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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 336/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ015Q015842022 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 364/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ015Q014502022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --------------------
Resistente/Appellato: ---------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, a seguito di apposita istanza di riunificazione proposta dalla resistente, gli avvocati Nominativo_1 e Difensore_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe relativi al periodo d'imposta 2016 mediante il quale veniva recuperata nei confronti di entrambi a tassazione l'IRPEF non versata pari ad € 10.958,00 ciascuno ed i relativi interessi, veniva inoltre irrogata la sanzione per l'infedele dichiarazione dei redditi. I ricorrenti come evidenziato dall'Ufficio, sembravano aver subito una ritenuta pari ad € 10.958,36 ciascuno. Tale ritenuta però non risultava certificata dal Comune di Frosinone che aveva materialmente disposto i bonifici
L'Ufficio successivamente aveva effettuato un controllo sostanziale sul Comune di Frosinone contestando l'omesso versamento della ritenuta d'acconto: l'Ente in sede di reclamo/mediazione ha impugnato l'atto documentando di aver corrisposto l'importo lordo ordinato dal giudice dell'esecuzione senza aver operato alcuna ritenuta.
In sede di controllo formale ex art. 36 ter non è stata esibita da parte dei ricorrenti alcuna documentazione in merito al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Società_1 srl ed al successivo atto di pignoramento presso terzi.
La resistente evidenziare che grazie alla documentazione probatoria esibita dal Comune di Frosinone, in sede di controllo sostanziale, è stato appurato che con Decreto ingiuntivo gli avvocati Nominativo_1 e Difensore_1 hanno richiesto alla società debitrice Società_1 srl in liquidazione l'ammontare di
€ 598.302,00 relativo a compensi professionali non corrisposti (vedi allegati n.9, n.10, n.11, n.12, n.13 e n.14).
Stante l'inadempimento della società e consapevoli del fatto che la società risultava essere creditrice, nei confronti del Comune di Frosinone, delle somme dovute per l'esproprio dei cespiti in località Cavoni, con atto di pignoramento presso terzi R.G.E. n.1334/2015 gli avvocati istanti hanno sottoposto ad azione esecutiva le somme indennitarie che il Comune di Frosinone (nella veste di terzo pignorato) doveva pagare alla società Società_1 srl in liquidazione. Con atto del 30/05/2016 il Comune di Frosinone ha dichiarato (ex art.547 CPC) che la somma dovuta alla Società_1 ammontava ad € 351.369,21.
Tale importo è quello che il debitore (Società_1) vantava nei confronti del terzo esecutato (Comune di Frosinone); quest'ultimo ha estinto il suo debito effettuando il pagamento anziché nelle mani del proprio creditore (Società_1 debitore nella procedura di pignoramento) in quelle di soggetti terzi (avvocati Difensore_1 e Nominativo_1 creditori pignoratizi).
Il pagamento dell'importo pari ad € 351.369,21 (€ 175.684,60 ciascuno) è stato effettuato dal Comune in tre trance da € 117.123,00 corrisposte al 50% ai due avvocati (€ 58.561,50 ciascuno):
1. l'avvocato Nominativo_1 ha incassato la prima rata pari ad € 58.560,50 in data 07/10/2016 ed altre due rate nel 2017,
2. l'avvocato Difensore_1 ha incassato la prima rata pari ad € 58.560,50 in data 07/10/2016 ed altre due rate nel 2017.
Il pagamento è stato effettuato da parte del Comune mediante bonifico bancario sui rispettivi e distinti conti correnti bancari degli avvocati.
In definitiva il Comune di Frosinone, non ha operato alcuna ritenuta nei confronti degli avvocati e si è limitato a corrispondere le somme riconosciute dal Giudice dell'esecuzione nelle modalità preventivamente concordate con gli avvocati istanti, in tre rate di uguale importo
Il Comune di Frosinone avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto del 20% sulla somma da erogare agli avvocati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come integrato dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78. Il citato art.15 ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Detto provvedimento, emanato il 3 marzo 2010, nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.
