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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maurizio Calamoneri del Foro di Roma
Appellante principale-appellata incidentale
E
, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Controparte_1
Benedetta Angiello del Foro di Ancona
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 maggio 2025 la indicata in epigrafe ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza dell'11 aprile 2025 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio di essa convenuta, aveva disposto la reintegrazione di nel posto di lavoro, quindi aveva Controparte_1 dichiarato improponibili le ulteriori domande da quest'ultimo proposte, liquidando in favore del medesimo le spese di lite. L'appellante in primo luogo ha chiesto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla disposta reintegra del lavoratore licenziato, in relazione alla sopravvenuta circostanza che, dopo la pubblicazione della sentenza, gli era stato intimato nuovo licenziamento con lettera del 5 maggio 2025 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla drastica riduzione della produzione e del fatturato che aveva reso necessario un processo di ridimensionamento e di riorganizzazione aziendale, all'esito del quale il posto di lavoro ricoperto dal predetto dipendente era stato soppresso;
peraltro, ha evidenziato che con comunicazione del 10 maggio 2025 il lavoratore aveva chiesto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la qual cosa confermava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra nel posto di lavoro. L'appellante ha, quindi, dedotto l'errore del Tribunale nel dichiarare ai sensi dell'art. 293 cpc l'inammissibilità della costituzione di essa Società convenuta, mediante memoria depositata dopo la scadenza del termine per il deposito delle note ex art.127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di discussione;
a tal fine ha evidenziato che a mente dell'art. 293 c.p.c. la costituzione in giudizio della parte convenuta era possibile in ogni fase del procedimento, fino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, laddove l'assegnazione del termine per il deposito delle note di trattazione scritta della prima udienza di discussione non era attività equiparabile alla predetta fissazione;
in ogni caso, ha criticato la decisione del Tribunale, dal momento che il fatto contestato al dipendente non era consistito in un comportamento attivo, bensì in un'omissione, ossia nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa, così che, in virtù dei criteri di riparto degli oneri probatori, non fosse il datore di lavoro tenuto a dimostrare un fatto negativo, consistito appunto nel mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa di natura subordinata, ma fosse il dipendente a dover provare di aver reso detta prestazione, in esecuzione dei principi generali dettati dagli artt. 1218 e 2967 cod. civ.; ha, quindi, invocato il potere-dovere del
Giudicante di verificare d'ufficio l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado in accoglimento delle proprie istanze, anche istruttorie, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha Controparte_1 chiesto riformarsi la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva negato la propria cognizione rispetto alle domande di accertamento dei crediti azionati a titolo risarcitorio, mentre avrebbe dovuto quantificare l'indennità al detto titolo spettante al lavoratore licenziato;
ha, inoltre, censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità del licenziamento, siccome ritorsivo;
ha, quindi, insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie funzionali al detto accertamento, o in subordine per la condanna della Società originaria convenuta al pagamento della somma di euro 108.067,20, a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 7.204,48 lordi, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima individuata dall'art. 18, comma 4 Stat. Lav., oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in ulteriore subordine, ha chiesto condannarsi la predetta Società al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità od in quella meglio ritenuta, comunque non inferiore a dodici;
il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va disattesa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, in relazione alla circostanza dell'intimazione di un nuovo licenziamento durante il corso del termine assegnato al lavoratore per esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 18, terzo comma, St.lav.
Sul punto, basti richiamare il condivisibile principio affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui Il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra sorge con la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento e permane fino alla scadenza del termine di decadenza, decorrente dall'invito del datore alla ripresa del servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione …. fino a tale momento il diritto del lavoratore di ottenere l'indennità fa parte del patrimonio giuridico del medesimo e risulta insensibile alle cause sopravvenute impeditive del concreto ripristino del rapporto, quali ad esempio l'intimazione di un nuovo licenziamento.
Nel caso di specie, è pacifica, ed oltretutto adeguatamente documentata in atti, la circostanza che, a seguito della pronuncia costitutiva del Tribunale pubblicata l'11 aprile 2025, il lavoratore reintegrato ha esercitato il diritto di opzione in argomento mediante comunicazione del 10 maggio
2025, così che il nuovo licenziamento intimatogli in data 5 maggio 2025 non è idoneo a integrare una causa sopravvenuta impeditiva del concreto ripristinarsi del rapporto di lavoro.
Quanto alla doglianza inerente alla declaratoria di inammissibilità della costituzione in primo grado della Società originaria convenuta, l'art. 293 cpc consente alla parte convenuta di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ferme restando le decadenze imposte dall'inosservanza dei termini perentori fissati dall'art. 416 cpc;
ciò rende inammissibile il motivo di gravame, in quanto non è dato comprendere quale sia stato lo specifico e concreto danno derivato alla Società convenuta per effetto della pronuncia adottata dal Tribunale, che in ogni caso sarebbe giunto alla medesima decisione di merito sfavorevole alla datrice di lavoro, una volta constatatane la tardività, invece che l'inammissibilità, della costituzione, dunque rilevatane la decadenza dalla facoltà di avanzare qualsiasi richiesta istruttoria, determinante a sua volta il mancato assolvimento degli oneri probatori imprescindibilmente funzionali ad assicurare il buon esito per sé della lite nella specifica materia. In proposito, non è superfluo ricordare che l'Ordinamento giuridico non tutela il semplice interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio effettivamente e concretamente subito dal diritto di difesa della parte denunciante l'error in procedendo. (cfr. per tutte Cass. n. 22289/2013).
Rispetto al terzo motivo di gravame, l'argomento difensivo dell'appellante principale è privo di pregio, in quanto l'onere della prova gravante sulla datrice di lavoro ha ad oggetto il grave inadempimento del dipendente agli obblighi per esso nascenti dal rapporto di lavoro, posto che la natura subordinata del rapporto stesso non è stata minimamente contestata, né avrebbe potuto esserlo seriamente, in presenza di una tipica manifestazione di potestà datoriale qual è il recesso per giusta causa.
Ne discende che - incontestata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato - non incombe al lavoratore provare il contenuto della propria prestazione, bensì alla parte datoriale dimostrare che costui, attraverso determinate condotte, abbia posto in essere un contegno nel complesso notevolmente contrario agli obblighi di collaborazione e di cooperazione esistenti a suo carico;
non si tratta, dunque, di circostanze meramente negative, bensì di accadimenti di positiva valenza, valutabili alla stregua di comportamenti gravemente contrari ai doveri del dipendente, tali, cioè, da giustificare il venir meno del vincolo fiduciario.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, il Collegio non ha motivo di disattendere l'ormai consolidato ed affatto condiviso orientamento dei Giudici di legittimità, già richiamato dal
Tribunale, in forza del quale “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.” (per tutte, Cass. sent.n.27796/2024).
Quanto, infine, alle richieste istruttorie articolate dall'originario ricorrente ed odierno appellato principale a sostegno della declaratoria di nullità dell'impugnato licenziamento in quanto ritorsivo, esse non sembrano giovare a siffatto accertamento, nel senso che, ove pure ammesse, le prove in discorso non vertono su puntuali circostanze di univoco e pregante significato in merito alla ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante rispetto alla volontà datoriale di recedere dal rapporto.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata.
La situazione di reciproca soccombenza delle parti consente di compensare fra le stesse le spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta gli appelli principale ed incidentale, così confermando la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Graziella Di Matteo, assegnata all'UPP di questa
Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148/2025 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maurizio Calamoneri del Foro di Roma
Appellante principale-appellata incidentale
E
, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Controparte_1
Benedetta Angiello del Foro di Ancona
Appellato principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 maggio 2025 la indicata in epigrafe ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza dell'11 aprile 2025 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio di essa convenuta, aveva disposto la reintegrazione di nel posto di lavoro, quindi aveva Controparte_1 dichiarato improponibili le ulteriori domande da quest'ultimo proposte, liquidando in favore del medesimo le spese di lite. L'appellante in primo luogo ha chiesto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla disposta reintegra del lavoratore licenziato, in relazione alla sopravvenuta circostanza che, dopo la pubblicazione della sentenza, gli era stato intimato nuovo licenziamento con lettera del 5 maggio 2025 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla drastica riduzione della produzione e del fatturato che aveva reso necessario un processo di ridimensionamento e di riorganizzazione aziendale, all'esito del quale il posto di lavoro ricoperto dal predetto dipendente era stato soppresso;
peraltro, ha evidenziato che con comunicazione del 10 maggio 2025 il lavoratore aveva chiesto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la qual cosa confermava l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra nel posto di lavoro. L'appellante ha, quindi, dedotto l'errore del Tribunale nel dichiarare ai sensi dell'art. 293 cpc l'inammissibilità della costituzione di essa Società convenuta, mediante memoria depositata dopo la scadenza del termine per il deposito delle note ex art.127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di discussione;
a tal fine ha evidenziato che a mente dell'art. 293 c.p.c. la costituzione in giudizio della parte convenuta era possibile in ogni fase del procedimento, fino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, laddove l'assegnazione del termine per il deposito delle note di trattazione scritta della prima udienza di discussione non era attività equiparabile alla predetta fissazione;
in ogni caso, ha criticato la decisione del Tribunale, dal momento che il fatto contestato al dipendente non era consistito in un comportamento attivo, bensì in un'omissione, ossia nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa, così che, in virtù dei criteri di riparto degli oneri probatori, non fosse il datore di lavoro tenuto a dimostrare un fatto negativo, consistito appunto nel mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa di natura subordinata, ma fosse il dipendente a dover provare di aver reso detta prestazione, in esecuzione dei principi generali dettati dagli artt. 1218 e 2967 cod. civ.; ha, quindi, invocato il potere-dovere del
Giudicante di verificare d'ufficio l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente. L'appellante ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado in accoglimento delle proprie istanze, anche istruttorie, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha Controparte_1 chiesto riformarsi la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva negato la propria cognizione rispetto alle domande di accertamento dei crediti azionati a titolo risarcitorio, mentre avrebbe dovuto quantificare l'indennità al detto titolo spettante al lavoratore licenziato;
ha, inoltre, censurato l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità del licenziamento, siccome ritorsivo;
ha, quindi, insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie funzionali al detto accertamento, o in subordine per la condanna della Società originaria convenuta al pagamento della somma di euro 108.067,20, a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 7.204,48 lordi, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima individuata dall'art. 18, comma 4 Stat. Lav., oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in ulteriore subordine, ha chiesto condannarsi la predetta Società al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità od in quella meglio ritenuta, comunque non inferiore a dodici;
il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va disattesa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, in relazione alla circostanza dell'intimazione di un nuovo licenziamento durante il corso del termine assegnato al lavoratore per esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 18, terzo comma, St.lav.
