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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO MO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 11980 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023 pendente tra
(già Parte_1
società a socio unico soggetta ad attività di Controparte_1
direzione e coordinamento della Regione Siciliana, denominata in breve anche
[...]
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo Controparte_2
), con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47, in persona del P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Calderone Andrea del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Milazzo, Via Vittorio Veneto n.26
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_3
) e , nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._1 CP_4
). C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI
FATTI CONTROVERSI
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: i) di vantare un credito ammontante ad euro 21.137,80 (per rate scadute, mora, interessi e capitale) nei confronti di (in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta Controparte_3
individuale), portato da un effetto cambiario con scadenza al 30.10.2020, rilasciato dal debitore a garanzia del finanziamento concessogli con contratto stipulato in data 04/12/2014
e registrato a Milazzo in data 11/12/2014 al n.1202/3; ii) che, in data 12/08/2021 aveva notificato atto di precetto cambiario per la somma di euro 21.406,90, rinnovato in data
13/10/2022, cui era seguito giudizio di esecuzione forzata, che aveva avuto esito negativo per mancanza di rapporti attivi pignorabili;
iii) che, nell'ambito delle ricerche di immobili da sottoporre a pignoramento era risultato che, con atto ai rogiti del Notaio Persona_1
di Milazzo Rep. n 79834 del 16/12/2021, il debitore aveva donato in favore del figlio,
[...]
tutti i beni immobili di cui era proprietario e, in particolare: a) quota di ½ della CP_4
piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San LI DE ME (H842) (ME),
identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 5; b) quota di ½ della piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San LI DE ME (H842) (ME), identificato in
Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 6; c) proprietà, in regime di comunione dei beni,
del terreno sito in Comune di San LI DE ME (H842) (ME), identificato in Catasto al
Foglio 2 Particella 989.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva pertanto chiedendo che fosse revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di cui supra, evidenziando come lo stesso, successivo al sorgere del credito avesse interessato l'intero patrimonio del disponente e pregiudicava sensibilmente la propria garanzia patrimoniale generica. La causa, istruita mediante produzione documentale nella contumacia dei resistenti,
perveniva in decisione sulle conclusioni precisate dal difensore di parte ricorrente con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto del 16 dicembre 2021, stipulato a rogito del Notaio di Milazzo (Rep. n 79834, Racc. n. 16751), trascritto il 30 Persona_1
dicembre 2021 (Registro generale 35846, Registro Particolare 28293), a mezzo del quale ha donato al figlio, tutti i suoi immobili è fondata e, Controparte_3 CP_4
pertanto, deve essere accolta per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che l'azione revocatoria, ha natura preventiva e latu sensu cautelare, e può essere esperita, per pacifica giurisprudenza, da qualsiasi specie di creditore, (su tutte Cass. Sez. un. n. 9440/2004) e per espressa previsione normativa (art. 2901 c. 1 c.c.) finanche dal titolare di una mera aspettativa di diritto (credito eventuale) che non sia manifestatamente pretestuosa e che possa ritenersi probabile e a prescindere, si badi,
dal suo previo riconoscimento giudiziale (Cass. n. 12678/2001).
Qualora, come nella specie, l'atto oggetto di revocatoria sia una donazione il creditore ha l'onere di dimostrare dal punto di vista soggettivo soltanto il cd. consilium fraudis del proprio debitore - ovvero che questi fosse consapevole (o avrebbe dovuto esserlo in ragione delle circostanze del caso concreto, sicché alla consapevolezza è equiparata “la agevole
conoscibilità, nel debitore […] di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito
per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di
ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” così Cass. n°7262.2000 e Cass.
n°14489.2004) che l'atto di disposizione diminuisce la sua garanzia patrimoniale generica
(art. 2740 c.c.). La ricorrenza di tale coelemento della fattispecie, inoltre, è dimostrabile con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n°14274.1999; Cass.
n°1054.1999, secondo cui “la scientia damni dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da
presunzioni gravi, precise e concordanti”; Cass. n°7452.2000, per la quale “in tema di azione
revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica
condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di
tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è
devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e
immune da vizi logici e giuridici”; Cass. n°7507.2007; Cass. n°1068.2007).
Muovendo da tali coordinate teoriche deve adesso rilevarsi che, nel caso che ci occupa, la società ricorrente ha provato documentalmente la sussistenza del credito a cautela del quale agisce in questa sede, derivante dal pagherò cambiario rilasciato in bianco dal debitore contestualmente al finanziamento di € 40.000,00 concesso in data 04/12/2014 a
(in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta), compilato per Controparte_3
l'importo € 21.137,80 (a titolo di rate scadute, mora, interessi e capitale) con scadenza al
30/10/2020.
Dall'analisi degli atti di causa, inoltre, emerge inequivocabilmente che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore resistente e del quale si chiede la revocazione (atto di donazione del 16 dicembre 2021, a rogito del Notaio di Milazzo, Rep. n Persona_1
79834, Racc. n. 16751) è successivo al sorgere del credito vantato dalla ricorrente.
L'atto donativo in esame, inoltre, dal punto di vista oggettivo, è idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, perché il disponente, senza ricevere alcun corrispettivo,
ha dismesso tutti i propri immobili, circostanza quest'ultima che risulta documentalmente provata (cfr. allegati 4 e 5 al ricorso introduttivo), essendovi evidenza dell'insussistenza di ulteriori rapporti attivi da sottoporre a pignoramento.
Per altro verso, il debitore, rimanendo contumace, non ha dimostrato - come era suo onere - che il proprio patrimonio residuo è sufficientemente capiente e dunque idoneo a soddisfare la pretesa creditoria vantata dalla parte ricorrente.
Mettendo adesso in ordine i fatti di causa, dalla documentazione in atti, emerge che il 16 dicembre 2021 e dunque pochi mesi dopo aver ricevuto dalla Controparte_3
odierna ricorrente la prima notifica del precetto cambiario (in data 12/08/2021), si è
determinato a dismettere in favore del proprio figlio, tutti i beni immobili CP_4
di cui era proprietario senza, peraltro, ricevere alcun corrispettivo.
Non v'è dubbio, dunque, che il debitore al momento del perfezionamento dell'atto donativo qui impugnato sapesse, o comunque avrebbe dovuto sapere, che lo stesso pregiudicava gravemente la garanzia del suddetto creditore.
Per tali assorbenti ragioni, la domanda è accolta e dovrà, quindi, provvedersi nel senso richiesto dalla ricorrente.
*******************
All'accoglimento della domanda segue, per il principio della soccombenza, la condanna dei resistenti alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente,
liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della causa (desumibile dall'importo del credito a cautela del quale l'attore agisce nella presente sede pari ad euro
21.406,90 oltre accessori cfr. da ultimo Cass., n. 3697/2020 “Il valore della causa relativa ad
azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa”) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale del presente giudizio e la sua bassa complessità, in euro 2.540,00 per onorari,
e in euro 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA inefficace, e come tale inopponibile nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto Parte_1
del 16 dicembre 2021, stipulato a rogito del Notaio di Milazzo (Rep. n Persona_1
79834, Racc. n. 16751), trascritto il 30 dicembre 2021 (Registro generale 35846, Registro
Particolare 28293), a mezzo del quale ha donato al figlio, , Controparte_3 CP_4
i seguenti immobili: a) quota di ½ della piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San
LI DE ME (H842) (ME), identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 5;
b) quota di ½ della piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San LI DE ME
(H842) (ME), identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 6; c) proprietà, in regime di comunione dei beni, del terreno sito in Comune di San LI DE ME (H842)
(ME), identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 989; ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, nella persona del
Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità;
NA e , in solido tra loro, al Controparte_3 CP_4
pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per onorari, ed euro 264,00 per esborsi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO MO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 11980 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023 pendente tra
(già Parte_1
società a socio unico soggetta ad attività di Controparte_1
direzione e coordinamento della Regione Siciliana, denominata in breve anche
[...]
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo Controparte_2
), con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47, in persona del P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Calderone Andrea del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Milazzo, Via Vittorio Veneto n.26
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_3
) e , nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._1 CP_4
). C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI
FATTI CONTROVERSI
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: i) di vantare un credito ammontante ad euro 21.137,80 (per rate scadute, mora, interessi e capitale) nei confronti di (in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta Controparte_3
individuale), portato da un effetto cambiario con scadenza al 30.10.2020, rilasciato dal debitore a garanzia del finanziamento concessogli con contratto stipulato in data 04/12/2014
e registrato a Milazzo in data 11/12/2014 al n.1202/3; ii) che, in data 12/08/2021 aveva notificato atto di precetto cambiario per la somma di euro 21.406,90, rinnovato in data
13/10/2022, cui era seguito giudizio di esecuzione forzata, che aveva avuto esito negativo per mancanza di rapporti attivi pignorabili;
iii) che, nell'ambito delle ricerche di immobili da sottoporre a pignoramento era risultato che, con atto ai rogiti del Notaio Persona_1
di Milazzo Rep. n 79834 del 16/12/2021, il debitore aveva donato in favore del figlio,
[...]
tutti i beni immobili di cui era proprietario e, in particolare: a) quota di ½ della CP_4
piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San LI DE ME (H842) (ME),
identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 5; b) quota di ½ della piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San LI DE ME (H842) (ME), identificato in
Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 6; c) proprietà, in regime di comunione dei beni,
del terreno sito in Comune di San LI DE ME (H842) (ME), identificato in Catasto al
Foglio 2 Particella 989.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva pertanto chiedendo che fosse revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di cui supra, evidenziando come lo stesso, successivo al sorgere del credito avesse interessato l'intero patrimonio del disponente e pregiudicava sensibilmente la propria garanzia patrimoniale generica. La causa, istruita mediante produzione documentale nella contumacia dei resistenti,
perveniva in decisione sulle conclusioni precisate dal difensore di parte ricorrente con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda revocatoria avente ad oggetto l'atto del 16 dicembre 2021, stipulato a rogito del Notaio di Milazzo (Rep. n 79834, Racc. n. 16751), trascritto il 30 Persona_1
dicembre 2021 (Registro generale 35846, Registro Particolare 28293), a mezzo del quale ha donato al figlio, tutti i suoi immobili è fondata e, Controparte_3 CP_4
pertanto, deve essere accolta per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che l'azione revocatoria, ha natura preventiva e latu sensu cautelare, e può essere esperita, per pacifica giurisprudenza, da qualsiasi specie di creditore, (su tutte Cass. Sez. un. n. 9440/2004) e per espressa previsione normativa (art. 2901 c. 1 c.c.) finanche dal titolare di una mera aspettativa di diritto (credito eventuale) che non sia manifestatamente pretestuosa e che possa ritenersi probabile e a prescindere, si badi,
dal suo previo riconoscimento giudiziale (Cass. n. 12678/2001).
Qualora, come nella specie, l'atto oggetto di revocatoria sia una donazione il creditore ha l'onere di dimostrare dal punto di vista soggettivo soltanto il cd. consilium fraudis del proprio debitore - ovvero che questi fosse consapevole (o avrebbe dovuto esserlo in ragione delle circostanze del caso concreto, sicché alla consapevolezza è equiparata “la agevole
conoscibilità, nel debitore […] di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito
per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di
ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” così Cass. n°7262.2000 e Cass.
n°14489.2004) che l'atto di disposizione diminuisce la sua garanzia patrimoniale generica
(art. 2740 c.c.). La ricorrenza di tale coelemento della fattispecie, inoltre, è dimostrabile con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n°14274.1999; Cass.
n°1054.1999, secondo cui “la scientia damni dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da
presunzioni gravi, precise e concordanti”; Cass. n°7452.2000, per la quale “in tema di azione
revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica
condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di
tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è
devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e
immune da vizi logici e giuridici”; Cass. n°7507.2007; Cass. n°1068.2007).
