Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Sentenza breve 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 16/01/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12568/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12568 del 2024, proposto da
O.P. Agri Doc 2 Societa' Consortile a responsabilita' limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Vincenzo Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
nei confronti
del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
di Ferraro Ottavio & C. S.a.s. di Ferraro Ottavio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
DELLA NOTA/COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE PROTOCOLLO NUMERO GSEWEB/P20240720060 DEL 17/09/2024 ADOTTATA DAL GSE, NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e di Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica, in data 12 settembre 2023 ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
In tale richiesta, per quanto di maggiore interesse, ha dichiarato « che il codice ATECO prevalente, connesso all’impresa, è il seguente: 10.39 », « di rientrare nella seguente categoria di impresa: aziende agricole attive nella produzione primaria di cui alla Tabella 1A del Decreto » e « che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, sono: [1. Foglio 28, Particella 105, Subalterno 4, Categoria catastale D/10, Latitudine 39.6819, Longitudine 16.4225; 2. Foglio 28, Particella 112, Subalterno 1, Categoria catastale C/7, Latitudine 39.6820, Longitudine 16.4222] ».
Il GSE, nell’ambito dei propri controlli di competenza sulle richieste, ha riscontrato due criticità:
i. per un verso, il codice ATECO dichiarato dalla ricorrente non risultava ricompreso fra quelli della Tabella 1A del Decreto Ministeriale, rispetto alla quale la Ricorrente ha presentato la Richiesta di Ammissione;
ii. per altro verso, i fabbricati oggetto di intervento risultavano di proprietà di un soggetto differente da quello beneficiario dei contributi.
Ha perciò invitato la ricorrente a fornire documentati chiarimenti.
A riscontro del predetto invito, la ricorrente:
i. ha dichiarato che « per mero errore materiale durante la compilazione dell’istanza è stata indicata come categoria di appartenenza la 1.A. L’azienda ricade, invece, nella categoria 2.A, avendo Codice ATECO 10.39, come attestato dalla visura camerale storica dell’azienda allegata »;
ii. ha prodotto un contratto di comodato relativo all’immobile sub 1. della richiesta.
Con provvedimento prot. GSEWEB/P20240720060 del 17 settembre 2024 il GSE, ritenute non superate le criticità, ha disposto l’esclusione della richiesta.
1.1. Con ricorso notificato (al GSE e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quali Amministrazione intimate, e ad un’impresa agricola ammessa al contributo, quale controinteressata) il 15 novembre 2024 e depositato il 25 novembre 2024, la società ha impugnato il predetto provvedimento, affidandosi al seguente motivo di censura:
- « Violazione e falsa applicazione della legge 24[1]/1990, eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, errore di fatto, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta ».
La ricorrente, in sintesi, si duole del cattivo uso, da parte del GSE, del (doveroso) potere di soccorso istruttorio, in quanto:
i. l’erronea indicazione della Tabella doveva ritenersi frutto di un mero errore materiale, in quanto tale emendabile e, in ogni caso, che poteva essere ritenuta appartenente anche alla categoria dichiarata;
ii. non era stata richiesta specificamente documentazione comprovante la disponibilità anche dell’immobile sub 2, che comunque risultava nella propria disponibilità, in quanto di proprietà del proprio socio e amministratore.
2. Il GSE si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, ravvisata la nullità della notificazione al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (perché eseguita presso tale Amministrazione anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato), con ordinanza n. 21922/2024 pubblicata in pari data ne ha disposto la rinnovazione.
3.1. Nella medesima data, il ricorrente ha provveduto ad espletare l’incombente.
4. Rinnovata la notifica, anche il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il ricorso è stato discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.
6. Il Collegio ritiene sussistano le condizioni per definire il giudizio ai sensi della poc’anzi richiamata disposizione processuale, dato che si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso.
6.1. Questa Sezione ha già avuto occasione di affrontare specificamente le questioni poste dal motivo di ricorso, statuendo - per quanto di maggiore interesse - come segue: « nelle procedure a sportello, in cui la formazione dell’elenco delle proposte ammesse e la relativa ripartizione del contributo avviene rigorosamente sulla base dei dati contenuti nelle domande di agevolazione, vige il principio di autoresponsabilità, per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza, non potendo ammettersi una integrazione, o anche solo una regolarizzazione ex post, della domanda presentata, neanche in virtù del richiamo al principio del soccorso istruttorio, in quanto non applicabile a tale tipologia di procedure.
Il soccorso istruttorio ex art. 6, lett. b) L 241/1990 – quale istituto inteso a promuovere la massima partecipazione – trova un limite alla sua applicazione – evidenziato da C. di S., Sez. 6,– n. 3664/2021, decisione peraltro richiamata dalla stessa ricorrente – costituito dal rispetto della par condicio, che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi nonché per la regolarizzazione dei c.d. elementi essenziali.
Inoltre, il soccorso istruttorio non è applicabile ai procedimenti a sportello, come quello in esame, rispetto ai quali, per garantire la par condicio a fronte di risorse limitate – a norma dell’art. 5, comma 3, primo periodo DLgs. 123/1998 - “è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative per l’ammissibilità all’attività istruttoria”. Ne consegue che “l’integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio finendo per svilire lo stesso principio di fondo della selezione incentrata sul criterio della procedura a sportello che, come noto, premia a parità di condizioni le candidature secondo un criterio cronologico” (Cfr. C.d.S.- Sez. 3 – n. 3180/2021).
Del resto, la verifica dell’ammissibilità della domanda di partecipazione è espressamente prevista solo allorché sia scaduto il relativo termine. Pertanto, le procedure a sportello non si conciliano con l’attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda e dei relativi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico perché il partecipante, al fine di assicurarsi una collocazione prioritaria potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poterla integrare, beneficiando del soccorso istruttorio (Cfr. TAR Lazio, Sez. 3 ter, 14 aprile 2023 n. 6472; TAR Liguria– n. 100/2023. In termini: TAR Lazio – Sez. 5 - n. 11087/2022; TAR Lombardia –Sez. 3 – n. 2507/2015).
Conseguentemente, il mero rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi al contributo – anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente – sarebbe, di per sé, idonea ad alterare la par condicio tra gli istanti.
Tanto più che l’Avviso pubblico, integrato ex art.2 dal Regolamento Operativo Parco Agrisolare - quale lex specialis recante gli adempimenti procedimentali essenziali a carico dei Proponenti - configura una selezione, caratterizzata da stringenti termini di decadenza, improntata al principio di autoresponsabilità, “per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza, non può ammettersi una integrazione, o anche solo una regolarizzazione ex post, della domanda presentata” (Cfr TAR Lazio – Sez. 3Ter – n. 6472/2023) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 17 ottobre 2023, n. 15324).
Più recentemente: « l’Amministrazione non può essere onerata di correggere errori nella dichiarazione, di cui la società avrebbe in realtà dovuto avvedersi, dovendo invece fare affidamento sulla completezza e veridicità dei dati tecnici indicati in domanda.
[…] In senso conforme, in materia di simili procedure telematiche di accesso a contributi nel settore dell’energia, è stato osservato che alla luce del principio di autoresponsabilità, prima ancora che per il rispetto della par condicio, per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza, non può ammettersi una integrazione, o anche solo una regolarizzazione ex post, della domanda presentata.
[…] Va quindi ribadito l’orientamento in base al quale una siffatta tipologia di procedura mal si concilia con l’attivazione del soccorso istruttorio per una regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda presentata e dei suoi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a comportamenti elusivi del criterio cronologico, perché il partecipante, onde assicurarsi una collocazione prioritaria nell’ordine di esame delle istanze, potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poter poi integrare la stessa beneficiando del soccorso istruttorio (da ultimo, Tar Liguria, 100/2023; TAR Lazio, V, 11087/2022; TAR Lombardia, Milano, III, 2507/2015).
[…] Il Collegio osserva altresì che, fermi i richiami alla piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti in sede di domanda, sarebbe stato comunque possibile, per il soggetto richiedente, annullare la proposta già inviata e presentarne una nuova emendata da errori, purché entro il termine di scadenza perentoriamente fissato per l’invio delle proposte » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 6 febbraio 2024, n. 2286).
6.2. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito - cui si rinvia anche in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 88, comma 1, lett.d), cod. proc. amm. - tenuto conto della sovrapponibilità delle ragioni di doglianza, anche alla luce di quanto di seguito precisato.
Per stessa ammissione della ricorrente, la richiesta presentasse un errore nell’indicazione della categoria di impresa in cui rientrava la ricorrente medesima, essendo stata indicata la Tabella 1A (« aziende agricole attive nella produzione primaria ») in luogo della Tabella 2A (« imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli »).
Di tale errore la ricorrente si è avveduta soltanto a seguito dell’espletamento dei controlli da parte del GSE e, dunque, in un momento in cui il termine per la presentazione delle richieste era già scaduto e non era conseguentemente più possibile procedere a rettifiche (annullando la richiesta e presentandone una nuova).
Risulta, poi, complessivamente contraddittorio il comportamento della ricorrente in sede procedimentale e in questa sede processuale: nella prima, si è limitato a dichiarato che intendeva indicare di appartenere alla categoria di cui alla Tabella 2A (cfr. doc. 2 ricorso) e che « per mero errore materiale » avrebbe indicato una categoria diversa; nella seconda, ha invece anche sostenuto che poteva ritenersi appartenente anche a tale diversa categoria (sebbene erroneamente indicata).
Quest’ultima prospettazione non è stata allegata (e perciò, a fortiori , nemmeno dimostrata) in sede procedimentale, nonostante il GSE avesse richiesto di inviare eventualmente « ulteriori opportune evidenze documentali finalizzate a motivare la propria classificazione nella Tabella 1A selezionata », sicché non può trovare ingresso in questa sede processuale.
Ciò anche tenendo conto dell’indirizzo ermeneutico, seguito da questa Sezione, secondo cui « l’incompleto riscontro del soggetto responsabile alle comunicazioni […] del GSE non può costituire l’indice di un asserito difetto di istruttoria o di motivazione, in quanto anche sull’istante grava un obbligo di collaborazione e di buona fede, tale per cui chi ha dato causa nel corso del procedimento a un’acquisizione istruttoria incompleta non può poi trarne vantaggio in sede processuale al fine di contestare le motivazioni del provvedimento adottato dall’Amministrazione ovvero di sollecitare l’esercizio di poteri istruttori del giudice.
[…] Si tratta di un principio di carattere generale che si fonda sul dialogo procedimentale e che consente all’Amministrazione di chiedere all’interessato le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari ad un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e di determinare, quale conseguenza del mancato riscontro, la legittima reiezione dell’istanza in ragione della violazione di un dovere di collaborazione (TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 4604/2019; TAR Puglia, Bari, n. 1354/2017). Le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione sono state codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1190 a seguito della recente novella normativa operata dal D.L. 76/2020 in sede di conversione da parte della L. 120/2020. Tale disposizione, interpretativa di un principio già presente nell’ordinamento (Cons. Stato, sez. VII, n.8545/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6303/2024), valorizza la relazione che si instaura in sede procedimentale tra l’esercizio della funzione pubblica e gli interessi del soggetto privato - ovvero, nel caso in esame, del soggetto pubblico che si trovi nella medesima posizione del richiedente privato - sul quale ricadono le conseguenze negative della propria
inerzia in ossequio al principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13891/2024) » ( ex plurimis T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 14 ottobre 2024, n. 17671).
In applicazione di tale indirizzo ermeneutico, non risulta neppure suscettibile di positivo apprezzamento l’ulteriore ragione di doglianza relativa al fatto che la ricorrente abbia prodotto documentazione volta a corroborare la disponibilità soltanto di un immobile poiché « veniva indicato in maniera generica e non specifica dal GSE la dimostrazione della titolarità dell’immobile ove realizzare il progetto » (pag. 7 ricorso).
Il GSE aveva, invero, richiesto di fornire « opportune evidenze documentali finalizzate ad attestare la disponibilità dei fabbricati in capo al Soggetto Beneficiario per almeno 5 anni dalla data di fine lavori presunta, intendendo per “disponibilità” non solo la titolarità del diritto reale sull’immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ma anche eventualmente un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad es., locazione, affitto, leasing immobiliare) »: l’utilizzo del termine « fabbricati » risulta, con sufficiente grado di univocità, riferirsi a tutti gli immobili indicati nella richiesta.
Il fatto che l’immobile di cui è stata dimostrata la disponibilità fosse « sufficiente a contenere interamente la realizzazione dell’impianto fotovoltaico » (sempre pag. 7 ricorso) risulta, da un lato, meramente affermato ma non è stato offerto neppure un principio di prova e, dall’altro, in ogni caso sostenuto per la prima volta in questa sede processuale: il GSE, a fronte di due immobili dichiarati nella richiesta, era tenuto ad accertare che il richiedente avesse la disponibilità di entrambi, mentre ciò non è stato possibile a causa della mancata collaborazione della ricorrente.
7. Da tutto quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
8. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per il GSE ed ulteriori € 500,00 (cinquecento/00) per il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e dunque complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO