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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/11/2024, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2133 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 28 Ottobre
2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Lidia Mastrangelo
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Nardella
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
All'udienza del 28 Ottobre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in San Severo, in data 22.10.2003; che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (il 23/2/2004) e (il 20/3/2006); di essersi separata in Persona_1 Per_2 virtù di decreto del Tribunale di Foggia del 13.11.2019, che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
Il resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 28.08.2024 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo regolarsi i rapporti tra le parti nei termini di cui alla citata memoria.
All'udienza del 28.10.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste nell'accordo sottoscritto dalle parti datato 18.10.2024 e depositato unitamente alle note di trattazione scritta.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dall'omologa della separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, datato 18.10.2024 e depositato telematicamente.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
2 - durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 23/2/2004) e (il 20/3/2006), Persona_1 Per_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo del 18.10.2024, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo, in data
22.10.2003 (atto n. 258, p. II, serie A, anno 2003);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti datato 18.10.2024 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 05.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2133 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 28 Ottobre
2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Lidia Mastrangelo
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Nardella
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
All'udienza del 28 Ottobre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in San Severo, in data 22.10.2003; che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (il 23/2/2004) e (il 20/3/2006); di essersi separata in Persona_1 Per_2 virtù di decreto del Tribunale di Foggia del 13.11.2019, che aveva omologato le condizioni di separazione consensuale;
che dal giudizio di separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
Il resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 28.08.2024 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo regolarsi i rapporti tra le parti nei termini di cui alla citata memoria.
All'udienza del 28.10.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste nell'accordo sottoscritto dalle parti datato 18.10.2024 e depositato unitamente alle note di trattazione scritta.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dall'omologa della separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, datato 18.10.2024 e depositato telematicamente.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
2 - durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 23/2/2004) e (il 20/3/2006), Persona_1 Per_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Conformi a diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo del 18.10.2024, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo, in data
22.10.2003 (atto n. 258, p. II, serie A, anno 2003);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti datato 18.10.2024 e depositato telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 05.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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