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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLA MELONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Forlì, via Merenda n. 9
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
BONARDI e dell'avv. ANNA RIZZO ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Verona, via Terre
n. 6
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate nella data del 21.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 13.06.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, Voglia così pronunciarsi, a seguito di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'uopo necessari:
a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al SI. per grave Controparte_1 violazione dei doveri che derivano dal matrimonio;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Milano Marittima (RA) Via Palanti n. 14 (dati catastali) alla
SI.ra che vi abiterà con il figlio maggiorenne ma non completamente autosufficiente Parte_1
, ogni qual volta farà ritorno da Milano;
Per_1
c) disporre che il sig. corrisponda alla moglie o direttamente al figlio maggiorenne la CP_1 somma non inferiore ad € 600,00 mensili, o a quella ritenuta di giustizia dal Tribunale, quale contributo al mantenimento del figlio medesimo, fino a quando non sarà completamente autosufficiente.
Detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, così come da protocollo d'intesa del Tribunale di Ravenna. d) disporre altresì che il sig. corrisponda alla moglie la somma mensile di € 1.000,00 per il CP_1 di lei mantenimento, sussistendone i presupposti di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge”. Con decreto emesso in data 26.06.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 21.11.2024.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 21.10.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi senza addebito a carico del sig. CP_1
;
[...]
3) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti del Controparte_1 figlio sig. e della moglie sig.ra per le ragioni di cui Persona_2 Parte_1 in parte motiva;
in subordine disporre a favore del figlio sig. un assegno di Persona_2 mantenimento inferiore ad euro 400,00 a favore della moglie un importo inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento, o altra somma ritenuta di giustizia, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa coniugale sita in Milano Marittima (RA) via Palanti n. 14 alla sig.ra . Parte_1
4) In ogni caso, vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori di legge”.
In data 30.10.2024, parte attrice depositava la memoria ex art. 473-bis.17, n. 1 c.p.c..
Stante la richiesta delle parti motivata dalla pendenza di trattative per la precisazione di conclusioni congiunte, l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. veniva differita con ordinanza dello 08.11.2024 alla data dello 09.01.2025, ove nessuno compariva.
pagina 2 di 5 A seguito del differimento operato dal Giudice relatore ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. all'udienza del 16.01.2025, le parti chiedevano con apposita istanza che l'udienza già fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in data 13.01.2025, il Giudice delegato differiva l'udienza alla data del
23.01.2025 e ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate nella data del 21.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti, con nota depositata in data
08.01.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Ravenna, esperiti gli incombenti di rito,
1) dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, senza addebito alcuno in capo agli stessi;
2) la casa coniugale sita in Milano Marittima via Palanti n. 14, costituita da immobile ad uso abitativo al piano secondo e terzo con pertinenziale vano autorimessa al piano terra, il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di Cervia al foglio n. 26 con le particelle:
- 1028 subalterno 9, via Giuseppe Palanti 11, Piano 2-3, Zona Censuaria assente, Categoria A/7,
Classe 3, Vani 5, Rendita Catastale Euro 800,51;
- 1028 subalterno 5, via Giuseppe Palanti, Piano T, Zona Censuaria assente, Categoria C/6, Classe 2, mq 12 Rendita Catastale Euro 63,83
Viene assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con il figlio maggiorenne ma Parte_1 non completamente autosufficiente , ogni qual volta farà ritorno da Milano;
Per_1
3) Il SI. corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne la cifra mensile di € CP_1 Per_1
400,00 ed alla moglie la cifra mensile di € 500,00, quale contributo al loro mantenimento, cifre annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Dette somme dovranno essere versate entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente agli stessi intestati e già noto al SI. CP_1
4) Ogni coniuge provvederà al pagamento del proprio legale, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
5) Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio”.
