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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 694/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
RR LL, LA
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1315/2021 depositato il 29/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vernole
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6075093190001190 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compare solo il difensore della contribuente che si riporta ai propri scritti e conclusioni. Il Comune non e' costituito. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 29-05-2021, il sig. Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 1420/2020 del 01-10-2020, con la quale la CTP di Lecce aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 6075093190001190 del 08-05-2019, emesso dal
Comune di Vernole per l'anno 2014.
L'appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7
L. n. 212/2000 in relazione all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento de quo, particolarmente per la parte concernente i calcoli posti a base della pretesa impositiva;
2) illegittimità della tassazione dell'immobile ubicato in Indirizzo_1, considerato il suo stato “di assoluto degrado e stato di abbandono, inutilizzato ed inutilizzabile”; 3) ribadiva l'inesistenza della notifica a mezzo posta dell'atto de quo;
4) ribadiva pure la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della sottoscrizione, posto che “gli avvisi di accertamento dei tributi locali vanno sottoscritti con firma autografa o con firma digitale, essendo insufficiente la mera apposizione a stampa delle generalità del delegato …. Infatti, la firma digitale realizza garanzie di autenticità ed immodificabilità della sottoscrizione del documento informatico”, in applicazione di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005; 5) eccepiva pure l'omessa dimostrazione della predisposizione dell'atto de quo con mezzi informatici, nonché l'omessa indicazione dell' “apposito provvedimento dirigenziale dal quale doveva emergere il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati”; 6) eccepiva, inoltre, l'omesso contraddittorio preventivo;
7) ribadiva pure l'illegittimità della procedura di notificazione dell'avviso di accertamento de quo;
8) ribadiva il difetto di motivazione dell'atto de quo per omessa allegazione degli atti endoprocedimentali;
9) eccepiva pure l'omesso assolvimento dell'onere della prova, da parte del Comune, degli elementi giustificativi della pretesa e del quantum accertato;
10) ribadiva, infine, la richiesta di riduzione della tariffa per inferiori livelli di prestazione e per uso stagionale in relazione agli immobili accertati.
Il Comune di Vernole non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 01-12-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificata la regolarità della notificazione dell'appello alla controparte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Questa Corte si è già pronunciata positivamente, in relazione a controversie analoghe, sulla questione dell'applicabilità agli atti impositivi come quello di che trattasi della disciplina dettata dal C.A.D. (D.Lgs. n.
82/2005), di cui ai motivi di appello nn.
4-5 che per ragioni di natura logico-giuridica devono essere esaminati congiuntamente e preliminarmente rispetto agli altri.
Si pone, ai fini del decidere, la questione interpretativa dell'art. 2 del CAD, nel testo come modificato dal D.
Lgs. n. 217/2017, che al comma 6 dispone: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali”. Ebbene, conformemente con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza più autorevole, assolutamente condiviso da questa Corte, “l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi”
(per tutte, vedasi Cass. civ. -sez. trib.- sent. del 21/01/2021 n. 1150 e, da ultimo, sent. del 19-06-2024 n.
16846).
Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in disarmonia, secondo questa Corte, oltre che con l'applicazione dei criteri di interpretazione letterale-sistematico della suddetta disposizione normativa, anche con la normativa europea (in particolare il Regolamento eIDAS) che dal 2016 impone come regola generale l'adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici;
ma soprattutto si pone in contrasto con la volontà del legislatore manifestata nel successivo comma 6-bis, che sancisce espressamente l'applicabilità delle disposizioni del CAD “agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria” e rimette ad un successivo decreto l'adozione delle modalità e dei termini per la sua applicazione “alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.
Alla ritenuta applicabilità al caso di specie delle disposizioni del CAD, giusto art. 2 commi 6-6 bis CAD, consegue l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di appello, per quanto di seguito si esporrà.
Ai sensi dell'art. 23 del CAD, “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L'attestazione di conformità all'originale prescritta dal citato art. 23 CAD, infatti, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto formato digitalmente ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico, essendo l'attestazione di conformità riferita al contenuto integrale del documento originale informatico e quindi anche alla sottoscrizione apposta in formato digitale.
Orbene, in relazione al caso di specie, la Corte rileva che:
- l'avviso di accertamento de quo contiene la sola “indicazione a stampa del nominativo” del Funzionario responsabile del tributo, senza neppure l'indicazione degli estremi del relativo, specifico “apposito provvedimento di livello dirigenziale”, prescritto dalla stessa disposizione ivi richiamata (art. 1, comma 87,
L. n. 549/95) e considerato anche dalla giurisprudenza più autorevole quale necessario presupposto di legittimità dell'atto (per tutte, vedasi Cass. ord. n. 11045 del 24-04-2024);
- dall'esame dell'atto impositivo suddetto, notificato in copia cartacea al contribuente, risulta che tale atto è sprovvisto dell'attestazione di conformità all'originale digitale.
Conseguentemente, secondo questa Corte, l'avviso di accertamento de quo, contenente la sola “indicazione a stampa del nominativo” del Funzionario responsabile del tributo, deve considerarsi nullo ai sensi dell'art. 42, comma 3, DPR n. 600/73; e, trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cpc. (nello stesso senso, per tutte, vedasi Cass. civ. -sez. VI- sent. del 11-08-2022 n. 24681).
L'accoglimento dei suddetti due motivi di appello ha quale diretta conseguenza l'assorbimento dei motivi residui.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi, connessi con la specificità delle questioni trattate testimoniata anche dalla mutevole giurisprudenza in materia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
RR LL, LA
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1315/2021 depositato il 29/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vernole
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6075093190001190 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compare solo il difensore della contribuente che si riporta ai propri scritti e conclusioni. Il Comune non e' costituito. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 29-05-2021, il sig. Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 1420/2020 del 01-10-2020, con la quale la CTP di Lecce aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 6075093190001190 del 08-05-2019, emesso dal
Comune di Vernole per l'anno 2014.
L'appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7
L. n. 212/2000 in relazione all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento de quo, particolarmente per la parte concernente i calcoli posti a base della pretesa impositiva;
2) illegittimità della tassazione dell'immobile ubicato in Indirizzo_1, considerato il suo stato “di assoluto degrado e stato di abbandono, inutilizzato ed inutilizzabile”; 3) ribadiva l'inesistenza della notifica a mezzo posta dell'atto de quo;
4) ribadiva pure la nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della sottoscrizione, posto che “gli avvisi di accertamento dei tributi locali vanno sottoscritti con firma autografa o con firma digitale, essendo insufficiente la mera apposizione a stampa delle generalità del delegato …. Infatti, la firma digitale realizza garanzie di autenticità ed immodificabilità della sottoscrizione del documento informatico”, in applicazione di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005; 5) eccepiva pure l'omessa dimostrazione della predisposizione dell'atto de quo con mezzi informatici, nonché l'omessa indicazione dell' “apposito provvedimento dirigenziale dal quale doveva emergere il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati”; 6) eccepiva, inoltre, l'omesso contraddittorio preventivo;
7) ribadiva pure l'illegittimità della procedura di notificazione dell'avviso di accertamento de quo;
8) ribadiva il difetto di motivazione dell'atto de quo per omessa allegazione degli atti endoprocedimentali;
9) eccepiva pure l'omesso assolvimento dell'onere della prova, da parte del Comune, degli elementi giustificativi della pretesa e del quantum accertato;
10) ribadiva, infine, la richiesta di riduzione della tariffa per inferiori livelli di prestazione e per uso stagionale in relazione agli immobili accertati.
Il Comune di Vernole non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 01-12-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificata la regolarità della notificazione dell'appello alla controparte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Questa Corte si è già pronunciata positivamente, in relazione a controversie analoghe, sulla questione dell'applicabilità agli atti impositivi come quello di che trattasi della disciplina dettata dal C.A.D. (D.Lgs. n.
82/2005), di cui ai motivi di appello nn.
4-5 che per ragioni di natura logico-giuridica devono essere esaminati congiuntamente e preliminarmente rispetto agli altri.
Si pone, ai fini del decidere, la questione interpretativa dell'art. 2 del CAD, nel testo come modificato dal D.
Lgs. n. 217/2017, che al comma 6 dispone: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali”. Ebbene, conformemente con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza più autorevole, assolutamente condiviso da questa Corte, “l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi”
(per tutte, vedasi Cass. civ. -sez. trib.- sent. del 21/01/2021 n. 1150 e, da ultimo, sent. del 19-06-2024 n.
16846).
Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in disarmonia, secondo questa Corte, oltre che con l'applicazione dei criteri di interpretazione letterale-sistematico della suddetta disposizione normativa, anche con la normativa europea (in particolare il Regolamento eIDAS) che dal 2016 impone come regola generale l'adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici;
ma soprattutto si pone in contrasto con la volontà del legislatore manifestata nel successivo comma 6-bis, che sancisce espressamente l'applicabilità delle disposizioni del CAD “agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria” e rimette ad un successivo decreto l'adozione delle modalità e dei termini per la sua applicazione “alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.
Alla ritenuta applicabilità al caso di specie delle disposizioni del CAD, giusto art. 2 commi 6-6 bis CAD, consegue l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di appello, per quanto di seguito si esporrà.
Ai sensi dell'art. 23 del CAD, “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
L'attestazione di conformità all'originale prescritta dal citato art. 23 CAD, infatti, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto formato digitalmente ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico, essendo l'attestazione di conformità riferita al contenuto integrale del documento originale informatico e quindi anche alla sottoscrizione apposta in formato digitale.
Orbene, in relazione al caso di specie, la Corte rileva che:
- l'avviso di accertamento de quo contiene la sola “indicazione a stampa del nominativo” del Funzionario responsabile del tributo, senza neppure l'indicazione degli estremi del relativo, specifico “apposito provvedimento di livello dirigenziale”, prescritto dalla stessa disposizione ivi richiamata (art. 1, comma 87,
L. n. 549/95) e considerato anche dalla giurisprudenza più autorevole quale necessario presupposto di legittimità dell'atto (per tutte, vedasi Cass. ord. n. 11045 del 24-04-2024);
- dall'esame dell'atto impositivo suddetto, notificato in copia cartacea al contribuente, risulta che tale atto è sprovvisto dell'attestazione di conformità all'originale digitale.
Conseguentemente, secondo questa Corte, l'avviso di accertamento de quo, contenente la sola “indicazione a stampa del nominativo” del Funzionario responsabile del tributo, deve considerarsi nullo ai sensi dell'art. 42, comma 3, DPR n. 600/73; e, trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cpc. (nello stesso senso, per tutte, vedasi Cass. civ. -sez. VI- sent. del 11-08-2022 n. 24681).
L'accoglimento dei suddetti due motivi di appello ha quale diretta conseguenza l'assorbimento dei motivi residui.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi, connessi con la specificità delle questioni trattate testimoniata anche dalla mutevole giurisprudenza in materia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.