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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
16452 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 16452/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4756/2017 ordine n. 12235/2017 ruolo del
30/31 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società Immobiliare AN srl di pagare alla società la somma di euro 681.852,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
Parte_1
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la società Immobiliare
AN srl chiedendo in via preliminare che fosse rigettata l'istanza ex art. 648 cpc di parte opposta essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, nel merito ed in via principale che il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo, inefficace e/o comunque revocarlo per l'insussistenza di alcun credito in capo alla società nei confronti della Parte_1 società Immobiliare AN srl, in ogni caso che fosse rigettata ogni domanda svolta da parte opposta in quanto illegittima e infondata ed infine chiedeva in via riconvenzionale, previo accertamento della corretta entità del credito ceduto dalla società alla società CP_1 Pt_2
[..
[...] [... con l'atto datato 3 ottobre 2012 in misura non superiore ad euro 219.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura che venisse accertata in corso di causa, che la società fosse Parte_1 condannata al versamento in favore della società Immobiliare AN srl del saldo prezzo dovuto in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio datato 3 ottobre 2012 in Per_1 misura pari ad euro 951.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del dovuto (3.10.2012) al saldo effettivo;
rilevato che si costituiva in giudizio la società chiedendo in via preliminare che fosse Parte_1 concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e nel merito che fosse rigettata l'opposizione proposta da Immobiliare AN srl poiché infondata in fatto e in diritto e quindi che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto, nonché che fosse rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto infondata e carente di prova poiché la stessa sarebbe stata ammissibile solo per crediti liquidi o di pronta soluzione, circostanza che non ricorreva nel caso specie ed infine che fossero respinti i mezzi di prova richiesti dall'opponente poiché non rispondenti al requisito di rilevanza e ammissibilità;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza 22 giugno 2018 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto previo deposito da parte dell'ingiungente-opposta di idonea cauzione sino all'ammontare di euro 700.000,00 e, considerata anche la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti, le invitava a procedere con l'esperimento della mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs. 28/2010, esperimento che aveva però esito negativo per cui all'udienza successiva il giudice con ordinanza a verbale in data 31 gennaio 2019 concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc sesto comma per il deposito delle memorie istruttorie;
rilevato quindi che il giudice, ritenute le prove orali dedotte generiche e sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, con ordinanza a verbale in data 14 novembre 2019 invitava le parti a precisare le conclusioni;
rilevato che nelle more interveniva il fallimento della società per cui il giudice istruttore Parte_1 dichiarava l'interruzione del processo, successivamente riassunto su istanza di parte opponente;
2 rilevato che si costituiva in giudizio il fallimento della società in persona del curatore e Parte_1 quindi, preso atto delle conclusioni già formulate, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali, il giudice tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente che il decreto ingiuntivo opposto, come si ricava agevolmente dal ricorso, è stato emesso sulla base della “scrittura privata” datata 3 febbraio
2016 (cfr. doc. 1 del ricorso monitorio), sottoscritta dalla società e dalla società Pt_1
Immobiliare AN che costituisce all'evidenza un riconoscimento di debito posto che nella premessa si legge che “la società rimaneva creditrice verso la IMMOBILIARE Parte_1
MILANO srl in quanto soggetto obbligato all'esecuzione delle opere di primaria urbanizzazione e della somma di euro 681.852” e quindi nelle successive pattuizioni al punto 4 che “ove le operazioni di cui al punto 3) venissero realizzate, l'importo del plusvalore verrà sottratto dal credito di euro 681.852 vantato dalla società descritto nelle premesse” e al punto 5) che “qualora Parte_1 entro il 30/09/2016 non venissero effettuate le operazioni con plusvalori pari nel loro complesso al credito della società , quest'ultima si riserva comunque la facoltà di azionare le proprie Parte_1 residue ragioni creditorie”;
rilevato però che la medesima scrittura prevede alla fine che “la presente scrittura verrà risolta automaticamente nel caso in cui o IMMOBILIARE MILANO SRL dovessero essere Parte_1 assoggettate a procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo)”;
rilevato che nel corso del processo effettivamente la società è stata dichiarata fallita dal Pt_1
Tribunale di Brescia (cfr. nota di parte opposta 10.11.2020) e il processo interrotto e poi riassunto su istanza dell'opponente;
rilevato che trattandosi di fallimento non è applicabile la previsione contenuta nell'art.186bis della legge fallimentare all'epoca vigente che prevede l'inefficacia delle clausole automatiche di risoluzione in caso di apertura della procedura di concordato;
ritenuto perciò che a seguito della dichiarazione di fallimento della società la predetta Parte_1 scrittura deve intendersi automaticamente risolta per effetto dell'avveramento della condizione contrattualmente prevista e di detta scrittura pertanto non può tenersi conto come prova del credito vantato da;
Pt_1
3 rilevato per il resto che dalla numerosa documentazione prodotta in giudizio dalla società Pt_1 non è comunque possibile dedurre con la dovuta chiarezza né se la stessa sia o meno creditrice nei confronti di Immobiliare AN e tanto meno l'eventuale importo di detto credito;
rilevato quanto alle prove orali dedotte che esse, come già rilevato dal giudice istruttore, appaiono generiche ed anche sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, né sarebbe ammissibile in tale contesto un'eventuale CTU che, all'evidenza, avrebbe carattere esplorativo;
ritenuto di conseguenza che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Brescia n. 4756/2017 ordine n. 12235/2017 ruolo del 30/31 luglio 2017, va revocato;
rilevato quanto alla domanda riconvenzionale di pagamento svolta da Immobiliare AN nei confronti di che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società , essa è Pt_1 Pt_1 divenuta chiaramente improcedibile dovendo essere proposta nelle forme previste dalla legge fallimentare attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare;
rilevato che parte opponente insiste deducendo che nella causa promossa dal fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito il convenuto, e nel caso di specie essa opponente,
“può opporre in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo…” e prosegue “la compensazione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale” (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente);
rilevato che da quanto sopra enunciato dalla stessa parte opponente si ricava agevolmente che l'eccezione di compensazione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda del fallimento e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale, vale a dire che l'eccezione di compensazione presuppone che sia accertato un credito del fallimento nei confronti della convenuta, e ciò per l'ovvio motivo che per proporre una domanda è necessario avervi interesse (cfr. art.100 cpc), interesse che deve essere concreto e non astratto;
ritenuto perciò che nel caso di specie essendo stato revocato il decreto il decreto ingiuntivo e non essendo stato accertato alcun altro credito del fallimento nei confronti di Immobiliare AN srl, la sua pretesa di far accertare in questa sede il suo credito nei confronti della società fallita da opporre alla procedura fallimentare -anche se la relativa domanda di pagamento è già stata rigettata-, all'evidenza è inammissibile per carenza di interesse;
4 ritenuto infine quanto alle spese che esse, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4756/2017 ordine n. 12235/2017 ruolo del 30/31 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società Immobiliare AN srl di pagare alla società la somma di euro 681.852,00 oltre gli interessi come da Parte_1 domanda e le spese;
b) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società Immobiliare
AN srl nei confronti del fallimento della società Parte_1
c) dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione proposta dalla società Immobiliare
AN srl nei confronti del fallimento della società Parte_1
d) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 21 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 16452/2017 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4756/2017 ordine n. 12235/2017 ruolo del
30/31 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società Immobiliare AN srl di pagare alla società la somma di euro 681.852,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
Parte_1
rilevato che avverso il decreto ingiuntivo proponeva rituale opposizione la società Immobiliare
AN srl chiedendo in via preliminare che fosse rigettata l'istanza ex art. 648 cpc di parte opposta essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, nel merito ed in via principale che il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato nullo, inefficace e/o comunque revocarlo per l'insussistenza di alcun credito in capo alla società nei confronti della Parte_1 società Immobiliare AN srl, in ogni caso che fosse rigettata ogni domanda svolta da parte opposta in quanto illegittima e infondata ed infine chiedeva in via riconvenzionale, previo accertamento della corretta entità del credito ceduto dalla società alla società CP_1 Pt_2
[..
[...] [... con l'atto datato 3 ottobre 2012 in misura non superiore ad euro 219.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura che venisse accertata in corso di causa, che la società fosse Parte_1 condannata al versamento in favore della società Immobiliare AN srl del saldo prezzo dovuto in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio datato 3 ottobre 2012 in Per_1 misura pari ad euro 951.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del dovuto (3.10.2012) al saldo effettivo;
rilevato che si costituiva in giudizio la società chiedendo in via preliminare che fosse Parte_1 concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e nel merito che fosse rigettata l'opposizione proposta da Immobiliare AN srl poiché infondata in fatto e in diritto e quindi che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto, nonché che fosse rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in quanto infondata e carente di prova poiché la stessa sarebbe stata ammissibile solo per crediti liquidi o di pronta soluzione, circostanza che non ricorreva nel caso specie ed infine che fossero respinti i mezzi di prova richiesti dall'opponente poiché non rispondenti al requisito di rilevanza e ammissibilità;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza 22 giugno 2018 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto previo deposito da parte dell'ingiungente-opposta di idonea cauzione sino all'ammontare di euro 700.000,00 e, considerata anche la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti, le invitava a procedere con l'esperimento della mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs. 28/2010, esperimento che aveva però esito negativo per cui all'udienza successiva il giudice con ordinanza a verbale in data 31 gennaio 2019 concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc sesto comma per il deposito delle memorie istruttorie;
rilevato quindi che il giudice, ritenute le prove orali dedotte generiche e sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, con ordinanza a verbale in data 14 novembre 2019 invitava le parti a precisare le conclusioni;
rilevato che nelle more interveniva il fallimento della società per cui il giudice istruttore Parte_1 dichiarava l'interruzione del processo, successivamente riassunto su istanza di parte opponente;
2 rilevato che si costituiva in giudizio il fallimento della società in persona del curatore e Parte_1 quindi, preso atto delle conclusioni già formulate, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali, il giudice tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente che il decreto ingiuntivo opposto, come si ricava agevolmente dal ricorso, è stato emesso sulla base della “scrittura privata” datata 3 febbraio
2016 (cfr. doc. 1 del ricorso monitorio), sottoscritta dalla società e dalla società Pt_1
Immobiliare AN che costituisce all'evidenza un riconoscimento di debito posto che nella premessa si legge che “la società rimaneva creditrice verso la IMMOBILIARE Parte_1
MILANO srl in quanto soggetto obbligato all'esecuzione delle opere di primaria urbanizzazione e della somma di euro 681.852” e quindi nelle successive pattuizioni al punto 4 che “ove le operazioni di cui al punto 3) venissero realizzate, l'importo del plusvalore verrà sottratto dal credito di euro 681.852 vantato dalla società descritto nelle premesse” e al punto 5) che “qualora Parte_1 entro il 30/09/2016 non venissero effettuate le operazioni con plusvalori pari nel loro complesso al credito della società , quest'ultima si riserva comunque la facoltà di azionare le proprie Parte_1 residue ragioni creditorie”;
rilevato però che la medesima scrittura prevede alla fine che “la presente scrittura verrà risolta automaticamente nel caso in cui o IMMOBILIARE MILANO SRL dovessero essere Parte_1 assoggettate a procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo)”;
rilevato che nel corso del processo effettivamente la società è stata dichiarata fallita dal Pt_1
Tribunale di Brescia (cfr. nota di parte opposta 10.11.2020) e il processo interrotto e poi riassunto su istanza dell'opponente;
rilevato che trattandosi di fallimento non è applicabile la previsione contenuta nell'art.186bis della legge fallimentare all'epoca vigente che prevede l'inefficacia delle clausole automatiche di risoluzione in caso di apertura della procedura di concordato;
ritenuto perciò che a seguito della dichiarazione di fallimento della società la predetta Parte_1 scrittura deve intendersi automaticamente risolta per effetto dell'avveramento della condizione contrattualmente prevista e di detta scrittura pertanto non può tenersi conto come prova del credito vantato da;
Pt_1
3 rilevato per il resto che dalla numerosa documentazione prodotta in giudizio dalla società Pt_1 non è comunque possibile dedurre con la dovuta chiarezza né se la stessa sia o meno creditrice nei confronti di Immobiliare AN e tanto meno l'eventuale importo di detto credito;
rilevato quanto alle prove orali dedotte che esse, come già rilevato dal giudice istruttore, appaiono generiche ed anche sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, né sarebbe ammissibile in tale contesto un'eventuale CTU che, all'evidenza, avrebbe carattere esplorativo;
ritenuto di conseguenza che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Brescia n. 4756/2017 ordine n. 12235/2017 ruolo del 30/31 luglio 2017, va revocato;
rilevato quanto alla domanda riconvenzionale di pagamento svolta da Immobiliare AN nei confronti di che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società , essa è Pt_1 Pt_1 divenuta chiaramente improcedibile dovendo essere proposta nelle forme previste dalla legge fallimentare attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare;
rilevato che parte opponente insiste deducendo che nella causa promossa dal fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito il convenuto, e nel caso di specie essa opponente,
“può opporre in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo…” e prosegue “la compensazione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale” (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente);
rilevato che da quanto sopra enunciato dalla stessa parte opponente si ricava agevolmente che l'eccezione di compensazione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda del fallimento e ad ottenerne il rigetto, totale o parziale, vale a dire che l'eccezione di compensazione presuppone che sia accertato un credito del fallimento nei confronti della convenuta, e ciò per l'ovvio motivo che per proporre una domanda è necessario avervi interesse (cfr. art.100 cpc), interesse che deve essere concreto e non astratto;
ritenuto perciò che nel caso di specie essendo stato revocato il decreto il decreto ingiuntivo e non essendo stato accertato alcun altro credito del fallimento nei confronti di Immobiliare AN srl, la sua pretesa di far accertare in questa sede il suo credito nei confronti della società fallita da opporre alla procedura fallimentare -anche se la relativa domanda di pagamento è già stata rigettata-, all'evidenza è inammissibile per carenza di interesse;
4 ritenuto infine quanto alle spese che esse, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4756/2017 ordine n. 12235/2017 ruolo del 30/31 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società Immobiliare AN srl di pagare alla società la somma di euro 681.852,00 oltre gli interessi come da Parte_1 domanda e le spese;
b) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società Immobiliare
AN srl nei confronti del fallimento della società Parte_1
c) dichiara inammissibile l'eccezione di compensazione proposta dalla società Immobiliare
AN srl nei confronti del fallimento della società Parte_1
d) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 21 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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