Sul punto, basti richiamare il condivisibile principio affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui Il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra sorge con la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento e permane fino alla scadenza del termine di decadenza, decorrente dall'invito del datore alla ripresa del servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione …. fino a tale momento il diritto del lavoratore di ottenere l'indennità fa parte del patrimonio giuridico del medesimo e risulta insensibile alle cause sopravvenute impeditive del concreto ripristino del rapporto, quali ad esempio l'intimazione di un nuovo licenziamento.
Nel caso di specie, è pacifica, ed oltretutto adeguatamente documentata in atti, la circostanza che, a seguito della pronuncia costitutiva del Tribunale pubblicata l'11 aprile 2025, il lavoratore reintegrato ha esercitato il diritto di opzione in argomento mediante comunicazione del 10 maggio
2025, così che il nuovo licenziamento intimatogli in data 5 maggio 2025 non è idoneo a integrare una causa sopravvenuta impeditiva del concreto ripristinarsi del rapporto di lavoro.
Quanto alla doglianza inerente alla declaratoria di inammissibilità della costituzione in primo grado della Società originaria convenuta, l'art. 293 cpc consente alla parte convenuta di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ferme restando le decadenze imposte dall'inosservanza dei termini perentori fissati dall'art. 416 cpc;
ciò rende inammissibile il motivo di gravame, in quanto non è dato comprendere quale sia stato lo specifico e concreto danno derivato alla Società convenuta per effetto della pronuncia adottata dal Tribunale, che in ogni caso sarebbe giunto alla medesima decisione di merito sfavorevole alla datrice di lavoro, una volta constatatane la tardività, invece che l'inammissibilità, della costituzione, dunque rilevatane la decadenza dalla facoltà di avanzare qualsiasi richiesta istruttoria, determinante a sua volta il mancato assolvimento degli oneri probatori imprescindibilmente funzionali ad assicurare il buon esito per sé della lite nella specifica materia. In proposito, non è superfluo ricordare che l'Ordinamento giuridico non tutela il semplice interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio effettivamente e concretamente subito dal diritto di difesa della parte denunciante l'error in procedendo. (cfr. per tutte Cass. n. 22289/2013).
Rispetto al terzo motivo di gravame, l'argomento difensivo dell'appellante principale è privo di pregio, in quanto l'onere della prova gravante sulla datrice di lavoro ha ad oggetto il grave inadempimento del dipendente agli obblighi per esso nascenti dal rapporto di lavoro, posto che la natura subordinata del rapporto stesso non è stata minimamente contestata, né avrebbe potuto esserlo seriamente, in presenza di una tipica manifestazione di potestà datoriale qual è il recesso per giusta causa.
Ne discende che - incontestata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato - non incombe al lavoratore provare il contenuto della propria prestazione, bensì alla parte datoriale dimostrare che costui, attraverso determinate condotte, abbia posto in essere un contegno nel complesso notevolmente contrario agli obblighi di collaborazione e di cooperazione esistenti a suo carico;
non si tratta, dunque, di circostanze meramente negative, bensì di accadimenti di positiva valenza, valutabili alla stregua di comportamenti gravemente contrari ai doveri del dipendente, tali, cioè, da giustificare il venir meno del vincolo fiduciario.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, il Collegio non ha motivo di disattendere l'ormai consolidato ed affatto condiviso orientamento dei Giudici di legittimità, già richiamato dal
Tribunale, in forza del quale “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.” (per tutte, Cass. sent.n.27796/2024).
Quanto, infine, alle richieste istruttorie articolate dall'originario ricorrente ed odierno appellato principale a sostegno della declaratoria di nullità dell'impugnato licenziamento in quanto ritorsivo, esse non sembrano giovare a siffatto accertamento, nel senso che, ove pure ammesse, le prove in discorso non vertono su puntuali circostanze di univoco e pregante significato in merito alla ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante rispetto alla volontà datoriale di recedere dal rapporto.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere integralmente confermata.
La situazione di reciproca soccombenza delle parti consente di compensare fra le stesse le spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta gli appelli principale ed incidentale, così confermando la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Graziella Di Matteo, assegnata all'UPP di questa
Corte