Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 783/2022 R.G.L., avente ad oggetto appello a sentenza n. 793 del giudice del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 4.5.2022, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. MAZZOTTA GIUSEPPE, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CORTESE ALESSANDRO e Controparte_1
BEVILACQUA FRANCESCO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione del giudizio di primo grado
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 25.2.2020, ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Palmi, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che: Controparte_1
- è stato assunto, con contratto a tempo determinato, a far data dal 29.11.2012, dalla
presso la sede di Gioia Tauro;
CP_2
- l' assunzione è avvenuta in forza dell'affidamento temporaneo alla Società resistente, subentrata alla nell'appalto “Calabria Sud”, avente ad oggetto la Controparte_3 conduzione degli impianti di smaltimento rifiuti siti in Gioia Tauro, Reggio Calabria, Siderno,
Crotone, Rossano;
-. all'atto del subentro, con verbale di accordo sindacale del 29.11.2012, le parti sociali avevano concordato che: 1) assumesse a tempo determinato tutti i 123 lavoratori occupati CP_1 nei predetti impianti;
2) venisse applicato il C.C.N.L. di settore Fise/Assoambiente, con garanzia dei livelli occupazionali, livelli, mansioni, inquadramento e retribuzione;
3) ad eventuale proroga o affidamento definitivo dell'appalto Calabria Sud ad o ad altra azienda, i contratti CP_1 di lavoro in essere sarebbero stati trasformati a tempo indeterminato per tutti i 123 lavoratori;
- seguivano altri accordi sindacali che prorogavano il contratto a tempo determinato (fino alla data di affidamento dell'appalto “Calabria Sud”) “nei termini ed alle medesime condizioni dei contratti originari con i lavoratori in forza alla ”, sino a che, con Controparte_4 lettera del 24.3.14, la società comunicava al la trasformazione del rapporto di lavoro a Pt_1 tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 25/03/2014-
Ha lamentato che la nonostante si fosse impegnata a riconoscere le medesime Controparte_5 condizioni contrattuali in essere con la Società cessante, ometteva di corrispondere alcuni emolumenti, tra cui gli scatti di anzianità – non riconoscendo ai fini giuridici ed economici l'anzianità già maturata e riconosciuta allo stesso dai precedenti datori di lavoro (in violazione delle clausole del
C.C.N.L. di settore richiamate nel verbale di accordo sindacale, in specie l'art. 28 C.C.N.L) - ed il c.d. elemento di garanzia retributiva “E.G.R.” (elemento di garanzia retributiva), così come previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva di riferimento all' art. 2, punto C) n. 8 e ss. del CCNL
Fise (somma di denaro che deve essere erogata ai dipendenti, in base alle disposizioni CP_2 del contratto collettivo nazionale di lavoro nell'importo e con le modalità ivi fissate, dalle aziende in cui non sono previsti contratti collettivi aziendali).
In particolare, quanto agli emolumenti legati agli scatti di anzianità - dopo aver illustrato la disciplina di riferimento circa i presupposti e le modalità della loro erogazione < periodici della retribuzione che maturano automaticamente in funzione dell'anzianità di servizio, e, quindi, della semplice permanenza del lavoratore nella medesima impresa nonché, nelle medesima categoria o qualifica, il cui importo, stabilito dalla contrattazione collettiva, varia in base alla qualifica e viene periodicamente incrementato a scadenze diverse (triennale secondo il CCNL applicabile al settore) (…)>> - ha evidenziato che, in forza dell'art. 6 del citato CCNL “Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”, l'impresa subentrata nell'appalto ha l'obbligo di riconoscere al lavoratore e, quindi, anche all'odierno ricorrente, il valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato alle dipendenze della precedente impresa. (al punto 9. l'articolo prevede testualmente: “il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente CCNL dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti…”).
Che, tuttavia, ometteva di considerare l'anzianità di servizio già maturata ai fini degli CP_1 aumenti periodici e le scadenze triennali per la relativa corresponsione, violando le previsioni del
CCNL e gli accordi sindacali intervenuti in data 29.11.2012 e 31.05.2013. Come documentalmente provato dalle buste paga, la stessa erogava l'emolumento solo a partire da luglio 2016 ed indicava il mese di luglio 2019 quale data di maturazione del successivo scatto di anzianità, non tenendo conto che al momento dell'assunzione, il (come risulta dalla busta paga di novembre 2012) aveva Pt_1 già maturato alle dipendenze della società l'anzianità di Controparte_3 servizio utile ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità, percependone la relativa quota pari ad euro 43,46 (n. 2 scatti) e che le buste paga rilasciate dalla predetta datrice di lavoro individuavano sotto la voce “nr. scatti anzianità” il mese di luglio 2014 (“07/14”) quale termine temporale per la maturazione di un ulteriore scatto. Ecologia, invece, in modo del tutto erroneo, ha calcolato la decorrenza dell'anzianità dal mese di giugno 2013, ha dunque riconosciuto il primo scatto triennale al luglio 2016 ed ha indicato nella mensilità di luglio 2019 (07/2019) la data di maturazione del successivo scatto di anzianità.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, costituitasi tempestivamente in Controparte_1 giudizio, ha dedotto l' infondatezza in fatto e diritto della domanda, sostenendo, preliminarmente la prescrizione delle spettanze retributive reclamate a vario titolo da controparte per il periodo antecedente la data del 21.12.2013, ovverosia cinque anni precedenti la notifica della lettera di messa in mora avvenuta in data 21.12.2018, e nel merito il difetto del requisito essenziale ex art. 6 C.C.N.L. della continuità occupazionale, atteso che aveva cominciato a gestire l'impianto di Gioia Tauro – al quale era addetto il ricorrente – in virtù di affidamento temporaneo d'urgenza da parte dell';
[...]
con ordinanza Controparte_6 del 22.11.2012, della durata di sei mesi poi prorogati fino all'aggiudicazione nel 2014 all'esito di apposito bando di gara. Il tutto, quindi, in virtù di contratti a tempo determinato, solo successivamente trasformati in contratti a tempo indeterminato. Ad avviso della società non vi era, dunque, il requisito della continuità, ma pur ammettendolo in ipotesi astratta, lo stesso veniva a cessare il 23.5.2013 ed in data 1.6.13 si instaurava con il ricorrente un nuovo e distinto rapporto che segnava l'inizio del triennio ai fini della maturazione dell'anzianità. Quanto all'E.G.R., ha riconosciuto la dovutezza, ma ha chiesto di scomputare dal quantum preteso quanto già corrisposto dal 2018.
2. Ammessa ed espletata ctu contabile su un doppio quesito in cui venivano indicate due diverse date da cui far decorrere il triennio di maturazione dello scatto di anzianità (la data di assunzione presso
LI e l'anzianità indicata nelle buste paga rilasciate dal precedente datore di lavoro), il giudice accoglieva la domanda, riconoscendo però un importo minore di quello rivendicato (€ 2991,56 a titolo di scatti di anzianità ed € 600,00 per EGR), compensando per metà le spese di lite.
Il giudice - partendo dalla premessa che gli scatti di anzianità previsti negli accordi sindacali intervenuti in data 29.11.2012 e 31.05.2013, risultano essere stati conclusi al fine di garantire la piena applicazione del C.C.N.L. Fise/Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali ed il correlato mantenimento dei livelli occupazionali, delle mansioni, dell'inquadramento e della retribuzione e che indubbia fosse la continuità del rapporto di lavoro nell'avvicendamento delle imprese, poiché non vi era stata soluzione di continuità nelle assunzioni a termine e successive proroghe sicchè il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto – ha osservato che la società si era obbligata, in applicazione delle clausole della contrattazione collettiva di riconoscere ai lavoratori prima in forza presso
[...]
le medesime condizioni contrattuali (livello, mansione, retribuzione), tra cui devono CP_4 rientrano anche le voci retributive di cui al presente giudizio e che pertanto sussiste in capo alla società l'onere di riconoscere all'odierno ricorrente il valore degli aumenti periodici di anzianità e l'anzianità di servizio maturata sin dalla data di assunzione.
