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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8320 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 20741/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20741/2020 promossa da:
D'MA (CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1
Mario Procaccini, presso il quale è elettivamente domiciliato, in virtu' di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
contro
LA (P.IVA ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Manna ed elett.te dom.ta Controparte_2 presso il suo studio, giusta procura allegata in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 19/5/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , Parte_2 ha esposto di aver stipulato, in data 28/2/13, con la convenuta, Parte_3 un contratto di appalto volto alla fornitura e alla posa in opera di marmi da installare nella villa di sua proprietà, sita in Anacapri (Na), per una spesa complessiva, iniziale, pari ad € 54.000,00 + iva, contratto successivamente integrato, tra il 2015 e il 2018, con commissione di fornitura e posa in opera di ulteriori marmi, nelle restanti parti della villa, per un importo complessivo di €
884.618,00, in relazione ad una superficie di mq. 1078.
Ha esposto l'attore che, a seguito dei suddetti lavori, a partire dal 2017, venivano riscontrati vizi e difformità dell'opera posta in essere;
nello specifico, si manifestavano, in alcune zone (piazzale antistante forno, piazzale vasca ottagonale, piazzale ex pozzo, ecc.) delle macchie gialle su alcuni marmi, su altri invece delle lesioni e altri ancora presentavano tarlature e/o venature, nonché molti giunti tra le lastre risultavano ammalorati. I difetti venivano riscontrati anche in contraddittorio, come indicato nel verbale di accertamento e constatazione, redatto il 9/3/19, sottoscritto anche dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori, e, in mancanza degli interventi risolutivi promessi, da parte dell'impresa, il Direttore di Lavori aveva diffidato l'appaltatore ad eliminare urgentemente i vizi dell'opera accertati, non potendo, allo stato dei fatti, rilasciare alcun certificato di collaudo che attestasse la regolare esecuzione della stessa.
Ha altresì dedotto l'attore che ulteriori vizi venivano riscontrati nella relazione peritale redatta dal Dr. che accertava ulteriori vizi in relazione al materiale Tes_1 fornito e alla sua posa in opera, criticità confermate poi dal Centro Tecnologico sperimentale che, nell'esaminare i marmi, precisava che le macchie presenti sulle lastre potevano essere il frutto dell'assorbimento di sostanze provenienti dall'esterno,
pagina 2 di 9 non essendo state trattate tali zone con prodotti specifici volti ad evitare tale fenomeno.
Per porre rimedio a tali danni e ripristinare lo stato dei luoghi, l'attore ha richiesto alla società convenuta il pagamento della somma complessiva di € 228.009,00, oltre
€ 116.218,00 per spese di rimozione ed impermeabilizzazione ed € 80.000,00 per danni indiretti, dovuti alla mancata fruizione degli immobili, per un totale complessivo di € 424.227,00.
Tanto premesso, l'attore ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 accertare l'esistenza dei vizi denunziati, le difformità nella fornitura dei materiali e l'omessa eliminazione dei difetti riscontrati, dichiarare la società convenuta responsabile di tutte le inadempienze indicate e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di € 424.227,00 ovvero alla maggior o minor somma risultante dagli accertamenti tecnici da effettuare in corso di causa, il tutto oltre interessi come per legge e vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, la Parte_2 decadenza e prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo, l'attore, mai lamentato prima gli asseriti vizi e risalendo, l'esecuzione delle opere, agli anni che vanno dal 2013 al 2018. Nel merito, ha eccepito la eccessiva genericità e mancanza di riferimenti tecnici e temporali, delle deduzioni della controparte nel proprio atto, sia in ordine alla ricostruzione storica dei fatti occorsi, che in ordine al contenuto tecnico delle doglianze. Parte convenuta ha poi precisato di non aver preso parte alle attività di posa in opera dei marmi forniti, in quanto la stessa veniva eseguita da terzi;
pertanto, ha chiesto al Giudice adito di dichiarare la propria estraneità ai vizi lamentati relativi alla posa in opera dei marmi (come da capo 12 dell'atto di citazione). In conclusione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e l'accertamento, rispetto alla complessiva fornitura, della quantità, qualità nonché del valore della porzione della fornitura non rispondente ai requisiti o danneggiata o non posata a regola d'arte, al fine di determinare il minor valore della stessa e accertare l'effettiva fruibilità o meno dell'immobile oggetto dell'appalto.
pagina 3 di 9 Rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stato nominato un Ctu;
depositata la relazione peritale, all'udienza del 19/5/25 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda di parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, nei limiti di quanto di seguito si dirà.
Giova premettere che le parti hanno stipulato un primo contratto di appalto
(comprensivo della fornitura di materiali), in data 28/2/2013 al quale hanno fatto seguito ben nove integrazioni dello stesso, aventi ad oggetto singole porzioni coperte e scoperte della villa, integrazioni susseguitesi nel periodo che va tra novembre 2015 ed il luglio 2018, allegate in atti da parte attrice.
Ciò posto, preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di eccessiva genericità della domanda dell'attore, non specificando adeguatamente,
l'attore, a dire della società convenuta, i vizi e le difformità presenti nell'opera.
Tale eccezione è infondata in quanto dall'atto di citazione emergono con chiarezza i difetti ed i vizi che l'opera in esame riporta;
sul punto, infatti, parte attrice descrive con precisione i vizi lamentati, consistenti in “macchie gialle, tarlature o lesioni presenti sui marmi esterni alla ”. Come chiarito dall'attore nelle memorie ex art. Pt_4
183 VI comma c.p.c., l'atto di citazione è sufficientemente specifico nella indicazione dei vizi lamentati, laddove si legge, alla pag. 1, punto 5: “A partire dal 2017 in alcune zone (piazzola antistante forno, piazzola vasca ottagonale, piazzola ex pozzo)” si sono manifestate delle macchie gialle sui marmi posti in opera ed inoltre, alcune lastre sono risultate lesionate, altre hanno così presentato tarolature e/o venature, molti giunti tra le lastre sono risultati ammalorati …” ; vizi, poi, meglio precisati nella relazione del
CT di parte, dr. e nella relazione tecnica del Centro tecnologico Tes_1 sperimentale, prodotta in atti.
Infondate sono, altresì, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, sollevate dalla convenuta.
Ed invero, l'attore certamente non è incorso nella decadenza, posto che i vizi lamentati nell'atto di citazione sulla pavimentazione in marmo (poche venature, macchie gialle, venature scure di grosse dimensioni, tarolature, striature bianche),
pagina 4 di 9 venivano espressamente riconosciuti, dal legale rappresentante della società convenuta, nel verbale di accertamento e constatazione del 9/3/19, prodotto in atti dall'attore – sottoscritto dall'ing. e comunque non disconosciuto dalla CP_2 società convenuta – ; nell'occasione, poi, l'impresa si impegnava ad effettuare degli interventi risolutivi, diretti ad eliminare i difetti riscontrati, entro la data del
15/5/19, interventi che però non venivano effettuati. Dunque, non vi è decadenza dell'attore, ai sensi dell'art. 1495 II comma c.c..
L'avvenuto riconoscimento dei vizi, come da verbale del 9/3/19, determina innanzitutto l'interruzione della prescrizione (v. in tal senso Cass. 27076/23) – interruzione cui seguiva la diffida inviata il 19/5/19 dal Direttore dei Lavori, volta ad ottenere interventi diretti alla eliminazione dei vizi riscontrati, nonché la successiva lettera del 18/6/19, sempre a firma del Direttore dei Lavori, e la raccomandata a firma dell'avv. Procaccini, del 5/11/19. In ogni caso, come affermato da giurisprudenza di merito e legittimità, il riconoscimento dei vizi e l'impegno a rimuoverli, da parte del fornitore, determinando la nascita di una nuova obbligazione, comportano l'assoggettamento alla prescrizione decennale, con l'esclusione della prescrizione breve di cui all'art. 1495 c.c.. In sostanza, il riconoscimento dei vizi (che può avvenire anche tacitamente, compiendo atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia, ad esempio allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta) configura un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Tribunale
Ravenna 647/23; Corte Appello Venezia n. 956/23). Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione.
