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Articolo 4 della Legge 17 febbraio 2001, n. 34
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Legge 17 febbraio 2001, n. 34
Articolo 4 della Legge 17 febbraio 2001, n. 34
Versione
7 marzo 2001
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 marzo 2001
Vedi fonte istituzionale
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