Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
4/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79729/pensioni militari del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis), nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente, in omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Angelo Fiore LI (C.F. [...]) (pec:
angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it; fax 06/35491865) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, in presso il cui studio in Roma, in viale delle Medaglie d’Oro, n.
266;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente domiciliato presso la sede, in Roma, viale dell’Esercito, n. 186, p.e.c.
previmil@postacert.difesa.it;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro tempore (CF 80415740580),
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di II fascia del Ministero e dalle dott.sse Anna Maria Alimandi, LA CA e NA CE, funzionarie del medesimo Ministero, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta atto di delega in atti, della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliata in Roma, via xx Settembre, n. 97, p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it.;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall’Avv. Filippo AN (C.F. [...], p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, n.29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c.avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;
- resistenti;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 13.12.2023, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra LA Venanzini, l’Avv. Gaetano Giacinto Mancusi (per delega orale) per la parte ricorrente, l’Avv. Gianna Fiore per l’INPS, e la d.ssa NA CE per il Ministero dell’economia e delle finanze, mentre nessuno è comparso per il Ministero della difesa, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2022, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previo annullamento (recte: disapplicazione) del silenzio
- rifiuto asseritamente formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 05.05.2021 all’INPS - l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal 16.12.2016 il trattamento pensionistico di privilegio di 3^ Categoria, Tab. “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78, in relazione alle infermità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
“Esiti di intervento chirurgico asportazione liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow-up” e “Note di gonartrosi sinistra in esiti di pregressa artroscopia per asportazione della cartilagine semilunare con marcato impegno funzionale” e conseguente condanna della resistente Amministrazione al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei suindicati diritti fino a quella di effettivo soddisfo, nonché delle spese di lite con diritti ed onorari di avvocato, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.
1.1. In punto di fatto, rappresenta:
a. di essere un Sottufficiale in congedo dell’Esercito Italiano, arruolato il 10.05.1977 e collocato in congedo per infermità il 29.05.2013;
b. Nel corso della carriera è stato impiegato in faticose attività di servizio ed addestrative in relazione alle quali ha riportato una lesione del menisco sinistro, per la quale si è reso necessario un intervento chirurgico, che ha esitato in una invalidante gonartria; tale infermità, definita dalla competente C.M.O. con il Giudizio Diagnostico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 di “Note di gonartrosi sinistra in esiti di pregressa artroscopia per asportazione della cartilagine semilunare con marcato impegno funzionale” è stata dichiarata “SI” dipendente da causa di servizio ed ascritta all’8^ Categoria, Tabella “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78;
c. fra le attività svolte dal ricorrente rientrano quelle relative agli impieghi in teatri operativi all’estero in ambienti contaminati dalla dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti conseguente all’utilizzo di munizionamento bellico anche all’uranio impoverito, più precisamente:
- in Monzambico, dal 24.10.1993 al 24.01.1994;
- in Kosovo dal 18.04.1999 al 15.10.1999, dislocato in Durazzo;
- in Bosnia dal 10.01.2002 al 02.05.2002, dislocato in Sarajevo;
In relazione agli impieghi anzidetti asserisce di essersi dovuto spostare, in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all’ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici; si è alimentato con cibarie approvvigionate in loco ed ha bevuto, nonché utilizzato per l’igiene personale, acqua del posto; ha operato in condizioni di ipervigilanza a causa del costante pericolo per l’incolumità fisica con il fisico debilitato da massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali ed è stato alloggiato in condizioni precarie.
d. nel maggio del 2016 gli veniva riscontrata una
“Neoformazione medio ileale” per la quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “asportazione di liposarcoma mesenterico plurifocale”:
e. in data 16.12.2016 il ricorrente ha presentato, in relazione a tale infermità, domanda (acquisita con prot. nr. 0147268) di concessione del trattamento pensionistico diretto di privilegio e in data 27.01.2017 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 f. veniva sottoposto a visita presso la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma che con il Verbale Mod. BL/B nr. A21707095 del 15.09.2017 stilava il giudizio diagnostico “Esiti di intervento chirurgico di asportazione di liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow up” ed ascriveva la relativa menomazione dell’integrità fisica alla 4^ Categoria, Tabella “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78;
g. nelle more l’I.N.P.S., (con l’atto n.
