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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 3465/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. LO ME - giudice rel dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3465/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SANTORO ELISABETTA presso il cui studio sito in Milano, p.zza Cinque giornate n. 4 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figli minori CONCLUSIONI
La ricorrente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 21.05.2025, ha concluso insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo:
- affidare in via super-esclusiva o esclusiva rafforzata i minori ed alla Per_1 Per_2 Sig.ra con collocamento presso di lei, anche ai fini anagrafici;
Pt_1
- assegnare alla stessa la casa familiare;
- stabilire un diritto di visita del padre ai minori con le seguenti modalità:
Il padre potrà incontrare i minori alla presenza della madre previo accordo fra i genitori.
- Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un mantenimento pari a € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, versando tale importo alla madre anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità
- Le spese straordinarie dei minori saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%
In via subordinata:
- laddove il Tribunale non dovesse ritenere opportuno l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, stabilire l'affidamento esclusivo, con collocamento presso la madre e alle medesime condizioni sopra indicate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori ed nati a Scandiano (RE) rispettivamente Per_1 Persona_3 in data 24.04.2009 e 09.01.2015.
Tali condizioni sono allo stato regolate dal Decreto emesso dalla Corte d'Appello di Bologna in data 08.01-24.03/2021 che, in parziale riforma del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 18.04.2019, ha previsto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre confermando l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ha regolamentato il diritto di visita da parte del padre (prevedendolo a week end alternati oltre a uno o tre giorni infrasettimanali con pernottamento) ed ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che, in Pt_1 modifica di tali condizioni, venga disposto in proprio favore l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli e venga aumentato il contributo posto a carico del padre rideterminandolo in € 700,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. A sostegno della domande la ricorrente ha dedotto che il nel CP_1 corso dell'anno 2024 avrebbe manifestato comportamenti anomali e preoccupanti atti a ritenere compromessa la sua capacità genitoriale: il resistente – come segnalato dalle insegnanti – avrebbe spesso accompagnato in ritardo la figlia a scuola, avrebbe omesso di corrispondere il contributo al mantenimento dei minori adducendo sopraggiunte e non meglio precisate difficoltà economiche, avrebbe perduto la disponibilità dell'autovettura nonchè della patente di guida;
egli inoltre riferirebbe di avere “cimici” in casa e di “sentire continuamente delle voci” oltre a frequentare persone poco affidabili che, talvolta, si sarebbero recate col medesimo a ritirare la figlia a scuola. Per_2
In particolare, in seguito ad un ricovero in ospedale nel giugno 2024 nel corso del quale il inviava alla ricorrente messaggi poco lucidi, CP_1 inconcludenti e violenti, sarebbe emerso che il medesimo presentava una situazione fisica compromessa a causa dell'abuso di sostanza stupefacenti, ciò che determinava una segnalazione al Tribunale per i Minorenni.
In seguito a tali accadimenti la sig.ra apprendeva dagli Pt_1 operatori del Servizio Sociale come da parte del sig. fosse emerso CP_1 un abuso di “crack” e le si consigliava di non lasciare i minori soli con il padre.
2. Il sig. regolarmente citato, non si è costituito nel presente CP_1 giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione in data 27.03.2025 la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso ed ha riferito che attualmente il figlio
vede il padre circa una volta alla settimana, pranzando insieme a lui Per_1 all'uscita da scuola ed accordandosi direttamente;
quanto alla minore
ella vede il padre solo alla presenza della madre, a casa di Per_2 quest'ultima o fuori. […] talvolta il resistente non si è mostrato adeguato, a volte ha percepito in lui un odore di alcool;
in ogni caso i minori sono contenti di incontrarlo pur essendo consapevoli della situazione difficile
La causa è stata quindi istruita richiedendo Relazione al competente Servizio Sociale, già investito della questione da parte della Procura minorile;
gli operatori riferiscono infatti di aver incontrato i genitori nell'autunno 2024, confermando che l'indagine era scaturita in seguito a segnalazione che il padre fosse “consumatore abituale di crack”.
Riferisce il servizio come si è provato a riflettere con il padre sul fatto che se l'indagine riportava la dicitura "padre consumatore attivo di crack" probabilmente la Vs. Procura era in possesso di elementi più concreti.
Egli ha riferito di aver avuto gravi problemi di salute a seguito di una violenta caduta dalla bicicletta e di essere stato ricoverato anche in Ospedale. Rispetto a questo periodo di degenza racconta di aver rinvenuto dei video sul suo cellulare di cui non ricordava nulla e dai quali aveva potuto constatare come sembrasse effettivamente una persona affetta da una grave tossicodipendenza. Dichiara di non avere alcun ricordo di quanto accaduto in quel periodo, riferendo tuttavia che ora aveva iniziato a riprendersi dal punto di vista fisico e recuperato la lucidità.
Lo si invitava a rivolgersi al suo medico curante proprio per capire come era possibile che ciò fosse accaduto, suggerendogli che, scoprire l'origine dei problemi avuti, poteva servire ad evitare che si ripresentassero in futuro, convenendo sul fatto che non ci si può occupare di due minori quando viene a meno uno stato di coscienza di lucidità.
Il padre ha riferito di non aver mai pensato di rivolgersi né al SerDP né al Centro di salute mentale. Si ritiene un buon padre che non ha fatto mai mancare nulla ai suoi figli e ha fatto fare loro tante esperienze
Rispetto al presente procedimento ed alla richiesta della madre di affidamento esclusivo il padre riferiva che non si sarebbe opposto a tale richiesta, dichiarandosi stanco di questi iter giudiziari, a suo parere la ex compagna vuole escluderlo dalla vita dei suoi figli per potersi trasferire in provincia di Milano ove risiedono i suoi genitori e sua sorella
Conclude il Servizio: il racconto espresso dal sig. non è apparso CP_1 credibile e il padre ha negato di avere problemi personali o di dipendenze che possano influire negativamente sull'esercizio della sua capacità genitoriale. Il suggerimento di rivolgersi al non sembra ad oggi essere stato accolto dal Pt_2 padre che non si rende conto che le sue condizioni di trascuratezza e l'impossibilità di fornire ai minori una spiegazione chiara su quanto accaduto negli ultimi mesi, rischiano di pregiudicare il loro percorso evolutivo e di crescita.
L'Assistente Sociale e la Psicologa hanno subito suggerito alla sig.ra di Pt_1 rivolgersi al suo avvocato e presentare un ricorso per la richiesta di affido esclusivo
All'udienza del 08.05.2025 veniva quindi ascoltato il figlio minore che dichiarava: Per_1
Incontro mio papà circa una volta alla settimana quando esco da scuola, lo raggiungo nel suo ufficio a Rubiera e mangiamo qualcosa insieme, per circa un'ora e mezza;
concordiamo l'appuntamento tramite whatsapp.
Altre volte viene lui a casa a trovarci e in quel caso c'è anche la mamma. Viene una o due volta alla settimana, dipende dal periodo.
La situazione di mio papà è peggiorata nell'autunno del 2023 quando mi sono accorto che ha cominciato ad avere la casa più disordinata e dalla primavera 2024 non siamo più andati a dormire da lui
A me andrebbe bene mantenere le modalità attuali di incontro con il papà e credo vada bene anche a lui, anche se mi ha detto che gli farebbe piacere che andassimo di nuovo a dormire a casa sua;
a me andrebbe bene anche se al momento sta cambiando casa, ma so che la nuova tra poco sarà pronta;
io penso che questa nuova casa potrebbe essere più in ordine della precedente perché magari ripartendo da capo lui si organizzerebbe meglio
3. Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per i figli medesimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ. 03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica l'attuale condizione del padre emersa dalla descritta relazione del Servizio - che ha di fatto confermato le deduzioni della ricorrente ed ha espresso preoccupazione per il pregiudizio che potrebbe derivare ai minori – denota una compromissione della capacità genitoriale del sig. che consente tale deroga (le sue condizioni di CP_1 trascuratezza e l'impossibilità di fornire ai minori una spiegazione chiara su quanto accaduto negli ultimi mesi, rischiano di pregiudicare il loro percorso evolutivo e di crescita).
Ed anche la mancata costituzione in giudizio del resistente depone in tal senso, oltre alla dichiarazione resa dal medesimo al Servizio che non si sarebbe opposto alla domanda di affidamento esclusivo.
L'affidamento dei minori andrà dunque disposto in via c.d. super esclusiva alla madre demandando alla stessa l'assunzione di tutte le decisioni riguardanti i minori.
Il diritto di visita del padre ai figli andrà previsto in accordo con la madre per quanto riguarda ed in accordo con lo stesso con Per_2 Per_1 riguardo a quest'ultimo, oggi di anni 16, pur mantenendo anche per il ragazzo la supervisione materna.
Andrà inoltre mantenuto incarico di vigilanza e monitoraggio in capo al competente Servizio Sociale, a tutela dei minori ed a supporto della madre affidataria.
Quanto alle questioni economiche, il precedente Decreto del 2019 – confermato per le questioni economiche dalla Corte d'Appello nel 2021 - dava atto di entrate mensili medie per la sig.ra di circa € 1.040,00 Pt_1
(media redditi 2014-2016), e per il sig. di circa € 2.000,00 e CP_1 poneva a carico di quest'ultimo la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Con riguardo alla situazione odierna risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia percepito rediti netti (reddito complessivo Pt_1 detratta l'imposta netta) nell'anno 2022 (730/2023) pari a circa € 21.580,00 e dunque € 1.800,00 mensili e nell'anno 2023 (730/2024) pari ad € 22.330,00 e dunque € 1.860,00 mensili;
rispetto all'epoca del precedente Decreto la ricorrente risulta dunque avere aumentato le proprie entrate mensili di circa € 800,00. La stessa percepisce inoltre l'Assegno Unico per i figli pari a circa € 230,00 mensili, come si desume dagli estratti conto in atti e ne manterrà la titolarità al 100% in virtù dell'affidamento esclusivo disposto col presente decreto.
Quanto al sig. la documentazione versata in atti dalla CP_1 ricorrente ed acquisita presso INPS ed Agenzia delle Entrate (percorso lavoratore e dichiarazioni dei redditi) non consente di apprezzare significativi mutamenti rispetto all'epoca del precedente Decreto.
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento occorre considerare altresì che da un lato i figli sono cresciuti di 4 anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento della Corte d'Appello ed è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età (ex multis Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664), dall'altro che i minori stanno attualmente solo con la madre che dunque attende in via esclusiva ai relativi compiti di cura ed accudimento.
Ciò premesso ritiene il Collegio che tali ultime circostanze (aumento dell'età dei figli ed aumento dei tempi di permanenza presso la madre) si compensino con il non esiguo aumento delle entrate mensili della sig.ra (da € 1.000,00 considerati con il precedente provvedimento ai Pt_1
1.800,00 € attuali) e che dunque possa confermarsi il contributo al mantenimento a carico del padre nella già prevista misura di € 400,00 mensili.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data in data 09.07.2020 dalla Corte d'Appello di Bologna in data 08.01-24.03/2021 nel procedimento RG 436/2019, così dispone
1. i minori ed nati a Scandiano (RE) Per_1 Persona_3 rispettivamente in data 24.04.2009 e 09.01.2015 sono affidati in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia tutte le decisioni che li riguardano, ivi comprese quelle di maggior interesse di carattere amministrativo, sanitario e scolastico.
2. Il padre potrà vedere la figlia in accordo con la madre Per_2 affidataria;
potrà vedere il figlio in accordo con quest'ultimo Per_1
e con la madre;
3. Il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, vigilando sullo stato psico fisico dei minori, incontrando periodicamente il padre al fine di verificare l'andamento del suo rapporto con i figli e supportando la madre affidataria 4. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Si dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (Unione Tresinaro Secchia – Rubiera)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il giudice rel. Il Presidente
LO ME IA ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. LO ME - giudice rel dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3465/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SANTORO ELISABETTA presso il cui studio sito in Milano, p.zza Cinque giornate n. 4 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figli minori CONCLUSIONI
La ricorrente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 21.05.2025, ha concluso insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo:
- affidare in via super-esclusiva o esclusiva rafforzata i minori ed alla Per_1 Per_2 Sig.ra con collocamento presso di lei, anche ai fini anagrafici;
Pt_1
- assegnare alla stessa la casa familiare;
- stabilire un diritto di visita del padre ai minori con le seguenti modalità:
Il padre potrà incontrare i minori alla presenza della madre previo accordo fra i genitori.
- Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un mantenimento pari a € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, versando tale importo alla madre anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità
- Le spese straordinarie dei minori saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%
In via subordinata:
- laddove il Tribunale non dovesse ritenere opportuno l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, stabilire l'affidamento esclusivo, con collocamento presso la madre e alle medesime condizioni sopra indicate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori ed nati a Scandiano (RE) rispettivamente Per_1 Persona_3 in data 24.04.2009 e 09.01.2015.
Tali condizioni sono allo stato regolate dal Decreto emesso dalla Corte d'Appello di Bologna in data 08.01-24.03/2021 che, in parziale riforma del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 18.04.2019, ha previsto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre confermando l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ha regolamentato il diritto di visita da parte del padre (prevedendolo a week end alternati oltre a uno o tre giorni infrasettimanali con pernottamento) ed ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che, in Pt_1 modifica di tali condizioni, venga disposto in proprio favore l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli e venga aumentato il contributo posto a carico del padre rideterminandolo in € 700,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie. A sostegno della domande la ricorrente ha dedotto che il nel CP_1 corso dell'anno 2024 avrebbe manifestato comportamenti anomali e preoccupanti atti a ritenere compromessa la sua capacità genitoriale: il resistente – come segnalato dalle insegnanti – avrebbe spesso accompagnato in ritardo la figlia a scuola, avrebbe omesso di corrispondere il contributo al mantenimento dei minori adducendo sopraggiunte e non meglio precisate difficoltà economiche, avrebbe perduto la disponibilità dell'autovettura nonchè della patente di guida;
egli inoltre riferirebbe di avere “cimici” in casa e di “sentire continuamente delle voci” oltre a frequentare persone poco affidabili che, talvolta, si sarebbero recate col medesimo a ritirare la figlia a scuola. Per_2
In particolare, in seguito ad un ricovero in ospedale nel giugno 2024 nel corso del quale il inviava alla ricorrente messaggi poco lucidi, CP_1 inconcludenti e violenti, sarebbe emerso che il medesimo presentava una situazione fisica compromessa a causa dell'abuso di sostanza stupefacenti, ciò che determinava una segnalazione al Tribunale per i Minorenni.
In seguito a tali accadimenti la sig.ra apprendeva dagli Pt_1 operatori del Servizio Sociale come da parte del sig. fosse emerso CP_1 un abuso di “crack” e le si consigliava di non lasciare i minori soli con il padre.
2. Il sig. regolarmente citato, non si è costituito nel presente CP_1 giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
All'udienza di comparizione in data 27.03.2025 la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso ed ha riferito che attualmente il figlio
vede il padre circa una volta alla settimana, pranzando insieme a lui Per_1 all'uscita da scuola ed accordandosi direttamente;
quanto alla minore
ella vede il padre solo alla presenza della madre, a casa di Per_2 quest'ultima o fuori. […] talvolta il resistente non si è mostrato adeguato, a volte ha percepito in lui un odore di alcool;
in ogni caso i minori sono contenti di incontrarlo pur essendo consapevoli della situazione difficile
La causa è stata quindi istruita richiedendo Relazione al competente Servizio Sociale, già investito della questione da parte della Procura minorile;
gli operatori riferiscono infatti di aver incontrato i genitori nell'autunno 2024, confermando che l'indagine era scaturita in seguito a segnalazione che il padre fosse “consumatore abituale di crack”.
Riferisce il servizio come si è provato a riflettere con il padre sul fatto che se l'indagine riportava la dicitura "padre consumatore attivo di crack" probabilmente la Vs. Procura era in possesso di elementi più concreti.
Egli ha riferito di aver avuto gravi problemi di salute a seguito di una violenta caduta dalla bicicletta e di essere stato ricoverato anche in Ospedale. Rispetto a questo periodo di degenza racconta di aver rinvenuto dei video sul suo cellulare di cui non ricordava nulla e dai quali aveva potuto constatare come sembrasse effettivamente una persona affetta da una grave tossicodipendenza. Dichiara di non avere alcun ricordo di quanto accaduto in quel periodo, riferendo tuttavia che ora aveva iniziato a riprendersi dal punto di vista fisico e recuperato la lucidità.
Lo si invitava a rivolgersi al suo medico curante proprio per capire come era possibile che ciò fosse accaduto, suggerendogli che, scoprire l'origine dei problemi avuti, poteva servire ad evitare che si ripresentassero in futuro, convenendo sul fatto che non ci si può occupare di due minori quando viene a meno uno stato di coscienza di lucidità.
Il padre ha riferito di non aver mai pensato di rivolgersi né al SerDP né al Centro di salute mentale. Si ritiene un buon padre che non ha fatto mai mancare nulla ai suoi figli e ha fatto fare loro tante esperienze
Rispetto al presente procedimento ed alla richiesta della madre di affidamento esclusivo il padre riferiva che non si sarebbe opposto a tale richiesta, dichiarandosi stanco di questi iter giudiziari, a suo parere la ex compagna vuole escluderlo dalla vita dei suoi figli per potersi trasferire in provincia di Milano ove risiedono i suoi genitori e sua sorella
Conclude il Servizio: il racconto espresso dal sig. non è apparso CP_1 credibile e il padre ha negato di avere problemi personali o di dipendenze che possano influire negativamente sull'esercizio della sua capacità genitoriale. Il suggerimento di rivolgersi al non sembra ad oggi essere stato accolto dal Pt_2 padre che non si rende conto che le sue condizioni di trascuratezza e l'impossibilità di fornire ai minori una spiegazione chiara su quanto accaduto negli ultimi mesi, rischiano di pregiudicare il loro percorso evolutivo e di crescita.
L'Assistente Sociale e la Psicologa hanno subito suggerito alla sig.ra di Pt_1 rivolgersi al suo avvocato e presentare un ricorso per la richiesta di affido esclusivo
All'udienza del 08.05.2025 veniva quindi ascoltato il figlio minore che dichiarava: Per_1
Incontro mio papà circa una volta alla settimana quando esco da scuola, lo raggiungo nel suo ufficio a Rubiera e mangiamo qualcosa insieme, per circa un'ora e mezza;
concordiamo l'appuntamento tramite whatsapp.
Altre volte viene lui a casa a trovarci e in quel caso c'è anche la mamma. Viene una o due volta alla settimana, dipende dal periodo.
La situazione di mio papà è peggiorata nell'autunno del 2023 quando mi sono accorto che ha cominciato ad avere la casa più disordinata e dalla primavera 2024 non siamo più andati a dormire da lui
A me andrebbe bene mantenere le modalità attuali di incontro con il papà e credo vada bene anche a lui, anche se mi ha detto che gli farebbe piacere che andassimo di nuovo a dormire a casa sua;
a me andrebbe bene anche se al momento sta cambiando casa, ma so che la nuova tra poco sarà pronta;
io penso che questa nuova casa potrebbe essere più in ordine della precedente perché magari ripartendo da capo lui si organizzerebbe meglio
3. Per giurisprudenza costante e consolidata il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge quale modalità preferenziale di affidamento dei figli minori può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per i figli medesimi (ex multis Cass. Civ., I, 06.07.2022 n. 21312; Cass. Civ. 03.01.2017 n. 27).
In quest'ottica l'attuale condizione del padre emersa dalla descritta relazione del Servizio - che ha di fatto confermato le deduzioni della ricorrente ed ha espresso preoccupazione per il pregiudizio che potrebbe derivare ai minori – denota una compromissione della capacità genitoriale del sig. che consente tale deroga (le sue condizioni di CP_1 trascuratezza e l'impossibilità di fornire ai minori una spiegazione chiara su quanto accaduto negli ultimi mesi, rischiano di pregiudicare il loro percorso evolutivo e di crescita).
Ed anche la mancata costituzione in giudizio del resistente depone in tal senso, oltre alla dichiarazione resa dal medesimo al Servizio che non si sarebbe opposto alla domanda di affidamento esclusivo.
L'affidamento dei minori andrà dunque disposto in via c.d. super esclusiva alla madre demandando alla stessa l'assunzione di tutte le decisioni riguardanti i minori.
Il diritto di visita del padre ai figli andrà previsto in accordo con la madre per quanto riguarda ed in accordo con lo stesso con Per_2 Per_1 riguardo a quest'ultimo, oggi di anni 16, pur mantenendo anche per il ragazzo la supervisione materna.
Andrà inoltre mantenuto incarico di vigilanza e monitoraggio in capo al competente Servizio Sociale, a tutela dei minori ed a supporto della madre affidataria.
Quanto alle questioni economiche, il precedente Decreto del 2019 – confermato per le questioni economiche dalla Corte d'Appello nel 2021 - dava atto di entrate mensili medie per la sig.ra di circa € 1.040,00 Pt_1
(media redditi 2014-2016), e per il sig. di circa € 2.000,00 e CP_1 poneva a carico di quest'ultimo la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Con riguardo alla situazione odierna risulta dalla documentazione in atti che la sig.ra abbia percepito rediti netti (reddito complessivo Pt_1 detratta l'imposta netta) nell'anno 2022 (730/2023) pari a circa € 21.580,00 e dunque € 1.800,00 mensili e nell'anno 2023 (730/2024) pari ad € 22.330,00 e dunque € 1.860,00 mensili;
rispetto all'epoca del precedente Decreto la ricorrente risulta dunque avere aumentato le proprie entrate mensili di circa € 800,00. La stessa percepisce inoltre l'Assegno Unico per i figli pari a circa € 230,00 mensili, come si desume dagli estratti conto in atti e ne manterrà la titolarità al 100% in virtù dell'affidamento esclusivo disposto col presente decreto.
Quanto al sig. la documentazione versata in atti dalla CP_1 ricorrente ed acquisita presso INPS ed Agenzia delle Entrate (percorso lavoratore e dichiarazioni dei redditi) non consente di apprezzare significativi mutamenti rispetto all'epoca del precedente Decreto.
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento occorre considerare altresì che da un lato i figli sono cresciuti di 4 anni rispetto all'epoca del precedente provvedimento della Corte d'Appello ed è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età (ex multis Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664), dall'altro che i minori stanno attualmente solo con la madre che dunque attende in via esclusiva ai relativi compiti di cura ed accudimento.
Ciò premesso ritiene il Collegio che tali ultime circostanze (aumento dell'età dei figli ed aumento dei tempi di permanenza presso la madre) si compensino con il non esiguo aumento delle entrate mensili della sig.ra (da € 1.000,00 considerati con il precedente provvedimento ai Pt_1
1.800,00 € attuali) e che dunque possa confermarsi il contributo al mantenimento a carico del padre nella già prevista misura di € 400,00 mensili.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi relative alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data in data 09.07.2020 dalla Corte d'Appello di Bologna in data 08.01-24.03/2021 nel procedimento RG 436/2019, così dispone
1. i minori ed nati a Scandiano (RE) Per_1 Persona_3 rispettivamente in data 24.04.2009 e 09.01.2015 sono affidati in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in autonomia tutte le decisioni che li riguardano, ivi comprese quelle di maggior interesse di carattere amministrativo, sanitario e scolastico.
2. Il padre potrà vedere la figlia in accordo con la madre Per_2 affidataria;
potrà vedere il figlio in accordo con quest'ultimo Per_1
e con la madre;
3. Il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, vigilando sullo stato psico fisico dei minori, incontrando periodicamente il padre al fine di verificare l'andamento del suo rapporto con i figli e supportando la madre affidataria 4. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, sono poste a carico del resistente.
Si dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (Unione Tresinaro Secchia – Rubiera)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il giudice rel. Il Presidente
LO ME IA ZI