Sentenza breve 23 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 23/06/2021, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2021
N. 00840/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Celli e Nicola Carpentiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza non ha accolto la -OMISSIS-formulata dalla -OMISSIS-nei confronti del ricorrente, ritenendo rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia il conferimento premiale dell'encomio solenne;
- del provvedimento del Ministero dell'Interno – -OMISSIS- con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento di rigetto della -OMISSIS-presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
-- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, tra cui, in particolare, ove occorrer possa:
- del parere del -OMISSIS-, nella parte in cui viene dato “parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario per 8 operatori per i quali viene ritenuta congrua la concessione dell'encomio solenne”, limitatamente alla posizione del ricorrente;
- del parere della -OMISSIS-, nella parte in cui la stessa, esprimendo parere contrario alla promozione per merito straordinario nei confronti del dipendente, ha ritenuto di condividere quanto stabilito dal -OMISSIS- nella riunione del -OMISSIS-, limitatamente alla posizione del ricorrente;
- delle note -OMISSIS-, richiamate nel provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Nicola Bardino, tenutasi in videoconferenza, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, impugna il provvedimento, notificatogli-OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la -OMISSIS-formulata, a suo favore, dal -OMISSIS-, ritenendo di attribuirgli la ricompensa, di rango immediatamente inferiore, dell’encomio solenne. Censura, altresì, il parere negativo del -OMISSIS- (C.M.S.) del -OMISSIS-, il parere anch’esso negativo della -OMISSIS-- entrambi acquisiti al procedimento -, gli atti interlocutori, nonché il provvedimento notificato il -OMISSIS- con il quale è stata respinta anche l’istanza di riesame del decreto reiettivo della proposta di promozione.
A sostegno del gravame, il ricorrente, che all’epoca dei fatti ricopriva la -OMISSIS-, ricorda di avere assunto, sin dall’inizio delle indagini, un ruolo di primo piano nell’articolata attività investigativa, ampiamente descritta nella proposta di riconoscimento premiale formulata dal -OMISSIS-(doc. 6), che ha condotto al recupero dei -OMISSIS-il -OMISSIS- contribuendo in modo decisivo nell’individuazione degli autori del reato.
Lamenta, in questa sede, il mancato conferimento della promozione, contestando il difetto di motivazione che affliggerebbe il decreto di rigetto (o meglio di concessione del solo encomio solenne), poiché sorretto dal laconico richiamo rivolto ai pareri degli organi consultivi, i quali risulterebbero, tuttavia, sostanzialmente privi di qualsiasi indicazione idonea a chiarire le ragioni per le quali sarebbe stata ritenuta, “ a maggioranza, più congrua la concessione dell’encomio solenne ”, in luogo della ricompensa di rango più elevato (doc. 3).
A comprova della fondatezza della propria aspettativa, egli osserva come, sulla base dei più recenti atti di indirizzo adottati dal Ministero dell’Interno (circolare 15 aprile 2020 – doc. 15), la valutazione dei comportamenti meritevoli di ricompensa debba tenere conto della rilevanza del contributo individuale apportato nell’operazione di polizia, contributo che il ricorrente ritiene particolarmente significativo se non addirittura determinante per l’esito delle indagini e, in special modo, per il -OMISSIS-in -OMISSIS-.
2. Pur ritualmente intimata, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Infine, chiamata alla camera di consiglio del 16 giugno 2021, per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, sicché sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., eventualità di cui è stato dato formale avviso al difensore della parte ricorrente, presente alla suddetta camera di consiglio mediante collegamento telematico.
4. Il Collegio deve innanzitutto premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “ l'attività posta in essere dall'Amministrazione nella valutazione dei presupposti che consentono la concessione della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 335 del 1982, è ampiamente discrezionale e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità, davanti al giudice amministrativo, solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 3084 del 2015).
Tali vizi non si riscontrano nel caso di specie.
Ai fini dell’attribuzione della promozione, i fatti rappresentati nella proposta di conferimento del riconoscimento premiale sono stati esaminati da parte dell'apposito -OMISSIS-, allo scopo di rilevare il grado di eccezione delle qualità personali e professionali rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla-OMISSIS-, grado che, nel caso di specie, è stato ritenuto corrispondere all’encomio solenne grazie ad un apprezzamento, senz’altro positivo dei meriti individuali del ricorrente, apprezzamento che appare proporzionato e ragionevole rispetto all’effettivo contributo, dettagliatamente descritto dal -OMISSIS-, fornito alle indagini dal ricorrente.
La valutazione così espressa, ampiamente favorevole benché ritenuta insoddisfacente dall’interessato (in quanto, frustrandone le aspettative, non collima del tutto con il suo giudizio soggettivo), appare inoltre conforme al principio secondo cui, nel soppesare l'eccezionale rilevanza del comportamento dei dipendenti segnalati per la ricompensa, “ l'Amministrazione deve anche considerare che la promozione per merito straordinario alla superiore qualifica determina una deroga alle disposizioni che nel pubblico impiego regolano l'accesso alle diverse qualifiche che esige una interpretazione restrittiva dei casi in cui è possibile darvi luogo proprio per la sua particolare eccezionalità (cfr. Cons. Stato Sez. III, 16 novembre 2018, n. 6452; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 30 ottobre 2015, n. 3088) ” (da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 1519 del 2021).
L'Amministrazione non ha quindi trascurato di esprimere il proprio riconoscimento nei confronti dell’interessato, cui ha infatti concesso l'encomio solenne (ricompensa di grado immediatamente inferiore alla promozione straordinaria e pur sempre dotata di alto valore morale) per “ la condotta e le qualità personali e professionali dimostrate ” (attestandone il livello superiore rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla-OMISSIS-), limitandosi piuttosto ad escludere, sulla base di un apprezzamento strettamente discrezionale insuscettibile di sindacato in questa sede, che la medesima condotta e le medesime qualità presentino tali profili di eccezionalità da permettere, secondo il principio poc’anzi richiamato, di derogare alle rigide disposizioni che, disciplinando gli avanzamenti di carriera, garantiscono a tutti i dipendenti trasparenza e parità di condizioni nell’accesso alle qualifiche superiori.
5. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Infine, non v’è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite, non essendosi l’Amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in videconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.