Passando al merito della causa, al fine di verificare la sussistenza delle difformità e dei vizi lamentati dall'attore, oltre che di accertare il danno subito e quantificare le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, è stato necessario nominare un CTU;
il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, in quanto pagina 5 di 9 frutto di approfondite indagini sui marmi oggetto della fornitura e di valutazioni che appaiono tecnicamente corrette e comunque ben motivate.
Va premesso che l'indagine del CTU andava correttamente limitata alle contestazioni circa la qualità dei marmi e i vizi contenute nel verbale di accertamento e riconoscimento dei vizi del 9/3/19, contestazioni poi ribadite nelle successive lettere del Direttore dei Lavori del 27/5/19 e del 18/6/19, che riguardano un numero di
195 lastre e un'area esterna della villa di complessivi mq 106,90 (riguardanti le lastre posizionate nelle zone di seguito indicate: viale forno vasca bambù, piazza vasca bambù, piazzale piscina e gazebo, ex pozzo, piazzale forno, piazzale antistante, piazza ottagonale, ex pozzo/ lavande, piazza ottagonale/macina, piscina/macina).
Dunque, l'indagine non andava estesa ad eventuali ulteriori difetti e vizi, eventualmente riscontrati, in sede di sopralluogo del CTU, sui marmi forniti dalla società convenuta, presenti in altre zone della villa, in quanto non tempestivamente denunciati dal (alcun riferimento a tali zone può riscontrarsi nelle diffide Pt_3 inviate dal Direttore dei Lavori o dall'avvocato); inoltre, a tali ulteriori lastre di marmo eventualmente difettate non si riferisce il riconoscimento dei vizi contenuto nel verbale del 9/3/19, riconoscimento che, per quanto sopra già detto, consente di superare l'eccezione di decadenza e prescrizione della convenuta. Né, peraltro, parte attrice, nell'atto di citazione e/o nelle memorie di precisazione, ex art. 183 VI comma c.p.c., ha mai dedotto l'insorgenza dei medesimi vizi, in precedenza denunciati, sulla pavimentazione in marmo di altre zone della villa, né ha mai ipotizzato la possibilità di un'estensione dei danni, a causa della presenza dei medesimi difetti su altre lastre di marmo poste in zone diverse da quelle indicate in citazione.
Ciò premesso, rileva, il Tribunale, che il CTU, in relazione al primo e al secondo quesito formulato dal Giudice (- se il riconoscimento dei vizi contenuto nel verbale di costatazione del 9/3/19 si riferisca o meno ai vizi lamentati nella presente causa, e – se detti vizi sussistano) ha fornito risposta affermativa, rilevando che i vizi contenuti e descritti nel verbale di constatazione del 09/03/2019, sono corrispondenti ai vizi lamentati dall'attore nell'atto di citazione e, esaminate le lastre in questione, il CTU ha confermato la presenza dei vizi lamentati;
in particolare, ha accertato “la presenza di: DIFETTI ESTETICI PROPRI DEI MATERIALI: - tarolature (piccoli buchi), -
pagina 6 di 9 frescume (vene di colore chiaro), DIFETTI ESTETICI NON DIPENDENTI DIRETTAMENTE
DALLA NATURA DEI MARMI: - macchie gialle, -lesioni su alcune lastre, - macchie da diverso assorbimento, - ammaloramento dei giunti tra le lastre”, come ben visibili nelle fotografie riportate sulla relazione;
tali vizi sono stati riscontrati sulla maggior parte della superficie posata, ed in particolare sul piazzale antistante il forno ed antistante la villa, sul piazzale vasca ottagonale, sul piazzale ex pozzo. Ha poi aggiunto che le lastre in questione presentano una diversa qualità rispetto ai marmi ordinati, con una conseguente differente resa finale visiva dei materiali. Il CTU ha inoltre effettuato (presso un laboratorio specializzato) esami di campioni di marmo prelevati, al fine di comprendere la natura delle macchie rinvenute sulle lastre e di verificare la possibilità di rimozione delle stesse;
dagli accertamenti effettuati è emersa l'impossibilità di riportare la superficie del campione al colore originale, né con i prodotti utilizzati per la pulizia speciale dei marmi, né con strumenti meccanici. Quanto agli esami sui campioni, alle osservazioni del CT di parte convenuta, l'ausiliario ha risposto di aver riportato, nella relazione peritale, sia i risultati dell'indagine svolta presso il “Centro Tecnologico Sperimentale”, fornito dalla parte attrice, sia quello svolto presso il ”Laboratorio di Diagnostica e Scienza dei materiali dell'Università degli Studi della Tuscia”, indicato dalla parte convenuta e, di aver tenuto conto, nelle conclusioni, di entrambe le indagini, reputando, entrambi gli enti accreditati, seri e degni di fiducia.
Il CTU, all'esito dell'approfondita indagine effettuata, ha così concluso per la necessaria sostituzione delle lastre di marmo difettose, attesa l'impossibilità di eliminazione dei vizi.
Quanto, infine, alla quantificazione delle spese necessarie per la rimozione e sostituzione dei marmi difettosi, il CTU ha redatto due computi metrici: il primo, relativo soltanto alle zone cui si riferisce il verbale di accertamento del 9/3/19 e l'atto di citazione e, il secondo, relativo alle più ampie superfici indicate dal CT di parte attrice. Come sopra detto, peraltro, la domanda può essere esaminata soltanto in relazione alle lastre di marmo riconosciute difettose nel verbale del 9/3/19 e specificamente indicate in citazione;
pertanto, pur prendendo atto delle difficoltà – evidenziate dal CTU nella relazione – derivanti da una sostituzione solo parziale dei pagina 7 di 9 marmi (“la sostituzione parziale dei marmi può comportare la difficoltà e/o impossibilità di inserimento degli stessi nello stesso spazio dove sono stati rimossi ed esclude la possibilità di ottenere una pavimentazione uniforme nel colore, nel tono e nella cromaticità oltre che nel perfetto livellamento della superficie e nel raccordo con le lastre limitrofe a quelle da sostituire”), va quantificata la spesa per i lavori necessari alla sostituzione dei marmi, come fatto dal CTU nel primo computo metrico ( per i lavori elencati alla pag. 42 della relazione), in complessivi € 56.140,00
(somma già attualizzata) oltre iva.
Alcun altro danno patrimoniale va riconosciuto, escludendosi – come correttamente rilevato dal CTU – il danno indiretto, da intendersi il danno da mancato utilizzo dell'immobile, nel periodo necessario per l'intervento di ripristino, trattandosi di un'abitazione adibita a casa di vacanza, da usufruire nel periodo estivo, periodo nel quale, comunque, non possono essere eseguiti lavori edili, a Capri.
Alcun altro danno è stato provato da parte attrice.
In conclusione, va accolta la domanda dell'attore e, accertata la presenza di vizi e difformità nei marmi forniti dalla società convenuta, quest'ultima va condannata, per i danni subiti dall'attore (equivalenti alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati), al pagamento della somma di € 56.140,00 oltre iva, come dovuta per legge.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda come accolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_3 società rigettata ogni altra istanza, così Controparte_3 provvede: pagina 8 di 9 1) Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Società
[...]