Muovendo da tali coordinate teoriche deve adesso rilevarsi che, nel caso che ci occupa, la società ricorrente ha provato documentalmente la sussistenza del credito a cautela del quale agisce in questa sede, derivante dal pagherò cambiario rilasciato in bianco dal debitore contestualmente al finanziamento di € 40.000,00 concesso in data 04/12/2014 a
(in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta), compilato per Controparte_3
l'importo € 21.137,80 (a titolo di rate scadute, mora, interessi e capitale) con scadenza al
30/10/2020.
Dall'analisi degli atti di causa, inoltre, emerge inequivocabilmente che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore resistente e del quale si chiede la revocazione (atto di donazione del 16 dicembre 2021, a rogito del Notaio di Milazzo, Rep. n Persona_1
79834, Racc. n. 16751) è successivo al sorgere del credito vantato dalla ricorrente.
L'atto donativo in esame, inoltre, dal punto di vista oggettivo, è idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, perché il disponente, senza ricevere alcun corrispettivo,
ha dismesso tutti i propri immobili, circostanza quest'ultima che risulta documentalmente provata (cfr. allegati 4 e 5 al ricorso introduttivo), essendovi evidenza dell'insussistenza di ulteriori rapporti attivi da sottoporre a pignoramento.
Per altro verso, il debitore, rimanendo contumace, non ha dimostrato - come era suo onere - che il proprio patrimonio residuo è sufficientemente capiente e dunque idoneo a soddisfare la pretesa creditoria vantata dalla parte ricorrente.
Mettendo adesso in ordine i fatti di causa, dalla documentazione in atti, emerge che il 16 dicembre 2021 e dunque pochi mesi dopo aver ricevuto dalla Controparte_3
odierna ricorrente la prima notifica del precetto cambiario (in data 12/08/2021), si è
determinato a dismettere in favore del proprio figlio, tutti i beni immobili CP_4
di cui era proprietario senza, peraltro, ricevere alcun corrispettivo.
Non v'è dubbio, dunque, che il debitore al momento del perfezionamento dell'atto donativo qui impugnato sapesse, o comunque avrebbe dovuto sapere, che lo stesso pregiudicava gravemente la garanzia del suddetto creditore.
Per tali assorbenti ragioni, la domanda è accolta e dovrà, quindi, provvedersi nel senso richiesto dalla ricorrente.
*******************
All'accoglimento della domanda segue, per il principio della soccombenza, la condanna dei resistenti alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente,
liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della causa (desumibile dall'importo del credito a cautela del quale l'attore agisce nella presente sede pari ad euro
21.406,90 oltre accessori cfr. da ultimo Cass., n. 3697/2020 “Il valore della causa relativa ad
azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa”) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale del presente giudizio e la sua bassa complessità, in euro 2.540,00 per onorari,
e in euro 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA inefficace, e come tale inopponibile nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto Parte_1
del 16 dicembre 2021, stipulato a rogito del Notaio di Milazzo (Rep. n Persona_1
79834, Racc. n. 16751), trascritto il 30 dicembre 2021 (Registro generale 35846, Registro
Particolare 28293), a mezzo del quale ha donato al figlio, , Controparte_3 CP_4
i seguenti immobili: a) quota di ½ della piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San
LI DE ME (H842) (ME), identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 5;
b) quota di ½ della piena proprietà sul fabbricato sito in Comune di San LI DE ME
(H842) (ME), identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 54 Subalterno 6; c) proprietà, in regime di comunione dei beni, del terreno sito in Comune di San LI DE ME (H842)
(ME), identificato in Catasto al Foglio 2 Particella 989; ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, nella persona del
Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità;
NA e , in solido tra loro, al Controparte_3 CP_4
pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per onorari, ed euro 264,00 per esborsi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva