Art. 14.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.