Articolo 14 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 aprile 1958
Art. 14.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958