Per quanto concerne il quantum spettante al lavoratore a titolo di aumenti periodici di anzianità, ha ritenuto, però, che il triennio di anzianità ai fini della maturazione dello scatto dovesse partire dalla data di assunzione presso LI Servizi Ambientali snc di ovvero dal marzo 2009, così CP_3 motivando: “ dai cedolini paga prodotti dal ricorrente, risulta che il precedente gestore già da marzo
2012 avesse attribuito al ricorrente somme per scatti di anzianità, prima ancora che lo avesse maturato il diritto (decorrente, dal primo luglio successivo al triennio lavorativo consecutivo), per importi sganciati da quelli previsti dal C.C.N.L. (€ 43,46 a fronte di € 20,92 previsti dal c.c.n.l.).
Tali attribuzioni effettuate dalla società con cui sono stati Controparte_3 riconosciuti aumenti periodici di anzianità non dovuti e/o non ancora maturati, in misura differente dalle previsioni del c.c.n.l. (unica fonte che disciplina gli aumenti periodici di anzianità), con
l'indicazione in busta paga di una data di maturazione del successivo scatto di anzianità (luglio 2014) diversa da quella contrattualmente prevista, non possono produrre effetti nella sfera giuridica dell'odierna società resistente. Per tale ragione, in relazione al quantum della pretesa in esame, occorre far fede ai conteggi effettuati dal CTU dott.ssa con riferimento al quesito Persona_1
n.1 sottopostole: “calcoli a far data dal 29/11/2012 l'eventuale differenza retributiva spettante al ricorrente gli aumenti periodici di anzianità ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.N.L. Controparte_7 considerando come base di partenza la data di assunzione dell'1/03/2009 in LI Servizi
Ambientali snc di In particolare, nella propria relazione peritale in atti, la dott.ssa CP_3
ha riferito quanto segue: In applicazione delle richiamate disposizioni collettive, spetta, Per_1 pertanto, l'importo di € 2.991,56 a favore di come da conteggi correttamente Parte_1 operati sulla base delle tabelle di cui all'art. 28 CCNL, il tutto con interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo come per legge.
Quanto all'elemento di garanzia retributiva (e.g.r) ex art. 2, punto c), n. 8 e ss. del C.C.N.L.
Fise/Assoambiente, ha ritenuto la dovutezza nel minore importo di € 600, avendo la società dedotto e provato di aver corrisposto la EGR per gli anni 2018 e 2019, risultando dovuta esclusivamente la
EGR per gli anni dal 2014 al 2017.
3. Con l'appello avverso la sentenza il ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1
– pur accertando il diritto del medesimo a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata - ha erroneamente fatto decorrere a stessa dall' 1.3.2009 (data di assunzione dell'1/03/2009 in LI
Servizi Ambientali snc ed ha quantificato gli importi dovuti nell'importo di € CP_3
2.991,56, anziché di € 5.476,86, (di cui alla seconda opzione dei calcoli non contestati del ctu).
Ha spiegato infatti che alla data del 29 novembre 2011 (data di assunzione presso ) , il sig. CP_1 aveva già maturato n. 2 scatti di anzianità presso le precedenti imprese. Ha rilevato, in Pt_1 particolare, che è documentato che il fu assunto presso l'impianto di Gioia Tauro in data 1° Pt_1 dicembre 2004 dalla Società TM.E. Spa;
successivamente, a seguito di una fusione societaria, il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito, senza soluzione di continuità, con la LI Servizi
Ambientali ed, infine, con l'odierna resistente. Ha quindi sottolineato che, alla data di assunzione presso la Società resistente, il ricorrente aveva già maturato due scatti, come tra l'altro documentato nelle buste paga allegate al ricorso (cfr. all. 19); che infatti, la , pur indicando nella CP_8 busta paga la data di assunzione convenzionale (1° marzo 2009), riconosceva correttamente l'anzianità maturata dal ricorrente presso la Società TM.E. Spa ed infatti, dalla busta paga di novembre 2012, risultano maturati già 2 scatti di anzianità (il primo maturato nel periodo luglio
2005/luglio 2008, il secondo nel periodo luglio 2008/luglio 2011), mentre il terzo scatto, come correttamente indicato nella medesima busta paga, sarebbe maturato nel mese di luglio 2014 e così a seguire gli ulteriori scatti;
che, di conseguenza, il aveva diritto a vedersi riconoscere Pt_1 l'importo di € 5.476,86 a titolo di scatti di anzianità per come risultante dai corretti e non contestati calcoli effettuati dal CTU nel giudizio di primo grado.
Ha concluso, chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, accertarsi che alla data del
29.11.2012 il ricorrente aveva già maturato n. 2 scatti di anzianità e condannare CP_1
al pagamento dell'importo di € 2.485,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, pari
[...] alla differenza tra l'importo già riconosciuto in primo grado ( € 2.991,56) e l'importo effettivamente dovuto (€ 5.476,86) a titolo di aumenti periodici di anzianità per il periodo dal 29.11.2012 a dicembre
2019.
Ha resistito chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, poiché fondato su CP_1 circostanze nuove rispetto a quelle allegate e dedotte nel giudizio di primo grado.
Ha rilevato che parte appellante, per la prima volta nel presente giudizio, ha asserito di essere stato assunto in data 1° dicembre 2004 dalla Società TM.E. Spa, quando nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto ed allegato di essere stato dipendente della società
[...]
a decorrere dal 01/03/2009, così come peraltro emergeva dai prospetti Controparte_3 paga che lo stesso ricorrente aveva prodotto in atti a corredo di quel ricorso. A dire dell'appellata, così facendo il ha introdotto per la prima volta in fase d'appello un fatto costitutivo della Pt_1 domanda mai dedotto in primo grado, in maniera irrituale ed inammissibile, per violazione dell'art
345 c.p.c.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
°°°°°°°°
4. L'appello è fondato.
Il thema disputandum concerne unicamente la decorrenza dell'anzianità maturata dal dipendente ai fini della corretta quantificazione delle somme dovutegli da a Parte_1 CP_1 titolo di scatti di anzianità, di cui non è contestata la spettanza.
E' acclarata poi, poiché l'accertamento sul punto contenuto nella sentenza appellata non è stato oggetto di impugnazione, la continuità del rapporto di lavoro del con le imprese Pt_1 avvicendatesi nella gestione dell'appalto di servizi. Ed invero, il Tribunale ha argomentato che gli accordi sindacali intervenuti in data 29.11.2012 e 31.05.2013 (quest'ultimo sostanzialmente ricognitivo e confermativo del primo) sono stati stipulati con lo scopo di garantire la piena applicazione del C.C.N.L. Fise/Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali ed il correlato mantenimento dei livelli occupazionali, delle mansioni, dell' inquadramento e della retribuzione;
che la circostanza che i contratti che venivano ad essere stipulati per raggiungere tale obiettivo erano a tempo determinato, e non indeterminato si giustifica in quanto in primo momento si era trattato di un affidamento temporaneo e non un subentro e per l'urgenza con cui occorreva garantire la riattivazione degli impianti di smaltimento e che la circostanza che i rapporti di lavoro in parola fossero stati regolarizzati in un primo momento con contratti a termine non è stata ostativa all'applicazione del C.C.N.L. Fise/Assoambiente, e quindi anche dell'art. 28, secondo cui “A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale, in quanto l'art. 11 del medesimo C.C.N.L. prevede che “Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”.
Tanto posto, ritiene il Collegio che il ragionamento del giudice di prime cure che ha fatto decorrere l'anzianità dall'1.3.2009 (data di assunzione presso l'impresa cessante) non sia condivisibile, poiché non fa corretta applicazione del CCNLdi settore e degli accordi sindacali intervenuti tra le parti che obbligano l'impresa subentrante nell'appalto e nei rapporti di lavoro già in essere a mantenere inalterate l'anzianità e la retribuzione già acquisite.