al pagamento in favore di della Parte_2 Parte_3 somma complessiva di € 56.140,00, oltre iva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi € 545,00 per spese ed € 9887,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 24/9/25
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20741/2020 promossa da:
D'MA (CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1
Mario Procaccini, presso il quale è elettivamente domiciliato, in virtu' di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
contro
LA (P.IVA ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Manna ed elett.te dom.ta Controparte_2 presso il suo studio, giusta procura allegata in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 19/5/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , Parte_2 ha esposto di aver stipulato, in data 28/2/13, con la convenuta, Parte_3 un contratto di appalto volto alla fornitura e alla posa in opera di marmi da installare nella villa di sua proprietà, sita in Anacapri (Na), per una spesa complessiva, iniziale, pari ad € 54.000,00 + iva, contratto successivamente integrato, tra il 2015 e il 2018, con commissione di fornitura e posa in opera di ulteriori marmi, nelle restanti parti della villa, per un importo complessivo di €
884.618,00, in relazione ad una superficie di mq. 1078.
Ha esposto l'attore che, a seguito dei suddetti lavori, a partire dal 2017, venivano riscontrati vizi e difformità dell'opera posta in essere;
nello specifico, si manifestavano, in alcune zone (piazzale antistante forno, piazzale vasca ottagonale, piazzale ex pozzo, ecc.) delle macchie gialle su alcuni marmi, su altri invece delle lesioni e altri ancora presentavano tarlature e/o venature, nonché molti giunti tra le lastre risultavano ammalorati. I difetti venivano riscontrati anche in contraddittorio, come indicato nel verbale di accertamento e constatazione, redatto il 9/3/19, sottoscritto anche dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori, e, in mancanza degli interventi risolutivi promessi, da parte dell'impresa, il Direttore di Lavori aveva diffidato l'appaltatore ad eliminare urgentemente i vizi dell'opera accertati, non potendo, allo stato dei fatti, rilasciare alcun certificato di collaudo che attestasse la regolare esecuzione della stessa.
Ha altresì dedotto l'attore che ulteriori vizi venivano riscontrati nella relazione peritale redatta dal Dr. che accertava ulteriori vizi in relazione al materiale Tes_1 fornito e alla sua posa in opera, criticità confermate poi dal Centro Tecnologico sperimentale che, nell'esaminare i marmi, precisava che le macchie presenti sulle lastre potevano essere il frutto dell'assorbimento di sostanze provenienti dall'esterno,
pagina 2 di 9 non essendo state trattate tali zone con prodotti specifici volti ad evitare tale fenomeno.
Per porre rimedio a tali danni e ripristinare lo stato dei luoghi, l'attore ha richiesto alla società convenuta il pagamento della somma complessiva di € 228.009,00, oltre
€ 116.218,00 per spese di rimozione ed impermeabilizzazione ed € 80.000,00 per danni indiretti, dovuti alla mancata fruizione degli immobili, per un totale complessivo di € 424.227,00.
Tanto premesso, l'attore ha convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 accertare l'esistenza dei vizi denunziati, le difformità nella fornitura dei materiali e l'omessa eliminazione dei difetti riscontrati, dichiarare la società convenuta responsabile di tutte le inadempienze indicate e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di € 424.227,00 ovvero alla maggior o minor somma risultante dagli accertamenti tecnici da effettuare in corso di causa, il tutto oltre interessi come per legge e vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, la Parte_2 decadenza e prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo, l'attore, mai lamentato prima gli asseriti vizi e risalendo, l'esecuzione delle opere, agli anni che vanno dal 2013 al 2018. Nel merito, ha eccepito la eccessiva genericità e mancanza di riferimenti tecnici e temporali, delle deduzioni della controparte nel proprio atto, sia in ordine alla ricostruzione storica dei fatti occorsi, che in ordine al contenuto tecnico delle doglianze. Parte convenuta ha poi precisato di non aver preso parte alle attività di posa in opera dei marmi forniti, in quanto la stessa veniva eseguita da terzi;
pertanto, ha chiesto al Giudice adito di dichiarare la propria estraneità ai vizi lamentati relativi alla posa in opera dei marmi (come da capo 12 dell'atto di citazione). In conclusione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e l'accertamento, rispetto alla complessiva fornitura, della quantità, qualità nonché del valore della porzione della fornitura non rispondente ai requisiti o danneggiata o non posata a regola d'arte, al fine di determinare il minor valore della stessa e accertare l'effettiva fruibilità o meno dell'immobile oggetto dell'appalto.
