Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/02/2026, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11918 del 2025, proposto dal
Comune di Arcugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8176086F98, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Settanta7 Studio Associato, EL Rangone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini, Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota di ANAC prot. n. 119400 del 04.09.2025, conosciuta dal Comune in pari data, assunta al prot. comunale n. 12333 del 09.09.2025, fasc. ANAC n. 500/2025, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Operatore economico: Esteel s.r.l. – C.F.: 01922900566; Settanta7 Studio associato – C.F.: 10119920014. Stazione appaltante: Comune di Arcugnano – C.F.: 00176710242”, CIG 8070124CFD, CIG 8176086F98, nella sola parte in cui archiviava il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di Settanta7 Studio associato e dell’arch. Rangone EL, con conseguente obbligo di ANAC di assumere una nuova determinazione conclusiva nel procedimento in parola; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, per il quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Settanta7 Studio Associato, EL Rangone e dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la dichiarazione con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento;
preso atto della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente in vista dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, e confermata alla suddetta udienza, di non avere più interesse alla coltivazione del presente contenzioso, in quanto l’amministrazione ha provveduto all’annotazione della notizia sul Casellario informatico in seguito alla riapertura del procedimento originariamente archiviato;
ritenuto che, essendo l’annotazione intervenuta in virtù seguito all’istaurazione del presente giudizio, trattasi di un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, non potendo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto di disporre l’integrale compensazione tra le parti del le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del suo complessivo andamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ ER, Presidente
IN LA, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LA | AZ ER |
IL SEGRETARIO