Pertanto, facendo applicazione delle richiamate disposizioni collettive, il ricorrente ha diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità, nell' importo (di cui alla seconda opzione) risultante dai corretti e non contestati calcoli effettuati dal ctu, pari ad € 5.476,86.
Il Consulente tecnico, facendo applicazione delle tabelle di cui all' art. 28 CCNL, ha considerato l'arco temporale dal 29.11.2012 al dicembre 2019 ed ha preso come base di partenza l'anzianità per come già riconosciuta dalla (risultante dalle buste paga Controparte_9 dalla stessa emesse e prodotte tempestivamente nel giudizio di primo grado), da cui risulta che al novembre 2012 il aveva maturato una anzianità di anni 3 e mesi 9 e che l'importo mensile a Pt_1 tale titolo erogato era di € 43,46).
Pertanto, considerato che il rapporto con la società “cessante” è proseguito senza soluzione di continuità con la non vi è dubbio che l'anzianità maturata con l'impresa cessante CP_5 CP_1
(in forza delle previsioni di contrattazione collettiva e degli accordi sindacali) si riverbera e va cumulata con il periodo di cui al rapporto con l'odierna appellata, sorto nel mese di novembre del
2012, essendosi quest'ultima impegnata, sin dall'inizio, all'“applicazione del CCNL di settore
[...] con garanzia dei livelli occupazionali, livelli, mansioni, inquadramento e CP_7 retribuzione…”.
La censura di inammissibilità è infondata, non essendo stata proposta alcuna domanda nuova, né introdotto alcun fatto costitutivo della domanda, non prospettato in primo grado.
Ed invero, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il dipendente ha rivendicato l'anzianità già maturata con la precedente impresa (LI) e con il medesimo atto introduttivo ha prodotto le buste paga emesse da LI dalle quali si evince l'anzianità maturata con la stessa.
La deduzione formulata solo nella presente fase, ovvero che il rapporto di lavoro è iniziato sin dal
2004 con la società TM.E. Spa e proseguito, a seguito di fusione societaria, senza soluzione di continuità con la LI Servizi, non introduce un fatto nuovo, ma è un mero chiarimento volto ad esplicare quanto già indicato nelle buste paga alla voce “anzianità maturata”. In altri termini, la deduzione chiarisce la ragione per cui l'anzianità maturata alla data dell'avvicendamento delle imprese (novembre 2012) fosse di anni 3 e mesi 9, circostanza, quest'ultima, già nota, poiché risultante dalle allegazioni e dai documenti ritualmente prodotti in primo grado.
Erroneamente, dunque, la Ecologia ha annullato l'anzianità pregressa, considerando il rapporto ex novo dal 1.6.2013 e facendo decorrere il primo triennio utile allo scatto di anzianità dal luglio 2013, quando invece al momento dell'assunzione (novembre 2012) il dipendente aveva già maturato una anzianità di anni 3 e mesi 9. Altrettanto erroneamente il giudice ha ritenuto di far decorrere l'anzianità dall' 1.3.2009 (data di assunzione presso LI) , non riconoscendo quella già maturata con il precedente datore di lavoro.
In accoglimento dell'appello, parte appellata va quindi condannata a corrispondere all'appellante la somma di 5.476,86, anziché quella di € 2.991,56, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi del II° scaglione, stante la non complessità della questione.
Anche quelle del primo grado, e quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi del III° scaglione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ontro , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 793/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 04/05/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto conferma , così provvede: condanna a corrispondere a a titolo di scatti di anzianità Controparte_1 Parte_1 maturati nel periodo da novembre 2012 a dicembre 2019, la somma di € 5476,86, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna a rifondere alla parte appellante le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 1456,00, oltre spese generali iva e cp e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 2695,00, CP_1 oltre spese generali iva e cp, da distrarsi, ed alle spese di ctu.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)