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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Carmen Arcellaschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5560/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t. Rag. Parte_1 P.IVA_1
sito a Brugherio (MB) in Via San Giovanni Bosco n.40, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesca Paterni che lo rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Brugherio CP_1 C.F._1 (MB) in Via San Giovanni Bosco n. 40 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.Le Tribunale adito – previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare, emettendo all'uopo sentenza, l'avvenuta accettazione tacita dalla signora (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...] dell'eredità della defunto padre C.F. Persona_1
risultante dall'anagrafe civile risultante dall'anagrafe C.F._2 CodiceFiscale_3 tributaria), nato a [...], il [...] e deceduto a Monza in data 20/011/1991 relativamente ai beni immobili siti in Brugherio (MB), Via San Giovanni Bosco n. 40, catastalmente censiti Foglio n. 21, Particella 467, Sub 5, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale € 278,89 e al Foglio n. 21, Particella 467, Sub 41, cat. C/6 classe 07, rendita catastale € 47,72.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre c.p.a. e spese generali 15% come per legge”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti di CP_1 e della madre per un importo complessivo di € 5.321,53 in forza del
[...] Controparte_2 Decreto Ingiuntivo n. 3123/22 emesso in data 22.9.2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Monza - G. di P. Dott. Cipriani - e di avere dato successivamente impulso ad una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un immobile di proprietà della resistente sito in Brugherio - Via San Giovanni Bosco n.40 - al fine di soddisfare il proprio credito.
Precisava che “tale procedura esecutiva aveva ad oggetto la quota di 1/4 spettante a CP_1 relativa a cespite facente originariamente capo al defunto padre e la quota di 3/4 Persona_1 spettante a ” e che entrambe erano comproprietarie per le stesse quote anche di Controparte_2 un box facente parte dello stesso condominio.
Nelle more, parte ricorrente veniva a conoscenza che in data 7.6.2013 era deceduta Controparte_2 e che non risultava agli atti alcuna “successione e/o accettazione di eredità”.
[...]
Ciò determinava l'interruzione della procedura esecutiva e la necessità da parte del Parte_1 di instaurare un giudizio civile al fine di accertare la qualità di erede di .
[...] CP_1
Il Tribunale di Monza – G.U. Dott. Ancona - accertava e dichiarava con sentenza n. 169/2025 lo status di erede dell'attuale resistente oltre all'avvenuta accettazione tacita del compendio ereditario materno.
Tuttavia, incardinata una nuova procedura esecutiva nei confronti di , emergeva che CP_1 costei non aveva provveduto ad accettare l'eredità del padre deceduto il Persona_1
20.11.1991.
Il ricorrente adiva, pertanto, questo Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la qualità di erede paterna di oltre all'intervenuta accettazione tacita dell'eredità rilevato “il continuo e CP_1 incontestato possesso dell'immobile in Brugherio (MB), Via Don Bosco n. 40” quale “compimento di atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare anche l'eredità del padre sig. Per_1
non da ultimo il pagamento delle spese condominiali almeno fino a quando è stata in grado”.
[...]
Veniva preventivamente esperita la procedura di mediazione ma al primo incontro fissato per il giorno 15.10.2025 nessuno compariva per determinando la chiusura della procedura stessa. CP_1
All'udienza del 20.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi dichiarava la contumacia di CP_1 ordinava la discussione orale e riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
In punto di diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 474 c.c. l'eredità può essere accettata sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
La Corte di legittimità a più riprese ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (ex plurimis Cass. civ. 10796/2009).
Ad integrazione della suddetta pronuncia, deve essere richiamato il dato testuale dell'art. 485 c.c. il quale prevede espressamente che il chiamato all'eredità, possessore a qualsiasi titolo dei beni ereditari, pagina 2 di 4 deve, entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, redigere l'inventario ed entro un ulteriore termine di 40 giorni, deliberare la rinuncia o l'accettazione dell'eredità, in difetto, sarà considerato erede puro e semplice.
In difetto di tali adempimenti, si presume, pertanto, sia indice di un comportamento concludente che denota l'inequivocabile volontà del chiamato a fare propria la qualità di erede (“L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius”- Ordinanza Cass. Civ. Sez. VI n. 15690/2020).
Alcun dubbio può esservi in merito al possesso dei beni ereditari da parte della resistente atteso che il ricorso introduttivo, unitamente al relativo provvedimento di fissazione udienza, è stato notificato presso l'immobile ereditato, sito a Brugherio (MB) in Via San Giovanni Bosco n.40, presso il quale risiede sin dal 21.2.2018 come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti.
