Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 694
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse privo dell'attestazione di conformità all'originale digitale e contenesse solo l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, senza indicare il provvedimento dirigenziale di riferimento, configurando una nullità ai sensi dell'art. 42, comma 3, DPR n. 600/73.

  • Altro
    Illegittimità della tassazione di immobile in stato di degrado

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

  • Altro
    Inesistenza della notifica a mezzo posta

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

  • Accolto
    Nullità dell'avviso per inesistenza della sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse privo dell'attestazione di conformità all'originale digitale e contenesse solo l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, senza indicare il provvedimento dirigenziale di riferimento, configurando una nullità ai sensi dell'art. 42, comma 3, DPR n. 600/73.

  • Accolto
    Omessa dimostrazione della predisposizione con mezzi informatici e omessa indicazione del funzionario responsabile

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse privo dell'attestazione di conformità all'originale digitale e contenesse solo l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, senza indicare il provvedimento dirigenziale di riferimento, configurando una nullità ai sensi dell'art. 42, comma 3, DPR n. 600/73.

  • Altro
    Omesso contraddittorio preventivo

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

  • Altro
    Illegittimità della procedura di notificazione

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

  • Altro
    Difetto di motivazione per omessa allegazione atti endoprocedimentali

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

  • Altro
    Onesso assolvimento onere della prova da parte del Comune

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

  • Altro
    Richiesta di riduzione tariffa per inferiori livelli di prestazione e uso stagionale

    L'accoglimento dei motivi relativi alla validità formale dell'atto ha assorbito gli altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 694
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 694
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo