Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S. Mario Barberini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 12 giugno 2025, in forza del quale l’Amministrazione resistente ha disposto, con riguardo al ricorrente, il transito dal ruolo di Capo Reparto al ruolo degli Operatori e degli Assistenti del personale non direttivo e non dirigente, con inquadramento nella qualifica di “Assistente” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 12 giugno 2025, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III, ha emesso il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale ha comunicato all’odierno ricorrente:
- il transito dal ruolo di Capo Reparto al ruolo degli Operatori e degli Assistenti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con inquadramento nella qualifica di “assistente”, ai sensi dell’art. 234, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.
- il ricollocamento del ricorrente in soprannumero presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini; - previo inquadramento del ricorrente nella qualifica di assistente, la cancellazione di quest'ultimo “dal ruolo dei capi reparto del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico e Difesa Civile, a far data dal 16.05.2025”.
Avverso il suddetto provvedimento l’odierno ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento, per il seguente articolato motivo, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe errato nell’applicare l’art. 234, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, poiché il ricorrente, sulla base del referto datato 04 gennaio 2024, risulterebbe lucido e orientato nel TIS, tranquillo e rinato nel comportamento; lo stesso giudizio positivo sul ricorrente sarebbe stato espresso anche da altro specialista in psichiatria, il quale nella propria “Relazione clinica ai fini medico – legali” avrebbe accertato che il ricorrente può oggi riprendere la sua attività nella mansione più protetta che gli è stata garantita dopo l’episodio di malattia acuta che lo ha colpito in passato; infine, dall’anamnesi di cui al “Verbale di visita medica del 22.07.2025”, il ricorrente avrebbe riferito di trovarsi in una condizione di benessere, negando di aver patologie, di assumere farmacoterapia e sostanze psicotrope, e di avere turbe psichiche.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e in ordine alla sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso.
Preliminarmente il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la decisione in forma semplificata.
Infatti, come rilevato d’ufficio in udienza, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il ricorso sia inammissibile, avendo il ricorrente prestato acquiescenza all'atto impugnato ancor prima di proporre il ricorso, così contravvenendo anche al divieto di “ venire contra factum proprium ”
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha rammentato che « Per potersi ritenere che sia intervenuta acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole, si deve essere al cospetto di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di condotte legate solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, le quali non escludono l'eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto. L'inviolabilità del diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione impone di negare portata acquiescente alla semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori» (Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6481).
Nel caso di specie, il decreto di transito impugnato reca nell’incipit motivazionale la seguente indicazione: « VISTA l’istanza prot. n.-OMISSIS- del 28.05.2025 con cui il Capo Reparto -OMISSIS-, in servizio presso il Comando VV.F. di Rimini, giudicato dalla Commissione Medica Interforze di 2° Istanza Roma, con verbale modello BL/S n. -OMISSIS- del 16.05.2025, “Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio d’istituto nei ruoli operativi del CNVVF. Si idoneo al transito nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali del CNVVF”, ha chiesto di essere inquadrato nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ».
In effetti, esaminando il documento n. 2 delle produzioni dell’Amministrazione resistente risulta che in data 28 maggio 2025, ovvero successivamente alla valutazione della Commissione Medica, il ricorrente, senza alcuna specifica riserva, abbia dichiarato di accettare «il transito nel ruolo tecnico-professionali del C.N.VV.F.», proprio alla luce della predetta valutazione che lo aveva riconosciuto non idoneo in modo permanente ed assoluto al servizio di istituto nei ruoli operativi del C.N.VV.F., risultando, invece, idoneo al transito in quelli tecnico-professionali.
Pertanto, in mancanza di elementi in senso contrario, deve ritenersi che il ricorrente abbia sostanzialmente fatto acquiescenza alla valutazione medica, il cui successivo ripensamento non giustifica l’ammissibilità dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Conseguentemente, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
In ogni caso, sul piano del merito, va rilevato come il ricorso non sia comunque accoglibile.
Va rammentato, infatti, che, in linea generale, « il giudizio della C.M.O., in ambito militare, ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio del personale rientra nella discrezionalità tecnica di tale organo, il quale arriva alle conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica con la conseguenza che il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità " ( ex multis Tar Piemonte, sez. I, 27 maggio 2022, n. 520).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a far sorgere il dubbio in ordine alla sussistenza di un travisamento di fatto o di una macroscopica irragionevolezza o erroneità nella valutazione della c.m.o., essendosi limitato a far valere due documenti risalenti al 2024, come tali non rilevanti, e un verbale che, seppure di data successiva tanto al verbale della c.m.o., quanto alla data del provvedimento di transito qui impugnato, non reca elementi decisivi al fine di superare la valutazione della commissione.
Al di là delle dichiarazioni rese in sede di anamnesi dallo stesso ricorrente, che comunque non possono rilevare, se non a fronte di riscontri esterni, quanto accertato dallo psicologo nel predetto verbale si limita al riscontro del fatto che il ricorrente risulta essere «collaborativo, bene orientato nel tempo e nello spazio, curato nell'abbigliamento, eloquio fluido e pertinente alla visita, capacità cognitive presenti e coerenza dei contenuti emersi, tono emotivo stabile».
La condizione psicologica sopra descritta, se, per un verso, è necessariamente richiesta anche per i ruoli nei quali il militare è transitato, per altro verso, non dimostra, né, quantomeno, fa sorgere dubbi in ordine ad una possibile erronea valutazione da parte della C.m.o.
Pertanto, il ricorso dovrebbe essere comunque respinto, non sussistendo nemmeno i presupposti indiziari per disporre una verificazione o una consulenza tecnica.
Alla luce di quanto precede, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite attesa la particolarità della controversia devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL TI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | OL TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.