Limitatamente alla legittimazione passiva ed alla qualità di erede, queste risultano sufficientemente provate da quanto suesposto.
A tale proposito, va rammentato che secondo la Suprema Corte è onere del chiamato all'eredità contestare, costituendosi in giudizio, la sua qualità di erede, allegando di non averla accettata. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (cfr. Cass. n.17445/2019; Cass. n.7517/2011; Cass. n.18534/2007: “in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c. c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando però detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede”). Ciò posto, è agevole osservare che il resistente (disertando la lite) non ha (ovviamente) offerto prova alcuna della mancata accettazione dell'eredità o dell'insussistenza della sua qualità di erede.
Al contrario, ha accettato la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (così come degli atti della procedura esecutiva immobiliare) ma è rimasto contumace e, conseguentemente, non ha dimostrato l'insussistenza della qualità di erede, comportamento questo che può essere valutato, unitamente agli altri elementi probatori, a conferma della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla ricorrente.
La domanda pertanto è fondata e deve essere accolta.
Le spese del presente giudizio (liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.) devono essere poste a carico della parte resistente contumace la cui condotta ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio per far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in assenza di un'accettazione espressa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara che (C.F. ) è succeduta al defunto padre CP_1 C.F._1
(nato il [...] e deceduto in data 20.11.1991) ed ha Persona_1 accettato tacitamente l'eredità paterna;
II. ordina che la presente sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in favore dell'erede limitatamente ai CP_1 seguenti beni immobili, siti in Brugherio (MB) in Via San Giovanni Bosco n.40, così catastalmente individuati:
Foglio n. 21, Particella 467, Sub 5, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale € 278,89
Foglio n. 21, Particella 467, Sub 41, cat. C/6 classe 07, rendita catastale € 47,72
III. condanna a rimborsare al in persona del suo CP_1 Parte_1 amministratore p.t. rag. le spese del presente giudizio, che liquida in Parte_2 euro 1.453,00, oltre Euro 145,50 per anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, Iva se e per quanto dovuta e Cpa.
Così deciso in Monza il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Carmen Arcellaschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5560/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t. Rag. Parte_1 P.IVA_1
sito a Brugherio (MB) in Via San Giovanni Bosco n.40, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesca Paterni che lo rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Brugherio CP_1 C.F._1 (MB) in Via San Giovanni Bosco n. 40 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.Le Tribunale adito – previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare, emettendo all'uopo sentenza, l'avvenuta accettazione tacita dalla signora (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...] dell'eredità della defunto padre C.F. Persona_1
risultante dall'anagrafe civile risultante dall'anagrafe C.F._2 CodiceFiscale_3 tributaria), nato a [...], il [...] e deceduto a Monza in data 20/011/1991 relativamente ai beni immobili siti in Brugherio (MB), Via San Giovanni Bosco n. 40, catastalmente censiti Foglio n. 21, Particella 467, Sub 5, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale € 278,89 e al Foglio n. 21, Particella 467, Sub 41, cat. C/6 classe 07, rendita catastale € 47,72.
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre c.p.a. e spese generali 15% come per legge”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti di CP_1 e della madre per un importo complessivo di € 5.321,53 in forza del
[...] Controparte_2 Decreto Ingiuntivo n. 3123/22 emesso in data 22.9.2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Monza - G. di P. Dott. Cipriani - e di avere dato successivamente impulso ad una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un immobile di proprietà della resistente sito in Brugherio - Via San Giovanni Bosco n.40 - al fine di soddisfare il proprio credito.
Precisava che “tale procedura esecutiva aveva ad oggetto la quota di 1/4 spettante a CP_1 relativa a cespite facente originariamente capo al defunto padre e la quota di 3/4 Persona_1 spettante a ” e che entrambe erano comproprietarie per le stesse quote anche di Controparte_2 un box facente parte dello stesso condominio.
Nelle more, parte ricorrente veniva a conoscenza che in data 7.6.2013 era deceduta Controparte_2 e che non risultava agli atti alcuna “successione e/o accettazione di eredità”.
[...]
Ciò determinava l'interruzione della procedura esecutiva e la necessità da parte del Parte_1 di instaurare un giudizio civile al fine di accertare la qualità di erede di .
[...] CP_1
Il Tribunale di Monza – G.U. Dott. Ancona - accertava e dichiarava con sentenza n. 169/2025 lo status di erede dell'attuale resistente oltre all'avvenuta accettazione tacita del compendio ereditario materno.
Tuttavia, incardinata una nuova procedura esecutiva nei confronti di , emergeva che CP_1 costei non aveva provveduto ad accettare l'eredità del padre deceduto il Persona_1
20.11.1991.
Il ricorrente adiva, pertanto, questo Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la qualità di erede paterna di oltre all'intervenuta accettazione tacita dell'eredità rilevato “il continuo e CP_1 incontestato possesso dell'immobile in Brugherio (MB), Via Don Bosco n. 40” quale “compimento di atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare anche l'eredità del padre sig. Per_1
non da ultimo il pagamento delle spese condominiali almeno fino a quando è stata in grado”.
[...]
Veniva preventivamente esperita la procedura di mediazione ma al primo incontro fissato per il giorno 15.10.2025 nessuno compariva per determinando la chiusura della procedura stessa. CP_1
All'udienza del 20.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi dichiarava la contumacia di CP_1 ordinava la discussione orale e riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
In punto di diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 474 c.c. l'eredità può essere accettata sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
La Corte di legittimità a più riprese ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (ex plurimis Cass. civ. 10796/2009).
Ad integrazione della suddetta pronuncia, deve essere richiamato il dato testuale dell'art. 485 c.c. il quale prevede espressamente che il chiamato all'eredità, possessore a qualsiasi titolo dei beni ereditari, pagina 2 di 4 deve, entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, redigere l'inventario ed entro un ulteriore termine di 40 giorni, deliberare la rinuncia o l'accettazione dell'eredità, in difetto, sarà considerato erede puro e semplice.
In difetto di tali adempimenti, si presume, pertanto, sia indice di un comportamento concludente che denota l'inequivocabile volontà del chiamato a fare propria la qualità di erede (“L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius”- Ordinanza Cass. Civ. Sez. VI n. 15690/2020).
Alcun dubbio può esservi in merito al possesso dei beni ereditari da parte della resistente atteso che il ricorso introduttivo, unitamente al relativo provvedimento di fissazione udienza, è stato notificato presso l'immobile ereditato, sito a Brugherio (MB) in Via San Giovanni Bosco n.40, presso il quale risiede sin dal 21.2.2018 come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti.
Limitatamente alla legittimazione passiva ed alla qualità di erede, queste risultano sufficientemente provate da quanto suesposto.
A tale proposito, va rammentato che secondo la Suprema Corte è onere del chiamato all'eredità contestare, costituendosi in giudizio, la sua qualità di erede, allegando di non averla accettata. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (cfr. Cass. n.17445/2019; Cass. n.7517/2011; Cass. n.18534/2007: “in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c. c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando però detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede”). Ciò posto, è agevole osservare che il resistente (disertando la lite) non ha (ovviamente) offerto prova alcuna della mancata accettazione dell'eredità o dell'insussistenza della sua qualità di erede.
Al contrario, ha accettato la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (così come degli atti della procedura esecutiva immobiliare) ma è rimasto contumace e, conseguentemente, non ha dimostrato l'insussistenza della qualità di erede, comportamento questo che può essere valutato, unitamente agli altri elementi probatori, a conferma della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla ricorrente.
La domanda pertanto è fondata e deve essere accolta.
Le spese del presente giudizio (liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.) devono essere poste a carico della parte resistente contumace la cui condotta ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio per far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in assenza di un'accettazione espressa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara che (C.F. ) è succeduta al defunto padre CP_1 C.F._1
(nato il [...] e deceduto in data 20.11.1991) ed ha Persona_1 accettato tacitamente l'eredità paterna;
II. ordina che la presente sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in favore dell'erede limitatamente ai CP_1 seguenti beni immobili, siti in Brugherio (MB) in Via San Giovanni Bosco n.40, così catastalmente individuati:
Foglio n. 21, Particella 467, Sub 5, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale € 278,89
Foglio n. 21, Particella 467, Sub 41, cat. C/6 classe 07, rendita catastale € 47,72
III. condanna a rimborsare al in persona del suo CP_1 Parte_1 amministratore p.t. rag. le spese del presente giudizio, che liquida in Parte_2 euro 1.453,00, oltre Euro 145,50 per anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, Iva se e per quanto dovuta e Cpa.
Così deciso in Monza il 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmen Arcellaschi
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