che nel giudizio si è costituita direttamente e Controparte_3
documentato sin dal ricorso per decreto ingiuntivo. A corredo della comparsa di risposta
8 nel primo grado di giudizio, poi, ha integrato la produzione documentale Controparte_4
posta a corredo del decreto ingiuntivo, depositando tutti i contratti di cessione così che è
possibile seguire i successivi trasferimenti della posizione creditoria discendente dal non adempiuto contratto di finanziamento da OL SA RB a Locam s.p.a., da questa ad
, da questa, ancora, a NPL infine, da tale società di diritto CP_6 Controparte_7
lussemburghese a Controparte_3
- II motivo di impugnazione: fondata è piuttosto l'eccezione di prescrizione del credito. Va in primo luogo ammentato, a superamento del rilevo di inammissibilità
sollevato dall'appellata che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, simile eccezione
è efficacemente e compiutamente sollevata se è affermata l'inerzia del titolare del diritto e manifestata la volontà di profittare dell'effetto estintivo correlato al trascorrere tempo
(Cass. 18/04/2023, n. 10294, Cass. 1/9/2022, n.25826), senza che sia richiesto alla parte l'esatta identificazione della durata così come del dies a quo del termine di prescrizione:
“l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il
fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare,
senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento
iniziale. Neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla
legge non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni,
diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla
9 domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la
prescrizione sia maturata.” (Cass. civ.10/3/2020, n.6760).
Nel concreto, vertendosi di credito di fonte contrattuale, la prescrizione ha durata ordinaria decennale e decorre non dalla stipula del contratto o dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata, posto che, come del pari in più occasioni chiarito dalla
Suprema Corte “il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di
mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del
mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza
delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. civ. 10/2/2023 n.
4232).
Dalla delibazione del contratto di finanziamento si ricava che questo, stipulato il 31 maggio
1999, prevedeva un ammortamento ripartito in 36 rate. Dalla scadenza dell'ultima rata
(9.6.2002), iniziava dunque a decorrere il termine, ordinario decennale, di prescrizione per non uso del diritto. Tale termine, interrotto con l'invio il 6.4.2007 di una nota di costituzione in mora (valevole anche come comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito da OL SA RB s.p.a. a Locam s.p.a.) presso l'indirizzo dichiarato dal contraente e ricevuta da persona dichiaratasi familiare del destinatario (il fratello) veniva dunque a scadere ad aprile 2017.
Non è dato invece riconnettere effetto interruttivo del corso della prescrizione alla successiva nota datata 24.7.2018 della quale non consta neppure la spedizione all'intimato.
10 Risulta dunque evidente che alla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo,
perfezionatasi il 18 maggio 2018, il credito era ormai prescritto (ed è il caso di soggiungere che alla medesima conclusione si perverrebbe anche assegnando valore di riconoscimento di debito, rilevante a termini dell'art. 2944 c.c., alla proposta di chiusura a saldo e stralcio del debito avanzata da il 30.05.2017). Parte_1
Il rilievo, assorbente rispetto alla questioni agitate con il III e IV motivo di censura, impone,
in uno alla revoca del decreto ingiuntivo, anche una diversa regolamentazione delle spese di lite che, in ossequio al canone della soccombenza, e liquidate in favore di
[...]
in misura prossima ai valori medi dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per Parte_2
le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 in € 4.145,50 -di cui € 145,50
per esborsi ed € 4.000,00 per onorari- per il giudizio di primo grado e in € 4.282,50 -di cui
€ 382,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed €
1.900,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellata, maggiorate di c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunziando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1214 del 27.9.2019 appellata da con atto di citazione notificato ad quale Parte_2 Controparte_4
mandataria di il 7.11.2019, accoglie l'opposizione ex art. 645 c.p.c Controparte_3
11 proposta da con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Parte_2
grado e revoca il decreto ingiuntivo n. 512/17 emesso dal Tribunale di Agrigento il 4
maggio 2017;
condanna l'appellata alla refusione, in favore di , delle spese di lite Parte_2
liquidate in € 4.145,50 per il giudizio di primo grado e in € 4.282,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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