Articolo 1 della Legge 14 luglio 1993, n. 260
Articolo 2
Versione
1 agosto 1993
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988.
Entrata in vigore il 1 agosto 1993