TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/10/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Viterbo
Sezione Fallimentare
N. R.G. 37/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
CE DD Presidente
IC BO IC
Francesca Capuzzi IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.I. ) CP_1 P.IVA_1
Letti gli atti relativi al procedimento n. 37/2025 proc. un. sul ricorso depositato da
(c.f. e p.i. ) Parte_1 P.IVA_2
), Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ) , , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
( )
[...] C.F._4
volti all'apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante posta elettronica certificata;
rilevato che la parte debitrice non si è costituita per contestare il credito e la sussistenza dello stato di insolvenza della società;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della parte resistente come risulta dalla visura della Camera di Commercio prodotta dalla parte ricorrente;
rilevato che parte resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita (risultando dall'istruttoria debiti scaduti superiori ad Euro 50.000,00);
considerato che i ricorrenti agiscono in virtù di titoli costituiti la da DI Parte_1
definitivo per Euro 50.400,65 e , Parte_2 Parte_3
, , e in forza di DDII definitivi
[...] Parte_4 Parte_5
ed atti di precetto per crediti di lavoro per circa 27 mila euro ritenuto che lo stato di insolvenza si desume: 1) mancato pagamento di crediti, fondati su titolo giudiziario esecutivi;
2 precetto notificato;
rilevato infine che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII, tenuto conto anche del carico erariale;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F./P.I. CP_1
) P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato il dott. IC BO e curatore ed il dott.ssa Persona_1
soggetto che alla luce dell'organizzazione dello studio (desumibile dalla proficua gestione di pregresse procedure fallimentari) e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina (non risulta allo stato pienamente funzionante ed accessibile il nuovo albo nazionale);
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 22.1.26 alle ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità Cont di cui all'art. 201 mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE
che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Viterbo 6.10.25
Il IC est. Il Presidente
IC BO CE DD