Articolo 1 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34
Articolo 2
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30 marzo 2005
Art. 1. 1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale e' istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 30 marzo 2005
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