Se da una parte il Comune non ha operato e versato la prescritta ritenuta d'acconto dall'altra ha effettivamente corrisposto agli avvocati la somma disposta dal giudice dell'esecuzione senza alcuna decurtazione.
In altri termini qualora il Comune avesse correttamente operato la ritenuta d'acconto avrebbe dovuto trattenere l'importo del 20% pari ad € 9.760,08 sul lordo da corrispondere ed effettuare il bonifico agli avvocati nell'ammontare netto pari ad € 48.800,42, entro il 16 del mese successivo al pagamento avrebbe dovuto versare all'erario la ritenuta trattenuta al professionista. Agli odierni ricorrenti è stato contestato di aver indicato in maniera indebita ritenute che in realtà il Comune non aveva effettuato.
Il lordo pari ad € 69.519,86 indicato nella fattura n.56 del 07/10/2016 non trova rispondenza né con l'ammontare delle somme pignorate così come disposto dal Giudice dell'esecuzione, né con gli accordi convenuti tra le parti sul pagamento in tre trance, né con l'operato dell'Ente che non ha certificato né operato alcuna ritenuta sulle somme erogate.
A seguito dell'acquisizione in sede di reclamo/mediazione degli elementi di prova sulla procedura esecutiva intrapresa dai ricorrenti e sulle modalità di effettuazione dei pagamenti da parte dell'Ente esecutato è stato notificato in data 29/11/2022 prot.138445/2022 l'accertamento parziale opposto mediante il quale è stata recuperata a tassazione l'IRPEF pari ad € 10.958,36 non trattenuta dal sostituto d'imposta che aveva proceduto al pagamento della integrale somma convenuta tra le parti.
I ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso :
1. Violazione dell'art.41 bis DPR 600/73
2. Violazione e falsa applicazione dell'art.22 DPR 917/1986, dell'art.35 DPR 602/1973, dell'art.4 DPR
322/1988, dell'art.21/15 Legge 449/1997, dell'art.11 Legge 413/1991, dell'art.35 DPR 327/2001,
motivazione omessa ed insufficiente (art.7 Legge 212/2000), mancanza dei presupposti impositivi,
travisamento.
Si è costituita l'Agenzia resistendo ai ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Quanto alla dedotta violazione dell'art.41 bis DPR 600/73, va evidenziato che i ricorrenti non hanno esibito la documentazione inerente la procedura esecutiva né è emerso che l'Ente avesse effettuato il pagamento di € 58.560,50 in qualità di terzo pignorato nella procedura del Tribunale di Frosinone RGE
1334/2015.
Al fine di fornire giustificazione delle ritenute indicate in dichiarazione i ricorrenti si sono limitato ad esibire le fatture emesse nello stesso giorno dell'incasso) e lo stralcio del conto corrente dalla lettura di questi due documenti apparentemente le parti ricorrenti sembrano aver subito una ritenuta di € 10.968,00.
In realtà il Comune di Frosinone nel ricorso/reclamo ha riferito e documentato di non aver operato alcuna ritenuta sulle somme corrisposte in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del
G.E. del Tribunale di Frosinone del 29.08.2016, e per questo è stato sanzionato e di ciò i ricorrenti erano pienamente consapevoli, come sottolineato dalla resistente.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso si osserva quanto segue.
La motivazione dell'accertamento spiega in maniera chiara le ragioni poste a base del recupero seguendo il seguente iter logico-argomentativo:
3. Fonte d'innesco del controllo
4. Ricostruzione in fatto della procedura di pignoramento presso terzi 5. Non applicazione della ritenuta nei confronti della Società_1 srl come espressamente richiesto dagli avvocati “…il consenso al pagamento rateale è sottoposto alla condizione che la somma indennitaria non sia sottoposta alla ritenuta di cui all'art.11 della Legge 413/1991…” e come imposto dalla legge in quanto la Società_1 RL è soggetto esercente impresa commerciale (vedi allegato n.11)
6. Consapevolezza che le somme non erano state sottoposte né a ritenuta nei confronti della
Società_1 né nei confronti della ricorrente
7. Erronea indicazione nelle fatture dell'ammontare della ritenuta d'acconto che il Comune non ha operato
Se da un lato, nell'ambito della procedura esecutiva, parte ricorrente ha accettato il pagamento disposto dal giudice dell'esecuzione in tre trance da € 58.561,50, dall'altro con la fattura n.56 del 07/10/2016, riportata in tabella, si attribuisce un credito, sotto forma di Ritenuta d'Acconto da vantare nei confronti dell'Erario di euro 10.958,36, ulteriore rispetto alla somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione del
Giudice Esecutivo.
In altri termini qualora il Comune avesse avuto ordine di corrispondere € 69.519,86 e poi sul conto corrente avesse accreditato € 58.561,50 allora parte ricorrente avrebbe potuto affermare di aver subito una ritenuta d'acconto. Ma nel caso di specie la somma erogata sul conto corrente è esattamente quella disposta dal Giudice dell'esecuzione e concordata con il Comune senza che detta somma abbia subito alcuna decurtazione
Poiché la ritenuta non è stata pacificamente trattenuta dal Comune (sostituto d'imposta), i rocorrenti
(sostituiti) sono obbligati al pagamento dell'IRPEF
Parte ricorrente lamenta che l'Ufficio, a parità di condizioni, torna sui suoi passi e rovescia l'esito di un precedente controllo (ex art.36 ter) con il quale aveva approvato la regolarità contabile dello stesso documento (fattura n.56) che invece ha inteso contestare con l'avviso di accertamento opposto.
Sul punto l'Ufficio ha condisibilmente ribadito che la documentazione processuale ed amministrativa relativa alla procedura di pignoramento è stata acquisita ed esaminata solo successivamente. L'Ufficio ha potuto contestare l'indebita indicazione nella fattura n.56 della ritenuta d'acconto perché ha acquisito prove documentali dal Comune di Frosinone che tale ritenuta non fosse stata operata.
I ricorrenti quindi non hanno subito alcuna decurtazione e l'ammontare delle somme confluite sul conto corrente è esattamente pari a quanto è stato ordinato di pagare dal Giudice dell'esecuzione.
A fronte dei pagamenti effettuati agli avvocati istanti il Comune di Frosinone ha ricevuto le fatture da parte della Società_1 RL (vedi allegato n.10) per l'ammontare pari a complessivi € 351.369,21.
La fattura n.56 è stata emessa, in maniera impropria, lo stesso giorno in cui è avvenuto l'incasso delle somme perfettamente coincidenti con quanto stabilito nell'accordo senza alcuna decurtazione. Qualora il
Comune avesse correttamente operato la ritenuta d'acconto avrebbe dovuto trattenere l'importo del 20% pari ad € 9.760,08 (per poi versarlo all'Erario entro il 16 del mese successivo) sul lordo da corrispondere ed effettuare il bonifico nell'ammontare netto pari ad € 48.800,42 ma così non è avvenuto. Per tali ragioni la fattura n.56 non avrebbe dovuto esporre l'importo delle ritenute perché non operate dal sostituto.
Nel caso di specie non si tratta di un omesso versamento di ritenute da parte del Comune ma di una omessa effettuazione delle ritenute, e risulta documentalmente che tali ritenute non sono state operate dunque le sentenze citate da controparte non si attagliano al caso concreto (sono tutte relative alle casistiche in cui il sostituito ha subito la ritenuta). Come precisato dalla Suprema Corte ( Sentenza SSUU del 12/04/2019 n. 10378) “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n.
602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.”
Come ampiamente documentato il Comune di Frosinone (sostituto) non ha effettuato le ritenute e pertanto è perfettamente legittimo il recupero nei confronti del ricorrente, come ampiamente documentato dall'Ufficio, il Comune di Frosinone non ha effettuato le ritenute e pertanto è da ritenersi assolutamente legittimo il recupero effettuato.
Il ricorso (rectius i ricorsi riuniti) vanno pertanto rigettati. La particolarità della vicenda giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 336/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ015Q015842022 IRPEF-ALTRO 2016
- sul ricorso n. 364/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ015Q014502022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --------------------
Resistente/Appellato: ---------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, a seguito di apposita istanza di riunificazione proposta dalla resistente, gli avvocati Nominativo_1 e Difensore_1 hanno impugnato gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe relativi al periodo d'imposta 2016 mediante il quale veniva recuperata nei confronti di entrambi a tassazione l'IRPEF non versata pari ad € 10.958,00 ciascuno ed i relativi interessi, veniva inoltre irrogata la sanzione per l'infedele dichiarazione dei redditi. I ricorrenti come evidenziato dall'Ufficio, sembravano aver subito una ritenuta pari ad € 10.958,36 ciascuno. Tale ritenuta però non risultava certificata dal Comune di Frosinone che aveva materialmente disposto i bonifici
L'Ufficio successivamente aveva effettuato un controllo sostanziale sul Comune di Frosinone contestando l'omesso versamento della ritenuta d'acconto: l'Ente in sede di reclamo/mediazione ha impugnato l'atto documentando di aver corrisposto l'importo lordo ordinato dal giudice dell'esecuzione senza aver operato alcuna ritenuta.
In sede di controllo formale ex art. 36 ter non è stata esibita da parte dei ricorrenti alcuna documentazione in merito al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Società_1 srl ed al successivo atto di pignoramento presso terzi.
La resistente evidenziare che grazie alla documentazione probatoria esibita dal Comune di Frosinone, in sede di controllo sostanziale, è stato appurato che con Decreto ingiuntivo gli avvocati Nominativo_1 e Difensore_1 hanno richiesto alla società debitrice Società_1 srl in liquidazione l'ammontare di
€ 598.302,00 relativo a compensi professionali non corrisposti (vedi allegati n.9, n.10, n.11, n.12, n.13 e n.14).
Stante l'inadempimento della società e consapevoli del fatto che la società risultava essere creditrice, nei confronti del Comune di Frosinone, delle somme dovute per l'esproprio dei cespiti in località Cavoni, con atto di pignoramento presso terzi R.G.E. n.1334/2015 gli avvocati istanti hanno sottoposto ad azione esecutiva le somme indennitarie che il Comune di Frosinone (nella veste di terzo pignorato) doveva pagare alla società Società_1 srl in liquidazione. Con atto del 30/05/2016 il Comune di Frosinone ha dichiarato (ex art.547 CPC) che la somma dovuta alla Società_1 ammontava ad € 351.369,21.
Tale importo è quello che il debitore (Società_1) vantava nei confronti del terzo esecutato (Comune di Frosinone); quest'ultimo ha estinto il suo debito effettuando il pagamento anziché nelle mani del proprio creditore (Società_1 debitore nella procedura di pignoramento) in quelle di soggetti terzi (avvocati Difensore_1 e Nominativo_1 creditori pignoratizi).
Il pagamento dell'importo pari ad € 351.369,21 (€ 175.684,60 ciascuno) è stato effettuato dal Comune in tre trance da € 117.123,00 corrisposte al 50% ai due avvocati (€ 58.561,50 ciascuno):
1. l'avvocato Nominativo_1 ha incassato la prima rata pari ad € 58.560,50 in data 07/10/2016 ed altre due rate nel 2017,
2. l'avvocato Difensore_1 ha incassato la prima rata pari ad € 58.560,50 in data 07/10/2016 ed altre due rate nel 2017.
Il pagamento è stato effettuato da parte del Comune mediante bonifico bancario sui rispettivi e distinti conti correnti bancari degli avvocati.
In definitiva il Comune di Frosinone, non ha operato alcuna ritenuta nei confronti degli avvocati e si è limitato a corrispondere le somme riconosciute dal Giudice dell'esecuzione nelle modalità preventivamente concordate con gli avvocati istanti, in tre rate di uguale importo
Il Comune di Frosinone avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto del 20% sulla somma da erogare agli avvocati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come integrato dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78. Il citato art.15 ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Detto provvedimento, emanato il 3 marzo 2010, nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.
Se da una parte il Comune non ha operato e versato la prescritta ritenuta d'acconto dall'altra ha effettivamente corrisposto agli avvocati la somma disposta dal giudice dell'esecuzione senza alcuna decurtazione.
In altri termini qualora il Comune avesse correttamente operato la ritenuta d'acconto avrebbe dovuto trattenere l'importo del 20% pari ad € 9.760,08 sul lordo da corrispondere ed effettuare il bonifico agli avvocati nell'ammontare netto pari ad € 48.800,42, entro il 16 del mese successivo al pagamento avrebbe dovuto versare all'erario la ritenuta trattenuta al professionista. Agli odierni ricorrenti è stato contestato di aver indicato in maniera indebita ritenute che in realtà il Comune non aveva effettuato.
Il lordo pari ad € 69.519,86 indicato nella fattura n.56 del 07/10/2016 non trova rispondenza né con l'ammontare delle somme pignorate così come disposto dal Giudice dell'esecuzione, né con gli accordi convenuti tra le parti sul pagamento in tre trance, né con l'operato dell'Ente che non ha certificato né operato alcuna ritenuta sulle somme erogate.
A seguito dell'acquisizione in sede di reclamo/mediazione degli elementi di prova sulla procedura esecutiva intrapresa dai ricorrenti e sulle modalità di effettuazione dei pagamenti da parte dell'Ente esecutato è stato notificato in data 29/11/2022 prot.138445/2022 l'accertamento parziale opposto mediante il quale è stata recuperata a tassazione l'IRPEF pari ad € 10.958,36 non trattenuta dal sostituto d'imposta che aveva proceduto al pagamento della integrale somma convenuta tra le parti.
I ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso :
1. Violazione dell'art.41 bis DPR 600/73
2. Violazione e falsa applicazione dell'art.22 DPR 917/1986, dell'art.35 DPR 602/1973, dell'art.4 DPR
322/1988, dell'art.21/15 Legge 449/1997, dell'art.11 Legge 413/1991, dell'art.35 DPR 327/2001,
motivazione omessa ed insufficiente (art.7 Legge 212/2000), mancanza dei presupposti impositivi,
travisamento.
Si è costituita l'Agenzia resistendo ai ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Quanto alla dedotta violazione dell'art.41 bis DPR 600/73, va evidenziato che i ricorrenti non hanno esibito la documentazione inerente la procedura esecutiva né è emerso che l'Ente avesse effettuato il pagamento di € 58.560,50 in qualità di terzo pignorato nella procedura del Tribunale di Frosinone RGE
1334/2015.
Al fine di fornire giustificazione delle ritenute indicate in dichiarazione i ricorrenti si sono limitato ad esibire le fatture emesse nello stesso giorno dell'incasso) e lo stralcio del conto corrente dalla lettura di questi due documenti apparentemente le parti ricorrenti sembrano aver subito una ritenuta di € 10.968,00.
In realtà il Comune di Frosinone nel ricorso/reclamo ha riferito e documentato di non aver operato alcuna ritenuta sulle somme corrisposte in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del
G.E. del Tribunale di Frosinone del 29.08.2016, e per questo è stato sanzionato e di ciò i ricorrenti erano pienamente consapevoli, come sottolineato dalla resistente.
Quanto agli ulteriori motivi di ricorso si osserva quanto segue.
La motivazione dell'accertamento spiega in maniera chiara le ragioni poste a base del recupero seguendo il seguente iter logico-argomentativo:
3. Fonte d'innesco del controllo
4. Ricostruzione in fatto della procedura di pignoramento presso terzi 5. Non applicazione della ritenuta nei confronti della Società_1 srl come espressamente richiesto dagli avvocati “…il consenso al pagamento rateale è sottoposto alla condizione che la somma indennitaria non sia sottoposta alla ritenuta di cui all'art.11 della Legge 413/1991…” e come imposto dalla legge in quanto la Società_1 RL è soggetto esercente impresa commerciale (vedi allegato n.11)
6. Consapevolezza che le somme non erano state sottoposte né a ritenuta nei confronti della
Società_1 né nei confronti della ricorrente
7. Erronea indicazione nelle fatture dell'ammontare della ritenuta d'acconto che il Comune non ha operato
Se da un lato, nell'ambito della procedura esecutiva, parte ricorrente ha accettato il pagamento disposto dal giudice dell'esecuzione in tre trance da € 58.561,50, dall'altro con la fattura n.56 del 07/10/2016, riportata in tabella, si attribuisce un credito, sotto forma di Ritenuta d'Acconto da vantare nei confronti dell'Erario di euro 10.958,36, ulteriore rispetto alla somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione del
Giudice Esecutivo.
In altri termini qualora il Comune avesse avuto ordine di corrispondere € 69.519,86 e poi sul conto corrente avesse accreditato € 58.561,50 allora parte ricorrente avrebbe potuto affermare di aver subito una ritenuta d'acconto. Ma nel caso di specie la somma erogata sul conto corrente è esattamente quella disposta dal Giudice dell'esecuzione e concordata con il Comune senza che detta somma abbia subito alcuna decurtazione
Poiché la ritenuta non è stata pacificamente trattenuta dal Comune (sostituto d'imposta), i rocorrenti
(sostituiti) sono obbligati al pagamento dell'IRPEF
Parte ricorrente lamenta che l'Ufficio, a parità di condizioni, torna sui suoi passi e rovescia l'esito di un precedente controllo (ex art.36 ter) con il quale aveva approvato la regolarità contabile dello stesso documento (fattura n.56) che invece ha inteso contestare con l'avviso di accertamento opposto.
Sul punto l'Ufficio ha condisibilmente ribadito che la documentazione processuale ed amministrativa relativa alla procedura di pignoramento è stata acquisita ed esaminata solo successivamente. L'Ufficio ha potuto contestare l'indebita indicazione nella fattura n.56 della ritenuta d'acconto perché ha acquisito prove documentali dal Comune di Frosinone che tale ritenuta non fosse stata operata.
I ricorrenti quindi non hanno subito alcuna decurtazione e l'ammontare delle somme confluite sul conto corrente è esattamente pari a quanto è stato ordinato di pagare dal Giudice dell'esecuzione.
A fronte dei pagamenti effettuati agli avvocati istanti il Comune di Frosinone ha ricevuto le fatture da parte della Società_1 RL (vedi allegato n.10) per l'ammontare pari a complessivi € 351.369,21.
La fattura n.56 è stata emessa, in maniera impropria, lo stesso giorno in cui è avvenuto l'incasso delle somme perfettamente coincidenti con quanto stabilito nell'accordo senza alcuna decurtazione. Qualora il
Comune avesse correttamente operato la ritenuta d'acconto avrebbe dovuto trattenere l'importo del 20% pari ad € 9.760,08 (per poi versarlo all'Erario entro il 16 del mese successivo) sul lordo da corrispondere ed effettuare il bonifico nell'ammontare netto pari ad € 48.800,42 ma così non è avvenuto. Per tali ragioni la fattura n.56 non avrebbe dovuto esporre l'importo delle ritenute perché non operate dal sostituto.
Nel caso di specie non si tratta di un omesso versamento di ritenute da parte del Comune ma di una omessa effettuazione delle ritenute, e risulta documentalmente che tali ritenute non sono state operate dunque le sentenze citate da controparte non si attagliano al caso concreto (sono tutte relative alle casistiche in cui il sostituito ha subito la ritenuta). Come precisato dalla Suprema Corte ( Sentenza SSUU del 12/04/2019 n. 10378) “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n.
602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.”
Come ampiamente documentato il Comune di Frosinone (sostituto) non ha effettuato le ritenute e pertanto è perfettamente legittimo il recupero nei confronti del ricorrente, come ampiamente documentato dall'Ufficio, il Comune di Frosinone non ha effettuato le ritenute e pertanto è da ritenersi assolutamente legittimo il recupero effettuato.
Il ricorso (rectius i ricorsi riuniti) vanno pertanto rigettati. La particolarità della vicenda giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.