Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05290/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2024, proposto da
LV LZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Franzese, Giuseppina Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 439/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata il 26 febbraio 2024 e notificata in data 12 marzo 2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1706/2023, con cui il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del bonus carta docente nei confronti della ricorrente prof.ssa LZ LV
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda oggetto del ricorso in esame la ricorrente espone che:
- con sentenza n.439 del 2024, pubblicata il26.02.24, il Tribunale di Nola condannava l’intimato Ministero ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 condannando parte convenuta al pagamento della somma di 1.500,00 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 12 marzo 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui il ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento di penalità di mora ed alle spese di lite con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Si è costituito il Ministero intimato.
L’USR ha rappresentato di aver proceduto al pagamento delle spese di lite e che l’esecuzione della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna del Ministero al pagamento nei confronti della docente delle somme corrispondente al bonus docente è di competenza della Amministrazione centrale.
Il ricorso va accolto considerato che:
- le questioni organizzative relative al riparto di competenze ai fini della esecuzione della sentenza non possono costituire in alcun modo giustificazione della mancata ottemperanza al giudicato che deve essere eseguito;
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando alla parte ricorrente la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla detta carta l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale indicato in premessa nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il resistente Ministero ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO