CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6109 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Gianì Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2738/2019 e promossa
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Sieni e Sabrina Barra in forza di delega in atti appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Donato D'Angelo giusta procura in atti appellato
Oggetto: giudizio di rinvio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come a verbale di udienza del 22.10.2025, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La , a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4322 del Parte_1
14 febbraio 2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3125/2016, ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto dell'appello già proposto dal avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Velletri n. 125 del 16 gennaio 2009 resa inter partes nel giudizio n. R.G.
2771/2003.
Il si è costituito nel giudizio di rinvio insistendo per l'appello dallo stesso Controparte_1 originariamente proposto avverso la pronuncia di primo grado.
All'esito di vari rinvii disposti in pendenza di trattative, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e hanno per l'effetto richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce delle suddette evenienze questa Corte non può che prendere atto del sopravvenuto accordo tra le parti, che determina la necessità di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La transazione che le parti concordemente dichiarato essere tra le stesse intervenuta ha infatti determinato il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Tale evenienza, quando si verifichi in sede di impugnazione, determina la caducazione della sentenza impugnata, perché priva di attualità a fronte della diversa regolamentazione negoziale degli interessi tra le parti (in argomento, Cass., 3.3.2006, n. 4714; Cass., 7.5.2009, n. 10553 Cass., SS.UU., 11.4.2018, n. 8980;
Cass., 19.4.2023, n. 10483).
A fronte della concorde richiesta delle parti, le spese di lite possono tra le stesse essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2738/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Giovanna Gianì
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Gianì Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2738/2019 e promossa
DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Sieni e Sabrina Barra in forza di delega in atti appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Donato D'Angelo giusta procura in atti appellato
Oggetto: giudizio di rinvio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come a verbale di udienza del 22.10.2025, conclusioni da intendere qui richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La , a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4322 del Parte_1
14 febbraio 2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3125/2016, ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto dell'appello già proposto dal avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Velletri n. 125 del 16 gennaio 2009 resa inter partes nel giudizio n. R.G.
2771/2003.
Il si è costituito nel giudizio di rinvio insistendo per l'appello dallo stesso Controparte_1 originariamente proposto avverso la pronuncia di primo grado.
All'esito di vari rinvii disposti in pendenza di trattative, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e hanno per l'effetto richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce delle suddette evenienze questa Corte non può che prendere atto del sopravvenuto accordo tra le parti, che determina la necessità di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La transazione che le parti concordemente dichiarato essere tra le stesse intervenuta ha infatti determinato il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Tale evenienza, quando si verifichi in sede di impugnazione, determina la caducazione della sentenza impugnata, perché priva di attualità a fronte della diversa regolamentazione negoziale degli interessi tra le parti (in argomento, Cass., 3.3.2006, n. 4714; Cass., 7.5.2009, n. 10553 Cass., SS.UU., 11.4.2018, n. 8980;
Cass., 19.4.2023, n. 10483).
A fronte della concorde richiesta delle parti, le spese di lite possono tra le stesse essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 2738/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Giovanna Gianì
pagina 3 di 3