pagina 3 di 9 Rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stato nominato un Ctu;
depositata la relazione peritale, all'udienza del 19/5/25 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda di parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, nei limiti di quanto di seguito si dirà.
Giova premettere che le parti hanno stipulato un primo contratto di appalto
(comprensivo della fornitura di materiali), in data 28/2/2013 al quale hanno fatto seguito ben nove integrazioni dello stesso, aventi ad oggetto singole porzioni coperte e scoperte della villa, integrazioni susseguitesi nel periodo che va tra novembre 2015 ed il luglio 2018, allegate in atti da parte attrice.
Ciò posto, preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di eccessiva genericità della domanda dell'attore, non specificando adeguatamente,
l'attore, a dire della società convenuta, i vizi e le difformità presenti nell'opera.
Tale eccezione è infondata in quanto dall'atto di citazione emergono con chiarezza i difetti ed i vizi che l'opera in esame riporta;
sul punto, infatti, parte attrice descrive con precisione i vizi lamentati, consistenti in “macchie gialle, tarlature o lesioni presenti sui marmi esterni alla ”. Come chiarito dall'attore nelle memorie ex art. Pt_4
183 VI comma c.p.c., l'atto di citazione è sufficientemente specifico nella indicazione dei vizi lamentati, laddove si legge, alla pag. 1, punto 5: “A partire dal 2017 in alcune zone (piazzola antistante forno, piazzola vasca ottagonale, piazzola ex pozzo)” si sono manifestate delle macchie gialle sui marmi posti in opera ed inoltre, alcune lastre sono risultate lesionate, altre hanno così presentato tarolature e/o venature, molti giunti tra le lastre sono risultati ammalorati …” ; vizi, poi, meglio precisati nella relazione del
CT di parte, dr. e nella relazione tecnica del Centro tecnologico Tes_1 sperimentale, prodotta in atti.
Infondate sono, altresì, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, sollevate dalla convenuta.
Ed invero, l'attore certamente non è incorso nella decadenza, posto che i vizi lamentati nell'atto di citazione sulla pavimentazione in marmo (poche venature, macchie gialle, venature scure di grosse dimensioni, tarolature, striature bianche),
pagina 4 di 9 venivano espressamente riconosciuti, dal legale rappresentante della società convenuta, nel verbale di accertamento e constatazione del 9/3/19, prodotto in atti dall'attore – sottoscritto dall'ing. e comunque non disconosciuto dalla CP_2 società convenuta – ; nell'occasione, poi, l'impresa si impegnava ad effettuare degli interventi risolutivi, diretti ad eliminare i difetti riscontrati, entro la data del
15/5/19, interventi che però non venivano effettuati. Dunque, non vi è decadenza dell'attore, ai sensi dell'art. 1495 II comma c.c..
L'avvenuto riconoscimento dei vizi, come da verbale del 9/3/19, determina innanzitutto l'interruzione della prescrizione (v. in tal senso Cass. 27076/23) – interruzione cui seguiva la diffida inviata il 19/5/19 dal Direttore dei Lavori, volta ad ottenere interventi diretti alla eliminazione dei vizi riscontrati, nonché la successiva lettera del 18/6/19, sempre a firma del Direttore dei Lavori, e la raccomandata a firma dell'avv. Procaccini, del 5/11/19. In ogni caso, come affermato da giurisprudenza di merito e legittimità, il riconoscimento dei vizi e l'impegno a rimuoverli, da parte del fornitore, determinando la nascita di una nuova obbligazione, comportano l'assoggettamento alla prescrizione decennale, con l'esclusione della prescrizione breve di cui all'art. 1495 c.c.. In sostanza, il riconoscimento dei vizi (che può avvenire anche tacitamente, compiendo atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia, ad esempio allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta) configura un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Tribunale
Ravenna 647/23; Corte Appello Venezia n. 956/23). Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione.