Reputa il Collegio, in primo luogo, che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Dalle allegazioni di entrambe le parti e dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso nelle condizioni sopra riportate, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e posto che le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e, per quanto concerne il mantenimento, sono conformi all'interesse del figlio maggiorenne . Per_1
Come da apposita richiesta, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...]
nei confronti di in accoglimento delle conclusioni congiunte Parte_1 Controparte_1 rassegnate dalle parti, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Svezia) il 24.06.1963, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Verona in data 11.09.2004, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 400, p. 2, serie A, anno 2004, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 13.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLA MELONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Forlì, via Merenda n. 9
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
BONARDI e dell'avv. ANNA RIZZO ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Verona, via Terre
n. 6
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate nella data del 21.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 13.06.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, Voglia così pronunciarsi, a seguito di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'uopo necessari:
a) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al SI. per grave Controparte_1 violazione dei doveri che derivano dal matrimonio;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Milano Marittima (RA) Via Palanti n. 14 (dati catastali) alla
SI.ra che vi abiterà con il figlio maggiorenne ma non completamente autosufficiente Parte_1
, ogni qual volta farà ritorno da Milano;
Per_1
c) disporre che il sig. corrisponda alla moglie o direttamente al figlio maggiorenne la CP_1 somma non inferiore ad € 600,00 mensili, o a quella ritenuta di giustizia dal Tribunale, quale contributo al mantenimento del figlio medesimo, fino a quando non sarà completamente autosufficiente.
Detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie, così come da protocollo d'intesa del Tribunale di Ravenna. d) disporre altresì che il sig. corrisponda alla moglie la somma mensile di € 1.000,00 per il CP_1 di lei mantenimento, sussistendone i presupposti di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge”. Con decreto emesso in data 26.06.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 21.11.2024.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 21.10.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi senza addebito a carico del sig. CP_1
;
[...]
3) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti del Controparte_1 figlio sig. e della moglie sig.ra per le ragioni di cui Persona_2 Parte_1 in parte motiva;
in subordine disporre a favore del figlio sig. un assegno di Persona_2 mantenimento inferiore ad euro 400,00 a favore della moglie un importo inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento, o altra somma ritenuta di giustizia, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa coniugale sita in Milano Marittima (RA) via Palanti n. 14 alla sig.ra . Parte_1
4) In ogni caso, vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori di legge”.
In data 30.10.2024, parte attrice depositava la memoria ex art. 473-bis.17, n. 1 c.p.c..
Stante la richiesta delle parti motivata dalla pendenza di trattative per la precisazione di conclusioni congiunte, l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. veniva differita con ordinanza dello 08.11.2024 alla data dello 09.01.2025, ove nessuno compariva.
pagina 2 di 5 A seguito del differimento operato dal Giudice relatore ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. all'udienza del 16.01.2025, le parti chiedevano con apposita istanza che l'udienza già fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in data 13.01.2025, il Giudice delegato differiva l'udienza alla data del
23.01.2025 e ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate nella data del 21.01.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti, con nota depositata in data
08.01.2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Ravenna, esperiti gli incombenti di rito,
1) dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, senza addebito alcuno in capo agli stessi;
2) la casa coniugale sita in Milano Marittima via Palanti n. 14, costituita da immobile ad uso abitativo al piano secondo e terzo con pertinenziale vano autorimessa al piano terra, il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di Cervia al foglio n. 26 con le particelle:
- 1028 subalterno 9, via Giuseppe Palanti 11, Piano 2-3, Zona Censuaria assente, Categoria A/7,
Classe 3, Vani 5, Rendita Catastale Euro 800,51;
- 1028 subalterno 5, via Giuseppe Palanti, Piano T, Zona Censuaria assente, Categoria C/6, Classe 2, mq 12 Rendita Catastale Euro 63,83
Viene assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con il figlio maggiorenne ma Parte_1 non completamente autosufficiente , ogni qual volta farà ritorno da Milano;
Per_1
3) Il SI. corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne la cifra mensile di € CP_1 Per_1
400,00 ed alla moglie la cifra mensile di € 500,00, quale contributo al loro mantenimento, cifre annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Dette somme dovranno essere versate entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente agli stessi intestati e già noto al SI. CP_1
4) Ogni coniuge provvederà al pagamento del proprio legale, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
5) Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio”.
Reputa il Collegio, in primo luogo, che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Dalle allegazioni di entrambe le parti e dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso nelle condizioni sopra riportate, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e posto che le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e, per quanto concerne il mantenimento, sono conformi all'interesse del figlio maggiorenne . Per_1
Come da apposita richiesta, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...]
nei confronti di in accoglimento delle conclusioni congiunte Parte_1 Controparte_1 rassegnate dalle parti, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Svezia) il 24.06.1963, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Verona in data 11.09.2004, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 400, p. 2, serie A, anno 2004, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 13.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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