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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39150/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39150/2024 promossa da:
, nato in [...] il il 01/01/1966 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ASCARI DAVIDE, presso il cui studio in Modena, Via
Begarelli 13, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
a Islamabad, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha chiesto al Tribunale Parte_1 dichiararsi l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare e, conseguentemente, di ordinare all' d'Italia ad Islamabad il rilascio del visto in favore di CP_1 Parte_2
(coniuge), (figlio) e (figlia minore), con vittoria di CP_2 Parte_3 spese.
L'Amministrazione si è costituita documentando di aver fissato l'appuntamento.
In fatto, risulta che il sig. ha richiesto il ricongiungimento per la moglie, Pt_1 nata il [...], e i figli nato il [...] e Parte_2 CP_2 Pt_3
nata il [...], tutti residenti in [...]. La ha
[...] Controparte_3 rilasciato i nulla osta per il ricongiungimento in data 19 settembre 2023, comunicandoli alla rappresentanza diplomatico-consolare di Islamabad. Il Sig. ha Pt_1 trasmesso le ricevute di questi nulla osta ai suoi familiari, in modo che potessero fissare un appuntamento presso l' per le pratiche relative al rilascio dei visti CP_1 CP_ d'ingresso in per motivi di famiglia.
1 Nonostante ciò, a distanza di un anno dall'emissione delle ricevute, il sig. Pt_1 non ha ricevuto alcun riscontro dall'Ambasciata di Islamabad. Nel ricorso introduttivo, si evidenzia che il visto per ricongiungimento familiare dovrebbe essere un atto dovuto a fronte del nulla osta della , salvo la presenza di motivi ostativi debitamente CP_3 documentati. Si richiama, inoltre, l'articolo 6 del DPR 394/99, il quale prevede che le autorità consolari debbano concedere o respingere il visto immediatamente alla richiesta dell'interessato. Il ricorrente ha, altresì, lamentato che l' non ha CP_1 fornito alcuna giustificazione per il mancato rilascio dei visti. A sostegno del ricorso, sono stati allegati diversi documenti, tra cui le copie delle ricevute di nulla osta con i passaporti dei familiari e i documenti del ricorrente. In aggiunta, sono state fornite le
"Legalization Request Forms" dell' a Islamabad, datate 2 e 5 Controparte_1 novembre 2023, indicanti la richiesta di legalizzazione di documenti per il visto di ricongiungimento familiare da parte di e la legalizzazione di documenti Parte_2 relativi al matrimonio con da parte di Infine, sono Parte_2 Parte_1 stati allegati i certificati di nascita tradotti di e CP_2 Parte_2 Pt_3
.
[...]
In diritto, è assorbente la decisione nel merito. Va premesso che il ricongiungimento familiare del coniuge, così come quello del minore, sono disciplinati dall'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 199 del
1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.
Ebbene, tenuto conto di quanto precede in diritto ed esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge e ai figli. Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Con riguardo ai requisiti soggettivi, il ricorrente ha fornito la
Pag. 2 di 3 documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un valido matrimonio con la sig.ra e con i figli e (minore). Parte_2 CP_2 Parte_3
La documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra il richiedente e il coniuge da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi incongruenza significativa che sollevi dubbi sull'autenticità del legame dichiarato.
Il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 39150/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' ad Islamabad il Controparte_1 rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del coniuge e dei figli e;
Parte_2 CP_2 Parte_3
2. Condanna la resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1600 a titolo di compenso, oltre iva, spese generali, cpa e accessori per legge .
Roma,05/03/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 39150/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39150/2024 promossa da:
, nato in [...] il il 01/01/1966 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ASCARI DAVIDE, presso il cui studio in Modena, Via
Begarelli 13, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
a Islamabad, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha chiesto al Tribunale Parte_1 dichiararsi l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare e, conseguentemente, di ordinare all' d'Italia ad Islamabad il rilascio del visto in favore di CP_1 Parte_2
(coniuge), (figlio) e (figlia minore), con vittoria di CP_2 Parte_3 spese.
L'Amministrazione si è costituita documentando di aver fissato l'appuntamento.
In fatto, risulta che il sig. ha richiesto il ricongiungimento per la moglie, Pt_1 nata il [...], e i figli nato il [...] e Parte_2 CP_2 Pt_3
nata il [...], tutti residenti in [...]. La ha
[...] Controparte_3 rilasciato i nulla osta per il ricongiungimento in data 19 settembre 2023, comunicandoli alla rappresentanza diplomatico-consolare di Islamabad. Il Sig. ha Pt_1 trasmesso le ricevute di questi nulla osta ai suoi familiari, in modo che potessero fissare un appuntamento presso l' per le pratiche relative al rilascio dei visti CP_1 CP_ d'ingresso in per motivi di famiglia.
1 Nonostante ciò, a distanza di un anno dall'emissione delle ricevute, il sig. Pt_1 non ha ricevuto alcun riscontro dall'Ambasciata di Islamabad. Nel ricorso introduttivo, si evidenzia che il visto per ricongiungimento familiare dovrebbe essere un atto dovuto a fronte del nulla osta della , salvo la presenza di motivi ostativi debitamente CP_3 documentati. Si richiama, inoltre, l'articolo 6 del DPR 394/99, il quale prevede che le autorità consolari debbano concedere o respingere il visto immediatamente alla richiesta dell'interessato. Il ricorrente ha, altresì, lamentato che l' non ha CP_1 fornito alcuna giustificazione per il mancato rilascio dei visti. A sostegno del ricorso, sono stati allegati diversi documenti, tra cui le copie delle ricevute di nulla osta con i passaporti dei familiari e i documenti del ricorrente. In aggiunta, sono state fornite le
"Legalization Request Forms" dell' a Islamabad, datate 2 e 5 Controparte_1 novembre 2023, indicanti la richiesta di legalizzazione di documenti per il visto di ricongiungimento familiare da parte di e la legalizzazione di documenti Parte_2 relativi al matrimonio con da parte di Infine, sono Parte_2 Parte_1 stati allegati i certificati di nascita tradotti di e CP_2 Parte_2 Pt_3
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[...]
In diritto, è assorbente la decisione nel merito. Va premesso che il ricongiungimento familiare del coniuge, così come quello del minore, sono disciplinati dall'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 199 del
1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.
Ebbene, tenuto conto di quanto precede in diritto ed esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge e ai figli. Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Con riguardo ai requisiti soggettivi, il ricorrente ha fornito la
Pag. 2 di 3 documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un valido matrimonio con la sig.ra e con i figli e (minore). Parte_2 CP_2 Parte_3
La documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra il richiedente e il coniuge da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi incongruenza significativa che sollevi dubbi sull'autenticità del legame dichiarato.
Il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 39150/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' ad Islamabad il Controparte_1 rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del coniuge e dei figli e;
Parte_2 CP_2 Parte_3
2. Condanna la resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1600 a titolo di compenso, oltre iva, spese generali, cpa e accessori per legge .
Roma,05/03/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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