Passando al merito della causa, al fine di verificare la sussistenza delle difformità e dei vizi lamentati dall'attore, oltre che di accertare il danno subito e quantificare le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, è stato necessario nominare un CTU;
il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, in quanto pagina 5 di 9 frutto di approfondite indagini sui marmi oggetto della fornitura e di valutazioni che appaiono tecnicamente corrette e comunque ben motivate.
Va premesso che l'indagine del CTU andava correttamente limitata alle contestazioni circa la qualità dei marmi e i vizi contenute nel verbale di accertamento e riconoscimento dei vizi del 9/3/19, contestazioni poi ribadite nelle successive lettere del Direttore dei Lavori del 27/5/19 e del 18/6/19, che riguardano un numero di
195 lastre e un'area esterna della villa di complessivi mq 106,90 (riguardanti le lastre posizionate nelle zone di seguito indicate: viale forno vasca bambù, piazza vasca bambù, piazzale piscina e gazebo, ex pozzo, piazzale forno, piazzale antistante, piazza ottagonale, ex pozzo/ lavande, piazza ottagonale/macina, piscina/macina).
Dunque, l'indagine non andava estesa ad eventuali ulteriori difetti e vizi, eventualmente riscontrati, in sede di sopralluogo del CTU, sui marmi forniti dalla società convenuta, presenti in altre zone della villa, in quanto non tempestivamente denunciati dal (alcun riferimento a tali zone può riscontrarsi nelle diffide Pt_3 inviate dal Direttore dei Lavori o dall'avvocato); inoltre, a tali ulteriori lastre di marmo eventualmente difettate non si riferisce il riconoscimento dei vizi contenuto nel verbale del 9/3/19, riconoscimento che, per quanto sopra già detto, consente di superare l'eccezione di decadenza e prescrizione della convenuta. Né, peraltro, parte attrice, nell'atto di citazione e/o nelle memorie di precisazione, ex art. 183 VI comma c.p.c., ha mai dedotto l'insorgenza dei medesimi vizi, in precedenza denunciati, sulla pavimentazione in marmo di altre zone della villa, né ha mai ipotizzato la possibilità di un'estensione dei danni, a causa della presenza dei medesimi difetti su altre lastre di marmo poste in zone diverse da quelle indicate in citazione.
Ciò premesso, rileva, il Tribunale, che il CTU, in relazione al primo e al secondo quesito formulato dal Giudice (- se il riconoscimento dei vizi contenuto nel verbale di costatazione del 9/3/19 si riferisca o meno ai vizi lamentati nella presente causa, e – se detti vizi sussistano) ha fornito risposta affermativa, rilevando che i vizi contenuti e descritti nel verbale di constatazione del 09/03/2019, sono corrispondenti ai vizi lamentati dall'attore nell'atto di citazione e, esaminate le lastre in questione, il CTU ha confermato la presenza dei vizi lamentati;
in particolare, ha accertato “la presenza di: DIFETTI ESTETICI PROPRI DEI MATERIALI: - tarolature (piccoli buchi), -
pagina 6 di 9 frescume (vene di colore chiaro), DIFETTI ESTETICI NON DIPENDENTI DIRETTAMENTE
DALLA NATURA DEI MARMI: - macchie gialle, -lesioni su alcune lastre, - macchie da diverso assorbimento, - ammaloramento dei giunti tra le lastre”, come ben visibili nelle fotografie riportate sulla relazione;
tali vizi sono stati riscontrati sulla maggior parte della superficie posata, ed in particolare sul piazzale antistante il forno ed antistante la villa, sul piazzale vasca ottagonale, sul piazzale ex pozzo. Ha poi aggiunto che le lastre in questione presentano una diversa qualità rispetto ai marmi ordinati, con una conseguente differente resa finale visiva dei materiali. Il CTU ha inoltre effettuato (presso un laboratorio specializzato) esami di campioni di marmo prelevati, al fine di comprendere la natura delle macchie rinvenute sulle lastre e di verificare la possibilità di rimozione delle stesse;
dagli accertamenti effettuati è emersa l'impossibilità di riportare la superficie del campione al colore originale, né con i prodotti utilizzati per la pulizia speciale dei marmi, né con strumenti meccanici. Quanto agli esami sui campioni, alle osservazioni del CT di parte convenuta, l'ausiliario ha risposto di aver riportato, nella relazione peritale, sia i risultati dell'indagine svolta presso il “Centro Tecnologico Sperimentale”, fornito dalla parte attrice, sia quello svolto presso il ”Laboratorio di Diagnostica e Scienza dei materiali dell'Università degli Studi della Tuscia”, indicato dalla parte convenuta e, di aver tenuto conto, nelle conclusioni, di entrambe le indagini, reputando, entrambi gli enti accreditati, seri e degni di fiducia.
Il CTU, all'esito dell'approfondita indagine effettuata, ha così concluso per la necessaria sostituzione delle lastre di marmo difettose, attesa l'impossibilità di eliminazione dei vizi.
Quanto, infine, alla quantificazione delle spese necessarie per la rimozione e sostituzione dei marmi difettosi, il CTU ha redatto due computi metrici: il primo, relativo soltanto alle zone cui si riferisce il verbale di accertamento del 9/3/19 e l'atto di citazione e, il secondo, relativo alle più ampie superfici indicate dal CT di parte attrice. Come sopra detto, peraltro, la domanda può essere esaminata soltanto in relazione alle lastre di marmo riconosciute difettose nel verbale del 9/3/19 e specificamente indicate in citazione;
pertanto, pur prendendo atto delle difficoltà – evidenziate dal CTU nella relazione – derivanti da una sostituzione solo parziale dei pagina 7 di 9 marmi (“la sostituzione parziale dei marmi può comportare la difficoltà e/o impossibilità di inserimento degli stessi nello stesso spazio dove sono stati rimossi ed esclude la possibilità di ottenere una pavimentazione uniforme nel colore, nel tono e nella cromaticità oltre che nel perfetto livellamento della superficie e nel raccordo con le lastre limitrofe a quelle da sostituire”), va quantificata la spesa per i lavori necessari alla sostituzione dei marmi, come fatto dal CTU nel primo computo metrico ( per i lavori elencati alla pag. 42 della relazione), in complessivi € 56.140,00
(somma già attualizzata) oltre iva.
Alcun altro danno patrimoniale va riconosciuto, escludendosi – come correttamente rilevato dal CTU – il danno indiretto, da intendersi il danno da mancato utilizzo dell'immobile, nel periodo necessario per l'intervento di ripristino, trattandosi di un'abitazione adibita a casa di vacanza, da usufruire nel periodo estivo, periodo nel quale, comunque, non possono essere eseguiti lavori edili, a Capri.
Alcun altro danno è stato provato da parte attrice.
In conclusione, va accolta la domanda dell'attore e, accertata la presenza di vizi e difformità nei marmi forniti dalla società convenuta, quest'ultima va condannata, per i danni subiti dall'attore (equivalenti alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati), al pagamento della somma di € 56.140,00 oltre iva, come dovuta per legge.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda come accolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_3 società rigettata ogni altra istanza, così Controparte_3 provvede: pagina 8 di 9 1) Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Società
[...]
al pagamento in favore di della Parte_2 Parte_3 somma complessiva di € 56.140,00, oltre iva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi € 545,00 per spese ed € 9887,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 24/9/25
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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