VT012017880315 del 19.10.2017) liquidava il trattamento pensionistico privilegiato di 8^
Categoria, Tab. “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78 in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Note di gonartrosi sinistra in esiti di pregressa artroscopia per asportazione della cartilagine semilunare con marcato impegno funzionale”.
h. in data 13.01.2020 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si esprimeva con il parere n.
442522019 valutando che l’infermità “Esiti di intervento chirurgico di asportazione di liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow up” non potesse essere riconosciuto dipendente da causa di servizio;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 i. Sulla scorta di tale parere, in data 12.05.2020 il Ministero della Difesa emetteva il decreto n. 594
– Posizione n. 667363/B mediante il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quella connessa di liquidazione dell’equo indennizzo;
j. non avendo ricevuto alcun riscontro con riguardo alla domanda di attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio, in data 05.05.2021 il ricorrente indirizzava all’I.N.P.S. –
direzione provinciale di Viterbo un atto stragiudiziale con intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.
k. a fronte di tale atto l’I.N.P.S. in data 25.05.2021 rappresentava che il comitato di verifica per le cause di servizio non aveva ancora espresso il parere richiesto in data 31.10.2017 dal ministero della difesa circa la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità tumorale per la quale era stata presentata la domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato.
1.2 In punto di diritto, formula la seguente censura:
I. erronea interpretazione della situazione di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 fatto, errore sul presupposto. - Violazione dell’art. 2, comma 78, della L. n. 244/2007 e dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. - Incongruità, inattendibilità, insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione.
1.3 In conclusione, formule le domande sopra riportate al paragrafo 1.
In via istruttoria, chiede:
- di acquisire la documentazione relativa all’istruttoria eseguita dall’Amministrazione in conseguenza della domanda di concessione del trattamento pensionistico di privilegio presentata dal ricorrente nonché tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio;
- se del caso, disporre accertamento medico legale in contraddittorio tra le parti presso idoneo Istituto pubblico affinché si accerti la dipendenza da causa di servizio della patologia “Esiti di intervento chirurgico di asportazione di liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow up”;
2. Con la memoria di costituzione il Ministero della difesa ha formulato le seguenti conclusioni:
I. dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 II. rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.500
(millecinquecento) e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con il MEF e l’INPS al pagamento delle spese di lite.
3. Con la memoria di costituzione il Ministero dell’economi e delle finanze ha formulato le seguenti conclusioni:
I. in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio;
II. nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, in ogni caso opponendosi, alla richiesta di CTU medico-legale.
4. Con la memoria di costituzione l’INPS ha formulato le seguenti conclusioni:
I. ritenere la carenza di legittimazione passiva dell’INPS;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 II. in subordine rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
III. ancora in subordine, dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’’art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’art. 22, comma 36, della L. 724/1994, con il favore delle spese.
5. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previo annullamento (recte: disapplicazione) del silenzio - rifiuto asseritamente formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 05.05.2021 all’INPS - l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal 16.12.2016 il trattamento pensionistico di privilegio di 3^ Categoria, Tab. “A” annessa al D.P.R. nr.
915/78, in relazione alle infermità “Esiti di intervento chirurgico asportazione liposarcoma In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 mesenterico plurifocale in attuale follow-up” e “Note di gonartrosi sinistra in esiti di pregressa artroscopia per asportazione della cartilagine semilunare con marcato impegno funzionale” e conseguente condanna della resistente Amministrazione al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei suindicati diritti fino a quella di effettivo soddisfo, nonché delle spese di lite con diritti ed onorari di avvocato, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge.
3. In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Ministero della difesa.
Infatti, il ricorso, seppur rivolto formalmente avverso il silenzio-rifiuto asseritamente opposto dall’INPS, riguarda il riconoscimento della pensione privilegiata per l’infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 594
– Posizione n. 667363/B del Ministero della Difesa emetteva. Atteso che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è presupposto necessario per il successivo riconoscimento della pensione privilegiata, tanto è sufficiente per In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 radicare la legittimazione passiva del predetto Ministero.
4. Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, chiamato in giudizio quale espressione del Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto, come eccepito dal Ministero stesso, tale organo è chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale e che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici (cfr. per tutte, Cdc, sez. III app., 21.1.2022, n. 31).
5. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall’INPS, atteso che il ricorso è proposto avverso, in tesi, un comportamento tenuto dall’ente in relazione ad un procedimento di propria competenza, costituito dal silenzio-rifiuto asseritamente serbato dall’ente previdenziale sull’istanza di pensione privilegiata presentata in data 16.5.2016.
6. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni.
7. In primo luogo, il ricorso è inammissibile in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 quanto asseritamente proposto avverso il silenzio -
rifiuto serbato dall’INPS sull’istanza di pensione privilegiata, presentata nel 2016 afferente alla specifica infermità “Esiti di intervento chirurgico asportazione liposarcoma mesenterico plurifocale in attuale follow-up” e “Note di gonartrosi sinistra in esiti di pregressa artroscopia per asportazione della cartilagine semilunare con marcato impegno funzionale”.
Tuttavia, costituendosi, l’INPS ha depositato il provvedimento SM 5007 in data 9.6.2021 Atto VT012021935373 - in cui ha espressamente provveduto su detta istanza, denegandone il riconoscimento.
Parte ricorrente, che pure ha allegato detto provvedimento (antecedente alla presentazione del ricorso), non ne ha tenuto conto (espressamente a pag. 6 del ricorso: “Ad oggi l’I.N.P.S. non ha dato ulteriore esito alla diffida del ricorrente e non è dato sapere se ha ricevuto dal Ministero della Difesa…), insistendo per l’impugnazione di un silenzio-rifiuto insussistente.
Ne deriva che non sussiste il presupposto, asserito da parte ricorrente, del silenzio - rifiuto per la proposizione del ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 8. Per altro profilo, il ricorso è inammissibile ex art. 153, comma 1, lett.b), c.g.c..
Deve infatti verificarsi la validità della diffida in data 5.5.2021, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, diffida che, viceversa, si appalesa inidonea, con conseguente inammissibilità del ricorso, per i seguenti aspetti.
L’atto non presenta i requisiti formali previsti dalla disposizione recata dal menzionato art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Questo, infatti, richiede la “notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Si deve ritenere che la specifica previsione normativa imponga l’onere di effettuare la formale
“notificazione”, a mezzo ufficiale giudiziario ovvero, ove consentito a mezzo pec, ovvero ai sensi della l. 890 del 1992, escludendosi altre forme di comunicazione, ivi compresa la raccomandata ordinaria, con o senza avviso di ricevimento.
Non si ignora l’evoluzione della giurisprudenza, formatasi con riguardo al previgente art. 71, lett.
b), R.D. n. 1038 del 1933, che era progressivamente giunta - in parallelo con l’evoluzione della normativa (di cui alla l. n. 241 del 1990) in ordine In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 all’ammissibilità dei ricorsi avverso il silenzio
(rifiuto o inadempimento) innanzi al Giudice amministrativo) - a dequotare la rilevanza della forma della diffida a provvedere (cfr. per tutte, Cdc, sez. II app., 5 novembre 2012 n. 630).
Tuttavia, nel vigore del (sopravvenuto) codice di giustizia contabile e, segnatamente, dell’art. 153 nella formulazione sopra richiamata, deve prendersi atto che il legislatore ha espressamente stabilito una forma specifica, la “notificazione” che, ricollegandosi semanticamente, e finalisticamente, all’art. 25 D.P.R. n. 3 del 1957, appare rendere recessiva la giurisprudenza precedentemente formatasi sul predetto art. 71 che peraltro non disciplinava espressamente né l’istituto né la forma della diffida a provvedere.
E ciò dal punto di vista della ratio sostanziale della norma, si ricollega alla necessità che l’amministrazione, mediante la ricezione di un atto di diffida in forme giuridiche qualificate (notifica formale a mezzo di ufficiale giudiziario o pec o ex l. l. 890 del 1992), sia posta in condizione di discernere tra le (innumerevoli) ordinarie sollecitazioni e diffide e messe in mora in costanza di procedimento, le (qualificate) fattispecie in cui la parte intenda dimostrare l’intenzione di ricorrere In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alla via giudiziaria immediatamente dopo lo spirare del termine contenuto nella formale diffida.
Nella fattispecie, viceversa, parte ricorrente ha provveduto all’invio di plico raccomandato ordinario, in tesi, con avviso di ricevimento, (di cui, peraltro, non è stata allegato l’avviso di ricevimento).
9. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la questione di inammissibilità del ricorso
-, si dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.,
la compensazione delle spese del giudizio.
11. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dichiara inammissibile il ricorso;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.01.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 07.01.2026 13:41:39 GMT+01:00