Sentenza 4 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2019, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2019 |
Testo completo
iato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: D'GO LI, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 92/2017 del GIP del Tribunale di SS in data 14/12/2017; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14/12/2017 il GIP del Tribunale di SS, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a D'NO LI con la sentenza in data 25/05/2006 del Tribunale di SS (irrevocabile dal 10/02/2011) e con la sentenza in data 05/12/2007 del GIP del Tribunale di SS (irrevocabile dal 21/12/2007), revocando altresì l'indulto concesso al predetto con quest'ultima sentenza. Rilevava il giudice dell'esecuzione che la revoca doveva essere disposta ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod.pen., poiché entro i termini di legge il condannato aveva commesso un nuovo reato;
precisava che il periodo doveva essere computato decorrendo dalla data di irrevocabilità delle sentenze che concedevano il beneficio;
specificava che il nuovo reato era quello di cui alla sentenza emessa in data 13/05/2014 dal GIP del Tribunale di SS, che concerneva una detenzione illecita di sostanza stupefacente indicata come commessa "fino al 14.01.2014"; concludeva che il nuovo reato era stato commesso nei cinque anni successivi alla irrevocabilità delle sentenze predette e che, per analoga ragione, andava revocato anche l'indulto ottenuto in relazione alla pena di cui alla sentenza in data 05/12/2007 del GIP del Tribunale di SS.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'interessato per mezzo del difensore Avv. Pierfrancesco Broccio, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il provvedimento impugnato aveva affermato che il nuovo reato era stato commesso "fino al 14.01.2014", ma non aveva precisato quale fosse stato il momento iniziale della nuova condotta delittuosa e questo elemento non era irrilevante poiché determinava o meno la perdita del beneficio;
parimenti, il periodo rilevante per l'indulto decorreva dalla data di entrata in vigore della relativa legge (01/08/2006), per cui anche qui la decorrenza del nuovo reato era rilevante.
3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato. Premesso che il ricorso effettua un fugace e dubbioso cenno a problemi di notifica all'interessato, sul quale non vi è da pronunziarsi (attesa la genericità dell'inciso e il dubbio che avvolge lo stesso ricorrente, che ammette di non rammentare oltre la circostanza e non avanza richiesta specifica di nessun tipo), va precisato che, effettivamente, il giudice dell'esecuzione ha riportato un dato errato, e cioè che il reato di cui alla sentenza 13/05/2014 del GIP del Tribunale di SS fosse stato commesso "sino al 14/01/2014": in realtà, la contestazione di quel reato è cristallizzata come commesso il 14/01/2014. Tuttavia, nonostante l'imprecisione delle indicazioni, la decisione finale è stata corretta. Giova rammentare che l'art. 168 cod.pen. dispone che, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod.pen. Nella fattispecie, vengono in rilievo le due sentenze prima indicate e cioè la sentenza in data 25/05/2006 del Tribunale di SS (irrevocabile dal 10/02/2011) e la sentenza in data 05/12/2007 del GIP del Tribunale di SS (irrevocabile dal 21/12/2007): queste due pronunzie avevano concesso la sospensione condizionale della pena al ricorrente. Tuttavia, detto beneficio è stato correttamente revocato: infatti, la sentenza in data 05/12/2007 del GIP del Tribunale di SS puniva un furto commesso in data 09/06/2007 con la pena di anni due di reclusione ed C 800,00 di multa;
tuttavia, la sentenza in data 25/05/2006 del Tribunale di SS puniva una ricettazione accertata il 17/03/2004 con la pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa. In altri termini, il reato di cui alla seconda sentenza era stato commesso prima del furto del 09/06/2007 ed era stato giudicato successivamente (la sentenza era infatti divenuta esecutiva solo il 10/02/2011), ma la nuova pena di mesi quattro di reclusione, sommata alla precedente di anni due di reclusione, portava la pena complessiva a superare i limiti di cui all'art. 163 cod.pen., anche considerata la novella di cui alla Legge n. 145 del 2004. Di conseguenza, i benefici della sospensione condizionale della pena dovevano essere revocati, in applicazione del comma primo, n. 2, del menzionato art. 168 cod.pen.
2. Quanto alla revoca dell'indulto, il provvedimento impugnato lo riconnette alla sentenza in data 05/12/2007 del GIP del Tribunale di SS: tuttavia essa riguardava un furto commesso in data 09/06/2007. Ma l'indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006 concede l'indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006: all'evidenza, non poteva essere concesso l'indulto ad un furto commesso il 09/06/2007. Va rammentato che l'applicazione dell'indulto si caratterizza per la intrinseca e connaturale revocabilità del beneficio, suscettibile di essere sottoposto "a condizioni o ad obblighi" (art. 174 c.p., comma 3, in relazione all'art. 151 c.p., comma 4). E, pertanto, è incompatibile con l'irrevocabilità della cosa giudicata. Sicché la accidentalità della forma che riveste il provvedimento e della fase processuale in cui è adottato non dispiega alcun effetto sul regime di efficacia della relativa decisione. Al riguardo, esclusa la preclusione tipica del giudicato del processo di cognizione, opera esclusivamente il generale divieto del ne bis in idem, che inibisce la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento, suscettibile di impugnazione, senza che sia, tuttavia, di ostacolo alla proposizione di fatti nuovi: e tali sono tutti i fatti in precedenza, comunque, non dedotti, ne' considerati a prescindere dalla circostanza che fossero, ovvero no, oggettivamente preesistenti alla decisione. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 dicembre 2018. Il Consiglier estensore Il Presidente