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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6216 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...]- C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. C.F._1
GIUSEPPE BARTILOTTI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Largo
Alessandro Lala n. 16
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
FRANCESCA LOFFREDO, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cintia -
P.co San Paolo is. 27
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23/12/2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 , Parte_1
premetteva che aveva contratto matrimonio con in Napoli il Controparte_1
14.06.1997, che dalla loro unione era nato un figlio, a Sessa Aurunca il 23.10.2002; Per_1 che le parti si erano separate in forza di sentenza n.9910/2022 resa dall'intestato Tribunale in data 16.09.2022 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che in sede di separazione fu previsto un assegno a suo carico per il mantenimento del figlio, trasferitosi presso il padre, di € 250,00. Tutto quanto esposto chiedeva: “-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Napoli in data 14.06.1997, trascritto nel registro degli atti del Comune di Napoli dell'anno 1997, Serie A, Parte II, n. 61, sez. O, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza dei coniugi.
- Confermare la misura del contributo mensile al mantenimento del figlio Per_2 nella misura stabilita in sede di separazione (di € 250,00, come rivalutata ed oltre
[...]
quindi rivalutazione istat) o nella eventuale veriore misura che il Giudice riterrà, in particolare laddove dovesse stabilirsi il versamento a carico di entrambi i coniugi (laddove dovesse emergere che il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente vivesse da solo) o del padre laddove vi fosse un eventuale rientro del figlio presso la madre, estendendo a quest'ultimo il contraddittorio, se necessario, stante la sua partecipazione al giudizio di separazione, ultima fase;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori e spese forfettarie.” Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente ma chiedeva un aumento dell'importo dell'assegno a carico della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio con lui convivente, deducendo che il Per_1
medesimo aveva intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di medicina e chirurgia di
Napoli. Chiedeva pertanto: “a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in
Napoli in data 14.06.1997, trascritto nel registro degli atti del Comune di Napoli dell'anno
1997, Serie A, Parte II, n. 61, sez. O, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza dei coniugi.
b) Disporre a carico della madre ed in favore del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di Persona_2 mantenimento del medesimo, il pagamento della somma di € 450,00 mensili da versare al padre ovvero direttamente al figlio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente e secondo indici ISTAT tenuto conto delle maturate, diverse e superiori esigenze ordinarie di vita dello stesso, ovvero la somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà di giustizia tenendo conto delle capacità reddituali della madre anche in relazione ai titoli, alla posizione sociale, alle prospettive e alle concrete attività della stessa.
c) Confermare l'obbligo, posto a carico di e Parte_1 _1
, di contribuire, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il
[...]
figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, individuate e concordate secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Napoli del 07.03.2018.
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con espressa attribuzione al procuratore anticipatario.”
All'udienza presidenziale del 17.05.2023, dopo aver sentito le parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, il Presidente, rilevando, in particolare, quanto alla richiesta del di un _1 aumento dell'assegno di mantenimento corrisposto dalla SO in favore del figlio che il Per_1
Tribunale, con la sentenza di separazione, aveva escluso la sua legittimazione in considerazione dell'intervento spiegato in quella sede da in proprio, confermava le statuizioni rese Persona_2 in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria. Con memoria integrativa del 16.06.2023 la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, facendo propria l'eccezione, già sollevata dal Presidente, di carenza di legittimazione del in ordine _1 alla domanda di aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, che in ogni caso, chiedeva rigettarsi.
Assegnati i termini per le memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e successivamente la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione con i termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione prodotta agli atti e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
D' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
In ordine alle questioni accessorie, relative al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, occorre osservare, come costantemente affermato dalla Suprema
Corte, che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il genitore già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ. (tra le tante Cass. n.25300/2013 e Cass.
n.35629/2018). L'art.337 septies cod. civ. prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a «diversa determinazione del giudice». Nella casistica giurisprudenziale di merito, formatasi in osservanza dei principi affermati dalla Suprema Corte (tra le tante Cass.n.4555/2012; Cass.n.17380/2020), la «diversa determinazione» che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto, appunto, il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore.
Ciò posto nel caso di specie, considerato che in sede di separazione il pagamento dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne a carico della madre è già stato disposto in favore del figlio medesimo, intervenuto in quel giudizio, è venuta meno la legittimazione paterna concorrente a richiederlo, come già affermato in sede di separazione.
Tenuto conto che la nelle conclusioni del ricorso ha chiesto confermare la misura del Pt_1
contributo mensile al mantenimento del figlio nella misura stabilita in sede di Persona_2 separazione (di € 250,00, come rivalutata ed oltre quindi rivalutazione istat), va previsto il pagamento di tale importo a suo carico e in favore di . Persona_2
A carico di ciascun genitore va poi posto il 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuarsi sulla base del Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Napoli il 14.06.1997 (atto n.61 parte II, s. A sez. O
[...] Controparte_1
reg. Atti Matrimonio anno 1997);
b) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 250,00 da rivalutare Persona_2
come statuito nella sentenza di separazione tra le parti;
c) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuarsi sulla base del Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino