Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/3/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3120/2024 del Ruolo Generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], elett.te domiciliata in Parte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla Via del Marinaio n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Sicignano che la rapp.tano e difende ricorrente
E
Parte_2
convenuta contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere la condanna della società esercente attività nel Parte_2 settore alberghiero, al pagamento della somma di cui agli allegati conteggi, dovuta a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro svoltosi nei mesi di novembre e dicembre 2022.
Parte ricorrente ha sostenuto di aver lavorato, per tutto il periodo sopraindicato, alle dipendenze della convenuta, presso la struttura alberghiera BE Green sita in
Pompei, svolgendo mansioni di cameriera addetta alla pulizia delle camere, nonché nella zona reception , corridoi , terrazze , lavanderia , sala colazione, giardino e zona parcheggio , tutti locali e spazi di pertinenza dell'albergo; ha dedotto altresì di aver percepito una paga mensile di euro 700,00 e di aver osservato un orario di lavoro che andava dalle 7,00 alle 16,30 per 6 giorni alla settimana, espletando talvolta la propria attività anche presso l'Albergo Santa Caterina, altra struttura della . Parte_2
La ricorrente ha altresì precisato che , in realtà, il suo rapporto di lavoro era iniziato il
1° luglio 2021 e si era svolto senza soluzione di continuità fino al 15/12/2022, data in cui essa ricorrente aveva rassegnato le sue dimissioni, ma che in data 13/10/2022
La , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo Parte_2 decreto di fissazione (cfr. documentazione in atti) non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
La prova testimoniale ha consentito di accertare, infatti, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, la sua durata e le mansioni svolte dalla
. Parte_1
In particolare, le testimoni e , a conoscenza dei Testimone_1 Testimone_2 fatti di causa per essere state colleghe della ricorrente, hanno concordemente riferito che nel periodo in ricorso indicato la aveva svolto l'attività di cameriera Parte_1
d'albergo addetto alla pulizia delle camere e degli spazi comuni, alle dipendenze della lavorando per sei giorni alla settimana dalle 7,00 – 7,30 alle 16,30 – 17,00 Parte_2
e osservando le direttive che le venivano impartite da amministratrice Parte_3 della società convenuta (cfr. verbale di udienza del 29/1/2025).
Le deposizioni rese dalle suddette testimoni , peraltro, appaiono particolarmente attendibili e significative in quanto le stesse, indifferenti rispetto alle parti, hanno avuto dei fatti di causa una conoscenza diretta e non soltanto de relato.
Le risultanze istruttorie sono confermate anche dal comportamento processuale della società convenuta, che è rimasta contumace e non ha fornito alcun elemento idoneo a smentire le dichiarazioni dei testimoni escussi e le risultanze documentali, per cui alle prove raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Pertanto, tenuto conto del tipo di mansioni svolte, della continuità delle prestazioni, dell'esistenza di direttive e di orari fissi di lavoro, nonché di una retribuzione periodica, può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per tutto il periodo indicato in ricorso., con inquadramento al 7° livello del
CCNL Turismo Confcommercio Alberghi. Anche se non è provata l'appartenenza della a nessuna delle Parte_2 organizzazioni firmatarie del CCNL succitato, tuttavia le previsioni di esso in materia di trattamento economico devono trovare ugualmente applicazione.
Infatti, a norma dell'art. 36 della Costituzione deve riconoscersi il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Per determinare tale equa retribuzione può farsi riferimento, come utile parametro, al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., anche in mancanza della sua diretta applicabilità.
Dal principio costituzionale dell'equa retribuzione e dal C.C.N.L. citato discende anche il diritto a percepire la 13.ma mensilità, che della retribuzione di ciascun lavoratore dipendente - pubblico o privato - costituisce parte integrante e indefettibile.
Anche il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuali retribuite discende dall'art. 36 della Costituzione;
poiché non risulta provato il godimento delle ferie spettanti da parte della ricorrente, in base alle disposizioni di legge e del CCNL,
è dovuta al predetto, nei limiti della domanda, la relativa indennità sostitutiva.
Il diritto al t.f.r. discende direttamente dalla legge 29/5/82 n.297 .
Con specifico riferimento al t.f.r., osserva il Giudicante che la datrice di lavoro, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'effettiva corresponsione di tale emolumento, che, pertanto, risulta interamente dovuto alla dipendente.
Non spetta, invece, l'indennità di mancato preavviso, atteso che la decisione della lavoratrice di dimettersi non è stata determinata dal protrarsi del mancato pagamento della retribuzione per un considerevole lasso di tempo.
Per la determinazione dell'importo spettante, con riferimento alle voci della retribuzione riconosciute con la presente sentenza, possono essere utilizzati i conteggi allegati dalla difesa dell'istante alle note per la trattazione scritta depositate entro il termine del 12/3/2025, atteso che detti conteggi appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle risultanze istruttorie e delle previsioni di legge e del CCNL.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, in favore di Parte_2
della complessiva somma di euro 3.737,23 (di cui euro 379,53 Parte_1
a titolo di TFR) per differenze retributive complessivamente dovute in relazione al rapporto di lavoro indicato in ricorso. A norma dell'art.429 c.p.c. , sulle somme spettanti competono la lavoratrice la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali (da calcolarsi sugli importi via via rivalutati secondo il criterio accolto da Cass. Sez. Unite 29gennaio
2001, n. 38), dalla maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
La somma sopraindicata deve essere considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto, ai sensi delle vigenti leggi, non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
Per il principio della soccombenza, la società in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., va condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
24/5/2024 nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_2 provvede: a)accoglie parzialmente la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna la al pagamento della complessiva somma di euro 3.737,23 Parte_2 dovuta per la causale di cui in motivazione, di cui euro 379, 53 per TFR, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c)condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/6/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco